N. 286 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 luglio 2006
Ordinanza emessa il 19 luglio 2006 dal giudice di pace di Torre Annunziata nel procedimento civile promosso da De Caro Pietro contro Prefetto di Napoli ed altri Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata irragionevole disparita' di trattamento con specifico riguardo alla sproporzione tra violazione e corrispondente sanzione - Asserita lesione degli inviolabili principi costituzionali relativi al diritto di difesa, al giusto processo e alla proprieta' privata. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168. - Costituzione, artt. 2, 3, 24, 42 e 111.(GU n.17 del 2-5-2007 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 869/06 del R.G. SA. tra De Caro Pietro elettivamente domiciliato in Torre Annunziata alla via Prota n. 79, opponente; Contro Ministero dell'interno, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, c/o Ministero dell'interno, opposto; e ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Napoli, in persona del prefetto, legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Napoli, Palazzo del Governo, opposto (per conoscenza) Comando Regione Carabinieri Campania Torre Annunziata. Oggetto: opposizione a verbale di contestazione Narrativa Con ricorso depositato nei termini di cui all'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Pietro De Caro ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione n. 554441414, serie 2005 n. 0519414, elevato il giorno 8 luglio 2006, alle ore 16,25, nel Comune di Torre Annunziata, in localita' Largo Ferriera Vecchia dalla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Torre Annunziata, per violazione dell'art. 171, commi 1, 2, del c.d.s., in suo danno, e relativi al motociclo tipo Aprilia Scarabeo tg. 2HLPR, di cui era utilizzatore, con il quale veniva effettuato il sequestro del predetto ciclomotore, che circolava senza casco, condotto nell'occasione dallo stesso. Ha dedotto l'illegittimita' dell'opposta contravvenzione; Preliminarmente L'illegittimita' costituzionale dell'art. 171, commi 1 e 2 c.d.s. e 213, comma 2-sexies, cosi' come modificati dal d.l. 30 giugno 2005, conv. in legge 17 agosto 2005 n. 168 recante «disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative» per violazione degli artt. 2, 3, 24 e 111, 42, della Costituzione; Nel merito Che il conducente era privo di casco protettivo. Della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione Cio' premesso il giudicante aderisce all'eccezione formulata dall'opponente per i seguenti motivi: 1) Violazione dell'art. 42 della Costituzione; 2) Violazione dell'art. 3 della Costituzione per l'evidente sproporzione tra violazione e sanzione e relative conseguenze economiche; 3) Violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione in quanto la norma in commento pone un'evidente disparita' di trattamento tra il conducente di ciclomotori o motoveicoli e conducente di tutti gli altri veicoli; 4) Violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione. La prima norma prevede che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. In vero la disposizione normativa in parola sottrae a qualsivoglia giudice terzo la comminatoria di una sanzione, ancorche' amministrativa di una gravita' economica tale, da superare in alcune ipotesi, l'entita' di sanzioni pecuniarie previste dalle leggi penali.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimita' costituzionale degli artt. 171, commi 1 e 2 e 213, comma 2-sexies, cosi' come introdotto dal d.l. 30 giugno 2005 convertito in legge 17 agosto 2005 n. 168, per violazione degli arti 2, 3, 24 e 111, 42. Cosi', nei termini e per le motivazioni che precedono, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o del motoveicolo nel caso in cui il mezzo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 1 e 7, 170 e 171 c.d.s. Letto l'art. 23, legge n. 87/1953, ritenuto rilevante e non manifestamente infondata per i motivi esposti; Visto l'art. 295 c.p.c.; Sospende il presente giudizio, rubricato al n. 869 del Ruolo generale sanzioni amministrative dell'anno 2006, nonche', ai sensi dell'art. 22, comma 7, legge n. 689/1981, sospende l'esecuzione del verbale n. 554441414, serie 2005 n. 0519414, elevato il giorno 8 luglio 2006, alle ore 16,25, nel Comune di Torre Annunziata in localita' largo Ferriera Vecchia dal Comando Carabinieri Campania Compagnia di Torre Annunziata, e le sanzioni accessorie, fino alla decisione della Corte costituzionale. Manda alla cancelleria perche': trasmetta gli atti alla Corte costituzionale; notifichi la presente ordinanza alle parti (opponente e opposto Ministero degli interni, al Prefetto di Napoli per i provvedimenti di competenza, al Presidente del Consiglio dei ministri; comunichi la presente ordinanza al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Torre Annunziata, il 18 luglio 2006. Il giudice di pace: De Girolamo Del Mauro 07C0535