N. 120 ORDINANZA 21 marzo - 5 aprile 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Istruzione  -  Istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria, licei
  artistici   e  istituti  d'arte  -  Conferimento  di  incarichi  di
  presidenza  annuali  -  Disposizioni  sulla  riserva di posti per i
  disabili  -  Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di
  buon  andamento  della  pubblica  amministrazione nonche' lamentata
  incidenza  sul  diritto  al  lavoro - Sopravvenuta dichiarazione di
  incostituzionalita' della norma censurata - Necessita' di una nuova
  valutazione  della  rilevanza  della questione - Restituzione degli
  atti al giudice a quo.
- D.L.  28 maggio  2004, n. 136 (convertito, con modificazioni, dalla
  legge 27 luglio 2004, n. 186), art. 8-bis.
- Costituzione, artt. 3, 4, 38 e 97.
(GU n.15 del 11-4-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 8-bis  del
decreto-legge   28 maggio  2004,  n. 136  (Disposizioni  urgenti  per
garantire   la   funzionalita'   di  taluni  settori  della  pubblica
amministrazione),  promosso  con  ordinanza  del  20 marzo  2006  dal
Tribunale amministrativo regionale della Puglia - sezione staccata di
Lecce,  sul  ricorso  proposto da Campa Marino ed altri nei confronti
del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca ed
altri,  iscritta  al  n. 452 del registro ordinanze 2006 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale,
dell'anno 2006.
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 21 marzo 2007 il giudice
relatore Sabino Cassese.
    Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Puglia -
sezione  staccata  di  Lecce,  ha  sollevato  -  in  riferimento agli
artt. 3,  4,  38  e 97 della Costituzione - questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 8-bis  del  decreto-legge  28 maggio  2004,
n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni
settori    della    pubblica    amministrazione),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;
        che,  secondo  la disposizione impugnata, le riserve di posti
previste  dalla  legge  12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al
lavoro   dei  disabili),  si  applicano  alle  procedure  concorsuali
relative  al  reclutamento  dei  dirigenti  scolastici  (art. 29  del
decreto  legislativo  30 marzo  2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»),  incluse  quelle  per il conferimento degli incarichi di
presidenza,  di  durata  annuale,  negli  istituti  e nelle scuole di
istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte;
        che dinanzi al Tribunale pende il giudizio promosso da alcuni
docenti  -  inseriti  nella  graduatoria  provinciale  «B»  di  Lecce
relativa  agli  incarichi  annuali  di  dirigenza  scolastica  per il
settore  formativo  della scuola primaria e secondaria di primo grado
per   l'anno   scolastico  2005/2006  -  per  l'annullamento,  previa
sospensiva,  della  graduatoria nella parte in cui e' riconosciuto ai
concorrenti,  mediante l'annotazione accanto al loro nominativo delle
sigle  «N»  (Invalido  civile) ed «M» (Orfano o vedovo di guerra, per
servizio  o  per  lavoro),  il  diritto  alla  riserva  dei  posti in
applicazione dell'art. 8-bis suddetto;
        che  il  giudice  rimettente,  nel  richiamare una precedente
ordinanza  di rimessione alla Corte su identica questione (poi decisa
con  la sentenza n. 190 del 2006), ne ripercorre le argomentazioni in
ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza;
        che,   in   particolare,   si  sofferma  sull'interpretazione
ritenuta  piu'  plausibile  sia della legge n. 68 del 1999, sia della
norma impugnata, ritenendo che presupposto della prima e' lo stato di
disoccupazione  e  presupposto  della  seconda lo stato di precedente
occupazione, con cio' introducendosi una deroga al corretto principio
per  cui  le  quote  di  riserva nelle assunzioni presso le pubbliche
amministrazioni postulano necessariamente lo stato di disoccupazione,
anche dopo la legge n. 68 del 1999;
        che,  quanto  alla  non  manifesta  infondatezza, il Collegio
richiama  la  giurisprudenza  costituzionale  in  tema  di assunzioni
privilegiate  nell'impiego pubblico, secondo la quale la tutela delle
categorie protette, accordata consentendo il piu' agevole reperimento
di   un'occupazione,   andrebbe   ragionevolmente   contemperata  con
l'interesse,   di  pari  rango  costituzionale,  a  che  la  pubblica
amministrazione  possa  disporre di strumenti di selezione volti alla
provvista di impiegati idonei allo svolgimento delle funzioni;
        che,  d'altra  parte,  aggiunge  il  Tribunale amministrativo
regionale,  nella  Costituzione  non  e' rinvenibile una tutela delle
categorie  protette  estesa  dal  momento dell'ingresso nel mondo del
lavoro   al   successivo   sviluppo   della   carriera,  prescindendo
dall'interesse  di  altri soggetti, gia' presenti o aspiranti a farvi
ingresso, oltre che dall'interesse dell'amministrazione;
        che,  pertanto,  secondo  il  giudice  a  quo,  l'art. 8-bis,
contrasta:  con  l'art. 3  Cost.,  atteso che il riconoscimento della
tutela incondizionata alle categorie protette comprimerebbe posizioni
giuridiche  professionali consolidate in capo ad altri soggetti, come
nel  caso  di specie i controinteressati del giudizio principale; con
l'art. 4  Cost.,  per gli stessi motivi, essendo il parametro evocato
volto   a   promuovere  le  condizioni  idonee  a  rendere  effettivo
l'esercizio   del  diritto  al  lavoro,  mentre  la  norma  censurata
violerebbe  il  diritto al lavoro di coloro che perdono il posto; con
l'art. 38,  terzo  comma,  Cost.,  atteso che la norma impugnata, non
limitandosi  a  favorire  l'avviamento  professionale, ma promuovendo
indiscriminatamente lo sviluppo di carriera, supererebbe gli adeguati
livelli di tutela imposti dal rispetto dei canoni di solidarieta' che
devono  ispirare  la legislazione sociale, specialmente in materia di
impiego  pubblico;  con  l'art. 97  Cost.,  violando i canoni di buon
andamento  e  imparzialita',  mediante  la compressione dell'esigenza
della   pubblica   amministrazione   alla   selezione   dei  soggetti
maggiormente  idonei  a ricoprire le posizioni di responsabilita', in
tal  modo  travalicando  l'ambito di tutela riconoscibile ai soggetti
svantaggiati dagli artt. 3, 4, e 38 Cost.
    Considerato   che  e'  all'esame  della  Corte  la  questione  di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 8-bis   del   decreto-legge
28 maggio   2004,  n. 136  (Disposizioni  urgenti  per  garantire  la
funzionalita'  di  taluni  settori  della  pubblica amministrazione),
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 luglio 2004, n. 186,
sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 97 della Costituzione;
        che,   successivamente  alla  proposizione  della  questione,
questa  Corte,  con  la  sentenza  n. 190  del  2006,  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 8-bis  del  decreto-legge
n. 136  del  2004, nella parte in cui si riferisce alle procedure per
il  conferimento  degli  incarichi  di  presidenza e, data l'evidente
connessione  tra  le  predette  procedure e quelle concorsuali per il
reclutamento  dei  dirigenti  scolastici  previste  dall'art. 29  del
d.lgs.  n. 165 del 2001, cui rinvia la norma impugnata, ha dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  consequenziale  della parte residua
dello stesso articolo 8-bis;
        che,  pertanto,  va  ordinata  la  restituzione degli atti al
giudice  rimettente, al fine di una nuova valutazione della rilevanza
della  questione  proposta,  alla  luce  della  predetta sopravvenuta
sentenza di questa Corte n. 190 del 2006.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2007.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Cassese
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 5 aprile 2007.
                      Il cancelliere: Fruscella
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