N. 116 SENTENZA 21 marzo - 5 aprile 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Sanita'  pubblica  -  Regione  Calabria - Soppressione delle gestioni
  liquidatorie  delle USL e subentro delle ASL nei rapporti giuridici
  pregressi  facenti  capo alle USL - Sopravvenienze attive e passive
  delle  gestioni  soppresse  -  Prevista  pertinenza  delle  aziende
  sanitarie   competenti,   con   iscrizione,   a   tal  fine,  delle
  disponibilita'  finanziarie  dei  conti  correnti  accesi presso le
  sezioni   di   tesoreria   provinciale   dello   Stato   nel  conto
  «Accantonamento  spese  ex  gestioni liquidatorie» - Violazione del
  principio  fondamentale  della  legislazione  statale in materia di
  tutela  della  salute  sulla  distinzione tra diverse gestioni e le
  relative  contabilita',  con  conseguente pregiudizio per la tutela
  dei creditori - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Legge   della   Regione  Calabria  26 giugno 2003,  n. 8,  art. 22,
  comma 1.
- Costituzione,   art. 117,  comma  terzo;  legge  23 dicembre  1994,
  n. 724, art. 6, comma 1.
Sanita'  pubblica  -  Regione  Calabria - Soppressione delle gestioni
  liquidatorie  delle USL e subentro delle ASL nei rapporti giuridici
  pregressi  facenti  capo alle  USL - Prevista utilizzabilita' delle
  momentanee   disponibilita'  di  cassa  gia'  utilizzabili  per  il
  pagamento  dei debiti maturati al 31 dicembre 1999 per l'estinzione
  dei  debiti delle ASL - Violazione del principio fondamentale della
  legislazione  statale  in  materia  di  tutela  della  salute sulla
  distinzione  tra  diverse  gestioni e le relative contabilita', con
  conseguente   pregiudizio   per   la   tutela   dei   creditori   -
  Illegittimita' costituzionale.
- Legge   della   Regione  Calabria  26 giugno 2003,  n. 8,  art. 22,
  comma 2.
- Costituzione,   art. 117,  comma  terzo;  legge  23 dicembre  1994,
  n. 724, art. 6, comma 1.
(GU n.15 del 11-4-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE  SIERVO, Romano VACCARELLA,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge
della  Regione  Calabria 26 giugno 2003, n. 8 (Provvedimento generale
recante  norme  di  tipo  ordinamentale e finanziario, collegato alla
manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - art. 3, comma 4, della
legge  regionale  n. 8  del 2002), promosso dal Tribunale di Rossano,
nel  procedimento  civile  vertente  tra  l'ASL  n. 3  di  Rossano  e
l'Italgas  s.p.a.,  con  ordinanza  del 15 febbraio 2006, iscritta al
n. 239  del  registro  ordinanze  2006  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 29, 1ª serie speciale, dell'anno 2006;
    Udito  nella  Camera di consiglio del 21 febbraio 2007 il giudice
relatore Francesco Amirante;

                          Ritenuto in fatto

    1. - Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
-  emesso  il  14 ottobre 2003 per debiti di una disciolta U.S.L. nei
confronti  della  gestione  liquidatoria della stessa, in persona del
direttore  generale  della  ASL  ad essa subentrata - il Tribunale di
Rossano,  con  ordinanza  del  15 febbraio  2006,  ha  sollevato, per
contrasto   con  l'art. 117,  terzo  comma,  della  Costituzione  (in
riferimento  al principio contenuto nell'art. 6, comma 1, della legge
23 dicembre  1994,  n. 724), questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 22  della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8
(Provvedimento   generale  recante  norme  di  tipo  ordinamentale  e
finanziario,   collegato   alla  manovra  di  finanza  regionale  per
l'anno 2003 - art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002).
    Specifica   il  remittente  che  la  suddetta  disposizione,  nel
sopprimere  le  gestioni  liquidatorie  istituite  presso  le aziende
sanitarie  della  Calabria, stabilisce che le eventuali sopravvivenze
attive  e  passive  delle  predette gestioni «rimangono di pertinenza
delle  Aziende  Sanitarie competenti e, a tal fine, le disponibilita'
finanziarie  dei  predetti  conti  speciali  sono  iscritte nel conto
"Accantonamento  spese ex gestioni liquidatorie"», aggiungendo che la
legittimazione  attiva  e  passiva  per  le  controversie inerenti le
gestioni   liquidatorie   «e'   attribuita   alle  Aziende  Sanitarie
competenti per territorio».
    Conseguentemente,   al   momento   dell'emissione   del   decreto
ingiuntivo  il  soggetto destinatario dello stesso (ossia la gestione
liquidatoria  della  disciolta  USL)  non era piu' esistente, essendo
intervenuta  una successione ex lege delle aziende sanitarie - e, per
tramite  di  queste,  delle  Regioni  -  nelle  posizioni di debito e
credito delle soppresse USL.
    Respinta   pertanto  l'eccezione  di  difetto  di  legittimazione
passiva  sollevata  dall'opponente,  il giudice a quo ricostruisce il
quadro normativo che regola la materia.
    In attuazione della delega contenuta nella legge 23 ottobre 1992,
n. 421,  e'  stato  emanato  il decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, che ha sancito la soppressione delle USL ed istituito le ASL,
configurate   come   enti   strumentali   della   Regione  dotati  di
personalita'   giuridica   pubblica   e  di  autonomia  di  gestione.
Successivamente,  nel  disciplinare  i  rapporti  tra  le  ASL  e  le
soppresse  USL,  la  legge  23 dicembre  1994,  n. 724,  ha  disposto
all'art. 6  che  in  nessun  caso  fosse  consentito alle Regioni far
gravare  sulle  nuove  ASL,  ne'  direttamente  ne' indirettamente, i
debiti  ed  i  crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle USL
fino  al  31 dicembre 1994, prevedendo contestualmente che le Regioni
istituissero  apposite  gestioni  a  stralcio, individuando l'ufficio
responsabile  delle  medesime.  In  seguito l'art. 2, comma 14, della
legge  28 dicembre 1995, n. 549, ha stabilito che, per l'accertamento
della  situazione  debitoria delle USL e delle aziende ospedaliere al
31 dicembre  1994,  le  Regioni  dovessero  attribuire  ai  direttori
generali  delle  istituite ASL le funzioni di commissario liquidatore
delle  soppresse  USL,  prevedendo  altresi'  la trasformazione delle
precedenti  gestioni a stralcio in gestioni liquidatorie, con obbligo
per  i  relativi commissari di accertare, nel termine di tre mesi, la
situazione  debitoria  e  di  presentarne le risultanze ai competenti
organi regionali.
    Il   remittente  evidenzia,  quindi,  come  dal  suddetto  quadro
normativo   sia   ricavabile,  anche  in  conformita'  alla  costante
giurisprudenza di legittimita', una successione ex lege delle Regioni
nei  rapporti  di  debito  e credito gia' facenti capo alle disciolte
USL, caratterizzata da una procedura di liquidazione, con l'ulteriore
conseguenza   che   la   legittimazione   sostanziale  e  processuale
concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse
USL spetta alle Regioni.
    Il  Tribunale  di Rossano richiama, quindi, le sentenze n. 89 del
2000  e n. 437 del 2005 di questa Corte, dalle quali si evince che il
legislatore  regionale  puo'  disporre il subingresso delle ASL nelle
posizioni debitorie e creditorie facenti capo alle soppresse USL, ma,
per  evitare  contrasti con l'art. 6, comma 1, della legge n. 724 del
1994  - da considerare come norma di principio, in grado di vincolare
la  legislazione regionale - e, di conseguenza, con l'art. 117 Cost.,
e'  tenuto a prevedere «meccanismi particolari di gestioni distinte e
di contabilita' separate», idonei ad evitare qualsiasi confusione tra
le  diverse  masse  patrimoniali, «cosi' da tutelare i creditori, ma,
nello  stesso  tempo,  da escludere ogni responsabilita' delle stesse
aziende  sanitarie  in  ordine  ai predetti debiti delle preesistenti
unita' sanitarie locali».
    Alla  luce  di siffatta ricostruzione, non pare al remittente che
il  censurato  art. 22  abbia creato un meccanismo del suddetto tipo.
Infatti  la  disposizione, da un lato, si limita a prevedere che, per
fare  fronte  alle  passivita'  delle  gestioni liquidatorie, vengano
utilizzate  le  disponibilita'  finanziarie  dei conti speciali delle
predette  gestioni  «da iscrivere in un conto accantonamento spese ex
gestioni   liquidatorie   senza,   peraltro,   individuare  strumenti
alternativi  per  l'ipotesi di insufficienza dei detti conti speciali
ad   assicurare  l'estinzione  dei  debiti  pregressi»  (comma  1)  e
dall'altro,  nello  stabilire  che  le  somme  gia' utilizzate per la
gestione  corrente  concorrono all'estinzione dei debiti dell'azienda
(comma  2),  non  precisa  quali  siano tali debiti, cosi' da rendere
evidente  il  rischio  di  confusione  delle  gestioni contabili, con
conseguente  ricaduta  sulle  ASL delle passivita' sorte in capo alle
disciolte USL.
    La  questione  sembra altresi' rilevante al remittente, in quanto
una  pronuncia  di  incostituzionalita'  comporterebbe il venire meno
della  successione ex lege delle ASL nelle passivita' delle soppresse
USL  e,  di conseguenza, la reviviscenza della legittimazione passiva
della Regione Calabria rispetto alla domanda di condanna proposta con
l'opposto decreto ingiuntivo.

                       Considerato in diritto

    1. - Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
-  emesso,  per  debiti  di  una  disciolta  USL, nei confronti della
gestione   liquidatoria  della  medesima  in  persona  del  direttore
generale  della  ASL  n. 3  di Rossano, quale commissario liquidatore
della  suddetta  gestione  -  il  Tribunale  di  Rossano ha sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 22 della legge
della  Regione  Calabria 26 giugno 2003, n. 8 (Provvedimento generale
recante  norme  di  tipo  ordinamentale e finanziario, collegato alla
manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - art. 3, comma 4, della
legge  regionale n. 8 del 2002), «per contrasto con l'art. 117, terzo
comma,  della  Costituzione,  con  riferimento al principio contenuto
nell'art. 6, comma 1, della legge n. 724 del 1994».
    Il  remittente espone che la disposizione censurata, con la quale
sono  state  soppresse le gestioni liquidatorie delle USL ed e' stata
attribuita  alle  competenti  ASL  la legittimazione attiva e passiva
«per  le  controversie  inerenti le gestioni liquidatorie», contrasta
con  il suindicato principio fondamentale della legislazione statale,
in  quanto  non  prevede  una  contabilita'  separata  relativa  alle
situazioni  facenti capo alle USL e soprattutto non sottrae le ASL al
peso  dei  debiti pregressi. A tal proposito il remittente rileva che
la   disposizione   stessa,   dopo   aver  stabilito  che  «eventuali
sopravvivenze  attive  e passive delle predette gestioni rimangono di
pertinenza  delle  Aziende  Sanitarie  competenti»,  si e' limitata a
prevedere  che  le  disponibilita'  finanziarie  dei  «conti speciali
accesi  presso  le  Sezioni  di  Tesoreria Provinciale dello Stato» e
relativi   alle   gestioni  liquidatorie  «sono  iscritte  nel  conto
"Accantonamento spese ex gestioni liquidatorie"».
    Il   Tribunale  di  Rossano  osserva,  inoltre,  che  il  comma 2
dell'art. 22  censurato  stabilisce,  mediante  il  rinvio all'art. 2
della   legge   della   Regione   Calabria  26 novembre  2001,  n. 33
(Assunzione mutuo e provvedimenti urgenti in materia di governo della
spesa  sanitaria),  che  «le momentanee disponibilita' di cassa delle
gestioni  liquidatorie possono essere utilizzate per il pagamento dei
debiti  maturati  a  tutto  il  31 dicembre  1999  ferma  restando la
separazione delle due contabilita».
    Siffatte  disposizioni, ad avviso del remittente, contrastano con
il  principio  stabilito dall'art. 6, comma 1, della legge n. 724 del
1994  -  ritenuto  da questa Corte fondamentale, in materia di tutela
della  salute,  con  le  sentenze  n. 89 del 2000 e n. 437 del 2005 -
secondo  il  quale  «in nessun caso e' consentito alle regioni di far
gravare  sulle  aziende  di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive   modificazioni  ed  integrazioni,  ne'  direttamente  ne'
indirettamente,  i  debiti  e  i  crediti  facenti capo alle gestioni
pregresse  delle  unita'  sanitarie  locali.  A  tal  fine le regioni
dispongono  apposite  gestioni  a  stralcio,  individuando  l'ufficio
responsabile   delle  medesime».  Principio  poi  modificato  con  la
trasformazione  delle  gestioni  stralcio  in gestioni liquidatorie e
l'attribuzione  della  rappresentanze di queste ai direttori generali
delle istituite ASL.
    2.  -  La  questione  e'  fondata, con riferimento ai commi 1 e 2
della disposizione censurata.
    Sul  tema  che  ne  costituisce l'oggetto questa Corte si e' gia'
pronunciata  affermando  -  come  ricordato  dal  remittente  - che i
precetti di cui all'art. 6, comma 1, ultima parte, della legge n. 724
del  1994  costituiscono  principi  fondamentali in materia di tutela
della salute (sentenze n. 437 del 2005 ed altre in essa citate).
    Da  tale definizione e' stata fatta discendere la conseguenza che
in   nessun   caso  la  legislazione  regionale  puo'  confondere  la
liquidazione dei pregressi rapporti delle unita' sanitarie locali con
l'ordinaria  gestione delle ASL. Cio' al duplice fine di sottrarre le
ASL  al  peso  delle  preesistenti passivita' a carico delle USL e di
fornire  ai  creditori  di queste ultime la necessaria certezza sulla
titolarita'  passiva dei rapporti e sulla individuazione dei mezzi su
cui  soddisfarsi (sentenze n. 89 del 2000 e n. 437 del 2005, nonche',
da ultimo, sentenza n. 25 del 2007).
    Di tali criteri si deve fare applicazione, in mancanza di ragioni
sopravvenute che possano indurre a discostarsene.
    Cio' premesso, si rileva che, nella specie, i suindicati principi
risultano violati.
    Infatti,  mentre  si e' stabilito, correlativamente alla disposta
soppressione   delle   gestioni   liquidatorie   delle  USL,  che  le
«sopravvivenze attive e passive rimangono di pertinenza delle Aziende
Sanitarie  competenti»,  si  e' prevista la confluenza in unico conto
«accantonamento  spese ex gestioni liquidatorie» delle disponibilita'
finanziarie  esistenti  sui  conti  speciali  relativi  alle  singole
gestioni,  per  di  piu'  senza  alcun accertamento sulla sufficienza
delle  suddette disponibilita' e, soprattutto, cio' e' stato disposto
attraverso   l'espresso   riferimento  all'art. 2  della  legge  reg.
Calabria  n. 33  del  2001. Ora, tale disposizione stabilisce che «le
momentanee   disponibilita'  di  cassa  delle  gestioni  liquidatorie
possono  essere  utilizzate  per  il  pagamento dei debiti maturati a
tutto  il  31 dicembre  1999, ferma restando la separazione delle due
contabilita».
    Di  qui  la  sostanziale  confusione  sia  delle diverse gestioni
liquidatorie, sia di tutte queste con le gestioni correnti delle ASL,
essendo  insufficiente  a  soddisfare  le esigenze di cui ai principi
fondamentali   della   legislazione   statale   la  salvezza  di  una
separazione meramente formale delle contabilita'.
    Va,  pertanto,  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  del
comma 2  dell'art. 22  censurato, nonche' del comma 1, nella parte in
cui  stabilisce  che  eventuali  sopravvivenze attive e passive delle
soppresse   gestioni   liquidatorie  delle  unita'  sanitarie  locali
rimangono  di  pertinenza  delle aziende sanitarie competenti e a tal
fine  le  disponibilita' finanziarie dei conti correnti accesi presso
le  sezioni  di  tesoreria  provinciale dello Stato sono iscritte nel
conto «Accantonamento spese ex gestioni liquidatorie».
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 22, comma 1,
della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003 n. 8 (Provvedimento
generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario, collegato
alla  manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - art. 3, comma 4,
della  legge  regionale n. 8 del 2002), nella parte in cui stabilisce
che eventuali sopravvivenze attive e passive delle soppresse gestioni
liquidatorie  delle  unita'  sanitarie locali rimangono di pertinenza
delle  aziende  sanitarie  competenti  e a tal fine le disponibilita'
finanziarie  dei conti correnti accesi presso le sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato sono iscritte nel conto «Accantonamento spese
ex gestioni liquidatorie»;
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 22, comma 2,
della stessa legge della Regione Calabria n. 8 del 2003.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Amirante
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 5 aprile 2007.
                      Il cancelliere: Fruscella
07C0487