N. 243 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 marzo 2006
Ordinanza emessa il 14 marzo 2006 dal tribunale di Lecce nel procedimento civile promosso da Petruzzo Anna Rosa ed altri n.q. di eredi di Petruzzo Carmine contro I.N.P.D.A.P. ed altra Previdenza ed assistenza - Indennita' di fine rapporto corrisposta dall'INPDAP - Attribuzione in caso di morte del dipendente in attivita' di servizio al coniuge superstite - Ripartizione con gli orfani maggiorenni superstiti come stabilito per l'indennita' di buonuscita dei dipendenti statali dall'art. 5, comma 3, del d.P.R. n. 1032/1973 - Mancata previsione - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni omogenee. - Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3. - Costituzione, art. 3.(GU n.1000 del 26-4-2007 )
IL TRIBUNALE Nel proc. n. 3551/2005, promosso da Petruzzo Anna Rosa, Petruzzo Addolorata e Petruzzo Antonio, quali figli ed eredi legittimi di Petruzzo Carmine, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Putignano, come da mandato in atti, ricorrenti; Contro Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.), in persona del Direttore della sede di Lecce (giusta delega del presidente pro tempore con atto per notaio Colistra in Roma del 19 aprile 2005 rep. n. 101152, racc. n. 6905), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Patarnello, come da mandato in atti; e Merico Grazia, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Antonietta Gorgoni, come da mandato in atti, resistenti. Rilevato che i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi il loro diritto a percepire una quota pari al 60%, da dividersi in parti uguali, dell'indennita' premio di servizio dovuta al loro padre e dante causa, deducendo la violazione delle norme di diritto successorio e delle norme di diritto pubblico in materia di erogazione dell'indennita' di fine rapporto da parte dell'I.N.P.DA.P., che ha corrisposto, in dichiarata applicazione dell'art. 3, legge 8 marzo 1968, n. 152, l'intera indennita' di buonuscita in favore di Merico Grazia, coniuge in secondo nozze di Petruzzo Carmine; Osserva quanto segue L'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante «Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali», prevede, per quanto qui rileva: «(...) il diritto all'indennita' premio di servizio spetta, nell'ordine di precedenza specificato dalle lettere a) e b) del comma che segue, alle categorie - in detto comma indicate - di superstiti dell'iscritto che muoia in attivita' di servizio (...). Le categorie di superstiti aventi diritto, ai sensi del precedente comma, alla indennita' premio di servizio nella forma indiretta sono: a) la vedova non separata legalmente per sentenza passata in giudicato e pronunciata per di lei colpa (...); b) la prole minorenne ed, in concorso con questa, la prole maggiorenne permanentemente inabile a lavoro proficuo, nullatenente ed a carico dell'iscritto alla data del decesso del medesimo; per le orfane e', inoltre, richiesta la condizione dello stato di nubile o di vedova (...). La portata precettiva della norma ora citata e' stata, com'e' noto, modificata ed integrata da numerosi interventi della Corte costituzionale, che hanno dichiarato la illegittimita' dell'art. 3, legge n. 152/1968: nella parte in cui non comprendeva tra le categorie dei superstiti aventi diritto all'indennita' premio di servizio nella forma indiretta, rispettando l'ordine di precedenza ivi indicato, i collaterali inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro, nullatenenti e conviventi a carico dell'iscritto (sent. n. 115/1979); nella parte in cui non comprendeva tra le categorie dei superstiti aventi diritto all'indennita' premio di servizio nella forma indiretta, rispettando l'ordine di precedenza indicato dall'art. 7 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, i genitori ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a carico dell'iscritto (sent. n. 110/1981); nella parte in cui subordinava il diritto dei collaterali all'erogazione dell'indennita' premio di servizio nella forma indiretta alle condizioni della loro inabilita' a proficuo lavoro, della nullatenenza e della convivenza a carico dell'iscritto stesso (sent. n. 821/1988); nella parte in cui non prevedeva la possibilita' di disporre per testamento dell'indennita' premio di servizio, qualora mancassero le persone indicate nella norma stessa (sent. n. 471/1989); nella parte in cui non prevedeva la possibilita', per l'indennita' premio di servizio, della successione ex lege, qualora mancassero le persone indicate nella norma stessa (sent. n. 319/1991); nella parte in cui subordinava il diritto della prole maggiorenne alla erogazione nella forma indiretta dell'indennita' premio di servizio alla condizione di essere permanentemente inabile al lavoro proficuo, nullatenente e a carico dell'iscritto alla data del decesso del medesimo e per le orfane all'ulteriore condizione dello stato di nubile o di vedova (sent. n. 63/1992); nella parte in cui prevedeva che, nell'assenza delle persone ivi indicate, i collaterali non viventi a carico del de cuius fossero preferiti agli eredi testamentari e, in mancanza di questi, agli eredi legittimi (sent. n. 243/1997). Le pronunce della Consulta sono state in parte conseguenza dell'affermato venir meno di una razionale e adeguata giustificazione della differente disciplina, per quanto attiene all'erogazione in forma indiretta, tra l'indennita' premio di servizio spettante all'iscritto all'I.N.A.D.E.L. (poi: I.N.P.D.A.P.) e l'indennita' di buonuscita dei dipendenti statali, in parte conseguenza dell'affermato superamento del carattere meramente previdenziale delle indennita' di fine servizio dei dipendenti pubblici (profilo che giustifica una devoluzione anomala, in deroga ai principi generali della successione mortis causa, solo in favore delle persone integrate nel nudeo familiare del de cuius) e del riconoscimento della loro concorrente natura di retribuzione differita, in stretta analogia con i trattamenti di fine rapporto del settore privato, la cui devoluzione non puo' che essere soggetta alle normali regole successorie. La piena equiparazione della disciplina dei trattamenti di fine servizio tra settore pubblico e settore privato, d'altra parte, e' stata definitivamente operata dall'art. 2, comma 5, legge n. 335/1995 per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Con riferimento al caso in esame, l'operato dell'I.N.P.D.A.P., che ha corrisposto, in forma indiretta, l'indennita' premio di servizio maturata dal dipendente deceduto in attivita' di servizio in favore del solo coniuge superstite, risulta conforme alle previsioni dell'art. 3, legge n. 152/1968, gia' sopra riportate, ne', attesa l'inequivoca previsione di un «ordine di precedenza» tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma del citato art. 3, appare ipotizzabile una differente interpretazione della norma in questione, nel senso richiesto dai ricorrenti. Deve, tuttavia, dubitarsi della legittimita' costituzionale del citato art. 3, legge n. 152/1968, nella parte in cui non prevede che, laddove con il coniuge superstite concorrano orfani maggiorenni, l'indennita' sia ripartita tra di essi secondo le previsioni dell'art. 5, comma 3, d.P.R. n. 1032/1973 (T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), in riferimento all'art. 3 Cost., in considerazione della disparita' di trattamento che si verifica rispetto alle stesse categorie di superstiti di dipendenti dello Stato, per i quali e' stabilito, per quanto qui rileva, che se con il coniuge superstite concorrano piu' orfani maggiorenni, l'indennita' e' ripartita nella misura del 40 % al coniuge superstite e del 60%, in parti uguali, agli orfani (cosi' l'art. 5, comma 3 d.P.R. n. 1032/1973). Da tempo, infatti, come gia' segnalato, la stessa Corte costituzionale ha rilevato la completa equiparazione tra la disciplina dell'indennita' premio di servizio e quella dell'indennita' di buonuscita erogata ai dipendenti dello Stato, tanto da ritenere prive di razionale giustificazione le norme che le assoggettavano e ancora le assoggettano, in parte qua, ad un differente trattamento. La segnalata disparita' di trattamento, d'altra parte, non appare giustificabile, come sembra ritenere la difesa dell'I.N.P.D.A.P., con la funzione anche previdenziale dell'indennita' per cui e' causa. Una tale funzione, infatti, secondo la piu' recente pronuncia della Consulta nella materia che ci occupa, giustifica una forma di devoluzione anomala dell'indennita', attribuita, in deroga ai principi generali della successione mortis causa, esclusivamente a favore di determinati soggetti, solo «in considerazione del fatto che come destinatarie di questo (cioe' del trattamento) siano indicate persone integrate nel nucleo familiare del de cuius, dalla retribuzione del quale esse ricevevano un sostentamento, venuto a cessare, in tutto o in parte, dopo la sua morte» (cosi' Corte cost. n. 243/1997). Per quanto attiene alla posizione del coniuge superstite e dei figli maggiorenni, tuttavia, la norma della cui legittimita' costituzionale si dubita (cosi' come modificata, in particolare, dalla pronuncia della Corte cost. n. 63/1992) non subordina il diritto alla corresponsione dell'indennita' premio di servizio in forma indiretta, per nessuna delle citate categorie di superstiti, alla sussistenza di una situazione di effettiva convivenza a carico del de cuius, sicche' deve escludersi che, nei rapporti interni tra le categorie di superstiti ora richiamate, il criterio della funzione previdenziale dell'indennita' possa giustificare l'ordine di precedenza dettato dall'art. 3, comma 1 e 2, legge n. 152/1968. Ne', peraltro, nel caso in esame, e' stata neppure dedotta la sussistenza, in concreto, di una situazione per cui il reddito del de cuius rappresentava, per il coniuge superstite - e non per i figli ricorrenti - l'unica fonte di sostentamento. Sulla base di quanto sin qui argomentato, in definitiva, deve ritenersi rilevante ai fini della decisione sulla controversia in esame e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non prevede che, laddove con il coniuge superstite concorrano orfani maggiorenni, l'indennita' sia ripartita tra di essi secondo le previsioni dell'art. 5, comma 3, d.P.R. n. 1032/1973 (T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), in riferimento all'art. 3 Cost.
P. Q. M. Visti l'art. 23, legge 11 marzo 1957, n. 87 e la delib. Corte cost. 16 marzo 1956; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, unitamente alla prova delle prescritte notificazioni e comunicazioni; Sospende il giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Lecce, addi' 14 marzo 2006 Il giudice: Mondatore 07C0483