N. 278 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 giugno 2006
Ordinanza emessa il 27 giugno 2006 dal tribunale di Brescia sul reclamo proposto dal Curatore del Fallimento Panatronic S.r.l. contro Poste italiane S.p.A. Fallimento e procedure concorsuali - Corrispondenza diretta al fallito - Disciplina introdotta dall'art. 45 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 - Individuazione dei soggetti abilitati a ricevere la corrispondenza indirizzata al fallito - Obbligo in capo agli amministratori o liquidatori di societa' o enti soggetti alla procedura di fallimento di consegnare la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento - Omessa previsione di sanzioni in caso di inosservanza del predetto obbligo - Denunciata violazione del principio di parita' delle parti processuali e del diritto di azione e di difesa - Asserita lesione del principio di ragionevolezza, sotto il duplice profilo della ritenuta insussistenza di corrispondenza di carattere personale destinata a enti societari e dell'indebita lesione dei diritti dei creditori concorrenti. - Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 48, come sostituito dall'art. 45 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111.(GU n.17 del 2-5-2007 )
IL TRIBUNALE Nella causa n. 6337/2006 R.G., a scioglimento della riserva, visti ed esaminati gli atti, rileva quanto segue. In fatto Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 17 marzo 2006, il curatore del fallimento Panatronic S.r.l. adiva in via d'urgenza il Tribunale di Brescia chiedendo che venisse ordinato alle Poste italiane S.p.A. «di consegnare immediatamente al curatore ricorrente tutta la corrispondenza che fosse giacente o pervenisse o fosse indirizzata a nome della fallita Panatronic S.r.l., con sede in via Donatori di Sangue n. 27 - Verolanuova (BS)». A sostegno ditale richiesta il curatore rilevava che la resistente aveva interpretato erroneamente l'art. 48 l.f., cosi' come modificato con decorrenza 16 gennaio 2006 dall'art. 45 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. A detta del fallimento ricorrente, infatti, l'interpretazione della societa' Poste italiane eccedeva i limiti della norma in questione, la quale «non prevede affatto che la corrispondenza di societa' fallita debba essere consegnata esclusivamente all'amministratore o al liquidatore della stessa», in quanto «una societa' o ente, persona giuridica, non ha certo rapporti personali che possano rimanere celati al curatore». La societa' convenuta si costituiva in giudizio e rilevava che la nuova formulazione dell'art. 48 l.f., applicabile alla procedura de qua, dal momento che il fallimento era stato dichiarato con sentenza del 4 febbraio 2006, impone di non recapitare piu' la corrispondenza al curatore fallimentare, bensi' di consegnarla al fallito o all'amministratore - per il caso di fallimento di societa' - sui quali incombe l'onere di consegnare al curatore la sola corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento. Il giudice designato, con ordinanza 15 aprile 2006, respingeva il ricorso, rilevando che il nuovo art. 48 l.f. dispone che la corrispondenza deve essere recapitata al destinatario, gia' dichiarato fallito, senza che sia possibile operare alcuna diversificazione tra l'imprenditore individuale e quello collettivo. Il giudice designato osservava che la norma in questione, pur discutibile sotto il profilo dell'opportunita', non poteva essere ritenuta in contrasto con le norme costituzionali invocate dal curatore. Avverso detto provvedimento proponeva tempestivo reclamo il curatore, osservando che l'art. 48 l.f. fa riferimento solamente alla corrispondenza del fallito persona fisica e alla corrispondenza indirizzata alla societa'; che, pertanto, la corrispondenza della societa' fallita deve continuare ad essere consegnata al curatore; che, ove la norma non potesse essere interpretata nel senso auspicato dal curatore, l'art. 48 l.f. risulta in contrasto con gli articoli 3, 24, 41, 76 e 97 della Carta costituzionale. La societa' Poste Italiane S.p.A. si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del reclamo. All'udienza del 25 maggio 2006 il Tribunale si riservava la decisione. I n d i r i t t o La societa' Panatronic S.r.l. e' stata dichiarata fallita con sentenza del 4 febbraio 2006, sicche' la procedura concorsuale apertasi in seguito a detta sentenza risulta disciplinata dall'art. 48 l.f., cosi' come modificato dall'art. 45 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. Il vecchio articolo 48 l.f. disponeva che la corrispondenza inviata al fallito dovesse essere consegnata al curatore e che questi avesse diritto di trattenere quella riguardante gli interessi patrimoniali della ditta o della societa'. Il nuovo articolo 48 l.f. si limita a prevedere che l'imprenditore fallito o gli amministratori della societa' fallita debbano consegnare al curatore tutta la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento. Il curatore del fallimento reclamante ha sostenuto che la norma in questione avrebbe consentito agli amministratori di continuare a ricevere, anche dopo la dichiarazione di fallimento, solamente la corrispondenza personale agli stessi indirizzata. Di conseguenza, secondo l'interpretazione proposta dalla curatela, la corrispondenza indirizzata alla societa' avrebbe dovuto essere consegnata al curatore. La tesi proposta dalla procedura fallimentare non puo' essere condivisa. Difatti, come gia' osservato dal giudice di prima istanza, l'art. 15 della Carta costituzionale afferma l'inviolabilita' e la segretezza della corrispondenza e di ogni forma di comunicazione e prevede che il diritto possa essere limitato solamente nei casi previsti dalla legge. L'art. 48 l.f. non attribuisce al curatore, come invece disponeva la vecchia norma, il diritto di ricevere la corrispondenza indirizzata alla societa' fallita. In assenza di una norma di legge che consenta al curatore di ricevere la corrispondenza indirizzata alla societa' fallita, la tesi proposta dalla reclamante non puo' trovare accoglimento, volta che, per ritenere che la corrispondenza della societa' fallita debba essere consegnata al curatore, non e' sufficiente rilevare che l'art. 48 l.f. non attribuisce all'imprenditore collettivo il diritto di vedersi recapitare la propria corrispondenza, ma occorre, piuttosto, dimostrare la sussistenza di una norma che consenta al curatore, in deroga a quanto disposto dall'art. 15 Cost., di appropriarsi della corrispondenza altrui. D'altra parte, e contrariamente a quanto ritenuto dal curatore, il tribunale ritiene che l'art. 48 l.f. attribuisca espressamente al soggetto fallito, sia esso persona fisica o societa', il diritto di vedersi recapitare la propria corrispondenza. L'art. 48 l.f., infatti, come si evince anche dalla rubrica, e' volto a stabilire a chi debba essere consegnata la corrispondenza indirizzata al fallito. E' pertanto evidente che la norma in questione non trova alcuna applicazione con riferimento alla corrispondenza inviata all'amministratore della societa' fallita, in quanto questi, non essendo stato dichiarato fallito, e' soggetto estraneo alla norma in questione. L'amministratore, anche dopo la dichiarazione di fallimento della societa' da lui amministrata, continuera' a ricevere la corrispondenza indirizzatagli non in forza dell'art. 48 l.f., ma in quanto soggetto estraneo alla procedura fallimentare. Ed inoltre, anche sotto la previgente normativa il curatore non aveva alcun diritto di ricevere la corrispondenza diretta al soggetto persona fisica che era amministratore della societa' fallita, atteso che l'art. 48 l.f. conferiva al curatore il diritto di ricevere la corrispondenza indirizzata alla societa' fallita e non la corrispondenza personale della persona fisica che amministrava detta societa'. In conclusione, si deve ritenere che l'art. 48 l.f., nella formulazione vigente, imponga alla societa' Poste Italiane S.p.A. di continuare a recapitare agli amministratori della societa' fallita la corrispondenza recante quale destinatario la societa' stessa. Cio' posto, e' evidente che la questione di costituzionalita' proposta dal reclamante e' ammissibile, volta che l'art. 48 l.f. nuovo testo, cosi' come interpretato da questo giudice, non consente di accogliere la domanda della curatela. Venendo ora a verificare la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale posta all'attenzione del Collegio, sembra opportuno mettere l'attenzione sugli artt. 24, 111 e 3 della Costituzione. Il nuovo articolo 48 l.f. prevede l'obbligo per l'imprenditore fallito e per gli amministratori e/o liquidatori di societa' dichiarate fallite di consegnare al curatore «la propria corrispondenza di ogni genere riguardante i rapporti compresi nel fallimento». L'art. 142 l.f. (in vigore dal 16 luglio 2006) stabilisce che il fallito persona fisica possa ottenere l'esdebitazione a condizione che «non abbia violato le disposizioni di cui all'art. 48 l.f.». Il rispetto del dovere di consegnare al curatore la corrispondenza commerciale e', quindi, un onere che il fallito persona fisica deve sopportare per poter ottenere l'esdebitazione. Per quanto riguarda l'obbligo dell'amministratore di consegnare al curatore la corrispondenza ricevuta, va rilevato che il legislatore non ha sanzionato in alcun modo l'eventuale violazione di detto dovere. Si deve quindi affermare che, quantomeno con riferimento al fallimento di societa', l'art. 48 l.f. contenga una disposizione normativa che impone un obbligo di consegna sfornito di sanzione. Cio' posto, va ricordato che, secondo l'ordinamento processuale vigente, il fallimento e', per opinione consolidata, un processo esecutivo concorsuale volto alla soddisfazione dei creditori ammessi alla stato passivo. I creditori concorsuali, cosi' come ogni altro soggetto che sia parte di un processo, hanno diritto che il processo si svolga «nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parita' davanti ad un giudice terzo ed imparziale» (art. 111 Cost. secondo comma). L'art. 48 l.f., non prevedendo alcuna sanzione a carico del legale rappresentante di societa' fallita che decida di non rispettare la norma, consente di fatto agli amministratori di non consegnare al curatore la corrispondenza della societa'. Di conseguenza, gli amministratori possono occultare agli organi della procedura informazioni utili per l'individuazione dei beni sottoposti ad esecuzione concorsuale e, cosi' facendo, nuocere ai creditori concorsuali senza che questi possano in alcun modo trovare adeguata tutela nel processo. L'art. 48 l.f., a parere di questo Tribunale, si pone cosi' in contrasto con l'art. 111 Cost. secondo comma. La norma fallimentare pare, inoltre, violare anche il precetto posto dall'art. 24 Cost., volta che la tutela dei diritti dei creditori concorsuali e' subordinata alla volonta' del soggetto passivo della procedura esecutiva concorsuale. Ed invero, benche' con la dichiarazione di fallimento il curatore subentri nell'amministrazione del patrimonio del fallito e benche' non si possa negare l'appartenenza della corrispondenza (riguardante i rapporti patrimoniali) al patrimonio separato fallimentare, e' lasciata all'amministratore di societa' di decidere se provvedere o meno a consegnare al curatore la corrispondenza commerciale, senza prevedere alcuna sanzione a carico dell'amministratore che decida di sottrarre uno o piu' beni alla procedura esecutiva concorsuale. L'art. 48 l.f. appare, infine, non conforme all'art. 3 della Costituzione. Il legislatore della riforma, con riferimento all'imprenditore individuale, ha ritenuto necessario sacrificare l'interesse dei creditori, consentendo al fallito di occultare i propri beni attraverso la mancata consegna della corrispondenza, al fine di tutelare il diritto alla segretezza della corrispondenza riconosciuto dall'art. 15 della Carta costituzionale. Poiche' la norma fallimentare ha disciplinato in modo eguale la corrispondenza indirizzata all'imprenditore individuale e quella indirizzata alla societa' di capitali, occorre verificare la ragionevolezza di tale scelta in relazione al principio che impone al legislatore di non disciplinare in modo eguale fattispecie differenti. Le societa' hanno quale scopo il conseguimento dell'oggetto sociale di cui allo statuto. Di conseguenza, la corrispondenza della societa' non puo' che essere relativa a rapporti commerciali o, comunque, a rapporti che abbiano anche una implicazione commerciale. Va, quindi, escluso che la corrispondenza della societa' possa avere natura personale ed essere, pertanto, sottratta al curatore. Il legislatore ha, quindi, disciplinato in modo eguale due fattispecie assolutamente differenti. Per l'imprenditore individuale fallito si pone certamente la necessita' di contemperare il suo diritto alla riservatezza della corrispondenza, ex art. 15 Cost., con il diritto dei creditori di ottenere tutte le informazioni necessarie per procedere esecutivamente su tutti i beni del debitore. Viceversa, con riferimento alla societa', appare difficile ipotizzare l'esistenza di corrispondenza che non riguardi «i rapporti compresi nel fallimento» e, quindi, appare irragionevole la decisione del legislatore di dettare una uguale disciplina per fattispecie cosi' diverse. Da ultimo, va evidenziato che la norma risulta irragionevole anche sotto un ulteriore profilo. Come si e' visto, mentre il fallito che non consegni la corrispondenza commerciale al curatore si vede preclusa la possibilita' di ottenere l'esdebitazione, l'amministratore di societa' fallita che tenga analogo comportamento non viene in alcun modo sanzionato. La tutela dei creditori e' quindi maggiore nel fallimento dell'imprenditore individuale e minore nel fallimento di societa', volta che solo nel primo caso il fallito sara' indotto a collaborare al fine di ottenere l'esdebitazione. Poiche' la necessita' di tutelare la segretezza della corrispondenza, per le ragioni gia' esposte, e' maggiore nel caso in cui il fallito sia un imprenditore individuale, e' evidente che l'art. 48 l.f. sacrifica maggiormente il diritto dei creditori a procedere esecutivamente su tutti i beni del debitore proprio quando detto debitore, rivestendo natura societaria, o non puo' vantare alcun diritto ai sensi dell'art. 15 Cost. o puo' vantare un diritto che necessita di una tutela inferiore rispetto a quello dell'imprenditore individuale.
P. Q. M. Visti gli articoli 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953; Ritenuta non manifestatamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 48 l.f. cosi' come modificato con decorrenza 16 gennaio 2006 dall'art. 45 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in relazione agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio. Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Brescia, addi' 20 giugno 2006 Il Presidente: Cumin 07C0526