N. 224 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 giugno 2006

Ordinanza  emessa l'8 giugno 2006 dal giudice di pace di Cividale del
Friuli  nel  procedimento  civile promosso da Caporale Eugenio contro
Prefetto di Udine

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice
  della  strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo
  adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui
  agli  artt. 169,  commi 2  e  7,  170 e 171 cod. strada (in specie,
  confisca  per  inosservanza  dell'obbligo  di  indossare  il  casco
  protettivo) - Disparita' di trattamento sanzionatorio rispetto alla
  fattispecie  della violazione dell'obbligo di utilizzare le cinture
  di sicurezza - Denunciata lesione del principio di uguaglianza.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 213,
  comma 2-sexies,   introdotto  dall'art. 5-bis,  comma 1,  lett. c),
  n. 2,  del  decreto-legge  30 giugno 2005,  n. 115,  convertito con
  modificazioni nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.16 del 18-4-2007 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  emesso  la  seguente ordinanza nella causa civile iscritta in
data  28  ottobre  2005  al  n. 274/05  R.Gen. Affari Contenziosi tra
Caporale  Eugenio,  nato  a  Cividale  del Friuli (Udine) il 31 marzo
1987,  residente a Moimacco (Udine), via San Giovanni, 36, in proprio
ricorrente,  Prefetto  di Udine, in persona del legale rappresentante
pro tempore, resistente.
    Oggetto: annullamento verbale di contestazione n. 304154910 dd. 8
ottobre 2005 dei Carabinieri della Stazione di Pulfero (Udine).
    Premesso che:
        1)   in  data 8 ottobre 2005, al ricorrente veniva contestata
la  violazione  di  cui  all'art. 171,k commi 1 e 2 e 213, comma 2/VI
codice  della  strada, poiche' il passeggero del ciclomotore condotto
dal ricorrente, durante la marcia non indossava il casco protettivo;
        2) per  la  violazione contestata non e' ammesso il pagamento
in  misura  ridotta  ed  e'  prevista  la  sanzione  accessoria della
confisca obbligatoria del mezzo (ex art. 213, comma 2/VI c.d.s.);
        3) il veicolo veniva sottoposto a sequestro con provvedimento
immediato dell'organo accertatore;
        4) in   data   28   ottobre  2005,  il  ricorrente  proponeva
opposizione  avverso  il  verbale  di  contestazione n. 304154910 dei
Carabinieri  della  Stazione  di  Pulfero  (Udine), sollevando in via
preliminare  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 213, comma 2
sexies  c.d.s.  per  violazione  dell'art. 3  della Costituzione, nel
merito   per   l'annullamento  del  verbale  sopra  indicato,  previa
ospensione dello stesso.
                         I n   d i r i t t o
    Questo giudice di pace ritiene che la risoluzione della questione
di  legittimita'  costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies c.d.s.
che  prevede  la  sanzione accessoria della confisca obbligatoria del
ciclomotore o motoveicolo nel caso in cui il mezzo sia utilizzato per
commettere  una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169
commi  2  e  7,  170  e  171  c.d.s.,  o per commettere un reato, sia
preliminare alla definizione del presente giudizio.
    Invero,  l'art. 213,  comma  2-sexies  c.d.s. appare contraria al
dettato   costituzionale   (art. 3  Cost),  in  quanto  a  fronte  di
violazioni  simili  dispone la confisca solamente se la violazione e'
commessa   con  il  motociclo  e  non  con  l'autovettura.  A  titolo
esemplificativo  basti  ricordare  che  ad esempio non e' prevista la
confisca  dell'autovettura  se  il  conducente  o  il trasportato non
allacci la cintura di sicurezza.
    La  questione  non  appare  manifestamente  infondata, poiche' la
norma,  la  cui  ratio  e'  l'incolumita'  fisica del cittadino, crea
disparita'   tra   chi   utilizza   il  ciclomotore  e  chi  utilizza
un'autovettura.
                              P. Q. M.
    Ritenuto  la  rilevanza  e  la  non  manifesta infondatezza della
questione   di   legittimita'   costituzionale  dell'art. 213,  comma
2-sexies   c.d.s.,  nella  parte  in  cui  prevede  la  confisca  del
ciclomotore in tutti i casi in cui sia stato adoperato per commettere
una  delle  violazioni  di  cui  agli  artt. 169,  170  e  171  o per
commettere  un reato, con particolare riferimento all'art. 171, comma
1  c.d.s,  per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sospende il
presente  giudizio, n. 274/2005 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
e per l'effetto sospende l'esecuzione del prowedimento impugnato;
    Manda  alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione
alla Corte costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria di notificare la presente ordinanza alle
parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;
    Manda  alla  cancelleria  di  comunicare la presente ordinanza ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
        Cosi' deciso, in Cividale del Friuli, l'8 giugno 2006.
                      Il giudice di pace: Kraus
07C0463