N. 131 ORDINANZA 16 - 19 aprile 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Notificazioni  e comunicazioni (in materia civile) - Notificazione di
  atti  a  mezzo  posta  - Consegna del piego al portiere - Avviso al
  destinatario a mezzo di lettera raccomandata - Mancata previsione -
  Dedotta   disparita'   di   trattamento   rispetto  all'ipotesi  di
  notificazione   al  portiere  eseguita  dall'ufficiale  giudiziario
  nonche'  lesione  del  diritto  di  difesa - Esclusione - Manifesta
  infondatezza della questione.
- Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 7.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24.
(GU n.1000 del 26-4-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge
20 novembre  1982,  n. 890  (Notificazioni di atti a mezzo posta e di
comunicazioni  a  mezzo  posta  connesse con la notificazione di atti
giudiziari),  promosso con ordinanza del 27 febbraio 2006 dal Giudice
di  pace  di  Portici  nel procedimento civile vertente tra Stanzione
Gaetanina  ed  altra e Farina Annunziata ed altra, iscritta al n. 512
del  registro  ordinanze  2006  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2006;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 21 marzo 2007 il giudice
relatore Romano Vaccarella;
    Ritenuto,  che  con ordinanza del 27 febbraio 2006, il Giudice di
pace  di  Portici  ha  sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24
della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 7  della  legge  20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di
atti  a  mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la
notificazione  di  atti  giudiziari),  nella parte in cui non prevede
che,  avvenuta  la  consegna del piego al portiere dello stabile, sia
data  notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a
mezzo lettera raccomandata;
        che  la questione e' stata sollevata nel corso di un giudizio
in  cui  la convenuta, alla quale la citazione era stata notificata a
mezzo  posta  nelle mani del portiere dello stabile ove ella risiede,
non si e' costituita in giudizio;
        che,  in  punto  di  rilevanza,  osserva  il  rimettente  che
l'intervenuto  perfezionamento  della notifica dell'atto introduttivo
del  giudizio,  alla  stregua  del diritto vigente, gli imporrebbe di
dichiarare  la contumacia della convenuta e di avviare la causa verso
la fase della trattazione;
        che,  in  punto  di non manifesta infondatezza, il rimettente
rileva  che  la  disciplina  di cui all'art. 7 della legge n. 890 del
1982  e', a suo avviso, irragionevolmente diversa da quella racchiusa
nel quarto comma dell'art. 139 cod. proc. civ., il quale prevede che,
ove  l'ufficiale  giudiziario  consegni  il plico al portiere o ad un
vicino,   deve   poi   dare  notizia  al  destinatario  dell'avvenuta
notificazione  a  mezzo  lettera raccomandata, laddove l'art. 7 della
legge n. 890 del 1982 si limita a stabilire che, qualora il piego sia
consegnato  a  persona  diversa  dal destinatario (portiere o persona
che,  vincolata  da  rapporto  di  lavoro  continuativo, sia comunque
tenuta  alla distribuzione della posta al destinatario), il ricevente
deve  sottoscrivere  sia  l'avviso  di ricevimento che il registro di
consegna;
        che  il  nesso tra ufficiale giudiziario e destinatario della
notifica    -    che    costituirebbe    l'elemento   caratterizzante
dell'operazione  notificatoria, per come delineata nell'art. 139 cod.
proc.  civ.  - risulterebbe interrotto nella notifica ex legge n. 890
del 1982, in quanto la successiva consegna del plico al destinatario,
a  cura  del  portiere,  non avrebbe piu' il carattere di «operazione
qualificata»  ex art. 137 cod. proc. civ., ma degraderebbe a semplice
consegna  di  corrispondenza  effettuata  da persona non qualificata,
quale, appunto, il portiere;
        che,  conseguentemente,  non  sarebbe  ragionevole  (ai  fini
dell'art. 3  Cost.) che la notificazione eseguita a mani del portiere
ai  sensi  dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982 produca gli stessi
effetti  di  garanzia che conseguono a quella portata a compimento ex
art. 139 cod. proc. civ;
        che  sarebbe  altresi'  violato l'art. 24, Cost. perche', non
essendo  il  portiere  tenuto a custodire diversamente i vari tipi di
corrispondenza  indirizzata ai condomini, eventuali distrazioni dello
stesso   nel  recapito  di  un  plico  giudiziario  potrebbero  avere
rilevanza  solo  in  un separato giudizio di responsabilita' a carico
del   consegnatario,   ma   non   avrebbero  alcuna  incidenza  sulla
dichiarazione  di  contumacia della parte convenuta in un processo in
cui, per fatto del portiere, la stessa non si sia costituita;
        che  il  rimettente, a ulteriore supporto della non manifesta
infondatezza   del   prospettato   dubbio,   ricorda   che  la  Corte
costituzionale,  nella  sentenza  n. 346  del  1998  ha avuto modo di
precisare che la discrezionalita' del Legislatore nella conformazione
degli  istituti processuali non puo' mai comportare che la diversita'
di  disciplina  tra  le notificazioni a mezzo posta e quelle eseguite
personalmente   dall'ufficiale   giudiziario   si   risolva   in  una
menomazione delle garanzie del destinatario delle prime.
    Considerato  che  il  Giudice  di  pace  di  Portici  dubita,  in
riferimento   agli   artt. 2,   3  e  24  della  Costituzione,  della
legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982,
n. 890  (Notificazioni  di  atti  a  mezzo posta e di comunicazioni a
mezzo  posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella
parte  in  cui  non  prevede  che,  avvenuta la consegna del piego al
portiere   dello   stabile,   sia   data   notizia   al  destinatario
dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo lettera raccomandata;
        che la questione e' manifestamente infondata sotto entrambi i
profili  considerati  dal  rimettente  (nulla  dicendosi in relazione
all'art. 2 Cost.);
        che  non  sussiste  alcuna  violazione dell'art. 3 Cost., non
soltanto    perche'   diverse   sono   le   situazioni   disciplinate
dall'art. 139  cod.  proc. civ. (dove e' l'ufficiale giudiziario che,
con  cio'  perfezionando  la notifica, consegna l'atto al portiere) e
dall'art. 7  della legge n. 890 del 1982 (dove e' l'ufficiale postale
che procede alla consegna), ma anche perche' non e' irragionevole non
prevedere l'invio di una lettera raccomandata da parte dell'ufficiale
postale  che  ha  proceduto  alla  consegna  dell'atto al portiere in
quanto   tale   raccomandata   avrebbe  le  medesime  caratteristiche
«postali» dell'atto del quale dovrebbe dare notizia al destinatario;
        che non sussiste la denunciata violazione dell'art. 24 Cost.,
dal  momento  che  - anche ad ammettere, per assurdo, una graduazione
dell'obbligo  del  portiere di custodire la corrispondenza - gli atti
giudiziari  notificati  a  mezzo del servizio postale sono ictu oculi
riconoscibili come tali;
        che  non  e'  pertinente il richiamo alla sentenza n. 346 del
1998,  avendo questa imposto che il destinatario fosse notiziato, per
l'impossibilita'   di   consegnare  il  piego  a  chicchessia,  della
circostanza  che  la notifica si sarebbe perfezionata con il deposito
del  piego  e  la  sua  giacenza presso l'ufficio postale, laddove il
rimettente  sollecita  in  tutt'altra  situazione  una non necessaria
duplicazione di attivita' dell'ufficiale postale.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982,
n. 890  (Notificazioni  di  atti  a  mezzo posta e di comunicazioni a
mezzo  posta  connesse  con  la  notificazione  di  atti giudiziari),
sollevata,  in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., dal Giudice di
pace di Portici con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2007.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Vaccarella
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 19 aprile 2007.
                      Il cancelliere: Fruscella
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