N. 225 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 agosto 2006
Ordinanza emessa il 3 agosto 2006 dal giudice di pace di S. Stefano di Camastra nel procedimento civile promosso da Fratantoni Antonino ed altra contro Regione Carabinieri Sicilia - Comando di S. Stefano di Camastra ed altra Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Asserita lesione del principio di personalita' della responsabilita' penale estensibile alle sanzioni amministrative - Denunciata violazione della tutela costituzionalmente garantita alla proprieta' privata. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, commi 2-quinquies e 2-sexies, introdotti dall'art. 5-bis, comma 1, lett. c), n. 2 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 2005, n. 168. - Costituzione, artt. 3, 27, primo comma e 42, comma terzo.(GU n.16 del 18-4-2007 )
IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 176/06 r.g. avente per oggetto: «Opposizione, avverso verbale di contravvenzione ex art. 204-bis c.d.S. 22 e segg. legge n. 689/1981» e vertente tra Fratantoni Antonino, nato a Mistretta il 27 aprile 1984 e residente in S. Stefano di Camastra, via Nazionale n. 92; Fratantoni Clara, nata a Mistretta il 2 novembre 1985 e residente in S. Stefano di Camastra, via Nazionale n. 92, ed ivi elettivamente domiciliati, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Rosario Culotta, giusta procura in calce al ricorso opponenti; Contro 1) Regione Carabinieri Sicilia Compagnia di S. Stefano di Camastra; 2) Prefettura di Messina. I n f a t t o e d i r i t t o Nella causa ex art. 204-bis, legge 1° agosto 2003, n. 214, iscritta al n. 175/2006 r.g., e promossa con ricorso in opposizione dai ricorrenti ut supra generalizzati contro il Comando Carabinieri CC di S. Stefano di Camastra «Regione Carabinieri Sicilia» - N.O.R.M. e la Prefettura di Messina - avverso verbale di contestazione e pedissequo verbale di fermo amministrativo ed affidamento in custodia contestato nell'immediatezza, (verbale n. 561085919 e contestuale verbale di sequestro e affidamento in custodia privo di numero seriale), per violazione dell'art. 171, primo comma c.d.S. con il quale in applicazione all'art. 213 veniva inflitta ai ricorrenti la sanzione accessoria del sequestro amministrativo del ciclomotore. Esaminato il ricorso ex art. 204-bis d.l. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, con il quale gli opponenti hanno sollevato l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-quinquies e 2-sexies c.d.S. in violazione degli artt. 3-25-27-42 della Costituzione questo giudice dichiara detta eccezione non manifestamente infondata in quanto ritiene sussista un ragionevole dubbio in merito alla legittimita' costituzionale della norma impugnata. Infatti, e' da ritenersi che l'art. 213, comma 2-quinquies e 2-sexies violi il principio di responsabilita' personale penale stabilito dall'art. 3 e 27 della Costituzione poiche', a differenza di quanto previsto da altre norme, imputa a titolo di responsabilita' oggettiva al proprietario del bene mobile una pena anche quando nel comportamento di quest'ultimo non possa ravvisarsi ne' l'imprudenza, ne' la negligenza, elementi che, altrimenti, integrerebbero il reato di omissione. Va inoltre osservato che nella fattispecie de qua uno dei due ricorrenti e' l'obbligato in solido e che l'art. 3 della legge n. 689/1981, in conformita' a quanto previsto dal primo comma dell'art. 27 della Costituzione stabilisce sia il principio della responsabilita' personale sia il principio che la sanzione puo' applicarsi solo se la violazione sia stata commessa con coscienza e volonta', condizione di punibilita', contemplata anche dal primo comma, art. 42 c.p. Si rileva altresi' che la procedura adottata si pone in netto contrasto con l'art. 42, terzo comma della Costituzione, poiche' non si ravvisano i motivi di interesse generale per la sottrazione del bene mobile. Concludendo, e alla luce delle considerazioni svolte, e' da ritenersi che il legislatore, allorche' ha introdotto la norma impugnata non abbia tenuto conto dei surrichiamati principii incorrendo cosi' nella violazione degli artt. 3, 27 e 42, terzo comma della Costituzione.
P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione del primo comma sia dell'art. 3 e sia dell'art. 27 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213 c.d.s. nella parte in cui sottopone il proprietario del veicolo non conducente ad essere soggetto alla misura inflittiva della confisca del bene. Pertanto, sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e, ordina altresi' che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. S. Stefano di Camastra, addi' 3 agosto 2006 Il giudice di pace: Saitta 07C0464