N. 150 SENTENZA 18 aprile - 4 maggio 2007

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Caccia  -  Legge  della  Regione  Emilia-Romagna  -  Definizione  del
  calendario  venatorio  (in  particolare disciplina delle giornate e
  forme  di  caccia)  -  Decreto  cautelare emesso dal Presidente del
  Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio in accoglimento di
  istanza  della  Lega  antivivisezione  avente  ad oggetto la stessa
  legge  ed  una  precedente  deliberazione  della Giunta regionale -
  Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  proposto  dalla  Regione
  Emilia-Romagna  nei  confronti  del  Presidente  del  Consiglio dei
  ministri   -  Denunciata  sospensione,  seppur  provvisoria,  degli
  effetti  della  legge  regionale,  travalicamento  dei limiti della
  funzione   giurisdizionale,  lesione  delle  prerogative  regionali
  nonche'   di   quelle   della  Corte  costituzionale  -  Erroneita'
  dell'assunto  della Regione ricorrente, emergendo dal provvedimento
  impugnato  unicamente  la  sospensione  della  delibera di Giunta -
  Inammissibilita' del conflitto.
- Decreto  del  Presidente del Tribunale amministrativo regionale del
  Lazio del 6 settembre 2006, n. 4932.
- Costituzione,  artt. 117,  134  e  136; legge 11 marzo 1953, n. 87,
  art. 35.
(GU n.18 del 9-5-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito
del decreto del Presidente del Tribunale amministrativo regionale del
Lazio,  sezione prima-quater, 6 settembre 2006, n. 4932, promosso con
ricorso  della  Regione  Emilia-Romagna,  notificato  il 15 settembre
2006,  depositato  in cancelleria il 20 settembre 2006 ed iscritto al
n. 13 del registro conflitti tra enti 2006.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica del 6 marzo 2007 il giudice relatore
Maria Rita Saulle;
    Uditi  gli  avvocati  Giandomenico  Falcon, Andrea Manzi e Franco
Mastragostino  per la Regione Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato
Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  - Con ricorso notificato il 15 settembre 2006 e depositato il
successivo  20  settembre,  la  Regione  Emilia-Romagna  ha  proposto
conflitto  di  attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al
decreto  del  Presidente  del  Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sezione prima-quater, 6 settembre 2006, n. 4932, lamentando la
violazione  degli artt. 117, 134 e 136 della Costituzione e chiedendo
a questa Corte di «dichiarare che non spetta allo Stato e per esso al
Presidente  del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione
prima-quater, di sospendere l'efficacia di una legge regionale».
    1.1.   -  la  Regione  ricorrente  premette  che  un'associazione
ambientalista,  la  Lega Anti Vivisezione - Onlus (LAV), ha impugnato
dinanzi   al   Tribunale   amministrativo   regionale  del  Lazio  la
deliberazione  della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna adottata il
17 maggio  2006,  n. 658  (Definizione del calendario per l'esercizio
venatorio  nella  Regione  Emilia-Romagna per la stagione 2006/2007),
nonche'  la  successiva  legge della Regione Emilia-Romagna 10 luglio
2006,  n. 10  (Norme  per  la  definizione  del  calendario venatorio
regionale per le stagioni 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009), chiedendo
espressamente  l'annullamento,  previa  sospensione  -  anche  in via
provvisoria  -,  di  entrambi  gli  atti  nella parte in cui, con una
previsione   di   identico   tenore,  autorizzavano  le  Province  ad
anticipare   l'esercizio   venatorio   ai   primi   giorni  del  mese
di settembre 2006, per talune specie animali.
    1.2.  -  Cio'  posto,  secondo  la  ricorrente, il citato decreto
presidenziale n. 4932 del 2006, adottato ai sensi dell'art. 21, comma
nono, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali
amministrativi  regionali)  - come sostituito dall'art. 3 della legge
21 luglio   2000,   n. 305  (Disposizioni  in  materia  di  giustizia
amministrativa)  -, avendo accolto l'istanza cautelare presentata nei
suddetti  termini  dalla  LAV,  avrebbe  sospeso, oltre che la citata
deliberazione   della   Giunta   regionale  n. 658  del  2006,  anche
l'efficacia della legge regionale n. 10 del 2006.
    Anzi,  ad  avviso  della ricorrente, il decreto impugnato avrebbe
sospeso  gli  effetti  della sola legge regionale, poiche' al momento
dell'adozione  del  decreto  in  parola  l'unica  disciplina  vigente
sarebbe  stata  quella  dettata da quest'ultimo atto normativo, posto
che,  con  delibera  del  5 agosto 2006, n. 1162, la Giunta regionale
dell'Emilia-Romagna   aveva   formalmente   revocato   la  menzionata
deliberazione n. 658.
    Conseguentemente,   il  Tribunale  amministrativo  regionale  del
Lazio,  provvedendo  positivamente  in ordine ad un'istanza cautelare
riferita direttamente alla legge regionale, anziche' ai provvedimenti
applicativi di essa, avrebbe sottoposto alla propria giurisdizione un
atto   ad  essa  sottratto,  travalicando  i  limiti  della  funzione
giurisdizionale.
    1.3.  -  In  particolare,  la  difesa  regionale  osserva  che il
giudice,  essendo  soggetto  alla legge, come espressamente stabilito
dall'art. 101  Cost., e' privo «del potere di disporre in via diretta
degli  atti  aventi  forza  di  legge», potendo unicamente, allorche'
dubiti  della  legittimita'  di essi, sollevare le relative questioni
dinanzi alla Corte costituzionale, affinche' quest'ultima si pronunci
ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 Cost.
    Pertanto,  prosegue  la Regione, come l'eventuale disapplicazione
diretta  di  una legge, ad opera di un provvedimento giurisdizionale,
violerebbe   le   prerogative   del  legislatore,  cosi'  ad  analoga
conclusione  si  dovrebbe  pervenire  nell'ipotesi  in cui detto atto
determini  una  sospensione - sia pure provvisoria - degli effetti di
essa.
    L'esercizio  di  un tale potere spetta, infatti, in via esclusiva
alla  Corte  costituzionale  e  risulta  specificamente  disciplinato
dall'art. 35   della   legge   11 marzo   1953,  n. 87  (Norme  sulla
costituzione  e  sul  funzionamento della Corte costituzionale), come
sostituito  dall'art. 9,  comma 4,  della legge 5 giugno 2003, n. 131
(Disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).
    1.4.  -  Alla  luce  di  tali premesse, la Regione Emilia-Romagna
conclude  affermando che l'atto giurisdizionale impugnato «ha violato
il  regime costituzionale della legge, come definito dagli artt. 117,
134  e  136  Cost.,  in  relazione  all'art. 35 della legge n. 87 del
1953»,  violando le prerogative costituzionali della ricorrente e, al
contempo,  appropriandosi  delle  funzioni  di  cui  questa  Corte e'
titolare esclusiva.
    2. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  chiedendo  che  il  ricorso  sia  dichiarato inammissibile o,
comunque, infondato.
    2.1.   -   Osserva,  in  particolare,  la  difesa  erariale  che,
contrariamente  a  quanto  sostenuto  dalla  ricorrente,  il  decreto
cautelare impugnato non avrebbe in alcun modo sospeso la citata legge
regionale,  ma  si  sarebbe  limitato  a sospendere l'efficacia della
deliberazione della Giunta regionale n. 658 del 2006.
    Tanto  si  evincerebbe,  in  primo  luogo,  dall'analisi testuale
dell'atto  giurisdizionale  in questione, dovendosi ritenere che, con
la  locuzione  «provvedimento  impugnato»,  si  sia fatto riferimento
soltanto  alla deliberazione della Giunta regionale e non gia' anche,
od addirittura solo, alla legge regionale.
    In  secondo  luogo,  la  successiva  ordinanza 14 settembre 2006,
n. 5243,  emessa  dallo stesso Tribunale amministrativo regionale del
Lazio,  a seguito della trattazione collegiale della medesima istanza
cautelare,  avrebbe  confermato  il  decreto  cautelare presidenziale
6 settembre 2006, n. 4932, indicando, quale atto oggetto del giudizio
cautelare, esclusivamente la richiamata delibera regionale.
    2.2.  -  Per altro verso, sempre ad avviso della difesa erariale,
risulterebbe  priva  di  pregio l'argomentazione posta a sostegno del
ricorso,  secondo la quale, attesa la revoca della delibera regionale
n. 658  del  2006, il decreto impugnato non potrebbe che aver sospeso
gli  effetti  della  sola  legge  regionale.  Infatti, trattandosi di
questione  diversa dall'individuazione dell'atto sospeso ed inerente,
piuttosto,  alla  censura  di  eventuali  vizi  del  decreto  e della
successiva  ordinanza,  essa  dovrebbe formare oggetto degli ordinari
rimedi   processuali,  anziche'  di  un  giudizio  per  conflitto  di
attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale.
    2.3.  -  Cio'  posto,  ad  avviso  dell'Avvocatura generale dello
Stato,  il  conflitto,  prima  ancora  che infondato, dovrebbe essere
dichiarato  inammissibile  per  il  difetto di interesse in capo alla
Regione   Emilia-Romagna   ad  ottenere  l'annullamento  del  decreto
cautelare  presidenziale  in  questione,  giacche'  esso  si  sarebbe
limitato a sospendere un atto amministrativo, nei confronti del quale
il giudice amministrativo vanta giurisdizione piena.
    3.  -  La Regione Emilia-Romagna ha depositato in data 9 febbraio
2007   copia  del  ricorso  notificato  al  Tribunale  amministrativo
regionale  del  Lazio  il  5 febbraio  2007, unitamente all'avviso di
fissazione dell'udienza pubblica per il 6 marzo 2007.
    4.  -  In  prossimita'  dell'udienza, sia la difesa della Regione
ricorrente  che  l'Avvocatura  generale  dello Stato hanno depositato
memorie nonche' specifica documentazione, insistendo nelle rispettive
conclusioni.
    4.1.  -  In  particolare, la Regione Emilia-Romagna, in replica a
quanto  esposto dall'Avvocatura generale dello Stato nel proprio atto
di  costituzione  in  giudizio,  ha  affermato  che  l'intenzione del
Presidente  del  Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio  di
conseguire  l'effetto  sospensivo  della  citata  legge  regionale si
evincerebbe  anche  dalla  precisazione, contenuta nella parte motiva
dell'atto impugnato, in ordine al «ruolo del legislatore regionale in
materia   di  protezione  della  fauna»,  asseritamente  escluso,  in
subiecta  materia, dalla Corte costituzionale con sentenza n. 313 del
2006.
    Da  ultimo,  la  difesa regionale sottolinea come la sopravvenuta
inefficacia  del  decreto del Presidente del Tribunale amministrativo
regionale  del  Lazio  in  questione non farebbe, in ogni caso, venir
meno  l'interesse  della Regione ad ottenere una pronuncia nel merito
del conflitto.
    4.2.  - Quanto alle ulteriori deduzioni svolte dal Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  la  difesa  erariale  evidenzia che, medio
tempore,    la   associazione   ricorrente   dinanzi   al   Tribunale
amministrativo regionale del Lazio (LAV) ha rinunciato al ricorso con
atto del 7 novembre 2006.
    Sotto   altro   profilo,   l'Avvocatura   generale  osserva  che,
contrariamente  a quanto ritenuto dalla Regione, dalle argomentazioni
poste  a  sostegno  dell'impugnato  decreto  non  si  evincerebbe  la
volonta' del giudice amministrativo di sospendere la legge regionale,
in  quanto  esse  ricorrerebbero, in termini identici, anche in altri
cinque  decreti  cautelari  -  relativi  a  controversie di contenuto
analogo a quella in cui e' stato reso l'atto impugnato -, nelle quali
risultano  sospesi  meri  atti  amministrativi di apertura anticipata
dell'esercizio venatorio.

                       Considerato in diritto

    1.   -   La  Regione  Emilia-Romagna  ha  proposto  conflitto  di
attribuzione  nei  confronti  dello Stato in relazione al decreto del
Presidente  del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione
prima-quater,   6 settembre   2006,   n. 4932,   adottato   ai  sensi
dell'art. 21,  comma  nono,  della  legge  6 dicembre  1971,  n. 1034
(Istituzione  dei tribunali amministrativi regionali), per violazione
degli  artt. 117,  134  e  136 della Costituzione, anche in relazione
all'art. 35   della   legge   11 marzo   1953,   n. 87  (Norme  sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).
    La  ricorrente, in particolare, lamenta che il decreto impugnato,
accogliendo   l'istanza   cautelare   presentata   dalla   Lega  Anti
Vivisezione  -  Onlus (LAV), avente ad oggetto la deliberazione della
Giunta  regionale  dell'Emilia-Romagna  adottata  il  17 maggio 2006,
n. 658  (Definizione  del  calendario per l'esercizio venatorio nella
Regione   Emilia-Romagna   per  la  stagione 2006/2007),  nonche'  la
successiva  legge  della Regione Emilia-Romagna 10 luglio 2006, n. 10
(Norme  per  la definizione del calendario venatorio regionale per le
stagioni 2006/2007,  2007/2008, 2008/2009), avrebbe sospeso, sia pure
in   via   provvisoria,   gli  effetti  della  legge  regionale,  con
conseguente travalicamento dei limiti della funzione giurisdizionale.
    2. - Il conflitto e' inammissibile.
    2.1.  -  Come  costantemente  affermato da questa Corte, gli atti
giurisdizionali  sono  suscettibili  di  essere  posti  a  base di un
conflitto  di  attribuzione  tra  la  Regione e lo Stato, «quando sia
contestata  radicalmente  la riconducibilita' dell'atto che determina
il  conflitto  alla  funzione  giurisdizionale  ovvero  sia  messa in
questione l'esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti
del soggetto ricorrente. Il conflitto e' invece inammissibile qualora
si  risolva  in  strumento improprio di censura del modo di esercizio
della   funzione   giurisdizionale,  valendo  contro  gli  errori  in
iudicando  di  diritto  sostanziale  o  processuale i rimedi consueti
riconosciuti dagli ordinamenti delle diverse giurisdizioni» (sentenza
n. 326  del  2003;  in  senso  conforme,  si  vedano, ex plurimis, le
sentenze n. 276 del 2003 e n. 27 del 1999).
    2.2.  -  Nel  caso  ora all'esame di questa Corte, deve anzitutto
precisarsi  che,  contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente,
dal  tenore  letterale  del  decreto  presidenziale  in questione non
emerge la dedotta sospensione della legge regionale n. 10 del 2006.
    Invero,  anche  se nell'intestazione di tale atto viene riportata
l'epigrafe  del  ricorso  introduttivo  al  Tribunale  amministrativo
regionale,  presentato dalla LAV, espressamente rivolta nei confronti
della  delibera  n. 658  del  2006  e della legge regionale n. 10 del
2006,   cio'   nondimeno,  nel  corpo  dell'atto  giurisdizionale  in
questione,  si  legge  testualmente  che oggetto di sospensione e' il
«provvedimento   impugnato»,   al   singolare,  dovendosi,  pertanto,
intendere che si sia fatto riferimento all'unico atto provvedimentale
oggetto  di  impugnazione:  la  deliberazione  della Giunta regionale
n. 658 del 2006.
    L'esattezza  di  tale ricostruzione risulta, peraltro, confermata
dallo  stesso  Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sia pure
in   un  atto  successivo  del  medesimo  giudizio,  con  l'ordinanza
cautelare   del   14 settembre  2006,  n. 5243.  Tale  provvedimento,
adottato  a  seguito  della  trattazione  collegiale  dell'istanza di
sospensione  proposta  dalla LAV, nel confermare il decreto cautelare
provvisorio  n. 4392  del  2006,  afferma  esplicitamente che esso ha
avuto ad oggetto la delibera n. 658 del 2006.
    2.3.   -   Ne'   a   conclusioni  diverse  puo'  condurre  l'iter
argomentativo  posto  a  sostegno  del  ricorso,  secondo il quale il
Tribunale amministrativo regionale del Lazio avrebbe di fatto sospeso
l'applicabilita'  della  sola  legge  regionale  n. 10  del  2006, in
ragione  del  fatto  che,  al  momento  dell'emanazione  del  decreto
cautelare   provvisorio,  risultava  vigente  solo  la  citata  legge
regionale,  in  quanto  la deliberazione della Giunta n. 658 del 2006
era  gia'  stata  revocata dalla successiva deliberazione n. 1162 del
5 agosto 2006.
    Tale  circostanza nell'ambito del presente giudizio non rileva in
quanto  l'adozione  di  una  misura  cautelare  nei  confronti  di un
provvedimento revocato configura un evidente errore di diritto.
    2.4. - Quanto precede determina l'inammissibilita' del conflitto.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  inammissibile  il  conflitto  di  attribuzione proposto
dalla  Regione Emilia-Romagna nei confronti dello Stato, in relazione
al  decreto del Presidente del Tribunale amministrativo regionale del
Lazio,  Sezione  prima-quater,  6 settembre  2006,  n. 4932,  con  il
ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Saulle
                       Il cancelliere: Milana
    Depositata in cancelleria il 4 maggio 2007.
                       Il cancelliere: Milana
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