N. 312 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 settembre 2006

Ordinanza  emessa  il  18 settembre 2006 dalla Commissione tributaria
provinciale  di  Genova  sul ricorso proposto da Capra Ornella contro
Agenzia delle Entrate - Ufficio di Genova ed altri

Imposte  e  tasse  -  Cartella di pagamento - Notificazione presso il
  domicilio fiscale del contribuente persona fisica non residente nel
  territorio  dello  Stato  e  iscritta  all'Anagrafe  degli Italiani
  Residenti  all'Estero  (AIRE)  -  Previsione della inapplicabilita'
  dell'art. 142  cod.  proc. civ. - Disciplina inidonea ad assicurare
  l'effettiva   conoscenza  dell'atto  -  Denunciata  violazione  del
  principio di uguaglianza e del diritto di difesa.
- Decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
  artt. 58, commi primo e secondo, e 60, comma 1, lett. c), e) ed f);
  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
  art. 26, comma quinto.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.18 del 9-5-2007 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    ha  emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 469/05 depositato
il  23  febbraio  2005,  avverso  cartella  di pagamento n. esecuz.ne
imm.re  IRPEF  contro  Concessionario  Gest Line riscossioni S.p.a. -
Agenzia  Entrate  -  Ufficio  Genova 1, proposto dal ricorrente Capra
Ornella,  via XXV Aprile, 46 - 16100 Genova, difeso da Donega Franco,
via  XXV  Aprile  46  -  16100  Genova, avverso cartella dl pagamento
n. Esecuz.ne  Imm.re  TOSAP,  contro  Comune  dl  Genova proposto dal
ricorrente  Capra  Ornella, via XXV Aprile, 46 - 16100 Genova, difesa
da Donega' Franco, via XXV Aprile, 46 - 16100 Genova.

                      Svolgimento del processo

    Nel  febbraio  del  2005  Ornella  Capra,  reidente  a Los Altos,
California   (USA)  propose  ricorso  davanti  a  questa  Commissione
assumendo  aver  appreso  casualmente  che  nei suoi confronti era in
corso un'esecuzione forzata per asseriti debiti tributari - che aveva
colpito  un  immobile  di sua proprieta' in Genova, via Ravecca 5/1 -
senza aver mai ricevuto alcuna notificazione od avviso.
    Dedusse  di  essere  residente  all'estero,  essendo  iscritta al
relativo  registro  speciale  tenuto  dal comune di Genova, e di aver
appreso,  a seguito delle ricerche effettuate dopo aver avuto notizia
della  procedura  in corso, che le notificazioni di legge erano state
effettuate  all'indirizzo  di  Vico Vele 10/17, dove ella aveva avuto
precedentemente  la  residenza;  immobile peraltro alienato vari anni
prima, precisamente in data 26 giugno 1992.
    Chiese  quindi  la Capra che venisse dichiarata la nullita' della
notificazione della cartella esattoriale emessa nei propri confronti,
nonche'   degli   atti   successivamente   compiuti;  ed  eccepi'  la
prescrizione   dei   crediti   vantati  nei  propri  confronti  dalle
Amministrazioni convenute.
    Il  comune di Genova si costitui' eccependo il proprio difetto di
legittimazione    passiva,   perche'   l'impugnazione   riguarda   la
notificazione    delle    cartelle    esattoriali    effettuata   dal
Concessionario della riscossione, Gest Line S.p.a.
    L'Agenzia delle Entrate, a sua volta, eccepi' dapprima la propria
carenza  di  legittimazione  passiva,  non  risultando  esserle stato
trasmesso il ricorso; mentre in momento successivo chiese dichiararsi
inammissibile  il ricorso stesso o la propria estromissione in quanto
non  esisteva  la  Agenzia  delle  Entrate  di  Genova e la Direzione
regionale   delle   Entrate   non  emana  accertamenti  ne'  effettua
iscrizioni.
    La  Gest  Line  S.p.a.,  costituitasi, eccepi' l'improcedibilita'
della  domanda  perche'  gia'  proposta davanti al giudice ordinario,
nonche'  l'inammissibilita' della stessa per difetto di giurisdizione
della Commissione tributaria provinciale; subordinatamente nel merito
dedusse la regolarita' della notificazione delle cartelle esattoriali
in  quanto  avvenuta  ai  sensi degli articoli 58, 59 e 60 del d.P.R.
n. 600/1973,  richiamando  espressamente  la  presunzione iuris el de
iure  di  domiciliazione  di  ogni  contribuente nel territorio dello
Stato,  e  la conseguente regolarita' della notificazione, in caso di
cittadino iscritto all'A.I.R.E., effettuata presso l'ultimo domicilio
noto in Italia.
    Questa  Commissione,  con ordinanza depositata il 18 luglio 2005,
sollevo',  in  riferimento  agli  artt. 1, 3 e 24 della Costituzione,
questione  di  legittimita'  degli articoli 58, primo e secondo comma
(recte: primo comma e secondo periodo del secondo comma), e 60, primo
comma,  lettere  c)  ed  e),  del  d.PR.  29  settembre  1973, n. 600
(Disposizioni  comuni  in  materia  di accertamento delle imposte sui
redditi),   nella   parte   in   cui   regolano  le  modalita'  delle
notificazioni  in  materia  tributaria  nei  confronti  dei cittadini
residenti  all'estero  (recte: delle predette disposizioni del d.P.R.
n. 600  del  1973  in  combinato  disposto  con l'articolo 26, ultimo
comma,  del  d.P.R.  29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito») osservando:
        che   la   notificazione   era  stata  eseguita  nell'«ultima
residenza»  della  contribuente  nel territorio dello Stato «da tempo
venuta  meno  addirittura  con la alienazione dell'immobile di cui si
tratta»;
        che  tale  notificazione  si era risolta «in un mero deposito
alla  Casa comunale non seguito nemmeno dalla spedizione di un avviso
con lettera raccomandata» e, pertanto, le cartelle non erano di fatto
pervenute a conoscenza della destinataria;
        che  le  modalita'  di  notificazione  delle cartelle seguite
nella  specie  apparivano  conformi  alle  norme «che disciplinano le
notificazioni   in   materia'   tributaria   al  cittadino  residente
all'estero»;  ma  che,  tuttavia,  era  dubbia la conformita' di tali
norme   a  Costituzione  come  risultava  da  analoghe  questioni  di
legittimita'    costituzionale    sollevate    davanti   alla   Corte
costituzionale.
    Con  ordinanza  depositata  in  data  26  maggio  2006  la  Corte
costituzionale   dichiaro'   la   manifesta   inammissibilita'  della
questione  prospettata  restituendo gli atti a questa Commissione per
l'ulteriore corso.
    Osservo'   la   Corte  che  tra  le  norme  censurate  da  questa
Commissione  e  richiamate  daIl'art. 26,  ultimo  comma,  del d.P.R.
n. 602  del  1973  non  era stato espressamente contestato l'art. 60,
primo  comma,  lettera  f),  del  d.P.R.  n. 600  del 1973, il quale,
unitamente alla lettera c) dello stesso comma, evidenzia l'intenzione
del  legislatore  di non prendere affatto in considerazione luoghi di
notificazione  degli  atti  tributari diversi da quello del domicilio
fiscale  in  un comune dello Stato, stabilendo che alla notificazione
degli  atti  tributari  non  si  applica l'articolo 142 del codice di
procedura  civile,  e  cioe'  proprio  la norma che riguarda il caso,
oggetto  di  esame,  della notificazione di atti a persona che non ha
residenza,  dimora  o  domicilio  nello  Stato  e  non  vi  ha eletto
domicilio.
    In   mancanza  dell'espressa  esclusione  disposta  dalla  citata
lettera  f)  del  primo comma dell'art. 60, il citato art. 142 c.p.c.
sarebbe  stato  applicabile,  nella  specie,  in  virtu' del generale
richiamo, contenuto nell'alinea del primo comma dello stesso art. 60,
alle  «norme  stabilite  dagli  artt. 137  e  seguenti  del codice di
procedura  civile»;  e,  in  particolare,  solo  la  dichiarazione di
incostituzionalita'  della  non  censurata lettera f) del primo comma
dell'art. 60, oltre che delle censurate lettere c) ed e) dello stesso
comma,  avrebbe  reso  applicabili le forme di notificazione previste
dall'art. 142   c.p.c.   e,  quindi,  avrebbe  potuto  assicurare  al
contribuente  -  del  quale  risultasse  anagraficamente la residenza
all'estero  -  la  conoscibilita'  degli  atti allo stesso destinati,
garantita  dagli  evocati  parametri  costituzionali e richiesta, sia
pure  con norma non applicabile alle notificazioni di atti tributari,
dallo Statuto dei diritti del contribuente (comma 1 dell'art. 6 della
legge  27  luglio  2000,  n. 212, recante «Disposizioni in materia di
statuto  dei  diritti  del  contribuente»),  nonche'  dal  principio,
proprio  dell'ordinamento  comunitario,  di  non  discriminazione tra
residenti   e   non  residenti  che  si  trovino  in  una  situazione
comparabile.
    Pertanto  -  osservo'  la  Corte  -  i  dubbi  di  illegittimita'
costituzionale  sollevati  da  questa  Commissione  con riguardo alle
norme  che  disciplinano le modalita' di notificazione della cartella
di  pagamento  al  contribuente residente all'estero avrebbero dovuto
investire   il   complesso   di  norme  costituito,  oltre  che  alle
disposizioni  censurate,  anche  dal  predetto  art. 60, primo comma,
lettera  f),  del  d.P.R.  n. 600  del  1973;  che  l'omessa denuncia
dellart. 60,  primo  comma, lettera f), del d.P.R. n. 600 del 1973 si
risolveva  nell'incompleta e, dunque, erronea indicazione delle norme
oggetto  di  censura e comportava, secondo la costante giurisprudenza
della Corte la manifesta inammissibilita' della questione.
    Infine  -  concluse  -  la  richiesta  di  una pronuncia additiva
diretta   ad  introdurre,  con  riguardo  ai  contribuenti  residenti
all'estero  che  non  avessero  eletto  domicilio in Italia, forme di
notificazione   degli  atti  tributari  diverse  da  quelle  previste
dall'art.  142  cod.  proc.  civ.  rendeva,  comunque, manifestamente
inammissibile  la  questione,  perche'  le modalita' di notificazione
suggerite  da  questa  Commissione (invio alla residenza estera della
cartella  di  pagamento  o,  in  alternativa, dell'avviso di deposito
nella Casa del comune del domicilio fiscale) non costituivano, per la
loro   atipicita',   scelta  costituzionalmente  obbligata,  restando
riservata  alla  discrezionalita' del legislatore ogni determinazione
in proposito.
    All'udienza  odierna,  uditi  i  rappresentanti  delle  parti, la
presente vertenza e' stata trattenuta in decisione e definita come da
dispositivo.

                       Motivi della decisione

    Questa  Commissione, nell'attuale fase del giudizio, non puo' che
prendere  atto delle indicazioni (e suggerimenti) forniti dalla Corte
costituzionale  nella  decisione  di inammissibilita' riassunta nelle
premesse;  e,  permanendo  i  requisiti di non manifesta infondatezza
della questione (implicitamente riconosciuti dalla stessa Corte nella
propria  decisione,  con riferimento ad altra norma da denunciarsi) e
rilevanza  (poiche'  solo  la  caducazione della norma gia denunciata
consentirebbe  un  favorevole  accoglimento  del ricorso della Capra)
ritiene  di sollevare questione di legittimita' costituzionale, oltre
che  delle  nomine  gia'  denunciate  con  la  propria  ordinanza  di
rimessione  18  luglio 2005, n. 120, che qui si intende integralmente
richiamata,  anche  dell'art. 60, primo comma, lettera f), del d.P.R.
n. 600  del  1973,  nella  parte  in cui esclude l'applicazione delle
disposizioni contenute nell'art. 142 c.p.c.
    Detta  esclusione  evidenzia  l'intenzione del legislatore di non
prendere   in  considerazione  luoghi  di  notificazione  degli  atti
tributari  diversi da quello del domicilio fiscale in un comune dello
Stato,   stabilendo   l'inapplicabilita'   di   una   norma   (quella
dell'articolo  142  del  codice  di  procedura  civile)  che riguarda
l'ipotesi - attinente proprio il caso di specie - della notificazione
di  atti  a  persona  che  non ha residenza, dimora o domicilio nello
Stato  e  non  vi  ha eletto domicilio; norma (quella esclusa) che si
preoccupa  di  assicurare  per quanto possibile l'effettivo buon fine
della  notificazione  prescrivendo  da  un lato che si applichino per
quanto  e'  possibile  le  Convenzioni  internazionali  regolanti  la
materia  e  gli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, e in
caso  di inapplicabilita' delle stesse, che l'atto da notificarsi sia
spedito  per posta al destinatario con raccomandata e che altra copia
sia  consegnata  al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al
Ministero  degli  affari esteri per la consegna alla persona al quale
e' diretta.
    Evidente  e'  quindi la garanzia che al notificando che non abbia
residenza,   dimora  o  domicilio  nella  Stato,  e'  assicurata  dal
legislatore   in   via   generale   (civile,   amministrativa);   non
ravvisandosi  quindi  alcuna giustificazione (se non un inammissibile
favor  fisci)  perche', nei rapporti, tributari, detta garanzia debba
invece venir meno.
    Va  richiamato, in proposito, il principio secondo cui in tema di
notificazioni   e'   insopprimibile   l'esigenza   di   garantire  al
notificatario  l'effettiva  possibilita' di una tempestiva conoscenza
dell'atto notificato (v. Corte cost. 23 settembre 1998, n. 346) anche
nei  rapporti tributari; e va quindi registrata una palese violazione
dei  principi  di eguaglianza e del diritto alla difesa da un sistema
quale   quello   in   esame   che  assicura  diversamente  tutela  al
contribuente penalizzandolo pesantemente del solo fatto che risieda o
meno nel territorio nazionale.
    Va  quindi  riproposta  nei  sensi  suespressi  la  questione  di
costituzionalita' suindicata (ivi compresa la questione relativa alle
norme gia' denunciate con la precedente propria ordinanza) e gli atti
ritrasmessi   alla   Corte  costituzionale  affinche'  valuti  se  il
complesso  di  norme  denunciate  e,  segnatamente,  l'art. 60, primo
comma,  lettera  f),  del  d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui
esclude  l'applicazione  delle  disposizioni  contenute nell'art. 142
c.p.c. contrasti con gli artt. 3 e 24 Cost.
                              P. Q. M.
    La  Commissione tributaria provinciale di Genova, visto l'art. 23
della  legge  11 marzo 1953, n. 87, solleva questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 60,  primo  comma,  lettera  f), del d.P.R.
n. 600  del  1973  -  nella parte in cui esclude l'applicazione delle
disposizioni  contenute  nell'art.  142  c.p.c. - nonche' delle altre
norme  indicate  in  motivazione,  per contrasto con gli artt. 3 e 24
Cost;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della  segreteria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio
dei  Ministri  e  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento.
        Cosi' deciso in Genova, addi' 18 settembre 2006.
                 Il Presidente estensore: Delucchia
07C0588