N. 166 SENTENZA 18 aprile - 11 maggio 2007

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato - Procedimento
  penale  a  carico di un parlamentare per il reato di diffamazione a
  mezzo  stampa  -  Ricorso  proposto  dal  Giudice  per  le indagini
  preliminari  del  Tribunale di Trani nei confronti della Camera dei
  deputati  -  Intervento  in  giudizio del parlamentare imputato nel
  predetto procedimento - Inammissibilita'.
Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di
  un  parlamentare  per  il  reato  di  diffamazione a mezzo stampa -
  Dichiarazione  di  insindacabilita'  della Camera di appartenenza -
  Conflitto  di  attribuzione  proposto  dal  Giudice per le indagini
  preliminari  del  Tribunale di Trani - Configurazione del conflitto
  come  vindicatio  potestatis  e non come conflitto da menomazione -
  Esclusione.
- Deliberazione   della   Camera  dei  deputati  del  12 aprile  2005
  (documento IV-ter, n. 13-A).
- Costituzione, art. 68, primo comma.
Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di
  un  parlamentare  per  il  reato  di  diffamazione a mezzo stampa -
  Dichiarazione  di  insindacabilita'  della Camera di appartenenza -
  Conflitto  di  attribuzione  proposto  dal  Giudice per le indagini
  preliminari  del  Tribunale di Trani - Mancanza di nesso funzionale
  fra  le  dichiarazioni  rese al di fuori della sede istituzionale e
  l'esercizio   della   funzione  parlamentare  -  Dichiarazioni  non
  riconducibili  ad atti tipici del parlamentare - Non spettanza alla
  Camera  dei deputati della potesta' contestata - Annullamento della
  delibera di insindacabilita'.
- Deliberazione   della   Camera  dei  deputati  del  12 aprile  2005
  (documento IV-ter, n. 13-A).
- Costituzione, art. 68, primo comma.
(GU n.19 del 16-5-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  deliberazione della Camera dei deputati del
12 aprile    2005,   relativa   alla   insindacabilita',   ai   sensi
dell'art. 68,   primo   comma,  della  Costituzione,  delle  opinioni
espresse  dal deputato Nicola Vendola nei confronti di Michele e Caio
Scianatico,   promosso  con  ricorso  del  Giudice  per  le  indagini
preliminari  del  Tribunale  di Trani, notificato il 2 febbraio 2006,
depositato  in  cancelleria  il 20 febbraio 2006 ed iscritto al n. 20
del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito.
    Visti  l'atto  di costituzione della Camera dei deputati, nonche'
l'atto di intervento di Vendola Nicola;
    Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2007 il giudice relatore
Alfio Finocchiaro;
    Udito l'avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con ricorso del 16 maggio 2005, il Giudice per le indagini
preliminari  del Tribunale di Trani, nel corso di un procedimento nei
confronti  del deputato Nicola Vendola, indagato in ordine al delitto
di  diffamazione aggravata in danno di Michele Scianatico, presidente
del  consiglio  di amministrazione del Laterificio Pugliese S.p.A., e
di  Caio  Scianatico, consigliere della stessa societa', ha sollevato
conflitto  di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della
Camera   dei   deputati,   in   relazione   alla   delibera  adottata
dall'Assemblea,   su   conforme   proposta   della   Giunta   per  le
autorizzazioni,  il  12 aprile  2005  (Doc.  IV-ter, n. 13-A), che ha
dichiarato  che  i  fatti  per  i  quali  e'  in  corso  il  predetto
procedimento penale riguardano opinioni espresse nell'esercizio delle
funzioni parlamentari e sono, in quanto tali, insindacabili, ai sensi
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
    Ha  premesso il ricorrente che il procedimento in questione aveva
tratto  origine  dall'atto  di  querela  presentato presso la Procura
della  Repubblica  di  Trani,  in  data  10 aprile 2001, dai predetti
Michele  e  Caio  Scianatico  in relazione alle seguenti espressioni,
pronunciate  dal  predetto  deputato nel corso di un'assemblea tenuta
presso  la  sede del partito «Rifondazione comunista» di Terlizzi, in
data   17 febbraio   2001,   alla  presenza  di  piu'  persone:  «Per
informazioni  che  sono  a  mia  disposizione  ci  sono  delle  carte
dell'ufficio  giudiziario e delle ispezioni poi occultate, insabbiate
dal  magistrato,  ma  io ho potuto leggere cos'erano quell'entita' di
quelle  ispezioni...  c'e'  un  intero paese che non ne puo' piu' del
fatto   che   questo   signore  comprando  i  politici,  comprando  i
magistrati, dico cose precise che finiranno in un processo perche' un
onorevole  di  Alleanza  Nazionale  verra'  a dire che lui prendeva i
soldi  da Scianatico, che lui organizzava le cene, perche' il giudice
con  Scianatico  si  mettessero  d'accordo  su come insabbiare quelle
indagini...  il  processo  lo faremo perche' per me, questa volta, e'
difficile sfuggire dal punto in cui veramente i tecnici, quelli veri,
non  quelli  falsi,  non  quelli di comodo, non quelli che fingono di
vedere le cose a macchina spenta... non quelli che fingono di mettere
i sensori sulle stufe degli operai che non stanno lavorando... non le
false  indagini,  le  false  inchieste  che  sono  state sempre fatte
d'accordo».
    Ha    rilevato    ancora    il    ricorrente   che,   nel   corso
dell'interrogatorio  reso  al  pubblico  ministero, in data 12 aprile
2002,  il deputato aveva affermato che l'episodio in questione doveva
inserirsi  nel  contesto  di una «battaglia» da lui condotta dapprima
quale consigliere comunale, spinto dalla esigenza di salvaguardare la
salute dei cittadini, a suo dire in qualche misura pregiudicata dalla
esistenza  della  fabbrica  degli  Scianatico, e di spezzare i legami
asseritamente  esistenti  tra  gli stessi Scianatico e le istituzioni
locali  che  favorivano gli imprenditori, quindi, quale parlamentare,
attraverso   lo   strumento   del   sindacato  ispettivo.  Lo  stesso
parlamentare  aveva  ancora dichiarato di avere appreso, nel corso di
una  conversazione  con il collega Ermanno Iacobellis, nella bouvette
presso  la  sede  della  Camera dei deputati, che il dott. De Simone,
pubblico ministero in un procedimento nei confronti degli Scianatico,
ed  amico  personale  dello  Iacobellis, aveva partecipato a pranzi e
cene insieme a quest'ultimo e ai predetti Scianatico, durante uno dei
quali,   in   particolare,   si   sarebbe  discorso  in  ordine  alle
possibilita'  di  «pilotare» il procedimento, consentendo, attraverso
una  modifica  dei  capi  di  imputazione,  agli  imputati  di uscire
sostanzialmente  indenni  dalla  vicenda processuale. In relazione ai
fatti  appresi  nel  corso  della predetta conversazione, il deputato
Vendola  aveva  presentato  un  esposto, poi archiviato, in relazione
all'ipotizzato  reato  di  cui  all'art. 323  del  codice  penale nei
confronti del dott. De Simone per non avere le circostanze denunziate
con  l'esposto  trovato  riscontro  nelle  dichiarazioni del deputato
Iacobellis  e  di  Maria  Tedeschi,  gia' moglie del dott. De Simone,
persone  indicate  dallo stesso denunziante come quelle che avrebbero
potuto  suffragare le tesi esposte, dal momento che in particolare le
dichiarazioni   del   primo  non  facevano  riferimento  a  fatti  di
corruzione  di  magistrati, esaltando, al contrario, la intransigenza
del  dott.  De Simone, pur nell'ammissione di riunioni conviviali cui
avevano partecipato sia lo stesso De Simone, sia Caio Scianatico.
    Ha  osservato,  quindi,  il ricorrente che, secondo la Camera dei
deputati,  le  espressioni del deputato Vendola, per il quale procede
il  GIP  di  Trani,  sarebbero collegate all'esercizio delle funzioni
parlamentari,  per  la  pretesa  sussistenza del nesso funzionale tra
quelle  dichiarazioni  e  la  presentazione  da  parte  dello  stesso
deputato,  in  data  5 marzo  1997, di una interrogazione al Ministro
dell'ambiente finalizzata a conoscere - a fronte delle preoccupazioni
degli  abitanti  di  Terlizzi  per il moltiplicarsi sul territorio di
neoplasie,   patologie   respiratorie   e   polmonari,  malformazioni
neonatali,  allergie  ed  altre  affezioni presumibilmente dipendenti
dall'inquinamento  pesante  di alcune fabbriche (e in particolare del
Laterificio pugliese dell'imprenditore Scianatico) - quali interventi
urgenti si ritenesse di adottare per monitorare la situazione al fine
di rimuovere le cause delle patologie.
    La  Camera  dei  deputati  aveva inferito la sussistenza di detto
nesso funzionale altresi' dalla riferita conversazione intercorsa tra
lo  stesso  Vendola e il deputato Iacobellis, il quale avrebbe «quasi
completamente  confermato»  le  circostanze  oggetto  dell'intervento
pubblico del collega Vendola.
    Secondo  il  GIP  ricorrente,  sarebbe  da escludere, nel caso di
specie,  alla stregua della giurisprudenza costituzionale, ogni nesso
tra  le  opinioni  espresse  dal  predetto  deputato  per le quali si
procede e la funzione parlamentare, dal momento che tali opinioni non
sarebbero  atti  di  funzione  ne'  sotto  il profilo soggettivo, non
essendo  possibile,  attraverso l'esame delle dichiarazioni di cui si
tratta,  collegarle  in alcun modo alla qualita' di parlamentare, ne'
sotto   il   profilo   oggettivo,   in   quanto  il  contenuto  della
interrogazione presentata dal deputato - che sarebbe stato riprodotto
nell'intervento  dello stesso all'assemblea del partito «Rifondazione
comunista»  -  aveva ad oggetto la salute, l'ambiente, l'urbanistica,
dal   punto   di  vista  della  collocazione  delle  fabbriche  degli
Scianatico,  e non gia' presunti fatti di corruzione oggetto di detto
intervento.
    Le   opinioni   stesse  non  sarebbero  riconducibili  ad  unita'
contenutistica,  come  adombrato  dalla  delibera  impugnata,  con la
richiamata  interrogazione  ed  il  colloquio informale - che avrebbe
dato  luogo alla denuncia presentata da Vendola, questa si' di tenore
analogo  all'intervento del 17 febbraio 2001 - tra i deputati Vendola
e Iacobellis.
    Il  ricorrente  ha  censurato  altresi'  la delibera in questione
sotto  il  profilo  del  travisamento  dei  fatti  nella parte in cui
ritiene confermate «quasi completamente» da Iacobellis le circostanze
riferite  dal  Vendola, al contrario completamente smentite quanto ad
ipotesi  di  corruzione.  Il  GIP ha, pertanto, chiesto alla Corte di
dichiarare  che  non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i
fatti  per  i  quali  e'  pendente  procedimento  penale a carico del
deputato  per il delitto di diffamazione concernono opinioni espresse
da  un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ma al
Giudice  per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani, e,
conseguentemente,   annullare,  per  incompetenza,  la  deliberazione
impugnata.
    2.  - Il conflitto cosi' proposto e' stato dichiarato ammissibile
con  ordinanza  n. 6  del  2006,  depositata  il  13 gennaio  2006, e
notificata,  a  cura del ricorrente, unitamente all'atto introduttivo
del  giudizio,  alla  Camera dei deputati in data 2 febbraio 2006. Il
successivo   20 febbraio   lo  stesso  ricorrente  ha  provveduto  ad
effettuare il deposito presso la cancelleria di questa Corte.
    3.  -  Si  e'  costituita nel giudizio la Camera dei deputati, la
quale,  riservandosi  di  identificare  compiutamente  le  ragioni di
irricevibilita',  inammissibilita'  e improcedibilita' del conflitto,
ha concluso, nel merito, per la sua infondatezza.
    Si  rileva,  al  riguardo,  nell'atto di costituzione, che non si
tratta  di conflitto da menomazione, ma di vindicatio potestatis, non
lamentando  il  ricorrente  una  lesione  delle  proprie  prerogative
determinata  dall'esercizio delle attribuzioni riservate ad un potere
diverso,   ma   l'esercizio   da   parte   di   un  altro  potere  di
un'attribuzione  che  il  ricorrente  rivendica  a  se'.  Sotto  tale
profilo,  evidente sarebbe la infondatezza della pretesa, attribuendo
l'art. 68,   primo   comma,   della   Costituzione   alla  Camera  di
appartenenza  del  parlamentare  il  potere  di  valutare la condotta
addebitata   ad   un  proprio  membro,  con  l'effetto,  qualora  sia
qualificata come esercizio delle funzioni parlamentari, di inibire in
ordine  ad essa una difforme pronuncia giudiziale di responsabilita',
sempre che il relativo potere sia stato correttamente esercitato.
    Ne' vi sarebbe, nella motivazione del ricorso, alcun elemento che
autorizzi  a  ritenere  che  il  ricorrente abbia inteso sollevare un
conflitto da menomazione.
    Comunque,  per  la  ipotesi  in cui il petitum e la causa petendi
siano  ricostruiti  in  modo diverso da come prospettato nell'atto di
costituzione,  la difesa della Camera osserva che il nesso funzionale
tra  le  dichiarazioni  rese  extra  moenia dal parlamentare e la sua
specifica  attivita', necessario perche' possa operare la garanzia di
cui  all'art. 68,primo  comma,  Cost.,  non  va  confuso con un nesso
materiale,   ma   definisce   una  particolare  relazione  tra  dette
dichiarazioni  e il proprium del mandato parlamentare, da ricostruire
in  base  ai  dati  costituzionali ed alla effettiva evoluzione delle
modalita'  storiche  del «fare politica parlamentare». Nella societa'
dell'informazione,  infatti,  i  tempi,  i mezzi e le modalita' della
politica  e  della  stessa  attivita' parlamentare sono profondamente
mutati,  e la imposizione di una stretta connessione tra singoli atti
parlamentari  ed  opinioni manifestate all'esterno determinerebbe una
eccessiva  formalizzazione,  non piu' corrispondente ai tempi ed alle
modalita'   di  esercizio  del  mandato  parlamentare.  La  identita'
sostanziale di contenuti tra opinioni tipiche e dichiarazioni esterne
sarebbe,  pertanto,  desumibile  anche  dal  complesso della politica
parlamentare, e non solo dal raffronto con singoli atti tipici.
    Nella   specie,  la  Camera  dei  deputati  sottolinea  di  avere
ampiamente   e   congruamente  motivato  sulla  esistenza  del  nesso
funzionale,  essendo  le  dichiarazioni  di  cui  si  tratta non solo
totalmente comprese nell'ambito della politica parlamentare, ma anche
connesse   da   uno  stretto  collegamento  con  atti  tipici,  quali
l'interrogazione   del   parlamentare  del  5 marzo  1997  e  la  sua
interlocuzione   in  Parlamento  con  un  deputato  di  altro  gruppo
parlamentare,  sulla  quale  il deputato in oggetto aveva assunto una
specifica  iniziativa  di  sindacato  ispettivo, e che, quindi, aveva
perso ogni connotazione di privatezza.
    4. - Ha spiegato intervento nel giudizio l'onorevole Vendola, che
ha  anzitutto  sottolineato  l'ammissibilita'  dello  stesso, dovendo
consentirsi,  nel  giudizio  per conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato, la partecipazione dei soggetti nella cui sfera giuridica
potrebbe  incidere  il  giudicato  della  Corte  costituzionale.  Ne'
avrebbe  alcun  rilievo, in contrario, il precedente costituito dalla
sentenza  n. 225  del  2001,  nella  quale la Corte ha escluso che il
singolo  parlamentare possa far valere, sia pure in via di intervento
ad  adiuvandum, l'esercizio delle sue prerogative, riferendosi quella
sentenza   ad   un   mero   aspetto   organizzativo   e   procedurale
dell'indipendenza parlamentare, e non a quello sostanziale. La difesa
dell'interveniente conclude per il rigetto del ricorso.
    5.  - Nella imminenza della data fissata per la udienza pubblica,
la difesa della Camera dei deputati ha depositato una memoria, con la
quale  insiste nelle conclusioni gia' rassegnate, ribadendo anzitutto
il   proprio  convincimento  in  ordine  alla  natura  di  vindicatio
potestatis  del  petitum  del  conflitto  sollevato  dal Tribunale di
Trani.
    Quanto   alla  questione  della  sussistenza  o  meno  del  nesso
funzionale  tra  atti  tipici  nei  quali  si  estrinseca l'attivita'
parlamentare  ed  opinioni  manifestate extra moenia dal deputato, la
difesa   della  Camera  ricorda  la  gia'  richiamata  interrogazione
n. 4-08125,  presentata  dal  deputato  in data 5 marzo 1997, nel cui
contenuto  si  radicavano le opinioni poi manifestate dallo stesso ed
in  relazione  alle  quali  pende  procedimento  penale  a suo carico
innanzi al Tribunale di Trani; nonche' i colloqui svolti nel 1998 tra
il  medesimo  deputato  e  l'on.  Iacobellis  alla  Camera  - che non
potrebbero  essere  considerati  privati,  avendo avuto ad oggetto la
stessa  vicenda  di  cui  alla citata interrogazione - ed, infine, la
denuncia  dal  primo presentata sulla vicenda in data 14 aprile 2000.
Con  riferimento a tale ultimo atto, si precisa nella memoria che, se
e'  pur  vero  che una denuncia non puo' considerarsi atto funzionale
del parlamentare (sent. n. 286 del 2006), la semplice esistenza della
stessa  assevera  e  conferma  il  rapporto  di conseguenzialita' tra
l'originario  atto  di funzione e le opinioni esterne, tutte inserite
in un filone unitario.
    Ne'  si  potrebbe  obiettare,  secondo la difesa della Camera dei
deputati,  che  tra la interrogazione del 5 marzo 1997 e l'intervento
extra  moenia  del  17 febbraio 2001, di cui si tratta, sia trascorso
uno   spazio   temporale   eccessivamente   lungo,   in   quanto   la
giurisprudenza costituzionale sarebbe orientata nel senso di ritenere
decisivo il nesso di continuita' che lega gli uni agli altri.
    Infine,  si  sottolinea  nella  memoria,  la interrogazione sopra
richiamata  era rimasta senza risposta: sicche', sino alla fine della
legislatura  nel  corso della quale essa era stata presentata, doveva
ritenersi  ancora in corso il procedimento aperto dalla presentazione
dell'atto  di  sindacato  ispettivo.  Troverebbe  applicazione, nella
delineata  ipotesi,  il  medesimo principio alla stregua del quale la
Corte,  nella  sentenza  n. 13 del 2007, ha affermato che le opinioni
manifestate  da  un  parlamentare  nel  corso  o  in  occasione di un
procedimento  di  autorizzazione  all'arresto  o  di utilizzazione di
tabulati    telefonici   sono   coperte   dalla   guarentigia   della
insindacabilita'.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Giudice  per  le indagini preliminari del Tribunale di
Trani, nel corso di un procedimento penale nei confronti del deputato
Nicola  Vendola,  ha  sollevato  conflitto di attribuzione fra poteri
dello   Stato  in  relazione  alla  deliberazione  della  Camera  dei
deputati,  adottata  nella  seduta  del  12 aprile 2005 (Doc. IV-ter,
n. 13-A), con la quale e' stato dichiarato che i fatti per i quali e'
in corso il predetto procedimento penale per il reato di diffamazione
aggravata in danno di Michele Scianatico, presidente del consiglio di
amministrazione   del   Laterificio   Pugliese   S.p.A.,  e  di  Caio
Scianatico,  consigliere  della  stessa societa', concernono opinioni
espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
    2. - Preliminarmente, deve essere confermata l'ammissibilita' del
conflitto,  sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, come
gia' ritenuto da questa Corte con l'ordinanza n. 6 del 2006.
    3.  -  Va,  invece, dichiarata l'inammissibilita' dell'intervento
del  deputato  Vendola  nel  giudizio  innanzi  a  questa  Corte,  in
considerazione  della  distinzione  esistente  fra  il  giudizio  per
conflitto  e  il  giudizio  penale in cui il parlamentare e imputato,
dovendosi    escludere   che   l'esito   di   tale   giudizio   possa
definitivamente  pregiudicare le posizioni del parlamentare (sentenza
n. 451 del 2005).
    Infatti,  i  diritti  inerenti  alla  qualita'  di  imputato, che
possono  sempre  essere  fatti  valere  con  gli  ordinari  strumenti
processuali,  non  sono direttamente coinvolti, ne' sono suscettibili
di essere pregiudicati nell'attuale giudizio per conflitto, nel quale
la  Corte  e'  chiamata  esclusivamente  a  decidere  in  ordine alla
denunciata lesione delle attribuzioni costituzionali della Camera dei
deputati (sentenza n. 225 del 2001).
    4.  -  Non  e', poi, condivisibile la prospettazione della Camera
dei  deputati circa la configurabilita' del conflitto come vindicatio
potestatis,  e non come conflitto da menomazione, da cui scaturirebbe
la  infondatezza  dello  stesso,  per  essere  la Camera, senza alcun
dubbio,  titolare  del  potere  di  dichiarare  la  insindacabilita',
ex art. 68,  primo comma, Cost., delle opinioni espresse da un membro
del Parlamento.
    Al  riguardo, se e' pur vero che il giudice ricorrente ha chiesto
alla  Corte  di  dichiarare  che «non spetta alla Camera dei deputati
deliberare  che  i  fatti per i quali e' pendente procedimento penale
nei  confronti del deputato per il delitto di diffamazione concernono
opinioni  espresse  da  un membro del Parlamento nell'esercizio delle
sue  funzioni,  ma  al  giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Trani, e, conseguentemente, annullare, per incompetenza,
la  deliberazione adottata» - cio' che effettivamente farebbe pensare
ad  una  vera e propria vindicatio potestatis -, va, pero', osservato
che   la   sussistenza  del  requisito  oggettivo  del  conflitto  di
attribuzione  e'  ravvisabile ogni qualvolta si controverta in ordine
alla  delimitazione  della  sfera  delle  attribuzioni  di  cui  sono
titolari  i  poteri  dello  Stato.  Nella specie, che il conflitto si
configuri  come contestazione del potere della Camera dei deputati in
concreto   esercitato,  per  l'erronea  valutazione  dei  presupposti
richiesti   per   il   suo   valido   esercizio,   emerge   in   modo
incontrovertibile   dal  passo  del  ricorso  nel  quale,  dopo  aver
esaminato   le  dichiarazioni  rese  extra  moenia  dal  deputato  in
questione, il g.i.p. del Tribunale di Trani osserva che lo stesso non
ha  in  esse  riprodotto  il  contenuto  storico  e  sostanziale  ne'
dell'atto  parlamentare  tipico  (interrogazione  del  3 marzo 1997),
invocato dalla Camera per inferirne la esistenza del nesso funzionale
tra dette dichiarazioni e la funzione parlamentare, ne' del colloquio
avuto  con  il deputato Iacobellis nel 1998, e che, per tali ragioni,
quelle dichiarazioni vanno sindacate dall'autorita' giudiziaria, alla
quale  «va  rimessa  la  valutazione  in  ordine alla sussistenza del
delitto di diffamazione».
    Nessuna  erronea rivendicazione, quindi, da parte del ricorrente,
del  potere di dichiarare la insindacabilita' delle opinioni espresse
dal parlamentare e' ravvisabile nella specie, ma solo la richiesta di
un giudizio di erronea valutazione della sussistenza dei requisiti di
operativita' della guarentigia di cui all'art. 68, primo comma, Cost.
    5.  -  Superato,  in  tal  modo, il primo rilievo di infondatezza
sollevato  dalla  Camera  dei  deputati, deve, poi, essere esclusa la
sussistenza   di   un   nesso   funzionale  tra  il  contenuto  delle
dichiarazioni rese dal deputato e le funzioni parlamentari esercitate
dallo stesso.
    Va,  al riguardo, richiamata la giurisprudenza costituzionale che
ha,  anche  di recente, ribadito che, per la esistenza di detto nesso
funzionale  tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare
e   l'espletamento   delle  sue  funzioni,  e'  necessario  che  tali
dichiarazioni  siano  identificabili  come espressione dell'esercizio
diattivita' parlamentari. Peraltro, il «contesto politico» o comunque
l'inerenza  a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento, entro
cui  le dichiarazioni del parlamentare si possano collocare, non vale
in  se'  a  connotarle  come espressive della funzione, ove esse, non
costituendo  la  sostanziale  riproduzione  delle specifiche opinioni
manifestate    dal    parlamentare   nell'esercizio   delle   proprie
attribuzioni, siano non gia' il riflesso del peculiare contributo che
ciascun  deputato  e  ciascun senatore apporta alla vita parlamentare
mediante  le  proprie  opinioni e i propri voti (come tale coperto, a
garanzia  delle  prerogative  delle Camere, dall'insindacabilita), ma
una   ulteriore  e  diversa  articolazione  di  siffatto  contributo,
elaborata  ed  offerta  alla  pubblica  opinione nell'esercizio della
libera  manifestazione  del  pensiero assicurata a tutti dall'art. 21
della  Costituzione  (si  vedano,  tra  le  piu' recenti, le sentenze
n. 59, n. 53 e n. 13 del 2007; n. 373, n. 329 e n. 317 del 2006).
    Nella  specie,  risulta  completamente carente il requisito della
sostanziale  corrispondenza  di  significato  tra  opinioni  espresse
nell'esercizio di funzioni parlamentari e atti esterni. La richiamata
interrogazione  del  5 marzo  1997 aveva ad oggetto, come evidenziato
nel ricorso, la salute, l'ambiente, l'urbanistica, dal punto di vista
della  collocazione  delle  fabbriche  degli  S., e non gia' presunti
fatti   di   corruzione  oggetto  dell'intervento  per  il  quale  il
parlamentare  e'  imputato. Quanto al colloquio avvenuto nel 1998 con
altro  deputato  nella  sede della Camera dei deputati, esso non puo'
essere qualificato come atto tipico della funzione parlamentare, alla
stregua  di  quanto  ritenuto  dalla Corte con la sentenza n. 509 del
2002.
    In  definitiva,  non  spettava alla Camera dei deputati affermare
che  le  dichiarazioni  rese  dal  deputato, oggetto del procedimento
pendente innanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Trani, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  ai  sensi  dell'art. 68, primo
comma, Cost., e, di conseguenza, la deliberazione di insindacabilita'
adottata  dalla  Camera  dei deputati il 12 aprile 2005 (Doc. IV-ter,
n. 13-A) deve essere annullata.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara inammissibile l'intervento del deputato Nicola Vendola;
    Dichiara  che non spettava alla Camera dei deputati affermare che
le  dichiarazioni  rese  dal  deputato  Nicola  Vendola,  oggetto del
procedimento  penale  pendente  davanti  al  Giudice  per le indagini
preliminari  del  Tribunale di Trani, costituiscono opinioni espresse
da  un  membro  del  Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai
sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
    Annulla, di conseguenza, la delibera di insindacabilita' adottata
dalla  Camera  dei  deputati  nella  seduta  del 12 aprile 2005 (Doc.
IV-ter, n. 13-A).
    Cosi'  deciso,  in  Roma,  nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Finocchiaro
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria l'11 maggio 2007.
                      Il cancelliere: Fruscella
07C0650