N. 281 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 novembre 2006
Ordinanza emessa il 7 novembre 2006 dal tribunale di Cremona nel procedimento penale a carico di Scaramuzza Michela ed altra Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Previsione del termine di prescrizione di tre anni - Irragionevole e ingiustificata diversita' di trattamento rispetto a ipotesi di reato meno gravi. - Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3.(GU n.17 del 2-5-2007 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza. O s s e r v a Il difensore dell'imputato ha prospettato l'intervenuta prescrizione dei reati di cui agli artt. 81, 612 e 594 c.p., asseritamene commessi in data 26 luglio 2002 e 27 agosto 2002, sul presupposto che nella fattispecie sarebbe applicabile il quinto comma dell'art. 157 c.p., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251/2005, in base al quale e' previsto che «quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria» il termine di prescrizione e' di tre anni. La norma, nel suo chiaro testo letterale, sembra unicamente riferirsi ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, per i quali sono contemplate le c.c.d.d. sanzioni paradetentive della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilita' a mente dell'art. 52, d.lgs. n. 274/2000. In tale prospettiva l'applicazione della citata disposizione si risolve in una irragionevole ed ingiustificata diversita' di trattamento, in punto di prescrizione, tra i reati puniti con la sola pena pecuniaria e quelli puniti con le sanzioni paradetentive, posto che ai primi, per quanto meno gravi, si applicherebbe il termine prescrizionale piu' lungo stabilito dal novellato art. 157, primo comma, c.p. (6 anni per delitti e 4 anni per contravvenzioni), nel mentre ai secondi, seppur di maggiore gravita', si applicherebbe il termine prescrizionale piu' breve di 3 anni. La questione, cosi' come pure prospettata dal difensore, appare, dunque, per le ragioni appena illustrate, non manifestamente infondata, con riferimento alla violazione dell'art. 3 della Costituzione (in tal senso Cass. 31 agosto 2006, n. 29.786). Pacifica e' pure la rilevanza, tenuto che nel caso in esame oggetto di cognizione sono i delitti di minaccia e ingiuria (ciascuno dei quali dovrebbe essere assoggettato a un termine di prescrizione che per durata sarebbe inversamente proporzionale alla sua astratta gravita) che, laddove fossero destinatari dell'art. 157, quinto comma, c.p., in quanto commessi al piu' tardi il 27 agosto 2002, sarebbero prescritti, pur computando il periodo di interruzione a norma degli art. 160, secondo comma, c.p. Consegue la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio, come da dispositivo.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, quinto comma, c.p., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251/2005, nella parte in cui prevede che quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso. Dispone, altresi', che la cancelleria notifichi la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunichi ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cremona, addi' 7 novembre 2006 Il giudice: Vacchiano 07C0529