N. 223 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 agosto 2006
Ordinanza emessa il 31 agosto 2006 dal tribunale di Roma nel procedimento civile promosso da Emona S.r.l. Istituto Agricolo Immobiliare di Lubiana S.r.l. contro Ministero dell'economia e delle finanze Previdenza e assistenza - Beni perduti all'estero (indennizzo) - Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti all'estero in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero - Concorso statale dell'8% costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui contratti con enti, istituti e aziende di credito (fino a concorrenza dell'indennizzo utilizzato) dai soggetti che hanno inteso reimpiegare, in tutto o in parte, in attivita' produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali gli indennizzi previsti dalla vigente normativa in materia di beni perduti all'estero - Previsione del concorso statale sugli interessi passivi dei mutui in misura fissa, anziche' variabile in dipendenza del tasso effettivo - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza. - Legge 5 aprile 1985, n. 135, art. 2, interpretato dall'art. 1, comma 5, della legge 29 gennaio 1994, n. 98. - Costituzione, art. 3.(GU n.16 del 18-4-2007 )
IL TRIBUNALE Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 89989 del ruolo generale dell'anno 2002, vertente fra Emona - Istituto Agricolo Immobiliare di Lubiana S.r.l., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig. Solferino Scotto, elettivamente dorniciliata in Roma alla via della Vite n. 7, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Giammaria, che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione, (attrice) e Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge, (convenuto), avente per oggetto: contributo statale sugli interessi per mutui contratti da soggetti ammessi all'inderinizzo per i beni e i diritti perduti all'estero, ai sensi dell'art. 2, legge 5 aprile 1985, n. 135, ha emesso la seguente ordinanza. 1. - Con atto di citazione notificato in data 19 dicembre 2002 la Emona - Istituto Agricolo Immobiliare di Lubiana S.r.l. - assoggettata a confisca di parte del suo patrimonio in seguito al Trattato di pace della seconda guerra mondiale e della cessione della Provincia di Lubiana alla (allora) Repubblica Federale di Jugoslavia - premesso di essere stata ammessa, anche a seguito di pronunce giurisdizionali, ai benefici indennitari previsti dalle leggi 28 gennaio 1980, n. 16, 5 aprile 1985, n. 135 e 29 gennaio 1994, n. 98, per i cittadini, gli enti e le societa' italiane titolari di beni, diritti ed interessi perduti in territori stranieri gia' soggetti alla sovranita' italiana o all'estero a seguito di confische o di provvedimenti limitativi o impeditivi della proprieta' adottati dalle Autorita' straniere esercenti la sovranita' su quei territori, espose di aver reimpiegato le somme ad essa erogate acquistando una serie di beni immobili, cosi' da riprendere ed intensificare la sua attivita' imprenditoriale nel campo immobiliare. In particolare, con atto pubblico del 20 dicembre 2001 aveva acquistato per la somma di L. 17.570.000.000 un intero fabbricato in Firenze-Rifredi, locato alla Guardia di finanza - Comando nucleo regionale di Firenze e G.I.C.O. di Firenze, impiegando per il 50% le somme ricevute in indennizzo e per il restante 50% prendendo in prestito dalla Carisbo S.p.A. la somma di Euro 4.537.773,86. Nel contratto di mutuo aveva espressamente invocato il beneficio previsto dall'art. 2 della legge 5 aprile 1985, n. 135 e dall'art. 1, comma 5, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, in base ai quali ai soggetti che reimpiegano in attivita' produttive industriali, agricole, commerciali, artigianali, di servizi ed edili tutto o parte degli indennizzi ricevuti ai sensi della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e' ulteriormenteconcesso un concorso statale dell'8 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti ed aziende di credito su un importo pari al complesso degli indennizzi ad essi corrisposti. Ricorrendone le condizioni ed avendo puntualmente comunicato il suo intendimento di reimpiegare gli indennizzi ricevuti, con nota dell'8 febbraio 2002 Emona aveva chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze l'ammissione all'ulteriore beneficio: non avendo ricevuto alcuna risposta e perdurando il silenzio dell'amministrazione - che pure aveva concesso ad altri soggetti il contributo de quo - l'attrice convenne in giudizio il Ministero per accertare nei confronti di quest'ultimo il suo diritto a percepire il contributo e condannare il convenuto alla corresponsione del dovuto. Si costitui' il Ministero dell'economia e delle finanze, senza contestare la sussistenza del diritto fatto valere dall'attrice, ma obiettando che il suo soddisfacimento era subordinato al rifinanziamento, non ancora intervenuto, delle leggi che prevedevano il concorso statale. Del resto - osservo' ulteriormente il Ministero - tale interpretazione della norma e' conforme al principio della necessaria copertura di ogni nuova spesa, sancito dall'art. 81 Cost. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa e' stata trattenuta per la decisione. 2. - Secondo quanto si desume dagli atti di causa, Emona ha ottenuto - anche a seguito di pronunce dell'autorita' giudiziaria - l'erogazione dell'indennizzo previsto dalla legge n. 16/1980 (come modificata e autenticamente interpretata dalle leggi n. 135/1985 e n. 98/1994); essa ne ha inoltre reimpiegato una parte nell'acquisto di un edificio in Firenze, operazione commerciale per la quale ha concluso un contratto di mutuo quindicennale a restituzione rateale semestrale posticipata a tasso variabile, fissato nella misura del 4,122% sino al 31 dicembre 2001 e determinato, per il periodo successivo, sulla media aritmetica, aumentata dello 0,85, delle quotazioni giornaliere del tasso Euribor a sei mesi rilevate nei due mesi antecedenti ciascun periodo di interessi. L'art. 2, legge n. 135/1985 prevede un «concorso statale dell'8 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti ed aziende di credito fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizato» (la norma e' stata autenticamente interpretata dall'art. 1, comma 5, legge n. 98/1994 che ha precisato doversi intendere il contributo «riconosciuto su un importo pari al complesso degli indennizzi corrisposti a norma della presente legge nonche' delle predette leggi n. 16 del 1980 e n. 135 del 1985»), ma non risulta affatto - contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze - che tale concorso sia «condizionato alla sussistenza del relativo stanziamento nel bilancio dello Stato». Invero, una cosa e' la copertura finanziaria di ogni nuova spesa disposta dalla legge (nel caso di specie la spesa trova la sua copertura secondo quanto stabilito dall'art. 12, legge n. 135/1985), ben altra cosa e' il subordinare il riconoscimento di un diritto ad un determinato evento futuro ed incerto; inoltre, l'obbligo di copertura finanziaria e' riferito ad ogni legge che importi nuove o maggiori spese, non al provvedimento di attuazione di una spesa gia' autorizzata (qual e' il decreto ministeriale che dovrebbe liquidare il concorso statale richiesto da parte attrice). Di talche' non appare pertinente il richiamo del Ministero alle disposizioni dell'art. 81 Cost. Alla luce delle risultanze probatorie e delle considerazioni appena svolte, all'attrice deve essere riconosciuto il diritto al concorso statale nel pagamento degli interessi passivi del mutuo. Si dubita pero' della conformita' a Costituzione delle norme innanzi indicate nella parte in cui stabiliscono il concorso statale nella misura fissa dell'8 per cento: di qui la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale che viene sollevata ex officio, atteso che il suo eventuale accoglimento nel senso di seguito illustrato, pur non determinando il rigetto della domanda, provocherebbe una sostanziale riduzione del concorso richiesto. 3. - Riguardo la non manifesta infondatezza della questione, si dubita della legittimita' delle norme richiamate in relazione all'art. 3 Cost. sotto il profilo della violazione del principio della ragionevolezza. In proposito, e' noto il costante orientamento di codesta Corte secondo cui la discrezionalita' del Legislatore non consente il sindacato di legittimita' costituzionale, se non quando essa trasmodi nell'introduzione di norme irragionevoli (cosi', in materie affini alla presente, ex pluribus sent. 442/1993 e 5/1960, nonche' ord. 216/1990 riguardo la misura dell'indennizzo per espropriazione; sent. 226/2000 sull'indennita' per i soggetti colpiti da patologie irreversibili a seguito di pratiche trasfusionali o di vaccinazioni obbligatorie). Ed e' appunto tale irragionevolezza che si ritiene di ravvisare nelle norme suindicate. Invero, la disciplina dettata dalle leggi numeri 16/1980, 135/1985 e 98/1994, ispirata ad un evidente criterio solidaristico verso cittadini, enti e societa' italiane che abbiano subito, in tutto o in parte, provvedimenti di confisca o comunque limitativi di beni e/o diritti loro appartenenti in territorio estero ad opera delle autorita' locali, dispone che lo Stato italiano proceda ad indennizzare (cioe' non a ristorare simbolicamente, ma neppure a rifondere integralmente) i valori economici in tal modo perduti. Al fine di favorire la reintroduzione nel ciclo produttivo delle somme corrisposte a titolo indennitario l'art. 2, legge n. 135/1985 (come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 5, legge n. 98/1994), prevede un'ulteriore misura di favore, anch'essa evidentemente di natura puramente contributiva, consistente nel concorso statale al pagamento degli interessi passivi sui mutui contratti per effettuare l'investimento dell'indennizzo in attivita' produttive artigianali, industriali agricole, commerciali ed artigianali (cui l'art. 1, comma 5, legge n. 98/1994 ha aggiunto quelle di servizi ed edili). Orbene, nello spirito di tali norme la misura del concorso, pur essendo senz'altro significativa, di certo non puo' favorire la locupletazione del soggetto al quale viene concesso il beneficio. In effetti, il concorso statale - gia' previsto nella misura dal 4 per cento dall'art. 2, legge n. 16/1980 - venne raddoppiata dalla norma in esame in un periodo durante il quale il mercato del credito notoriamente praticava un costo del denaro prossimo, se non addirittura superiore, al 20 per cento annuo. Tuttavia, la circostanza di non aver previsto la possibilita' di graduare l'entita' del concorso statale in ragione della misura effettiva degli interessi passivi da corrispondere, ferma restando la fissazione di una misura massima del concorso, in epoche di costo del denaro inferiore al tasso dell'8 per cento, come quella attuale, si risolve in un sostanziale arricchimento per l'indennizzato (evenienza che non sembra affatto compatibile con le finalita' perseguite dal Legislatore). Cio' si coglie agevolmente nel caso in esame, considerando che sia il tasso previsto fino al 31 dicembre 2001 (4,122%) sia il valore medio del tasso Euribor a sei mesi previsto per il periodo seguente - come rilevabile attraverso una qualunque pubblicazione di settore - e stato di gran lunga inferiore all'8 per cento sino ad oggi (e presumibilmente lo sara' a lungo nel prossimo futuro). Di conseguenza, l'accoglimento della domanda di parte attrice, ove le norme innanzi indicate fossero applicabili nel testo vigente, comporterebbe un indubbio profitto per la stessa. In definitiva, e' lecito dubitare della ragionevolezza sottesa ad una norma che, inscrivendosi in quadro normativo orientato ad un principio solidaristico, in date condizioni permette addirittura di far conseguire al soggetto beneficiato un vero e proprio profitto.
P. Q. M. Visti gli artt. 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 5 aprile 1985, n. 135, cosi' come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 5, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, nella parte in cui, modificando l'art. 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, stabilisce nella misura fissa dell'8 per cento costante quindicennale il concorso statale sugli interessi da pagarsi per mutui contratti con enti, istituti e aziende di credito dai soggetti che abbiano reimpiegato in attivita' produttive, industriali, agricole, commerciali, artigianali, di servizi ed edili tutto o parte degli indennizzi ricevuti ai sensi delle predette leggi, per contrasto con l'art. 3 Cost.; Dispone la sospensione del presente giudizio e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e alle parti. Roma, addi' 23 agosto 2006 Il giudice: Oddi 07C0462