N. 3 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 20 aprile 2007

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 20 aprile
2007 (della Regione Siciliana)

Ambiente    -   Gestione   dei   rifiuti   in   Sicilia   -   Decreti
  interministeriali  di  sospensione  temporanea in via di autotutela
  delle  autorizzazioni  riguardanti gli impianti di pretrattamento e
  termovalorizzazione   previsti   nei  comuni  di  Palermo,  Favara,
  Casteltermini, Paterno' e Modica, in relazione al contestuale avvio
  del  procedimento  per  il  rilascio  dell'autorizzazione integrata
  ambientale  (AIA)  da  parte  della Commissione ministeriale IPPC -
  Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione della Regione Siciliana -
  Ritenuta  spettanza  alla  competenza  regionale della procedura di
  autorizzazione   integrata   ambientale  (AIA)  degli  impianti  in
  questione  nonche'  del  connesso potere di autotutela - Denunciata
  lesione  della  sfera  di attribuzioni costituzionalmente garantite
  della Regione nelle materie di competenza primaria dell'assetto del
  territorio,  delle  acque  pubbliche  e della tutela del paesaggio,
  nonche' nella materia di competenza concorrente dell'igiene e della
  sanita'   pubblica,  lesione  del  principio  di  sussidiarieta'  -
  Richiesta  di  dichiarazione  di  non  spettanza  allo  Stato delle
  attribuzioni   e   competenze   in   contestazione   e  conseguente
  annullamento  degli atti statali impugnati - Istanza di sospensione
  dell'esecuzione degli atti impugnati.
- Decreti interministeriali del Ministro dell'ambiente e della tutela
  del  territorio  e  del  mare  di  concerto  con  il Ministro dello
  sviluppo  economico e il Ministro della salute, prott. nn. Gab/Dec/
  26, 27, 28, 29, 30 del 13 febbraio 2007.
- Costituzione, art. 118; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
  art. 10;  statuto della Regione Siciliana artt. 14, lett. f), i) ed
  n), e 17, lett. b).
(GU n.20 del 23-5-2007 )
    Ricorso  della  Regione  siciliana, in persona del Presidente pro
tempore  on. Salvatore  Cuffaro,  autorizzato con deliberazione della
giunta  regionale  n. 94  del 20 marzo 2007 (doc. 1), rappresentato e
difeso  -  come  da  procura  a  margine  del  presente  atto  -  sia
congiuntamente  che disgiuntamente, dall'avv. generale della Regione,
Francesco  Castaldi  e  dall'avv.  prof.  Federico Sorrentino, giusta
delibera  di  incarico  S241/785.6  del  21  marzo 2007 (doc. 2), con
domicilio eletto in Roma presso l'Ufficio della Regione siciliana, in
via Marghera n. 36;

    Contro  la  Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente  del  Consiglio  pro  tempore domiciliato per la carica in
Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio
dei  ministri  per  la risoluzione del conflitto di attribuzione, con
istanza    di   sospensione   insorto   per   effetto   dei   decreti
interministeriali  adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico  e  il  Ministro della salute prott. n. Gab/Dec/26, 27, 28,
29,  30  del  13  febbraio 2007, notificati alla Regione siciliana in
data   21   febbraio   2007,  con  i  quali  sono  state  sospese  le
autorizzazioni   riguardanti   gli   impianti   di  pretrattamento  e
termovalorizzazione   previsti   nei   comuni   di  Palermo,  Favara,
Casteltermini,  Paterno'  e Modica (doc.ti 3, 4, 5, 6, 7) ed e' stato
disposto l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale, ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, da
parte  della  Commissione  ministeriale  IPPC  (Integrated  Pollution
Prevention and Control).

                              F a t t o

    1.  -  Con  l  con d.P.C.m. 22 gennaio 1999 e stato dichiarato lo
stato  di emergenza nella Regione siciliana in ordine alla situazione
di crisi socio-economico e ambientale determinatasi nel settore dello
smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  ai sensi e per gli effetti
dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
    Ripetutamente  prorogato  per oltre 7 anni, lo stato di emergenza
rifiuti e' formalmente terminato il 31 maggio 2006, avendo la Regione
siciliana  chiesto la proroga solo per le bonifiche e la tutela delle
acque.
    2.  -  Con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento  della  protezione  civile,  n. 2983  del 31 maggio 1999
veniva  nominato  Commissario  straordinario delegato per l'emergenza
rifiuti il Presidente della Regione siciliana «per la predisposizione
di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei
rifiuti  e  per  la  realizzazione degli interventi necessari per far
fronte  alla  situazione  di  emergenza»  in  conformita'  ai criteri
stabiliti  dall'art.  22  del  d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.
(art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1).
    3.  -  Con ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002 -
aggiornata  con ordinanza n. 1260 del 30 settembre 2004 veniva quindi
adottato il Piano regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia.
    Il  piano  nelle sue linee essenziali prevede la realizzazione di
sistemi  di  gestione integrata dei rifiuti - intendendo per gestione
integrata  la  gestione  ottimizzata  delle risorse - che si fonda, a
monte, sull'incentivazione della raccolta differenziata, e, a valle -
per  il  residuo  della  raccolta differenziata - sul trattamento del
rifiuto ai fini del recupero energetico mediante termovalorizzazione.
    4. - I soggetti attuatori del piano sono diversi.
    La  raccolta  differenziata  e' affidata a cd. societa' d'ambito,
costituite   dall'aggregazione   di  comuni  e  province  per  ambiti
territoriali  ottimali  (ATO);  loro  compito e' quello di attuare la
gestione integrata dei rifiuti nei comuni costituenti l'ATO.
    Il  recupero  energetico  del  rifiuto  a  valle  della  raccolta
differenziata mediante termovalorizzazione e' viceversa affidato agli
operatori  industriali,  individuati  mediante  procedure di evidenza
pubblica.
    La   termovalorizzazione   e',  pertanto,  uno  dei  due  aspetti
fondamentali  della  gestione  integrata  dei rifiuti in Sicilia e la
realizzazione  dei  sistemi per l'utilizzo della frazione residuale a
valle  della  raccolta  differenziata  mediante  la  costruzione  dei
relativi    impianti   costituisce   elemento   imprescindibile   per
l'attuazione del piano regionale per la gestione dei rifiuti.
    5.  - Con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento  della protezione civile - n. 3190 del 22 marzo 2002, e'
stata  conferita  al  Commissario delegato, la competenza a stipulare
convenzioni, della durata massima di venti anni, per l'utilizzo della
frazione  residua  dei rifiuti solidi urbani, al netto della raccolta
differenziata,  prodotta  nei  comuni  della  Regione  siciliana, con
operatori  industriali  che  si  impegnino  a  trattare  in  appositi
impianti la frazione residua dei rifiuti ed a utilizzarla in impianti
di termovalorizzazione con recupero di energia (art. 4, comma 1).
    6.  -  Al  fine  di individuare gli operatori industriali, veniva
quindi  pubblicato, nella G.U.R.S. del 9 agosto 2002, n. 32 parte II,
dall'Ufficio  del  Commissario  delegato per l'emergenza rifiuti e la
tutela  delle acque nella Regione siciliana, l'avviso pubblico per la
stipula delle convenzioni.
    7.  -  A seguito dell'espletamento della gara, veniva affidata la
concessione  relativa  al  servizio  di gestione e di smaltimento dei
rifiuti  a  quattro  raggruppamenti  che,  prima  della stipula delle
convenzioni, hanno costituito delle societa' consortili mantenendo le
stesse quote sociali delle A.T.I.
    In particolare, hanno ottenuto la concessione:
        1)  La societa' Platani Energia Ambiente, in riferimento agli
ambiti  territoriali  ottimali  AGi,  AG2,  AG3,  CL1,  CL2, PA4 (con
esclusione  dei  Comuni di Altavilla Milizia, Bagheria, Casteldaccia,
Ficarazzi,  Santa  Flavia e Villabate), ridenominata PA4 sud, TP2 per
una popolazione di 968.000 abitanti;
        2)  la  societa' Tifeo Energia Ambiente, relativa agli ambiti
territoriali   ottimali   CT4,  CT5,  SR1,  SR2,  EN1,  RG1  per  una
popolazione di 1.382.662 abitanti;
        3) la societa' Palermo Energia Ambiente, relativa agli ambiti
territoriali  ottimali  PA1,  PA2,  PA3,  PA4  nord, PA5, TP1 per una
popolazione di 1.672.066 abitanti;
        4)  la societa' Sicil Power relativa agli ambiti territoriali
ottimali  ME1,  ME2,  ME3,  ME4, CT1, CT2, CT3 per una popolazione di
1.289.114 abitanti.
    8.  -  In qualita' di concessionari del servizio di trattamento e
di   smaltimento   dei   rifiuti   urbani  al  netto  della  raccolta
differenziata,   i   quattro   operatori  industriali  chiedevano  al
Commissario  delegato,  ai  sensi  degli  artt. 27  e  28  del d.lgs.
n. 22/1997,  l'approvazione  e  l'autorizzazione alla realizzazione e
alla  gestione dei progetti relativi a! sistema di gestione integrato
per  l'utilizzo  della  frazione  residua dei rifiuti urbani al netto
della  raccolta  differenziata  ciascuno  per  gli  ATO di rispettiva
pertinenza,  progetti  che  sono  stati denominati «Sistema Palermo»,
«Sistema Augusta», «Sistema Agrigento», «Sistema Paterno».
    9.  -  Avviavano  quindi  i  procedimenti  per  ottenere tutte le
autorizzazioni   ambientali  richieste,  seguendo  le  particolari  e
derogatorie  prescrizioni  dettate  per far fronte alla situazione di
emergenza.
    In   particolare,   riguardo   alla   VIA,   l'art. 2,   comma  4
dell'O.P.C.M. n. 3334/2004, prevede che «il commissario delegato, per
la valutazione della compatibilita', ambientale dei progetti relativi
ai  sistemi per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani,
al  netto  della  raccolta  differenziata,  prodotti nei comuni della
Regione siciliana, da destinare agli impianti di termovalorizzazione,
con   recupero  di  energia,  si  avvale  in  deroga  rispettivamente
all'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996,
e successive modifiche e integrazioni, agli artt. 1 e 6, comma 2, del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988,
n. 377,  e successive modifiche ed integrazioni, ed all'art. 91 della
legge  regionale  3  maggio  2001,  n. 6,  e  relativi regolamenti di
attuazione,  della  commissione  di  cui  all'art. 18, comma 5, della
legge  11  marzo 1988, n. 67, e, successive modifiche ed integrazioni
che si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta».
    I  quattro  concessionari  acquisivano  allora  il  parere  della
Commissione  per  la  valutazione  di impatto ambientale, la quale si
pronunciava  in  senso  favorevole dettando una serie di prescrizioni
(parere n. 590 del 10 giugno 2004 - doc. n. 8).
    10.  -  Dopo  aver convocato le conferenze di servizi istruttorie
per   l'esame  dei  progetti,  e  acquisiti  i  relativi  pareri,  il
Commissario   delegato,  a  conclusione  dei  relativi  procedimenti,
emanava ordinanze con le quali
        esprimeva  il  giudizio positivo di compatibilita' ambientale
dei progetti,
        approvava,   ai  sensi  dell'art. 27  d.lgs.  n. 22/1997  gli
elaborati  progettuali  costituenti  il sistema di gestione integrata
per  l'utilizzo  della  frazione  residua dei rifiuti urbani al netto
della raccolta differenziata,
        e infine ne autorizzava la successiva gestione.
    In  particolare, con ordinanza n. 1455 del 29 novembre 2004 (doc.
9),  pubblicata  nella  G.U.R.S.  - parte prima - n. 3 del 21 gennaio
2005,  e'  stato  approvato  ai  sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs.
n. 22/1997  il  sistema  relativo  al  termovalorizzatore  di Palermo
(Sicilia  occidentale);  con  ordinanza  n. 1688 del 29 dicembre 2004
(doc.  10),  pubblicata  nella  G.U.R.S.  -  parte prima - n. 5 del 4
febbraio   2005,   e'   stato   approvato   il  sistema  relativo  al
termovalorizzatore  di Augusta (Sicilia sud-orientale); con ordinanza
del  1° marzo  2005  (doc. 11), pubblicata nella GURS - parte prima -
n. 15  dell'8  aprile 2005, e' stato approvato il sistema relativo al
termovalorizzatore   di   Paterno'   (Sicilia   nord-orientale);  con
Ordinanza  del  22 aprile 2005 (doc. 12), pubblicata nella G.U.R.S. -
parte  prima - n. 24 del 3 giugno 2005, e' stato approvato il sistema
relativo  al termovalorizzatore di Casteltermini (Agrigento) (Sicilia
occidentale).
    11.  -  La  validita'  delle  citate  ordinanze  era  subordinata
all'acquisizione  da  parte  dei  concessionari, prima della messa in
esercizio   degli   impianti,  dell'autorizzazione  all'emissione  in
atmosfera di cui al d.P.R. n. 203/1988.
    12   -  Nei  mesi  di  maggio  e  agosto  del  2004,  le  imprese
concessionarie  facevano  istanza,  ai  sensi  dell'art. 7 del citato
decreto,  all'Assessorato  regionale  territorio  e  ambiente, per il
tramite  della  competente  C.P.T.A.  (Commissione provinciale tutela
ambiente),  per  il  rilascio delle autorizzazioni alle emissioni per
gli impianti appartenenti ai quattro sistemi.
    13.  -  Nel  novembre-dicembre del 2005, le societa' proponenti i
quattro  sistemi,  considerato  che  l'Assessorato  al  territorio  e
ambiente  non  aveva  riscontrato  le superiori richieste e che erano
trascorsi   i  termini  assegnati  per  pronunciarsi  sulla  domanda,
presentavano  istanza  al  Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  perche'  lo  stesso,  avvalendosi  dei poteri sostitutivi
previsti dall'art. 7, comma 2 del d.P.R. n. 203/1988, si pronunciasse
sulla domanda di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni.
    14.  -  Il  Ministro  dell'ambiente,  di concerto con il Ministro
della salute ed il Ministro delle attivita' produttive,
        «visto  l'art. 17  - Disposizioni transitorie - del d.lgs. 18
febbraio   2005,   n. 59   -  Attuazione  integrale  della  direttiva
96/1991/CE   relativa   alla   prevenzione   e   riduzione  integrate
dell'inquinamento  - ai sensi del quale, i procedimenti autorizzatori
in  corso  alla  data  di entrata in vigore del decreto medesimo sono
portati  a termine dalla medesima autorita' procedente presso i quali
sono stati avviati;
        visto  il d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 - di attuazione della
direttiva 2000/1976/CE, in materia di incenerimento rifiuti - e preso
atto che gli artt. 4 e 5 rinviano espressamente alle disposizioni del
citato d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59; (...)
        acquisito  il  favorevole  parere  dei  competenti uffici del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;»
    considerata  l'inerzia  del  competente  ufficio dell'Assessorato
regionale  territorio  e  ambiente  e  valutata  la regolarita' della
richiesta  avanzata  dalle imprese, provvedeva alla concessione delle
autorizzazioni  alle  emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti
di  termovalorizzazione  e dagli impianti di preselezione dei quattro
sistemi, emanando i seguenti decreti (doc. 13-23):
        d.m. n. 76/2006 del 27 aprile 2006 (pretrattamento Mazzarra);
        d.m.   n. 34/2006   del   10  febbraio  2006  (pretrattamento
Catania);
        d.m.  n. 31/2006  del  10  febbraio  2006 (termovalorizzatore
Paterno);
        d.m.  n. 33/2006  del  10  febbraio  2006 (termovalorizzatore
Augusta);
        d.m. n. 32/2006 del 10 febbraio 2006 (pretrattamento Modica);
        d.m.   n. 35/2006   del   10  febbraio  2006  (pretrattamento
Augusta);
        d.m.  n. 30/2006  del  9  febbraio  2006  (termovalorizzatore
Casteltermini);
        d.m. n. 29/2006 del 9 febbraio 2006 (pretrattamento Favara);
        d.m.   n. 28/2006   del   9   febbraio  2006  (pretrattamento
Casteltermini);
        d.m.  n. 42/2006  del  15  febbraio  2006 (termovalorizzatore
Bellocampo);
        d.m.   n. 41/2006   del   15  febbraio  2006  (pretrattamento
Bellocampo).
    15.   -   Il   Commissario   delegato,   preso   atto  che  anche
l'autorizzazione  alle  emissioni  in atmosfera era stata rilasciata,
fissava  quindi  per ciascuna societa' la data di inizio del servizio
di  trattamento, assegnando un nuovo termine per l'inizio dei lavori;
gli  operatori  industriali,  di  conseguenza,  iniziavano i suddetti
lavori, dandone comunicazione ai comuni ove sono ubicati gli impianti
medesimi.
    16.  -  Con  nota del 29 agosto 2006, prot. GAB/2006/7061/MIX, il
Ministero  dell'ambiente,  del  tutto  inopinatamente,  convocava una
conferenza  di servizi per l'annullamento d'ufficio delle sopracitate
autorizzazioni ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della legge
n. 241/1990 (doc. 24).
    Sia  nella  prima  riunione (tenutasi il 14 settembre 2006 - doc.
25),  sia nella seconda (del 22 novembre 2006 - a quanto risulta, non
verbalizzata),   il   Presidente  della  Regione  siciliana,  che  ha
partecipato  su  invito alla conferenza dei servizi anche nella veste
di  Commissario  delegato,  pur  non essendogli recapitata la formale
comunicazione di avvio del procedimento, ha contestato l'irritualita'
della  convocazione  e l'asserita decisorieta' della conferenza ed ha
altresi'  espresso parere fortemente negativo in ordine all'avvio del
procedimento  di annullamento d'ufficio, che, si e' appreso in quella
sede,  essere  motivato  dall'asserita  necessita'  di  verificare la
compatibilita'  ambientale  degli  impianti  gia'  autorizzati,  alla
stregua  dei  d.lgs.  nn.  59/2005  e  133/2005  e  dell'ivi prevista
autorizzazione integrata ambientale.
    17.   -  Cio'  nonostante,  con  i  dd.mm.  oggetto  dell'attuale
giudizio, comunicati alla Regione siciliana in data 21 febbraio 2007,
il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e
con  il  Ministro  delle  attivita'  produttive,  considerato  che  -
trattandosi di impianti che rientrano nelle categorie di attivita' di
cui all'allegato I al citato d.lgs. n. 59/2005 - l'autorizzazione per
le  emissioni  in  atmosfera  deve  essere  rilasciata  attraverso un
approccio  integrato,  che  tenga  conto  di tutte le diverse matrici
ambientali  coinvolte»,  e,  al  dichiarato fine di procedere «ad una
istruttoria   per  il  complessivo  esame  delle  matrici  ambientali
coinvolte,   ai   sensi   del  decreto  legislativo'  n. 59/2005,  da
concludersi  entro  sessanta giorni dalla effettiva attivazione della
procedura   da   parte   della   Commissione   IPPC»,   ha   disposto
contestualmente:
        1)  la  sospensione  dei  precedenti decreti autorizzatori ex
artt. 6  e  7  del  d.P.R.  n. 203/1988  fino  alla  conclusione  del
procedimento  di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di
cui al d.lgs. n. 59/2005;
        2)  l'avvio  del  procedimento per il rilascio della suddetta
autorizzazione da parte della Commissione ministeriale IPPC;
        3)  il termine ultimo di durata della disposta sospensione al
15   aprile   2007,   data   a  partire  dalla  quale  le  precedenti
autorizzazioni riprendono piena efficacia.
    Piu' in particolare:
        con  d.m.  GAB/DEC/26/2007  del  13 febbraio 2007, sono stati
sospesi gli effetti dei decreti GAB/ DEC/33/2006 del 10 febbraio 2006
(termovalorizzatore  Augusta),  GAB/DEC/32/2006  del 10 febbraio 2006
(pretrattamento   Modica),   GAB/DEC/35/2006  del  10  febbraio  2006
(pretrattamento  Augusta),  rilasciati  alla  Societa' Tifeo Ambiente
S.p.A.;
        con  d.m.  GAB/DEC/27/2007  del  13  febbraio 2007 sono stati
sospesi gli effetti del decreto GAB/ DEC/31/2006 del 10 febbraio 2006
(termovalorizzazione  Paterno), del decreto n. GAB/DEC/34/2006 del 10
febbraio  2006 (pretrattamento Catania) e del decreto GAB/DEC/76/2006
del 27 aprile 2006 (pretrattamento Mazzara), rilasciati alla societa'
Sicil Power S.p.A.;
        con  d.m.  GAB/DEC/28/2007  del  13  febbraio  2007 sono sati
sospesi  gli effetti del decreto GAB/ DEC/28/2006 del 9 febbraio 2006
(pretrattamento  Casteltermini)  e  del decreto GAB/DEC/30/2006 del 9
febbraio  2006  (termovalorizzatore  Casteltermini)  rilasciati  alla
Societa' Platani Energia Ambiente S.p.A.;
        con  d.m.  GAB/DEC/29/2007  del  13  febbraio 2007 sono stati
sospesi  gli effetti del decreto GAB/ DEC/29/2006 del 9 febbraio 2006
(pretrattamento   Favara),   rilasciato   alla   Societa'   Catanzaro
Costruzioni S.r.l.;
        con  d.m.  GAB/DEC/30/2007  del  13  febbraio 2007 sono stati
sospesi  gli effetti del decreto GAB/DEC/41/2006 del 15 febbraio 2006
(pretrattamento  Bellocampo  -  comune di Palermo) e del decreto GAB/
DEC/29/2006  del  15  febbraio  2006 (termovalorizzatore Bellocampo -
comune di Palermo), rilasciati alla Societa' Palermo Energia Ambiente
S.p.A.;
    18.  -  A  seguito  dei citati decreti, l'ing. Bruno Agricola, in
qualita'   di  Presidente  della  Commissione  istruttoria  IPPC,  ha
dapprima  individuato  nell'ambito  della Commissione appositi gruppi
istruttori  (lettera IPPC/2007/00003 del 19 febbraio 2007), quindi ha
richiesto  agli  operatori industriali e alla stessa Presidenza della
Regione  di  voler  fornire  nel termine di 7 giorni alcuni documenti
richiesti  dai gruppi istruttori per lo svolgimento delle valutazioni
tecniche  relative agli impianti di trattamento rifiuti da realizzare
in  Sicilia  (nota  del  28  febbraio 2007, ricevuta dalla Presidenza
della Regione Sicilia il successivo 6 marzo 2007 - doc. 26 e 27).
    19.  -  Avverso  i citati decreti di sospensione e di contestuale
avvio   del  procedimento  per  il  rilascio  dell'AIA,  le  societa'
concessionarie  hanno  proposto  ricorso  al Tribunale amministrativo
regionale  del  Lazio  con annessa richiesta di sospensione cautelare
degli effetti degli atti impugnati, giudizio nel quale e' intervenuta
ad  adiuvandum  l'Agenzia  regionale  per  i rifiuti e le acque della
Regione  siciliana per lamentare anch'essa le numerose illegittimita'
procedimentali  e  sostanziali che inficiano gli atti impugnati e che
rischiano  di  compromettere  l'attuazione del Piano regionale per la
gestione dei rifiuti.
    Il  Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio, sez. I, con
ordinanze  nn. 1581,  1582,  1583  del  4  aprile  2007 ha accolto le
menzionate istanze cautelari.
    20.  -  Con  il  presente  atto  la  Regione impugna i menzionati
decreti innanzi all'ecc.ma Corte costituzionale per far accertare che
gli stessi, attribuendo ad organi statali una competenza spettante ad
essa,  realizzano  una  lesione  della  propria  sfera  di competenza
costituzionalmente  garantita dagli artt. 14, lettere f), i) ed n), e
17,  lett. b)  dello  Statuto  regionale  e  delle correlate norme di
attuazione   nonche'   del   principio  di  sussidiarieta'  enunciato
dall'art. 118  cost,  anche  in  riferimento  all'art. 10 della legge
cost. n. 3/2001.

                            D i r i t t o

    I  decreti  impugnati si collocano nell'ambito di un procedimento
di   autotutela   avviato   d'ufficio  dal  Ministero  dell'ambiente,
finalizzato,  piu'  che  all'annullamento  delle  autorizzazioni alle
emissioni  in  atmosfera  in precedenza rilasciate in via sostitutiva
dallo  stesso  Ministero  dell'ambiente,  ex  art. 7,  comma 2 d.P.R.
n. 203/1988,   al   dichiarato   intento  di  effettuare  una  «nuova
valutazione complessiva dell'inquinamento riconducibile all'esercizio
degli impianti».
    Secondo   la  stessa  autoqualificazione  dei  decreti,  essi  si
configurano  infatti  come  provvedimenti  cautelari,  di sospensione
temporanea    dell'efficacia    dei    provvedimenti    autorizzatori
precedentemente assentiti, finalizzati dalla necessita' di «procedere
ad  una istruttoria per il complessivo esame delle matrici ambientali
coinvolte,   ai   sensi   del   decreto  legislativo  n. 59/2005,  da
concludersi  entro  sessanta giorni dalla effettiva attivazione della
procedura da parte della Commissione IPPC».
    La  sospensione  delle  autorizzazioni  viene  quindi disposta in
funzione  dello  svolgimento  delle attivita' istruttorie relative al
rilascio  dell'autorizzazione  integrata ambientale delle quali viene
contestualmente  disposta  l'attivazione  da  parte della Commissione
IPPC.
    In disparte i profili di illegittimita' amministrativa degli atti
impugnati,   che,   come  detto,  vengono  fatti  valere  innanzi  al
competente  Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio,  con il
presente  ricorso  la  Regione  deduce  l'incompetenza  del  Ministro
dell'ambiente  a  disporre  la  sospensione  delle  autorizzazioni in
precedenza  rilasciate  al  fine  di  assoggettare  gli  impianti  in
questione  alla  procedura  di  autorizzazione  integrata  ambientale
(AIA),  nonche'  l'incompetenza  della  Commissione  IPPC  a compiere
qualsiasi  atto  istruttorio  o ad acquisire qualsiasi documentazione
inerente all'AIA.
    Vizi,  questi,  che  si risolvono nell'invasione delle competenze
della ricorrente.
    I.  Violazione  degli artt. 14, lettere f), i) ed n), e 17, lett.
b)   dello   Statuto   regionale   e   violazione  del  principio  di
sussidiarieta' ex art. 118 Cost.
    I  decreti  impugnati,  affermando  sostanzialmente la competenza
dello  Stato  in  ordine  al  rilascio  dell'autorizzazione integrata
ambientale  di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 per
gli  impianti  in  questione,  violano  le  competenze assegnate alla
Regione siciliana da norme di rango costituzionale.
    Infatti gli artt. 14, lettere f), i) ed n), e 17, lett. b), dello
Statuto  regionale  assegnano  alla  Regione  siciliana,  a titolo di
potesta'   legislativa   esclusiva,   le   materie  dell'assetto  del
territorio,  delle  acque  pubbliche  e  della  tutela del paesaggio,
nonche'  a titolo di competenza concorrente, la materia dell'igiene e
della sanita' pubblica.
    Ancorche'  all'atto  dell'emanazione  dello  Statuto regionale la
materia  dell'ambiente  non avesse una sua definizione e connotazione
specifica,  tuttavia  la  stessa resta indiscutibilmente e variamente
ricompresa nelle predette materie nelle quali la Regione siciliana ha
competenza primaria o concorrente.
    Ed  infatti,  nel  tempo, la Regione siciliana ha normato e si e'
data   un   assetto   ordinamentale  e  organizzativo  nelle  materie
ambientali,  in  particolare  con l.r. 17 giugno 1977, n. 39 e l.r. 4
agosto 1980, n. 78 - recanti «Norme per la tutela dell'ambiente e per
la  lotta  contro  l'inquinamento»,  nonche' con l.r. 1° agosto 1977,
n. 80 recante «Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale
dei beni culturali e ambientali nella regione siciliana».
    Pertanto,  in  virtu'  del  cd.  «principio del parallelismo» tra
competenze  legislative  e  funzioni  amministrative, tutt'ora valido
nella Regione siciliana - come in tutte le Regioni a statuto speciale
-   per   effetto  del  combinato  disposto  degli  artt. 118  cost.,
dell'art. 10 della legge cost. n. 3/2001 e dell'art. 20 dello Statuto
(cfr. in tal senso la sent. n. 236/2004), nessun dubbio puo' porsi in
ordine  alla competenza regionale relativamente alla procedura di AIA
degli impianti in questione.
    Ne'  in contrario sarebbe opponibile che l'attuale art. 117 primo
comma,  della  Costituzione  assegna  alla competenza esclusiva dello
Stato,  la materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», non solo
perche'  l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 ha
fatto  salve alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
le  piu'  ampie forme di autonomia gia' attribuite, ma anche perche',
come  ha  avuto  gia'  modo  di  specificare  codesta  ecc.ma  Corte,
evidenziando l'intrinseca trasversalita' della materia, l'inserimento
della   materia  «tutela  dell'ambiente»  nel  novero  di  quelle  di
competenza  esclusiva  dello  Stato  non  e'  inteso  ad eliminare la
pluralita'  di  titoli di legittimazione per interventi regionali che
si   attengano   alle   proprie  competenze  (cfr.  da  ultimo  sent.
n. 398/2006 in tema di valutazione di impatto ambientale strategica).
    Peraltro,  se  anche  in  ipotesi  si ritenesse che la piu' ampia
materia   dell'«ambiente»  non  sia  integralmente  ricompresa  nelle
sopraindicate   norme   statutarie,   in   virtu'  del  principio  di
sussidiarieta'  enunciato  dall'art. 118  della Costituzione - la cui
funzione  e'  quella  di  indicare  una  generale  preferenza  per il
conferimento delle funzioni amministrative ai livelli di governo piu'
vicini  ai  cittadini  -  lo stesso decreto legislativo n. 59/2005 ha
disposto  che  le  funzioni  amministrative  in  ordine  al  rilascio
dell'autorizzazione  integrata  ambientale  per  impianti come quelli
oggetto dei provvedimenti impugnati siano di competenza regionale.
    II.  Violazione  dell'art. 2, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 59/2005
in  riferimento  all'allegato  V  e  dell'art. 17, comma 2 del d.lgs.
n. 59/2005.  Violazione  dell'art. 132  della l.r. Sicilia n. 6 del 3
maggio 2001.
    Le  competenze regionali delle quali si lamenta in questa sede la
violazione  risultano  con  tutta  evidenza dalla stessa legislazione
statale.
    Non  pare  allora  superfluo ripercorrere le principali tappe che
hanno  portato  ad  una progressiva attribuzione delle funzioni dallo
Stato  alle regioni in ordine alle funzioni amministrative in materia
di  tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, alla luce delle quali si
contestualizzano   meglio   le  norme  attributive  della  competenza
regionale  in  riferimento all'autorizzazione integrata ambientale di
cui al d.lgs. n. 59/2005.
    1.  - Viene anzitutto in considerazione il d.p.r. 24 luglio 1977,
n. 616  1)  il  cui  art. 101  ha stabilito che «sono trasferite alle
regioni   salvo   quanto   disposto   successivamente,   le  funzioni
amministrative  esercitate  dagli  organi centrali e periferici dello
Stato in ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento atmosferico,
idrico,  termico  ed  acustico compresi gli aspetti igienico sanitari
delle  industrie  insalubri. Il trasferimento riguarda in particolare
le   funzioni  concernenti:  (...)  c)  la  tutela  dell'inquinamento
atmosferico  ed  idrico  di  impianti  termici  ed  industriali  e da
qualunque  altra fonte, con esclusione da quello prodotto da scarichi
veicolari».
    L'art. 104  dello  stesso decreto, inoltre, attribuisce ai comuni
le funzioni amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento
atmosferico   e   alle   province  la  prevenzione  dell'inquinamento
atmosferico e la gestione dei servizi relativi alla rilevazione delle
emissioni e al controllo degli impianti industriali. Infine, in forza
dell'art. 102  del  decreto  n. 616,  allo  Stato  residuano  le sole
funzioni  relative  alla fissazione dei limiti minimi inderogabili di
accettabilita'    delle    emissioni    ed    immissioni   inquinanti
nell'atmosfera   e   la   determinazione,  d'intesa  con  le  regioni
interessate,  di  zone  di  controllo dell'inquinamento atmosferico a
carattere   interregionale   e   il   coordinamento  delle  attivita'
regionali.
    2.  -  Il  d.P.R.  24  maggio  1988,  n. 203,  ha poi dettato, in
attuazione  delle  direttive  comunitarie  80/779,  82/884,  84/360 e
85/203,    «una    disciplina   (parzialmente)   modificativa   della
ripartizione  delle  competenze  fissate dal d.P.R. n. 616 del 1977»,
individuando   «funzioni   piu'   specifiche   rispetto  alle  scarne
competenze  genericamente delineate negli artt. 101 e 102 del decreto
616» (cosi' Corte costituzionale sent. n. 101/1989).
    Rilevano in particolare:
        l'art. 4,  del  citato  decreto  n. 203, il quale dispone che
«fatte  salve  le  competenze  dello  Stato,  la tutela dell'ambiente
dall'inquinamento  atmosferico  spetta alle regioni che la esercitano
nell'ambito dei principi contenuti nel presente decreto e delle altre
leggi dello Stato»;
        gli  artt. 6  e  7,  primo,  terzo,  quarto e quinto comma, i
quali,   nel  ridisciplinare  il  potere  di  autorizzazione  per  la
costruzione  di  nuovi  impianti  in  grado di provocare inquinamento
atmosferico  al  fine  di  adeguarlo alle direttive comunitari e, «ne
mantengono,  l'attribuzione alle regioni prevedendo, oltreche' taluni
oneri  di cooperazione con lo Stato (comunicazioni sulla periodicita'
e  tipologia  dei  controlli), i presupposti minimali per il rilascio
della  predetta  autorizzazione»  (cosi'  sempre Corte costituzionale
sent. 101/1989);
        infine   l'art. 7,  secondo  comma,  che  prevede  un  potere
sostitutivo,     del     Ministro    dell'ambiente    in    relazione
all'autorizzazione  alla  costruzione  di nuovi impianti, ove decorsi
inutilmente  sessanta  giorni  dalla richiesta avanzata alla regione,
l'interessato  abbia riformulato, entro i successivi sessanta giorni,
la stessa richiesta al predetto Ministro.
    Nel   caso  oggi  all'attenzione  di  codesta  ecc.ma  Corte,  le
autorizzazioni  sospese  con i decreti impugnati sono state assentite
dal  Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute
e  con  quello  dello sviluppo economico, proprio ai sensi del citato
art. 7,  comma  2  del  d.P.R. n. 203/1988, quindi in esercizio di un
eccezionale  potere  di  controllo  sostitutivo,  nei confronti della
mancata  adozione di un provvedimento vincolato, quanto meno nell'an,
da parte dell'unico ente competente, ovvero la Regione siciliana.
    3. - Le competenze amministrative regionali in materia ambientale
sono  state inoltre ulteriormente estese con il d.lgs. 31 marzo 1998,
n. 112.
    In particolare rilevano:
        l'art. 29,  comma  2,  lettera  g)  in  forza  del quale sono
conservate allo Stato «la costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione  di  energia  elettrica  di  potenza  superiore  a  300 MW
termici,  salvo  quelli che producono energia da fonti rinnovabili di
energia  e  da  rifiuti  ai  sensi del decreto legislativo 5 febbraio
1992, n. 22 (...)»;
        l'art. 71,  che  individua  opere  e  impianti specificamente
assoggettati   alla   valutazione   di  impatto  ambientale  statale,
prevedendo  per  tutte  le altre opere la competenza regionale per il
rilascio della VIA;
        l'art. 84,  che  conferisce  alle  regioni e agli enti locali
tutte le funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico,
atmosferico  ed  elettromagnetico  non  espressamente  riservate allo
Stato;
        l'art. 85,  che,  con riferimento alla materia della gestione
dei  rifiuti,  opportunamente  specifica  che restano attribuiti allo
Stato  esclusivamente  le  funzioni e i compiti indicati dal d.lgs. 5
febbraio  1997,  n. 22,  come  modificato  ed  integrato  dal decreto
legislativo  8  novembre 1997, n. 389, nonche' quelli gia' attribuiti
allo   Stato   da  specifiche  norme  di  legge  relative  a  rifiuti
radioattivi, rifiuti contenenti amianto, (...).».
    4.  -  Infine  vanno  prese  in considerazioni due norme di legge
regionale  che  distribuiscono  le  competenze  amministrative, nelle
materie  ambientali  che  qui  interessano,  tra i diversi livelli di
governo.
    La prima e' l'art. 2 della l.r. Sicilia 18 giugno 1977 n. 39 che,
proprio   in  riferimento  alla  materia  ambientale,  specifica  che
«restano  salve  le  competenze  degli  organi  ed  autorita' statali
concernenti  attribuzioni non trasferite alla regione». Come vedremo,
con   riferimento  agli  impianti  in  questione,  la  competenza  e'
senz'altro regionale.
    La seconda e' l'art. 132 della l.r. 3 maggio 2001, n. 6 che, gia'
in  vigenza del precedente decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372,
aveva disposto che ai fini dell'attuazione in Sicilia di tale decreto
legislativo  «l'autorita'  competente al rilascio dell'autorizzazione
integrata  ambientale  e'  l'Assessorato  regionale  del territorio e
dell'ambiente».
    5.  -  L'IPPC  (Integrated  Pollution  Prevention  and Control) -
ovvero l'autorizzazione integrata ambientale - e' stata introdotta in
Italia  con  il  d.lgs.  4  agosto  1999,  n. 372 in attuazione della
direttiva   comunitaria   96/61/CE,   al   fine   di  configurare  un
procedimento  autorizzatorio  tendenzialmente  unico  che consenta un
approccio integrato al problema dell'inquinamento ambientale, in modo
tale  da  prendere  contemporaneamente  in  considerazione  tutte  le
diverse matrici ambientali coinvolte.
    Non a caso l'autorizzazione in questione incorpora, e sostituisce
ad  ogni  effetto,  ogni  altra  autorizzazione,  visto, nulla osta o
parere  in  materia  ambientale  tra  cui anche l'autorizzazione alle
emissioni in atmosfera di cui al d.P.R. n. 203/1988 (art. 5, comma 11
e allegato II d.lgs. n. 59/2005).
    Proprio  perche'  si tratta di un'autorizzazione che ne racchiude
altre,  il procedimento per il rilascio dell'AIA - attivabile solo su
iniziativa  degli  operatori  industriali,  e  non,  come nel caso di
specie,    d'ufficio    dal   Ministero   dell'ambiente   -   risulta
particolarmente  complesso ed oneroso, nonche' particolarmente lungo,
prevedendo oggi la legge una durata ordinaria del procedimento di 150
giorni (art. 5, comma 12).
    6.  -  Originariamente  prevista  per i soli impianti., esistenti
(art. 1, comma 2 d.lgs. n. 372/1999), l'AIA e' stata poi estesa anche
agli   impianti  di  nuova  realizzazione  «relativi  alle  attivita'
industriali  di  cui  all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente
del  Consiglio  dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle
categorie  elencate  nell'allegato  I della direttiva n. 96/61/CE del
Consiglio,  del  24  settembre  1996»  (art. 77,  comma  3,  legge 27
dicembre  2002,  n. 289  -  finanziaria  2003), cioe' gli impianti di
nuova   realizzazione   gia'   soggetti  alla  procedura  di  impatto
ambientale nazionale.
    Tra  questi ultimi, in particolare, vi sono «le centrali termiche
ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW
(...)»  (art. 1,  comma 1, lettera b) d.P.R. n. 377/1988), ma non gli
impianti con potenza termica inferiore.
    Fino   all'entrata  in  vigore  del  d.lgs.  n. 59/2005,  che  ha
ulteriormente  allargato  l'ambito  degli  impianti  soggetti ad AIA,
risultavano  pertanto  esclusi  dal  campo di applicazione del d.lgs.
n. 372/1999,   cosi'   come   integrato   dall'art. 77   della  legge
finanziaria  2003,  i  nuovi impianti di competenza regionale - tra i
quali  quelli  con  potenza  termica  inferiore a 300MW - come quelli
oggetto delle autorizzazioni oggi sospese con i decreti impugnati.
    A  conferma  di  cio',  si  consideri  inoltre  che l'Assessorato
regionale  al  territorio  e  ambiente,  con propria decisione del 21
maggio 2004 «vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  prot.  Gab/2002/8567/B03 del 12 agosto 2002, che, in
relazione  ai  problemi  organizzativi  correlati  al  rispetto delle
scadenze  fissate  dal  decreto legislativo n. 372/1999, invita a non
procedere  al  rilascio  di  autorizzazioni  integrate  ambientali in
attesa    dell'emanazione    delle    linee   guida   nazionali   per
l'individuazione    e   l'utilizzazione   delle   migliori   tecniche
disponibili,  assicurando nel contempo il massimo impegno a garantire
in  tempi  brevi  la  pubblicazione  delle  stesse»,  ha stabilito il
calendario  per  la  presentazione delle istanze di AIA della Regione
siciliana   per   le  sole  «attivita'  industriali  esistenti  e  di
competenza non statale, meglio specificate nell'allegato I del citato
d.lgs. n. 372/1999».
    Cio'  spiega  perche',  nel  caso  di specie, la procedura per il
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale non sia stata a suo
tempo  attivata  e  perche'  la  Regione  abbia  viceversa  richiesto
l'autorizzazione  alle  emissioni  in  atmosfera  di  cui  al  d.P.R.
n. 203/1988  -  subordinando, come e' stato in precedenza detto (cfr.
punto 11 in fatto), al suo eventuale ottenimento, l'autorizzazione di
cui agli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997.
    Inoltre, non e' superfluo evidenziare che alla data di entrata in
vigore  della nuova normativa, gli operatori industriali avevano gia'
conseguito  da  tempo la maggior parte delle autorizzazioni integrate
nell'AIA.    In    particolare,    relativamente   all'autorizzazione
all'emissione  in  atmosfera, le istanze erano state proposte sin dal
maggio  2004  ai sensi dell'allora vigente d.P.R. n. 203/1998, il che
ha  determinato  la  conclusione  del  procedimento  in  base  a tale
disciplina   e   non  al  d.lgs.  n. 59/2005  approvato  solo  l'anno
successivo.
    Di    piu'.    Come   giustamente   sottolineato   dalle   stesse
autorizzazioni sospese, il citato decreto legislativo 59, pur essendo
stato   emanato   alla   data   della   formalizzazione   di   quelle
autorizzazioni,  non era applicabile alle fattispecie ivi autorizzate
in  base  alla  norma transitoria dell'art. 17, comma 2, del medesimo
decreto   («i   procedimenti   di   rilascio  di  autorizzazioni  che
ricomprendono  autorizzazione integrata ambientale in corso alla data
di  entrata  in  vigore  del presente decreto, sono portati a termine
dalla  medesima  autorita' presso la quale sono stati avviati), anche
nella  considerazione che il potere sostitutivo invocato - e azionato
dai  Ministeri  -  si  fondava  sulla  specifica normativa del d.P.R.
n. 203/1988  (art. 7,  comma  2)  senza  trovare un corrispettivo nel
d.lgs. n. 59/2005.
    7.  -  Al di la' comunque degli evocati profili di illegittimita'
dei  decreti  impugnati,  qui preme sottolineare che, in linea con il
sopra    descritto    processo   di   attribuzione   delle   funzioni
amministrativa alle Regioni, il d.lgs. n. 59/2005 - 2) applicabile ex
artt. 4  e 5 del d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 anche agli impianti di
incenerimento  e  coincenerimento  dei  rifiuti, ove ne sussistano le
condizioni - ed ancor prima il d.lgs. n. 372/1999, 3) ripartiscono la
competenza al rilascio dell'autorizzazione
    Ne'  tale  distribuzione  di  competenza  e' stata modificata per
effetto  dell'art. 77,  comma  4,  legge  27 dicembre 2002, n. 289 in
forza  del  quale  l'AIA  «e'  rilasciata  con  decreto del Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  sentite le regioni
interessate»,  poiche',  come  ha avuto modo gia' di chiarire codesta
ecc.ma  Corte  con sent. n. 4l2/2004, la citata disposizione non puo'
essere  interpretata  nel  senso che essa trasferisca alla competenza
statale  autorizzazioni  in  materia ambientale che gia' appartengono
alla competenza regionale.
integrata  ambientale  tra  Stato  e  Regioni  a  seconda del tipo di
impianto che deve essere, precisando chiaramente quali ricadano nella
competenza  statale  e  quali  de  residuo rientrino nella competenza
regionale.
    Dispone,  infatti,  l'art. 2,  lett.  i) del decreto n. 59 che e'
«autorita' competente» «il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  per  tutti  gli  impianti esistenti e nuovi di competenza
statale   indicati   nell'allegato  V  o,  per  gli  altri  impianti,
l'autorita'  individuata,  tenendo conto dell'esigenza di definire un
unico  procedimento  per  il  rilascio  dell'autorizzazione integrata
ambientale, dalla regione o dalla provincia autonoma».
    Dunque  sono  di  competenza  statale i soli impianti individuati
dall'allegato V del d.lgs. n. 59, e, poiche' gli impianti di gestione
dei  rifiuti  dei  quali  si  discute  non  vi rientrano, l'autorita'
competente al rilascio dell'AIA e' senz'altro la regione.
    Invero  il  citato  allegato  V,  individua  tra  gli impianti di
competenza  statale,  le  centrali  termiche  e gli altri impianti di
combustione  (tra  cui  vanno  ricompresi  i termovalorizzatori), con
potenza  termica di almeno 300MW, lasciando alla competenza regionale
i  procedimenti  di  AIA degli impianti di potenza termica inferiore,
come quelli autorizzati con i provvedimenti sospesi.
    Non  solo  nessuno  degli  impianti  autorizzati  ha  una potenza
termica  superiore  ai  300  MW, ma a ben vedere la stessa sommatoria
della  potenza  termica  dei  quattro impianti di termovalorizzazione
autorizzati  nella  Regione  Siciliana,  non  raggiunge comunque quel
valore.
    E infatti:
        il termovalorizzatore di Paterno', 3 linee - autorizzato alla
societa'  Sicil  Power  con d.m. n. 31/2006 - ha una potenzialita' di
68.75 MW x linea con una capienza di 450.000 tonn/anno;
        il  termovalorizzatore di Augusta, 3 linee - autorizzato alla
societa'  Tifeo  Energia  Ambiente  con  d.m.  n. 33/2006  -  ha  una
potenzialita' di 63 MW x linea con una capienza di 406.000 tonn/anno;
        il termovalorizzatore di Casteltermini, 2 linee - autorizzato
alla  societa'  Platani  Energia  Ambiente  con d.m. 30/2006 - ha una
potenzialita' di 63 MW x linea con una capienza di 272.000 tonn/anno;
        il  termovalorizzatore  di  Bellolampo, 3 linee - autorizzato
alla  societa'  Palermo  Energia  Ambiente con d..m. 42/2006 - ha una
potenzialita' di 77 MW x linea con una capienza di 546.000 tonn/anno.
    8.  -  Nessuna  amministrazione statale ha, dunque, competenza in
materia di AIA sugli impianti in questione.
    Piu' in particolare, il Ministero dell'ambiente:
        1) non e' competente all'adozione del provvedimento finale di
rilascio   o   diniego  dell'AlA  in  riferimento  agli  impianti  in
questione;
        2)  non  ha  alcun  titolo  per assumere iniziative in ordine
all'instaurazione    di    una    nuova    valutazione    complessiva
dell'inquinamento  riconducibile  all'esercizio degli impianti, tanto
piu'  che gli stessi hanno gia' ottenuto tutte le autorizzazioni oggi
integrate nell'AIA.
    Non essendo «autorita' competente» ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera i) del d.lgs. n. 59/2005, il Ministero dell'ambiente non puo'
a  maggior  ragione,  disporre  che  le  attivita' istruttorie per il
rilascio dell'AIA siano attivate e svolte dalla Commissione IPPC.
    Tale  Commissione,  infatti,  istituita originariamente presso lo
stesso  Ministero  dell'ambiente  dall'art. 5,  comma  9  del  d.lgs.
n. 59/2005  - e ora assorbita ex art. 48 del d.lgs. n. 152/2006 nella
Commissione  tecnico-consultiva  per le valutazioni ambientali di cui
all'art. 6  dello  stesso  decreto - e' competente esclusivamente per
«lo  svolgimento  delle attivita' istruttorie e di consulenza tecnica
connesse  al  rilascio  delle  autorizzazione di competenza statale».
Giammai dunque essa si potra' occupare dell'istruttoria relativa agli
impianti   de  quo,  operando  essa  esclusivamente  nell'ambito  dei
procedimenti di rilascio dell'AIA di competenza statale.
    Per  gli  impianti  di competenza regionale, viceversa, il d.lgs.
n. 372/1999,  oggi  abrogato  e  sostituito dal d.lgs. n. 59/2005, ha
devoluto  alle Regioni l'individuazione dell'autorita' competente per
il rilascio di AIA.
    Nella  Regione  siciliana tale autorita' e' stata individuata, ex
art. 132   della  l.r.  n. 6  del  3  maggio  2001,  dell'Assessoralo
regionale  del  territorio  e  ambiente, unica autorita' competente a
svolgere  l'istruttoria  in  relazione  agli impianti individuati dai
decreti impugnati.
    9.  -  In  conclusione, dunque, nel disporre la sospensione delle
precedenti  autorizzazioni  al  fine  di  attivare  i procedimenti di
rilascio  delle  autorizzazioni  integrate  ambientali  ai  sensi del
d.lgs.  n. 59/2005,  il  Ministro  dell'ambiente e gli altri Ministri
concertanti,   hanno  provveduto  in  difetto  dell'attribuzione  nel
riparto  della  funzione, che ai sensi della normativa da essi stessi
richiamata  compete, invece, sicuramente alla Regione siciliana. Cio'
in  virtu'  della  disposizione  transitoria  di  cui all'art. 17 del
d.lgs.  n. 59/2005;  ed  in  ogni  caso  della  disposizione  di  cui
all'art. 2,  comma  1.  lett.  i),  dello  stesso  d.lgs.  n. 59,  in
riferimento  all'allegato  V,  da  cui  risultano assoggettate ad AIA
statale  soltanto  le  centrali  termiche  e  gli  altri  impianti di
combustione  (termovalorizzatori)  con  potenza termica di almeno 300
MW,  mentre  per  regola  generale,  i procedimenti di autorizzazione
integrata  ambientale  degli  impianti  di potenza termica inferiore,
come  quelli  autorizzati con i provvedimenti sospesi, debbono essere
svolti  dall'autorita'  regionale  a cio' preposta, individuata nella
Regione  siciliana  ex  art. 132  dalla  l.r. n. 6 del 3 maggio 2001,
nell'Assessorato regionale del territorio e ambiente.
    10.  -  Ne',  evidentemente, e' in grado di inficiare la tesi qui
esposta,  la  considerazione che le autorizzazioni oggi sospese siano
state   rilasciate   in   via   sostitutiva   dallo  stesso  Ministro
dell'ambiente  ovvero la considerazione che i provvedimenti impugnati
siano stati adottati nell'ambito di un procedimento di autotutela.
    Quanto  al primo profilo si e' gia' avuto modo di evidenziare che
il  d.lgs.  n. 59/2005,  a  differenza  del  d.P.R.  n. 203/1988, non
attribuisce  poteri  sostitutivi allo Stato; inoltre, l'esercizio del
potere  sostitutivo  in  relazione  al  procedimento  per il rilascio
dell'autorizzazione  all'emissione  in  atmosfera, non ha comportato,
ne'  avrebbe  potuto  comportare,  lo spostamento di competenze dalla
Regione  allo  Stato  in  ordine  al differente procedimento relativo
all'autorizzazione  integrata  ambientale,  stante  1)  il  carattere
intrinsecamente    «straordinario»    e   «aggiuntivo»   dei   poteri
sostitutivi,  nonche' 2) la necessita' di una disciplina legale - qui
come  detto  assente  - la quale oltre ad autorizzare l'esercizio del
potere   sostitutivo,   ne   definisca   presupposti   sostanziali  e
procedurali (cfr. sent. n. 43/2004).
    Ne consegue - in relazione al secondo profilo - che ai fini della
questione  di competenza qui prospettata nessuna rilevanza puo' avere
la  circostanza  che  i  provvedimenti  impugnati siano stati emanati
nell'ambito di un procedimento di autotutela.
    Se e' vero, come e' dimostrato, che la regione ha competenza, sia
con  riferimento  al  procedimento  avviato  in  relazione al decreto
n. 203  del 1988 (competenza regionale esercitata dallo Stato solo in
via   sostitutiva),   sia   con   riferimento  al  d.lgs.  n. 59/2005
(competenza qualificabile come «esclusiva» in relazione agli impianti
in questione, non essendo previsto alcun potere sostitutivo statale),
ne  consegue che anche l'eventuale esercizio del potere di autotutela
sia  di  competenza  regionale, essendo la regione stessa il soggetto
deputato  a valutare le eventuali «ragioni di interesse pubblico» che
ne giustificherebbero l'esercizio.
    Pertanto,   i   sopra   richiamati   decreti  di  sospensione  di
autorizzazioni ex d.P.R. 25 maggio 1988, n. 203, oggetto del presente
ricorso,  attribuendo ad organi statali una competenza spettante alla
Regione  siciliana, determinano una lesione della sfera di competenza
costituzionalmente   garantita   alla   Regione,   anche   in  virtu'
dell'art. 10  della  legge  costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, per
violazione  degli  artt. 14,  lettere  f),  i) ed n), e 17, lett. b),
dello  Statuto  regionale  e  delle  correlate  norme  di attuazione,
nonche' del principio di sussidiarieta' enunciato dall'art. 118 della
Costituzione.
     Istanza di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati
    L'illegittimita' da cui gli atti impugnati risultano affetti e le
conseguenze  cui  la  loro esecuzione nelle more del giudizio darebbe
luogo  inducono,  altresi',  ad  avanzare richiesta, a codesta ecc.ma
Corte, affinche' disponga la sospensione dell'esecuzione dei medesimi
nonche'  di  tutti gli atti istruttori consequenziali posti in essere
dalla Commissione IPPC.
    Rappresentano  «gravi  ragioni»  che  depongono  in  favore della
sospensione:
        1)   Le   gravissime  conseguenze  che  i  decreti  impugnati
comportano  per l'emergenza rifiuti in Sicilia, ed in particolare per
i    ritardi,   nonche'   le   incertezze,   che   essi   determinano
nell'attuazione  del  Piano  regionale dei rifiuti, tanto piu' che la
realizzazione  dei  sistemi per l'utilizzo della frazione residuale a
valle  della  raccolta  differenziata  mediante  la  costruzione  dei
relativi   impianti   di   termovalorizzazione  costituisce  elemento
imprescindibile  per l'attuazione del piano regionale per la gestione
dei rifiuti.
    Se  e'  vero,  infatti,  che  i  decreti impugnati dispongono una
sospensione  solo  temporanea  delle  precedenti  autorizzazioni,  e'
altrettanto vero che essi si collocano nell'ambito di un procedimento
di    autotutela    finalizzato    all'annullamento    delle   stesse
autorizzazioni e motivato dall'esigenza di sottoporre gli impianti al
procedimento  di  AIA  statale - contestualmente avviato - in spregio
delle competenze regionali.
        2)  l'entita' del danno imprenditoriale che la regione dovra'
risarcire  agli  operatori  industriali,  per l'arresto dei lavori di
costruzione    degli    impianti    conseguente    alla   sospensione
dell'efficacia  delle  autorizzazioni  alle emissioni in atmosfera, e
per  l'eventuale  inibizione  dell'accesso ai finanziamenti necessari
attivati dalle imprese presso il sistema finanziario internazionale.
        3) l'esigenza di evitare che una cosi' complessa istruttoria,
quale  quella  che  precede il rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale,  venga svolta da un organo totalmente incompetente, quale
e'  la  Commissione  IPPC. E al riguardo va ribadito ancora una volta
che i provvedimenti impugnati hanno un contenuto dispositivo ben piu'
ampio  della  semplice  sospensione  delle precedenti autorizzazioni,
poiche'    preludono    ad    una   nuova   valutazione   complessiva
dell'inquinamento   riconducibile  all'esercizio  degli  impianti  da
effettuare  in  sede  di  verifica  delle  condizioni per il rilascio
dell'AIA,  verifica che viceversa e' di competenza regionale e che la
Regione  non  manchera'  di  effettuare  non appena sara' attivato il
relativo   procedimento  dalla  doverosa  richiesta  degli  operatori
industriali.
    Da  ultimo, non si puo' fare a meno di evidenziare che l'esigenza
cautelare   fatta   valere  con  il  presente  atto  rimane  ferma  a
prescindere  dall'esito  del  parallelo giudizio innanzi al Tribunale
amministrativo   regionale   nonche'  a  prescindere  dalla  limitata
efficacia temporale degli atti impugnati.
    Quanto  al  primo  profilo,  occorre  tener  conto  che i decreti
impugnati  vengono  qui  contestati  sotto profili diversi e comunque
ulteriori  rispetto  a  quelli  fatti  valere  innanzi al GA e che la
regione   ha   interesse,   proprio   in   vista  del  prosieguo  del
procedimento,  che venga prontamente indicata da codesta ecc.ma Corte
come  «autorita' competente» ai fini del rilascio dell'autorizzazione
integrata  ambientale  per gli impianti in questione, in modo tale da
evitare  situazioni  di  incertezza nonche' inutili e dannosi ritardi
nell'attuazione del Piano di gestione dei rifiuti.
    Quanto  al  secondo profilo, si ribadisce che i decreti impugnati
si collocano nell'ambito di un procedimento di autotutela finalizzato
all'annullamento  delle  precedenti autorizzazioni; di qui l'esigenza
di  ottenere  da subito una pronuncia di codesta ecc.ma Corte in modo
tale da evitare l'illegittima conclusione del suddetto procedimento.
          1)  Come  ha  avuto  modo  di  precisare  codesta Corte con
          sentenza  n. 437/1991,  vigente il decreto n. 616/1977, era
          possibile  comprendere  tra le funzioni amministrative gia'
          trasferite  alle  Regioni  a  Statuto speciale tutte quelle
          rientranti, per ciascuna materia, nella definizione datane,
          per le Regioni ordinarie, da quello stesso decreto, in modo
          da  «adeguare  le  competenze  delle  Regioni speciali alla
          consistenza  delle corrispondenti attribuzioni riconosciute
          alle   Regioni   ordinarie   dopo   il   rimodellamento   e
          l'ampliamento  operati a favore di queste ultime» dal sopra
          citato d.P.R. n. 616.
          2)  L'applicazione  del  d.lgs.  59/2005 rimane ferma anche
          oggi  con  l'entrata  in  vigore  del d.lgs. 3 aprile 2006,
          n. 152,  recante  «Norme in materia ambientale» per effetto
          dell'art. 208, comma 2 del citato decreto.
          3)   L'art. 2,   numero   8  del  d.lgs.  n. 372  del  1999
          individuava  l'autorita'  competente  al  rilascio dell'AIA
          nella  «medesima  autorita'  statale competente al rilascio
          del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale ai
          sensi  della  vigente  normativa  o l'autorita' individuata
          dalla  regione,  tenuto  conto dell'esigenza di definire un
          unico  procedimento  per  il  rilascio  dell'autorizzazione
          integrata ambientale».
                              P. Q. M.
    Si   chiede   che   codesta   ecc.ma   Corte  costituzionale,  in
accoglimento del presente ricorso, voglia:
        I)  dichiarare  che  non  spetta  allo  Stato  sospendere  le
autorizzazioni  di  cui  all'art. 7 d.P.R. n. 203 del 1988 al fine di
sottoporre gli impianti in questione alla procedura di autorizzazione
integrata ambientale, e che non spetta alla Commissione IPPC compiere
qualsiasi atto istruttorio relativo agli stessi impianti.
        II)  accertare l'avvenuta violazione, come sopra prospettata,
di   attribuzioni  e  competenze  costituzionalmente  spettanti  alla
Regione ricorrente;
        III)   annullare,  conseguentemente,  gli  atti  in  epigrafe
individuati  ed  ogni atto presupposto o conseguente in quanto lesivi
delle  attribuzioni  della Regione siciliana previste dagli artt. 14,
lettere  f),  i)  ed  n)  e  17, lett. b) dello Statuto della Regione
siciliana  e delle correlate norme di attuazione ed, inoltre, poiche'
posti in essere in violazione dell'art. 10 della legge costituzionale
18  ottobre  2001,  n. 3  e  del  principio  di sussidiarieta' di cui
all'art. 118 Cost.
    Voglia  inoltre,  codesta  ecc.ma  Corte,  per  le  gravi ragioni
dinanzi    illustrate,    disporre    la    sospensione    interinale
dell'esecuzione degli atti impugnati.
        Roma, addi' 12 aprile 2007
      Prof. Avv. Federico Sorrentino - Avv. Francesco Castaldi
07C0574