N. 281 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 novembre 2006

Ordinanza  emessa  il  7  novembre  2006 dal tribunale di Cremona nel
procedimento penale a carico di Scaramuzza Michela ed altra

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace
  -  Reati  puniti  con  pena diversa da quella detentiva e da quella
  pecuniaria  -  Previsione del termine di prescrizione di tre anni -
  Irragionevole e ingiustificata diversita' di trattamento rispetto a
  ipotesi di reato meno gravi.
- Codice  penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6
  della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.17 del 2-5-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha emesso la seguente ordinanza.

                            O s s e r v a

    Il   difensore   dell'imputato   ha   prospettato   l'intervenuta
prescrizione  dei  reati  di  cui  agli  artt. 81,  612  e  594 c.p.,
asseritamene  commessi  in  data 26 luglio 2002 e 27 agosto 2002, sul
presupposto che nella fattispecie sarebbe applicabile il quinto comma
dell'art. 157   c.p.,   come   sostituito   dall'art. 6  della  legge
n. 251/2005, in base al quale e' previsto che «quando per il reato la
legge  stabilisce  pene  diverse  da  quella  detentiva  e  da quella
pecuniaria» il termine di prescrizione e' di tre anni.
    La  norma,  nel  suo  chiaro  testo  letterale, sembra unicamente
riferirsi  ai  reati  attribuiti alla competenza del giudice di pace,
per i quali sono contemplate le c.c.d.d. sanzioni paradetentive della
permanenza  domiciliare  e  del  lavoro  di pubblica utilita' a mente
dell'art. 52, d.lgs. n. 274/2000.
    In  tale  prospettiva l'applicazione della citata disposizione si
risolve   in   una  irragionevole  ed  ingiustificata  diversita'  di
trattamento, in punto di prescrizione, tra i reati puniti con la sola
pena  pecuniaria e quelli puniti con le sanzioni paradetentive, posto
che  ai  primi,  per  quanto  meno gravi, si applicherebbe il termine
prescrizionale  piu'  lungo  stabilito  dal novellato art. 157, primo
comma,  c.p.  (6  anni per delitti e 4 anni per contravvenzioni), nel
mentre  ai  secondi, seppur di maggiore gravita', si applicherebbe il
termine prescrizionale piu' breve di 3 anni.
    La  questione, cosi' come pure prospettata dal difensore, appare,
dunque,   per   le  ragioni  appena  illustrate,  non  manifestamente
infondata,   con   riferimento   alla  violazione  dell'art. 3  della
Costituzione (in tal senso Cass. 31 agosto 2006, n. 29.786).
    Pacifica  e'  pure  la  rilevanza,  tenuto  che nel caso in esame
oggetto di cognizione sono i delitti di minaccia e ingiuria (ciascuno
dei  quali  dovrebbe essere assoggettato a un termine di prescrizione
che  per  durata sarebbe inversamente proporzionale alla sua astratta
gravita)  che,  laddove  fossero  destinatari  dell'art. 157,  quinto
comma,  c.p.,  in  quanto  commessi  al piu' tardi il 27 agosto 2002,
sarebbero  prescritti,  pur  computando  il periodo di interruzione a
norma degli art. 160, secondo comma, c.p.
    Consegue  la  trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e
la sospensione del presente giudizio, come da dispositivo.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, in relazione
all'art. 3   Cost.,   la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 157,  quinto comma, c.p., come sostituito dall'art. 6 della
legge n. 251/2005, nella parte in cui prevede che quando per il reato
la  legge  stabilisce  pene  diverse  da quella detentiva e da quella
pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.
    Dispone,  altresi',  che  la  cancelleria  notifichi  la presente
ordinanza  al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunichi ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Cremona, addi' 7 novembre 2006
                        Il giudice: Vacchiano
07C0529