N. 158 SENTENZA 18 aprile - 8 maggio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Disabile  - Coniuge convivente - Diritto al congedo straordinario per
  l'assistenza  -  Mancata  previsione  -  Violazione  di  un diritto
  fondamentale  della persona nonche' dei principi di uguaglianza, di
  tutela  della  salute  e  di  tutela  della  famiglia  fondata  sul
  matrimonio - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 42, comma 5.
- Costituzione, artt. 2, 3, 29 e 32.
(GU n.19 del 16-5-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 5,
del  decreto  legislativo  26 marzo  2001,  n. 151 (Testo unico delle
disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno della
maternita'  e  della  paternita',  a  norma  dell'art. 15 della legge
8 marzo  2000,  n. 53), promosso con ordinanza del 10 luglio 2006 dal
Tribunale  di  Cuneo sul ricorso proposto da I.C. contro il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, iscritta al n. 544
del  registro  ordinanze  2006  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 21 marzo 2007 il giudice
relatore Maria Rita Saulle.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Il  Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice del lavoro,
con  ordinanza  del 10 luglio 2006, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 2,  3,  29  e  32 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale   dell'art. 42,   comma 5,   del  decreto  legislativo
26 marzo  2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in
materia  di  tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a
norma  dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), «nella parte in
cui  non  prevede  il diritto del coniuge di soggetto con handicap in
situazione di gravita' a fruire del congedo ivi indicato».
    1.1.  -  Il  giudice  rimettente premette, in punto di fatto, che
oggetto  del giudizio a quo e' una controversia di lavoro promossa da
un dipendente di un istituto di istruzione superiore, con contratto a
tempo  determinato,  nei  confronti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca, per ottenere il riconoscimento del
diritto  al  congedo  straordinario retribuito previsto dall'art. 42,
comma 5,  del  d.lgs.  n. 151  del 2001, motivato dalla necessita' di
assistere  la  moglie  in  situazione  di  disabilita' grave ai sensi
dell'art. 3,  commi 1  e  3,  della  legge  5 febbraio  1992,  n. 104
(Legge-quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate).
    Riferisce,  in  particolare,  il  rimettente  che  la  domanda di
congedo   in   questione   e'   stata  respinta  dall'amministrazione
dell'istituto ove il ricorrente presta servizio, sulla considerazione
che  il  citato art. 42, comma 5, non include il coniuge del disabile
nel  novero  degli  aventi  diritto a tale tipo di beneficio. E cio',
nonostante  che,  nel  caso  di  specie, il ricorrente risulti essere
l'unico soggetto in grado di assistere la moglie posto che del nucleo
familiare  fanno parte due figlie minori e che la famiglia di origine
della  donna  non  risulta  in  grado  di  prestarle  alcun  tipo  di
assistenza,  essendo  il  padre deceduto, la madre invalida al 74 per
cento,  e  l'unica sorella non convivente impegnata ad attendere alle
incombenze della propria famiglia.
    2.  -  In punto di diritto, il giudice a quo osserva che la ratio
legis del congedo straordinario retribuito e coperto da contribuzione
figurativa  non  risiederebbe  nella  sola  tutela della maternita' e
della  paternita'  perseguita  dal  d.lgs.  n. 151  del 2001 - ove e'
contemplata,  oggi, la relativa disposizione (art. 42, comma 5) -, ma
si  inscriverebbe  nel  piu'  ampio  disegno  di  tutela della salute
psico-fisica  del  disabile prefigurato dalla legge 8 marzo del 2000,
n. 53   (Disposizioni  per  il  sostegno  della  maternita'  e  della
paternita',  per  il  diritto  alla  cura  e alla formazione e per il
coordinamento  dei  tempi  delle citta), ove detta previsione era, in
origine,  collocata  (art. 4, comma 4-bis), accanto a quella relativa
al  congedo  non retribuito (art. 4, comma 2), quest'ultimo spettante
anche al coniuge del disabile.
    Tale  previsione  si  collocherebbe, anzi, secondo il rimettente,
nel   contesto   della  normativa  a  tutela  dei  disabili  e,  piu'
specificatamente, della legge n. 104 del 1992, la quale avrebbe «come
finalita'  la  garanzia del pieno rispetto della dignita' umana e dei
diritti  di  liberta'  e  autonomia  della  persona  handicappata, la
promozione  della  piena  integrazione  del  disabile nella famiglia,
nella  scuola,  nel  lavoro  e  nella  societa», predisponendo in suo
favore  servizi  e  prestazioni diretti alla prevenzione, alla cura e
alla  riabilitazione  delle  minorazioni,  nonche'  alla  sua  tutela
giuridica ed economica.
    2.1.  - A sostegno della correttezza dell'inquadramento giuridico
dell'istituto  suddetto,  il  giudice a quo richiama quanto affermato
dalla  Corte  costituzionale  nella  sentenza n. 233 del 2005, con la
quale  l'art. 42,  comma 5,  del  d.lgs.  n. 151  del  2001, e' stato
definito  norma  diretta  «a  favorire  l'assistenza  al soggetto con
handicap  grave  mediante  la  previsione  del  diritto ad un congedo
straordinario   -  rimunerato  in  misura  corrispondente  all'ultima
retribuzione   e   coperto   da   contribuzione   figurativa  -  che,
all'evidente   fine   di   assicurare   continuita'   nelle   cure  e
nell'assistenza   ed   evitare   vuoti  pregiudizievoli  alla  salute
psico-fisica  del  soggetto  diversamente  abile, e' riconosciuto non
solo  in  capo alla  lavoratrice madre o in alternativa al lavoratore
padre  ma  anche,  dopo  la scomparsa, a favore di uno dei fratelli o
delle sorelle conviventi».
    Sotto altro profilo, sottolinea ancora il rimettente, la medesima
pronuncia  avrebbe  evidenziato  che  i  fattori  di  recupero  e  di
superamento   dell'emarginazione   dei  «soggetti  deboli»  sarebbero
rappresentati non solo dalle pratiche di cura e di riabilitazione, ma
anche  dal  pieno  ed  effettivo  loro  inserimento  nella  famiglia,
considerato  il  fondamentale  ruolo  da  questa  svolto nella cura e
nell'assistenza  dei  disabili,  rispetto  al  quale  l'istituto  del
congedo   straordinario   retribuito   si  porrebbe  quale  specifico
intervento economico integrativo di sostegno.
    2.2.   -   Alla  luce  di  tali  considerazioni,  ad  avviso  del
rimettente,  risulterebbe costituzionalmente illegittima l'esclusione
del  coniuge  del  disabile  in situazione di gravita' dal novero dei
soggetti  beneficiari  del congedo in questione (genitori, o, in caso
di  loro scomparsa o totale inabilita', fratelli o sorelle conviventi
del  disabile),  per  contrasto  con  gli  artt. 2,  3, 29 e 32 della
Costituzione.
    2.3.  -  In  primo  luogo, con specifico riferimento alla dedotta
lesione  dell'art. 29  Cost.,  il  giudice  rimettente osserva che il
mancato   riconoscimento   del   diritto   al  congedo  straordinario
retribuito   al  coniuge  del  disabile  in  condizione  di  gravita'
determinerebbe  un'ingiustificata  minore tutela del nucleo familiare
proprio  nei  casi  in cui sarebbe piu' forte l'esigenza di garantire
che  il  lavoratore  conservasse la medesima retribuzione nel periodo
destinato all'assistenza del consorte. E', infatti, verosimile che in
tali  casi  -  come nella fattispecie oggetto del giudizio a quo - il
coniuge  abile  sia  l'unico  in  grado  di garantire il mantenimento
economico,  oltre  che  del  consorte  che  necessita  di  assistenza
continuativa, anche degli altri membri della famiglia.
    2.4.  -  In  secondo  luogo,  l'attuale  disciplina  riserverebbe
irragionevolmente  un  trattamento  deteriore al coniuge del disabile
che  versi  in situazione di gravita' rispetto a quello assicurato al
genitore,  o,  in  caso  di  sua  impossibilita',  ai fratelli e alle
sorelle  del disabile, in relazione alla possibilita' di adempiere ai
doveri  di  assistenza  e  di  cura  del  proprio  consorte  (di  cui
all'art. 2 della Costituzione), in quanto detto coniuge sarebbe posto
di  fronte  all'alternativa  fra  prestare assistenza a quest'ultimo,
fruendo del congedo senza alcuna retribuzione - previsto dall'art. 4,
comma 2,  della  legge n. 53 del 2000 -, ovvero continuare a lavorare
per  assicurare  allo  stesso,  nei limiti delle proprie capacita', i
mezzi  economici  di  sostentamento  e  le  cure adeguate, mentre gli
sarebbe    negata   ogni   possibilita'   di   intervento   ai   fini
dell'assistenza morale.
    2.5.  -  In  terzo  luogo,  l'esclusione del coniuge del disabile
dalla  fruizione  del congedo straordinario retribuito determinerebbe
anche  una tutela del disabile nell'esercizio del diritto alla cura e
alla salute minore rispetto a quella assicurata al disabile assistito
dai genitori o, in loro mancanza, dai fratelli conviventi.
    3.  -  In  punto  di  rilevanza,  il  rimettente  afferma che nel
giudizio   a   quo   il  rifiuto  dell'amministrazione  dell'istituto
scolastico  di  riconoscere  il  congedo  straordinario retribuito al
ricorrente  si fonda unicamente sulla «attuale portata della norma» e
sulla   «limitata   sfera   applicativa   della   stessa»,  cosicche'
l'eventuale  accoglimento della questione sollevata «consentirebbe al
ricorrente di beneficiare del congedo da lui richiesto».

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice del lavoro,
dubita  della  legittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 5, del
decreto   legislativo   26 marzo  2001,  n. 151  (Testo  unico  delle
disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno della
maternita'  e  della  paternita',  a  norma  dell'art. 15 della legge
8 marzo  2000, n. 53), «nella parte in cui non prevede il diritto del
coniuge  di  soggetto con handicap in situazione di gravita' a fruire
del  congedo ivi indicato», per contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 32
della Costituzione.
    Ad  avviso  del  giudice rimettente, infatti, la norma censurata,
riconoscendo   il   diritto   al   congedo  straordinario  retribuito
esclusivamente ai genitori della persona in situazione di disabilita'
grave o, in alternativa, in caso di loro scomparsa o impossibilita' -
dopo la sentenza n. 233 del 2005 di questa Corte - ai fratelli e alle
sorelle   con   essa  conviventi,  determinerebbe  un  ingiustificato
trattamento  deteriore di un soggetto, il coniuge, tenuto ai medesimi
obblighi  di assistenza morale e materiale nei confronti del consorte
disabile.  La  disposizione  denunciata,  al  contempo,  riserverebbe
irragionevolmente  una  minor  tutela  sia  al  nucleo  familiare del
disabile,  rispetto  a quella riservata alla sua famiglia di origine,
sia  al  diritto  alla  salute  dello stesso, la cui realizzazione e'
assicurata  anche attraverso il sostegno economico della famiglia che
lo assiste.
    2. - La questione e' fondata.
    2.1.   -  Ai  fini  del  corretto  inquadramento  del  dubbio  di
legittimita'  sollevato,  occorre,  preliminarmente,  evidenziare  la
ratio  legis dell'istituto del congedo straordinario retribuito, alla
luce  dei  suoi  presupposti  e  delle vicende normative che lo hanno
caratterizzato.
    2.2.  - L'istituto in esame era stato originariamente contemplato
dall'art. 4,   comma 4-bis,   della   legge   8 marzo   2000,   n. 53
(Disposizioni  per  il  sostegno della maternita' e della paternita',
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei
tempi  delle  citta),  finalizzato  alla  disciplina dei «congedi per
eventi   e   cause   particolari».   Lo   stesso  istituto  e'  stato
successivamente   regolato   dall'art. 80,   comma 2,   della   legge
23 dicembre  2000, n. 388, contenente «Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2001)»,    che    ne    ha    ampliato   i   contenuti,   accrescendo
significativamente  il  numero  e  la  qualita' delle forme di tutela
esistenti.  In  effetti,  sulla base del combinato disposto delle due
norme  sopra citate, si e' attribuita la possibilita' di fruire di un
congedo  di  durata  analoga  a  quello  previsto  per  gravi  motivi
familiari   -   assistito  dal  diritto  di  percepire  un'indennita'
corrispondente    all'ultima   retribuzione,   nonche'   coperto   da
contribuzione  figurativa  -  ai  lavoratori  dipendenti  pubblici  e
privati, i cui figli si trovassero in situazione di disabilita' grave
da  almeno  cinque  anni; disabilita' accertata con le forme previste
dagli  artt. 3  e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro
per  l'assistenza,  l'integrazione  sociale e i diritti delle persone
handicappate).
    Detto  beneficio  spettava,  alle  medesime  condizioni ed in via
alternativa,  anche  ai  fratelli  o  alle  sorelle conviventi con il
disabile in caso di «scomparsa» dei genitori.
    Sin  dal  momento  della  sua introduzione, dunque, l'istituto in
questione  mirava a garantire l'assistenza della persona con handicap
grave  gia'  in  atto,  pur  limitando  l'ambito  di operativita' del
beneficio  ai  componenti  (genitori  e,  in  caso di loro scomparsa,
fratelli o sorelle) della sola famiglia di origine del disabile.
    A  seguito dell'emanazione del d.lgs. n. 151 del 2001, l'istituto
del congedo straordinario fu collocato al comma 5 dell'art. 42 con la
rubrica  «Riposi  e  permessi  per i figli con handicap grave» e, con
modifica  operata  dall'art. 3,  comma 106,  della  legge 24 dicembre
2003,  n. 350  «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria 2004)», riconosciuto a
prescindere  dal  presupposto  della permanenza da almeno cinque anni
della situazione di disabilita' grave.
    2.3. - Questa Corte ha gia' operato un primo vaglio dell'istituto
del  congedo straordinario, come delineato a seguito delle richiamate
vicende   normative,   dichiarando   l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui
non  prevedeva  «il  diritto  di  uno  dei  fratelli  o delle sorelle
conviventi  con  soggetto  con  handicap  in situazione di gravita' a
fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori siano
impossibilitati  a  provvedere all'assistenza del figlio handicappato
perche' totalmente inabili» (sentenza n. 233 del 2005).
    In   tale   occasione,   si   e'   sottolineato  che  il  congedo
straordinario   retribuito  si  iscrive  negli  interventi  economici
integrativi   di   sostegno   alle   famiglie  che  si  fanno  carico
dell'assistenza  della  persona  diversamente  abile, evidenziando il
rapporto  di  stretta e diretta correlazione di detto istituto con le
finalita'  perseguite  dalla legge n. 104 del 1992, ed in particolare
con   quelle  di  tutela  della  salute  psico-fisica  della  persona
handicappata e di promozione della sua integrazione nella famiglia.
    Risulta,  pertanto,  evidente  che  l'interesse  primario  cui e'
preposta la norma in questione - ancorche' sistematicamente collocata
nell'ambito  di  un  corpo  normativo in materia di tutela e sostegno
della  maternita'  e  paternita'  -  e'  quello  di assicurare in via
prioritaria  la continuita' nelle cure e nell'assistenza del disabile
che  si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall'eta' e
dalla condizione di figlio dell'assistito.
    2.4.   -   Sotto  altro  profilo,  questa  Corte  ha  piu'  volte
evidenziato  la centralita' del ruolo della famiglia nella assistenza
del  disabile e, in particolare, nel soddisfacimento dell'esigenza di
socializzazione   quale   fondamentale   fattore  di  sviluppo  della
personalita'  e  idoneo strumento di tutela della salute del disabile
intesa  nella  sua  accezione  piu'  ampia (si veda, fra le altre, la
sentenza n. 350 del 2003).
    2.5.  - Alla luce delle premesse sopra svolte, la norma censurata
concernente  il trattamento riservato al lavoratore, coniugato con un
disabile in situazione di gravita' e con questo convivente, omette di
considerare,   in   violazione  degli  artt. 2,  3,  29  e  32  della
Costituzione,   le   situazioni  di  compromissione  delle  capacita'
fisiche,  psichiche  e  sensoriali  tali  da  «rendere  necessario un
intervento  assistenziale  permanente,  continuativo  e globale nella
sfera individuale o in quella di relazione» - secondo quanto previsto
dall'art. 3  della legge n. 104 del 1992 - che si siano realizzate in
dipendenza  di  eventi  successivi  alla  nascita,  ovvero in esito a
malattie  di  natura  progressiva, cosi' realizzando un inammissibile
impedimento  all'effettivita'  della  assistenza e della integrazione
del  disabile  nell'ambito di un nucleo familiare in cui ricorrono le
medesime   esigenze   che  l'istituto  in  questione  e'  deputato  a
soddisfare.
    La  norma  censurata, infatti, esclude attualmente dal novero dei
beneficiari  del  congedo  straordinario  retribuito  il coniuge, pur
essendo questi, sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformita'
dell'ordinamento  giuridico  vigente, tenuto al primo posto (art. 433
cod.  civ.)  all'adempimento  degli  obblighi  di assistenza morale e
materiale   del  proprio  consorte;  obblighi  che  l'ordinamento  fa
derivare dal matrimonio.
    Cio'  implica,  come  risultato,  un  trattamento  deteriore  del
coniuge  del  disabile,  rispetto  ai  componenti  della  famiglia di
origine.
    2.6.  -  Va, pertanto, dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, nella
parte  in  cui non prevede al primo posto il coniuge del disabile «in
situazione  di  gravita»,  con  questo convivente, trattandosi di una
situazione   che   esige   la  medesima  protezione  ed  il  medesimo
trattamento rispetto a quelli contemplati dalla norma.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 42, comma 5,
del  decreto  legislativo  26 marzo  2001,  n. 151 (Testo unico delle
disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno della
maternita'  e  della  paternita',  a  norma  dell'art. 15 della legge
8 marzo  2000,  n. 53),  nella  parte  in  cui  non  prevede,  in via
prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche
per il coniuge convivente con «soggetto con handicap in situazione di
gravita», il diritto a fruire del congedo ivi indicato.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Saulle
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria l'8 maggio 2007.
                      Il cancelliere: Fruscella
07C0611