N. 166 SENTENZA 18 aprile - 11 maggio 2007
Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Ricorso proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani nei confronti della Camera dei deputati - Intervento in giudizio del parlamentare imputato nel predetto procedimento - Inammissibilita'. Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Dichiarazione di insindacabilita' della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani - Configurazione del conflitto come vindicatio potestatis e non come conflitto da menomazione - Esclusione. - Deliberazione della Camera dei deputati del 12 aprile 2005 (documento IV-ter, n. 13-A). - Costituzione, art. 68, primo comma. Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Dichiarazione di insindacabilita' della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani - Mancanza di nesso funzionale fra le dichiarazioni rese al di fuori della sede istituzionale e l'esercizio della funzione parlamentare - Dichiarazioni non riconducibili ad atti tipici del parlamentare - Non spettanza alla Camera dei deputati della potesta' contestata - Annullamento della delibera di insindacabilita'. - Deliberazione della Camera dei deputati del 12 aprile 2005 (documento IV-ter, n. 13-A). - Costituzione, art. 68, primo comma.(GU n.19 del 16-5-2007 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 12 aprile 2005, relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Nicola Vendola nei confronti di Michele e Caio Scianatico, promosso con ricorso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, notificato il 2 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 20 febbraio 2006 ed iscritto al n. 20 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito. Visti l'atto di costituzione della Camera dei deputati, nonche' l'atto di intervento di Vendola Nicola; Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2007 il giudice relatore Alfio Finocchiaro; Udito l'avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati. Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso del 16 maggio 2005, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, nel corso di un procedimento nei confronti del deputato Nicola Vendola, indagato in ordine al delitto di diffamazione aggravata in danno di Michele Scianatico, presidente del consiglio di amministrazione del Laterificio Pugliese S.p.A., e di Caio Scianatico, consigliere della stessa societa', ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata dall'Assemblea, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni, il 12 aprile 2005 (Doc. IV-ter, n. 13-A), che ha dichiarato che i fatti per i quali e' in corso il predetto procedimento penale riguardano opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e sono, in quanto tali, insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Ha premesso il ricorrente che il procedimento in questione aveva tratto origine dall'atto di querela presentato presso la Procura della Repubblica di Trani, in data 10 aprile 2001, dai predetti Michele e Caio Scianatico in relazione alle seguenti espressioni, pronunciate dal predetto deputato nel corso di un'assemblea tenuta presso la sede del partito «Rifondazione comunista» di Terlizzi, in data 17 febbraio 2001, alla presenza di piu' persone: «Per informazioni che sono a mia disposizione ci sono delle carte dell'ufficio giudiziario e delle ispezioni poi occultate, insabbiate dal magistrato, ma io ho potuto leggere cos'erano quell'entita' di quelle ispezioni... c'e' un intero paese che non ne puo' piu' del fatto che questo signore comprando i politici, comprando i magistrati, dico cose precise che finiranno in un processo perche' un onorevole di Alleanza Nazionale verra' a dire che lui prendeva i soldi da Scianatico, che lui organizzava le cene, perche' il giudice con Scianatico si mettessero d'accordo su come insabbiare quelle indagini... il processo lo faremo perche' per me, questa volta, e' difficile sfuggire dal punto in cui veramente i tecnici, quelli veri, non quelli falsi, non quelli di comodo, non quelli che fingono di vedere le cose a macchina spenta... non quelli che fingono di mettere i sensori sulle stufe degli operai che non stanno lavorando... non le false indagini, le false inchieste che sono state sempre fatte d'accordo». Ha rilevato ancora il ricorrente che, nel corso dell'interrogatorio reso al pubblico ministero, in data 12 aprile 2002, il deputato aveva affermato che l'episodio in questione doveva inserirsi nel contesto di una «battaglia» da lui condotta dapprima quale consigliere comunale, spinto dalla esigenza di salvaguardare la salute dei cittadini, a suo dire in qualche misura pregiudicata dalla esistenza della fabbrica degli Scianatico, e di spezzare i legami asseritamente esistenti tra gli stessi Scianatico e le istituzioni locali che favorivano gli imprenditori, quindi, quale parlamentare, attraverso lo strumento del sindacato ispettivo. Lo stesso parlamentare aveva ancora dichiarato di avere appreso, nel corso di una conversazione con il collega Ermanno Iacobellis, nella bouvette presso la sede della Camera dei deputati, che il dott. De Simone, pubblico ministero in un procedimento nei confronti degli Scianatico, ed amico personale dello Iacobellis, aveva partecipato a pranzi e cene insieme a quest'ultimo e ai predetti Scianatico, durante uno dei quali, in particolare, si sarebbe discorso in ordine alle possibilita' di «pilotare» il procedimento, consentendo, attraverso una modifica dei capi di imputazione, agli imputati di uscire sostanzialmente indenni dalla vicenda processuale. In relazione ai fatti appresi nel corso della predetta conversazione, il deputato Vendola aveva presentato un esposto, poi archiviato, in relazione all'ipotizzato reato di cui all'art. 323 del codice penale nei confronti del dott. De Simone per non avere le circostanze denunziate con l'esposto trovato riscontro nelle dichiarazioni del deputato Iacobellis e di Maria Tedeschi, gia' moglie del dott. De Simone, persone indicate dallo stesso denunziante come quelle che avrebbero potuto suffragare le tesi esposte, dal momento che in particolare le dichiarazioni del primo non facevano riferimento a fatti di corruzione di magistrati, esaltando, al contrario, la intransigenza del dott. De Simone, pur nell'ammissione di riunioni conviviali cui avevano partecipato sia lo stesso De Simone, sia Caio Scianatico. Ha osservato, quindi, il ricorrente che, secondo la Camera dei deputati, le espressioni del deputato Vendola, per il quale procede il GIP di Trani, sarebbero collegate all'esercizio delle funzioni parlamentari, per la pretesa sussistenza del nesso funzionale tra quelle dichiarazioni e la presentazione da parte dello stesso deputato, in data 5 marzo 1997, di una interrogazione al Ministro dell'ambiente finalizzata a conoscere - a fronte delle preoccupazioni degli abitanti di Terlizzi per il moltiplicarsi sul territorio di neoplasie, patologie respiratorie e polmonari, malformazioni neonatali, allergie ed altre affezioni presumibilmente dipendenti dall'inquinamento pesante di alcune fabbriche (e in particolare del Laterificio pugliese dell'imprenditore Scianatico) - quali interventi urgenti si ritenesse di adottare per monitorare la situazione al fine di rimuovere le cause delle patologie. La Camera dei deputati aveva inferito la sussistenza di detto nesso funzionale altresi' dalla riferita conversazione intercorsa tra lo stesso Vendola e il deputato Iacobellis, il quale avrebbe «quasi completamente confermato» le circostanze oggetto dell'intervento pubblico del collega Vendola. Secondo il GIP ricorrente, sarebbe da escludere, nel caso di specie, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, ogni nesso tra le opinioni espresse dal predetto deputato per le quali si procede e la funzione parlamentare, dal momento che tali opinioni non sarebbero atti di funzione ne' sotto il profilo soggettivo, non essendo possibile, attraverso l'esame delle dichiarazioni di cui si tratta, collegarle in alcun modo alla qualita' di parlamentare, ne' sotto il profilo oggettivo, in quanto il contenuto della interrogazione presentata dal deputato - che sarebbe stato riprodotto nell'intervento dello stesso all'assemblea del partito «Rifondazione comunista» - aveva ad oggetto la salute, l'ambiente, l'urbanistica, dal punto di vista della collocazione delle fabbriche degli Scianatico, e non gia' presunti fatti di corruzione oggetto di detto intervento. Le opinioni stesse non sarebbero riconducibili ad unita' contenutistica, come adombrato dalla delibera impugnata, con la richiamata interrogazione ed il colloquio informale - che avrebbe dato luogo alla denuncia presentata da Vendola, questa si' di tenore analogo all'intervento del 17 febbraio 2001 - tra i deputati Vendola e Iacobellis. Il ricorrente ha censurato altresi' la delibera in questione sotto il profilo del travisamento dei fatti nella parte in cui ritiene confermate «quasi completamente» da Iacobellis le circostanze riferite dal Vendola, al contrario completamente smentite quanto ad ipotesi di corruzione. Il GIP ha, pertanto, chiesto alla Corte di dichiarare che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali e' pendente procedimento penale a carico del deputato per il delitto di diffamazione concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ma al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani, e, conseguentemente, annullare, per incompetenza, la deliberazione impugnata. 2. - Il conflitto cosi' proposto e' stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 6 del 2006, depositata il 13 gennaio 2006, e notificata, a cura del ricorrente, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, alla Camera dei deputati in data 2 febbraio 2006. Il successivo 20 febbraio lo stesso ricorrente ha provveduto ad effettuare il deposito presso la cancelleria di questa Corte. 3. - Si e' costituita nel giudizio la Camera dei deputati, la quale, riservandosi di identificare compiutamente le ragioni di irricevibilita', inammissibilita' e improcedibilita' del conflitto, ha concluso, nel merito, per la sua infondatezza. Si rileva, al riguardo, nell'atto di costituzione, che non si tratta di conflitto da menomazione, ma di vindicatio potestatis, non lamentando il ricorrente una lesione delle proprie prerogative determinata dall'esercizio delle attribuzioni riservate ad un potere diverso, ma l'esercizio da parte di un altro potere di un'attribuzione che il ricorrente rivendica a se'. Sotto tale profilo, evidente sarebbe la infondatezza della pretesa, attribuendo l'art. 68, primo comma, della Costituzione alla Camera di appartenenza del parlamentare il potere di valutare la condotta addebitata ad un proprio membro, con l'effetto, qualora sia qualificata come esercizio delle funzioni parlamentari, di inibire in ordine ad essa una difforme pronuncia giudiziale di responsabilita', sempre che il relativo potere sia stato correttamente esercitato. Ne' vi sarebbe, nella motivazione del ricorso, alcun elemento che autorizzi a ritenere che il ricorrente abbia inteso sollevare un conflitto da menomazione. Comunque, per la ipotesi in cui il petitum e la causa petendi siano ricostruiti in modo diverso da come prospettato nell'atto di costituzione, la difesa della Camera osserva che il nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia dal parlamentare e la sua specifica attivita', necessario perche' possa operare la garanzia di cui all'art. 68,primo comma, Cost., non va confuso con un nesso materiale, ma definisce una particolare relazione tra dette dichiarazioni e il proprium del mandato parlamentare, da ricostruire in base ai dati costituzionali ed alla effettiva evoluzione delle modalita' storiche del «fare politica parlamentare». Nella societa' dell'informazione, infatti, i tempi, i mezzi e le modalita' della politica e della stessa attivita' parlamentare sono profondamente mutati, e la imposizione di una stretta connessione tra singoli atti parlamentari ed opinioni manifestate all'esterno determinerebbe una eccessiva formalizzazione, non piu' corrispondente ai tempi ed alle modalita' di esercizio del mandato parlamentare. La identita' sostanziale di contenuti tra opinioni tipiche e dichiarazioni esterne sarebbe, pertanto, desumibile anche dal complesso della politica parlamentare, e non solo dal raffronto con singoli atti tipici. Nella specie, la Camera dei deputati sottolinea di avere ampiamente e congruamente motivato sulla esistenza del nesso funzionale, essendo le dichiarazioni di cui si tratta non solo totalmente comprese nell'ambito della politica parlamentare, ma anche connesse da uno stretto collegamento con atti tipici, quali l'interrogazione del parlamentare del 5 marzo 1997 e la sua interlocuzione in Parlamento con un deputato di altro gruppo parlamentare, sulla quale il deputato in oggetto aveva assunto una specifica iniziativa di sindacato ispettivo, e che, quindi, aveva perso ogni connotazione di privatezza. 4. - Ha spiegato intervento nel giudizio l'onorevole Vendola, che ha anzitutto sottolineato l'ammissibilita' dello stesso, dovendo consentirsi, nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la partecipazione dei soggetti nella cui sfera giuridica potrebbe incidere il giudicato della Corte costituzionale. Ne' avrebbe alcun rilievo, in contrario, il precedente costituito dalla sentenza n. 225 del 2001, nella quale la Corte ha escluso che il singolo parlamentare possa far valere, sia pure in via di intervento ad adiuvandum, l'esercizio delle sue prerogative, riferendosi quella sentenza ad un mero aspetto organizzativo e procedurale dell'indipendenza parlamentare, e non a quello sostanziale. La difesa dell'interveniente conclude per il rigetto del ricorso. 5. - Nella imminenza della data fissata per la udienza pubblica, la difesa della Camera dei deputati ha depositato una memoria, con la quale insiste nelle conclusioni gia' rassegnate, ribadendo anzitutto il proprio convincimento in ordine alla natura di vindicatio potestatis del petitum del conflitto sollevato dal Tribunale di Trani. Quanto alla questione della sussistenza o meno del nesso funzionale tra atti tipici nei quali si estrinseca l'attivita' parlamentare ed opinioni manifestate extra moenia dal deputato, la difesa della Camera ricorda la gia' richiamata interrogazione n. 4-08125, presentata dal deputato in data 5 marzo 1997, nel cui contenuto si radicavano le opinioni poi manifestate dallo stesso ed in relazione alle quali pende procedimento penale a suo carico innanzi al Tribunale di Trani; nonche' i colloqui svolti nel 1998 tra il medesimo deputato e l'on. Iacobellis alla Camera - che non potrebbero essere considerati privati, avendo avuto ad oggetto la stessa vicenda di cui alla citata interrogazione - ed, infine, la denuncia dal primo presentata sulla vicenda in data 14 aprile 2000. Con riferimento a tale ultimo atto, si precisa nella memoria che, se e' pur vero che una denuncia non puo' considerarsi atto funzionale del parlamentare (sent. n. 286 del 2006), la semplice esistenza della stessa assevera e conferma il rapporto di conseguenzialita' tra l'originario atto di funzione e le opinioni esterne, tutte inserite in un filone unitario. Ne' si potrebbe obiettare, secondo la difesa della Camera dei deputati, che tra la interrogazione del 5 marzo 1997 e l'intervento extra moenia del 17 febbraio 2001, di cui si tratta, sia trascorso uno spazio temporale eccessivamente lungo, in quanto la giurisprudenza costituzionale sarebbe orientata nel senso di ritenere decisivo il nesso di continuita' che lega gli uni agli altri. Infine, si sottolinea nella memoria, la interrogazione sopra richiamata era rimasta senza risposta: sicche', sino alla fine della legislatura nel corso della quale essa era stata presentata, doveva ritenersi ancora in corso il procedimento aperto dalla presentazione dell'atto di sindacato ispettivo. Troverebbe applicazione, nella delineata ipotesi, il medesimo principio alla stregua del quale la Corte, nella sentenza n. 13 del 2007, ha affermato che le opinioni manifestate da un parlamentare nel corso o in occasione di un procedimento di autorizzazione all'arresto o di utilizzazione di tabulati telefonici sono coperte dalla guarentigia della insindacabilita'. Considerato in diritto 1. - Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, nel corso di un procedimento penale nei confronti del deputato Nicola Vendola, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato in relazione alla deliberazione della Camera dei deputati, adottata nella seduta del 12 aprile 2005 (Doc. IV-ter, n. 13-A), con la quale e' stato dichiarato che i fatti per i quali e' in corso il predetto procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata in danno di Michele Scianatico, presidente del consiglio di amministrazione del Laterificio Pugliese S.p.A., e di Caio Scianatico, consigliere della stessa societa', concernono opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. 2. - Preliminarmente, deve essere confermata l'ammissibilita' del conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, come gia' ritenuto da questa Corte con l'ordinanza n. 6 del 2006. 3. - Va, invece, dichiarata l'inammissibilita' dell'intervento del deputato Vendola nel giudizio innanzi a questa Corte, in considerazione della distinzione esistente fra il giudizio per conflitto e il giudizio penale in cui il parlamentare e imputato, dovendosi escludere che l'esito di tale giudizio possa definitivamente pregiudicare le posizioni del parlamentare (sentenza n. 451 del 2005). Infatti, i diritti inerenti alla qualita' di imputato, che possono sempre essere fatti valere con gli ordinari strumenti processuali, non sono direttamente coinvolti, ne' sono suscettibili di essere pregiudicati nell'attuale giudizio per conflitto, nel quale la Corte e' chiamata esclusivamente a decidere in ordine alla denunciata lesione delle attribuzioni costituzionali della Camera dei deputati (sentenza n. 225 del 2001). 4. - Non e', poi, condivisibile la prospettazione della Camera dei deputati circa la configurabilita' del conflitto come vindicatio potestatis, e non come conflitto da menomazione, da cui scaturirebbe la infondatezza dello stesso, per essere la Camera, senza alcun dubbio, titolare del potere di dichiarare la insindacabilita', ex art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse da un membro del Parlamento. Al riguardo, se e' pur vero che il giudice ricorrente ha chiesto alla Corte di dichiarare che «non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali e' pendente procedimento penale nei confronti del deputato per il delitto di diffamazione concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ma al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani, e, conseguentemente, annullare, per incompetenza, la deliberazione adottata» - cio' che effettivamente farebbe pensare ad una vera e propria vindicatio potestatis -, va, pero', osservato che la sussistenza del requisito oggettivo del conflitto di attribuzione e' ravvisabile ogni qualvolta si controverta in ordine alla delimitazione della sfera delle attribuzioni di cui sono titolari i poteri dello Stato. Nella specie, che il conflitto si configuri come contestazione del potere della Camera dei deputati in concreto esercitato, per l'erronea valutazione dei presupposti richiesti per il suo valido esercizio, emerge in modo incontrovertibile dal passo del ricorso nel quale, dopo aver esaminato le dichiarazioni rese extra moenia dal deputato in questione, il g.i.p. del Tribunale di Trani osserva che lo stesso non ha in esse riprodotto il contenuto storico e sostanziale ne' dell'atto parlamentare tipico (interrogazione del 3 marzo 1997), invocato dalla Camera per inferirne la esistenza del nesso funzionale tra dette dichiarazioni e la funzione parlamentare, ne' del colloquio avuto con il deputato Iacobellis nel 1998, e che, per tali ragioni, quelle dichiarazioni vanno sindacate dall'autorita' giudiziaria, alla quale «va rimessa la valutazione in ordine alla sussistenza del delitto di diffamazione». Nessuna erronea rivendicazione, quindi, da parte del ricorrente, del potere di dichiarare la insindacabilita' delle opinioni espresse dal parlamentare e' ravvisabile nella specie, ma solo la richiesta di un giudizio di erronea valutazione della sussistenza dei requisiti di operativita' della guarentigia di cui all'art. 68, primo comma, Cost. 5. - Superato, in tal modo, il primo rilievo di infondatezza sollevato dalla Camera dei deputati, deve, poi, essere esclusa la sussistenza di un nesso funzionale tra il contenuto delle dichiarazioni rese dal deputato e le funzioni parlamentari esercitate dallo stesso. Va, al riguardo, richiamata la giurisprudenza costituzionale che ha, anche di recente, ribadito che, per la esistenza di detto nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni, e' necessario che tali dichiarazioni siano identificabili come espressione dell'esercizio diattivita' parlamentari. Peraltro, il «contesto politico» o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento, entro cui le dichiarazioni del parlamentare si possano collocare, non vale in se' a connotarle come espressive della funzione, ove esse, non costituendo la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, siano non gia' il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti (come tale coperto, a garanzia delle prerogative delle Camere, dall'insindacabilita), ma una ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 della Costituzione (si vedano, tra le piu' recenti, le sentenze n. 59, n. 53 e n. 13 del 2007; n. 373, n. 329 e n. 317 del 2006). Nella specie, risulta completamente carente il requisito della sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari e atti esterni. La richiamata interrogazione del 5 marzo 1997 aveva ad oggetto, come evidenziato nel ricorso, la salute, l'ambiente, l'urbanistica, dal punto di vista della collocazione delle fabbriche degli S., e non gia' presunti fatti di corruzione oggetto dell'intervento per il quale il parlamentare e' imputato. Quanto al colloquio avvenuto nel 1998 con altro deputato nella sede della Camera dei deputati, esso non puo' essere qualificato come atto tipico della funzione parlamentare, alla stregua di quanto ritenuto dalla Corte con la sentenza n. 509 del 2002. In definitiva, non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato, oggetto del procedimento pendente innanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., e, di conseguenza, la deliberazione di insindacabilita' adottata dalla Camera dei deputati il 12 aprile 2005 (Doc. IV-ter, n. 13-A) deve essere annullata.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile l'intervento del deputato Nicola Vendola; Dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Nicola Vendola, oggetto del procedimento penale pendente davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; Annulla, di conseguenza, la delibera di insindacabilita' adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 aprile 2005 (Doc. IV-ter, n. 13-A). Cosi' deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007. Il Presidente: Bile Il redattore: Finocchiaro Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria l'11 maggio 2007. Il cancelliere: Fruscella 07C0650