N. 224 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 giugno 2006
Ordinanza emessa l'8 giugno 2006 dal giudice di pace di Cividale del Friuli nel procedimento civile promosso da Caporale Eugenio contro Prefetto di Udine Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Disparita' di trattamento sanzionatorio rispetto alla fattispecie della violazione dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza - Denunciata lesione del principio di uguaglianza. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lett. c), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 2005, n. 168. - Costituzione, art. 3.(GU n.16 del 18-4-2007 )
IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta in data 28 ottobre 2005 al n. 274/05 R.Gen. Affari Contenziosi tra Caporale Eugenio, nato a Cividale del Friuli (Udine) il 31 marzo 1987, residente a Moimacco (Udine), via San Giovanni, 36, in proprio ricorrente, Prefetto di Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente. Oggetto: annullamento verbale di contestazione n. 304154910 dd. 8 ottobre 2005 dei Carabinieri della Stazione di Pulfero (Udine). Premesso che: 1) in data 8 ottobre 2005, al ricorrente veniva contestata la violazione di cui all'art. 171,k commi 1 e 2 e 213, comma 2/VI codice della strada, poiche' il passeggero del ciclomotore condotto dal ricorrente, durante la marcia non indossava il casco protettivo; 2) per la violazione contestata non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ed e' prevista la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del mezzo (ex art. 213, comma 2/VI c.d.s.); 3) il veicolo veniva sottoposto a sequestro con provvedimento immediato dell'organo accertatore; 4) in data 28 ottobre 2005, il ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 304154910 dei Carabinieri della Stazione di Pulfero (Udine), sollevando in via preliminare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2 sexies c.d.s. per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nel merito per l'annullamento del verbale sopra indicato, previa ospensione dello stesso. I n d i r i t t o Questo giudice di pace ritiene che la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies c.d.s. che prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo nel caso in cui il mezzo sia utilizzato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169 commi 2 e 7, 170 e 171 c.d.s., o per commettere un reato, sia preliminare alla definizione del presente giudizio. Invero, l'art. 213, comma 2-sexies c.d.s. appare contraria al dettato costituzionale (art. 3 Cost), in quanto a fronte di violazioni simili dispone la confisca solamente se la violazione e' commessa con il motociclo e non con l'autovettura. A titolo esemplificativo basti ricordare che ad esempio non e' prevista la confisca dell'autovettura se il conducente o il trasportato non allacci la cintura di sicurezza. La questione non appare manifestamente infondata, poiche' la norma, la cui ratio e' l'incolumita' fisica del cittadino, crea disparita' tra chi utilizza il ciclomotore e chi utilizza un'autovettura.
P. Q. M. Ritenuto la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies c.d.s., nella parte in cui prevede la confisca del ciclomotore in tutti i casi in cui sia stato adoperato per commettere una delle violazioni di cui agli artt. 169, 170 e 171 o per commettere un reato, con particolare riferimento all'art. 171, comma 1 c.d.s, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sospende il presente giudizio, n. 274/2005 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e per l'effetto sospende l'esecuzione del prowedimento impugnato; Manda alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri; Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso, in Cividale del Friuli, l'8 giugno 2006. Il giudice di pace: Kraus 07C0463