N. 256 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 ottobre 2006

Ordinanza emessa il 6 ottobre 2006 dal tribunale di Castrovillari nel
procedimento penale a carico di Breda Emanuel

Straniero  - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento nel
  territorio  dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento
  impartito   dal   questore   -   Arresto   e  contestuale  giudizio
  direttissimo  -  Previsione  di  una  nuova  immediata espulsione e
  dell'obbligo  per  il  giudice di rilasciare il relativo nulla osta
  all'atto  di convalida dell'arresto - Lesione del diritto di difesa
  - Violazione del principio del giusto processo.
- Decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-bis,
  come  modificato dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002,
  n. 189.
- Costituzione, artt. 24 e 111.
(GU n.1000 del 26-4-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    In  composizione  monocratica, nel proc. pen. n. 1751/06 R.G.P.M.
n. 433/06   R.G.T.  contro:  Breda  Emanuel,  in  atti  compiutamente
generalizzato, imputato del delitto p. e. p. dall'art. 14 comma 5-ter
del  d.lgs.  n. 286/1998  (come modificato dall'art. 12 lett g) della
legge 30 luglio 2002, n. 189, sostituito dall'art. 1 comma 5- bis del
d.l.  14  settembre 2004, n. 241, conv. con modificaz. nella legge 12
novembre  2004  n. 271)  perche',  essendo  stato  espulso  ai  sensi
dell'art. 14 comma 5-bis, d.lgs. citato con ordine del Questore della
Provincia  di  Campobasso  -  susseguente a decreto di espulsione del
Prefetto  della  Provincia  di Campobasso del 19 luglio 2006 (per non
avere  richiesto  in  permesso di soggiorno nel termine prescritto in
assenza   di   cause  di  forza  maggiore),  nell'impossibilita'  del
trattenimento   presso   un  Centro  di  permanenza  temporaneo,  con
intimazione  a lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni
dalla  notifica (avvenuta in data 19 luglio 2006), senza giustificato
motivo si intratteneva nel territorio dello Stato;
    Accertato in Cassano Jonio il 5 ottobre 2006;
    Ritenuto   di   dover   sollevare   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 13 comma 3-bis del d.lgs. n. 286/1998, come
modificato  dall'art.  12  della  legge  30  luglio 2002, n. 189, per
violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione;

                            O s s e r v a

    L'imputato, tratto in arresto dai Carabinieri di Cassano Jonio il
5  ottobre  2006  per  violazione  del citato art. 14 comma 5-ter del
d.lgs.   n. 286/1998,  veniva  presentato  all'udienza  dal  pubblico
ministero  per  la  convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio
direttissimo.
    Nel   corso   della   udienza  di  convalida,  il  p.m.  chiedeva
pronunciarsi altresi' il nulla osta all'espulsione previsto dall'art.
13  comma  3-bis del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato
dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
    A  tal  proposito  deve  considerarsi  che  la fattispecie di cui
all'art. 14,  comma  5-ter,  del  d.lgs.  n. 268/1998, prevede che lo
straniero  che  senza giustificato motivo si trattiene nel territorio
dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi
dell'art.  14  comma  5-bis,  e'  punito  con  la reclusione da uno a
quattro anni.
    In  tal caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di
espulsione  con  accompagnamento  alla  frontiera a mezzo della forza
pubblica.
    Finalizzato a tale ulteriore provvedimento di espulsione, risulta
il  nulla  osta che il giudice rilascia all'atto della convalida, nel
caso  di  arresto  o  di  fermo,  salvo  che applichi la misura della
custodia  cautelare  in carcere o che ricorrano inderogabili esigenze
processuali    valutate    in    relazione   all'accertamento   della
responsabilita'  di  eventuali  concorrenti  nel  reato o imputati in
procedimenti  per reati connessi e all'interesse della persona offesa
(in  tal  senso dispongono il comma 3 e 3-bis dell'art. 13 del d.lgs.
n. 286/1998, come modificato dall'art. 12 della legge n. 189/2002).
    Il  successivo comma 5-quinquies prevede che per i reati previsti
dai  commi 5-ter e 5-quater, per i quali e' obbligatorio l'arresto in
flagranza, si proceda con il rito direttissimo.
    Infine,  l'art.  17  del  d.lgs.  n. 286/1998  stabilisce  che lo
straniero sottoposto a procedimento penale e' autorizzato a rientrare
in  Italia  per  il tempo strettamente necessario per l'esercizio del
diritto di difesa.
    Da  quanto  esposto deriva che - nel caso in cui non ricorrano le
circostanze  indicate  dalla  legge che ne escludono il rilascio - il
nulla osta alla espulsione e' provvedimento pressoche' automatico nel
caso  di  giudizio  instaurato  per effetto di arresto eseguito per i
reati di cui all'art. 14.
    L'obbligo  di  una nuova ed immediata espulsione - ed il rilascio
del  relativo  nulla  osta  - si pone, a parere di questo giudice, in
contrasto  con il dettato costituzionale in riferimento agli artt. 24
e 111 Costituzione.
    L'applicazione  della  disciplina  del rito direttissimo comporta
infatti  una sostanziale e concreta lesione del diritto dell'imputato
ad  una  piena  difesa  nel  processo  penale  (attesa l'immediatezza
dell'espulsione),  non  potendo  di  fatto  egli  partecipare  a tale
giudizio,  in  dipendenza  dei  tempi  estremamente  ristretti che lo
connotano,  a fronte di quelli, certamente piu' lunghi, necessari per
rientrare  in  Italia  in  conformita' al disposto di cui all'art. 17
della normativa in esame.
    Consegue  a  cio' altresi' la violazione del diritto ad un giusto
processo,  che  comporta  la  possibilita'  di  svolgere  a  pieno le
funzioni della difesa.
                              P. Q. M.
    Ritenuto  di  dover  sollevare  di ufficio la questione, dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 13,  comma  3-bis  del  decreto legislativo
n. 286/1998, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002,
n. 189, per violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione;
    Visto  l'art.  23  della  legge  11 marzo 1953, n. 87, dispone la
immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte costituzionale e la
sospensione del presente giudizio;
    Dispone  che  a  cura della cancelleria la presenti ordinanza sia
notificata  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri e che essa
venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Castrovillari, addi' 6 ottobre 2006
                         Il giudice: Ciarcia
07C0504