N. 225 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 agosto 2006

Ordinanza  emessa  il 3 agosto 2006 dal giudice di pace di S. Stefano
di  Camastra  nel procedimento civile promosso da Fratantoni Antonino
ed  altra  contro Regione Carabinieri Sicilia - Comando di S. Stefano
di Camastra ed altra

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice
  della  strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo
  adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui
  agli  artt. 169,  commi 2  e  7,  170 e 171 cod. strada (in specie,
  confisca  per  inosservanza  dell'obbligo  di  indossare  il  casco
  protettivo)  -  Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e
  di  ragionevolezza - Asserita lesione del principio di personalita'
  della    responsabilita'    penale    estensibile   alle   sanzioni
  amministrative     -    Denunciata    violazione    della    tutela
  costituzionalmente garantita alla proprieta' privata.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 213,
  commi 2-quinquies  e 2-sexies, introdotti dall'art. 5-bis, comma 1,
  lett. c), n. 2 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito
  con modificazioni nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3, 27, primo comma e 42, comma terzo.
(GU n.16 del 18-4-2007 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  emesso  la  seguente ordinanza nella causa civile di 1° grado
iscritta  al n. 176/06 r.g. avente per oggetto: «Opposizione, avverso
verbale  di  contravvenzione  ex art. 204-bis c.d.S. 22 e segg. legge
n. 689/1981»  e vertente tra Fratantoni Antonino, nato a Mistretta il
27 aprile  1984  e residente in S. Stefano di Camastra, via Nazionale
n. 92;  Fratantoni  Clara,  nata  a  Mistretta  il  2 novembre 1985 e
residente  in  S.  Stefano  di  Camastra, via Nazionale n. 92, ed ivi
elettivamente  domiciliati, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
Rosario Culotta, giusta procura in calce al ricorso opponenti;
    Contro  1) Regione Carabinieri Sicilia Compagnia di S. Stefano di
Camastra; 2) Prefettura di Messina.
                  I n  f a t t o  e  d i r i t t o
    Nella  causa  ex  art. 204-bis,  legge  1° agosto  2003,  n. 214,
iscritta  al  n. 175/2006 r.g., e promossa con ricorso in opposizione
dai  ricorrenti  ut supra generalizzati contro il Comando Carabinieri
CC di S. Stefano di Camastra «Regione Carabinieri Sicilia» - N.O.R.M.
e  la  Prefettura  di  Messina  -  avverso verbale di contestazione e
pedissequo verbale di fermo amministrativo ed affidamento in custodia
contestato  nell'immediatezza,  (verbale  n. 561085919  e contestuale
verbale  di  sequestro  e  affidamento  in  custodia  privo di numero
seriale),  per  violazione  dell'art. 171,  primo comma c.d.S. con il
quale  in  applicazione all'art. 213 veniva inflitta ai ricorrenti la
sanzione accessoria del sequestro amministrativo del ciclomotore.
    Esaminato il ricorso ex art. 204-bis d.l. 30 aprile 1992, n. 285,
e  successive  modifiche,  con il quale gli opponenti hanno sollevato
l'eccezione  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art. 213, comma
2-quinquies  e  2-sexies  c.d.S. in violazione degli artt. 3-25-27-42
della  Costituzione  questo  giudice  dichiara  detta  eccezione  non
manifestamente  infondata  in  quanto ritiene sussista un ragionevole
dubbio   in  merito  alla  legittimita'  costituzionale  della  norma
impugnata.
    Infatti,  e'  da  ritenersi  che  l'art. 213, comma 2-quinquies e
2-sexies  violi  il  principio  di  responsabilita'  personale penale
stabilito  dall'art. 3  e 27 della Costituzione poiche', a differenza
di quanto previsto da altre norme, imputa a titolo di responsabilita'
oggettiva  al  proprietario del bene mobile una pena anche quando nel
comportamento  di quest'ultimo non possa ravvisarsi ne' l'imprudenza,
ne'  la negligenza, elementi che, altrimenti, integrerebbero il reato
di omissione.
    Va  inoltre  osservato  che  nella fattispecie de qua uno dei due
ricorrenti  e'  l'obbligato  in  solido  e  che  l'art. 3 della legge
n. 689/1981,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dal  primo  comma
dell'art. 27  della  Costituzione  stabilisce  sia il principio della
responsabilita'  personale  sia  il  principio  che  la sanzione puo'
applicarsi  solo  se la violazione sia stata commessa con coscienza e
volonta',  condizione  di  punibilita',  contemplata  anche dal primo
comma, art. 42 c.p.
    Si  rileva  altresi'  che  la procedura adottata si pone in netto
contrasto  con l'art. 42, terzo comma della Costituzione, poiche' non
si  ravvisano  i  motivi di interesse generale per la sottrazione del
bene mobile.
    Concludendo,  e  alla  luce  delle  considerazioni  svolte, e' da
ritenersi  che  il  legislatore,  allorche'  ha  introdotto  la norma
impugnata   non   abbia  tenuto  conto  dei  surrichiamati  principii
incorrendo cosi' nella violazione degli artt. 3, 27 e 42, terzo comma
della Costituzione.
                              P. Q. M.
    Visto  l'art. 134  della  Costituzione  e  l'art. 23  della legge
11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione
del   primo   comma   sia   dell'art. 3   e  sia  dell'art. 27  della
Costituzione,    la    questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 213 c.d.s. nella parte in cui sottopone il proprietario del
veicolo  non  conducente  ad  essere  soggetto alla misura inflittiva
della confisca del bene.
    Pertanto,  sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione
degli  atti  alla  Corte  costituzionale  e,  ordina  altresi' che la
presente  ordinanza  sia  notificata  alle  parti e al Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  nonche' comunicata ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
        S. Stefano di Camastra, addi' 3 agosto 2006
                     Il giudice di pace: Saitta
07C0464