N. 404 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 settembre 2006
Ordinanza emessa il 22 settembre 2006 dal tribunale di Pisa - Sezione distaccata di Pontedera nel procedimento civile promosso da Martelli Massimo ed altro contro Telecom Italia S.p.A. Telecomunicazioni - Controversie fra utenti o categorie di utenti e soggetti autorizzati o destinatari di licenze - Ricorso per provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. - Mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) competente per territorio, previsto dall'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 come condizione di proponibilita' dell'azione in sede giurisdizionale - Cessazione della materia del contendere e decisione sulle spese del giudizio cautelare - Omessa previsione della disponibilita' della tutela giurisdizionale cautelare fino a quando non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione - Denunciata violazione del diritto di azione. - Legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, comma 11. - Costituzione, art. 24, primo comma.(GU n.22 del 6-6-2007 )
IL TRIBUNALE Rilevato che i concorrenti hanno agito in sede cautelare, ex art. 700 c.p.c., al fine di ottenere l'attivazione in via d'urgenza di una linea telefonica fissa funzionante presso la loro abitazione; che si e' costituita la Telecom Italia S.p.a., eccependo in primo luogo l'«improponibilita' e/o improcedibilita» dell'azione ai sensi dell'art. 1, comma 11 della legge 31 luglio 1997 n. 249, oltre all'assenza dei presupposti specifici di cui all' art. 700 c.p.c.; che nelle more del giudizio le parti hanno dato atto esser cessata la materia del contendere in quanto la linea e' stata allacciata il 28 gennaio 2006, ma ciascuna parte ha chiesto la condanna dell'altra alle spese di lite; che e' rilevante ai fini del decidere la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 11 sopra citato, in quanto da tale questione discende la decisione sulle spese di lite, in base al principio della soccombenza virtuale; ed infatti, posta la legittimita' costituzionale della disposizione, le spese di lite dovrebbero essere poste a carico dei ricorrenti, o al massimo compensate, in quanto dal divieto di proporre l'azione giurisdizionale se non dopo aver esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto da detta disposizione, deriverebbe la soccombenza virtuale dei ricorrenti, che hanno introdotto l'azione cautelare senza aver prima esperito detto tentativo, mentre, se la disposizione stessa fosse dichiarata costituzionalmente illegittima, le spese di lite dovrebbero essere poste a carico della Telecom Italia, poiche': a) l'art. 1, comma 11 citato (e la normativa regolamentare che ne deriva, di per se' non oggetto del giudizio di costituzionalita) costituisce l'unica fonte dell'improcedibilita' dell'azione promossa dai ricorrenti, in quanto l'art. 35 delle condizioni generali di contratto (che peraltro i ricorrenti non risultano aver specificamente approvato), nel testo risultante (ancorche' solo parzialmente leggibile) dal doc. 4 di parte resistente, e' difforme dal testo riportato tra virgolette a pag. 3 della comparsa di risposta della Telecom, e prevede la procedura conciliativa come meramente facoltativa («la Telecom Italia ed il Cliente ... possono adire l'Autorita' ... utilizzando le procedure di conciliazione stabilite dalla medesima Autorita»); b) il fumus boni juris parrebbe sussistere, in quanto le difficolta' di allacciamento addotte dalla resistente non risultano provate, e sembrano potersi escludere dalla mancanza di qualsiasi documento atto a provare che la resistente abbia cercato di giustificare con tali difficolta' i ritardi incontrati, informandone l'utente (come pure sarebbe stato suo onere, secondo quanto afferma la stessa resistente a pag. 4 della comparsa di risposta), oltre che dalla fulminea attivazione della linea subito dopo la proposizione del ricorso che ha dato vita al presente procedimento; c) il periculum in mora - anche a prescindere dalle deduzioni dei ricorrenti, secondo cui la Calvi necessita di essere reperibile quale infermiera professionale, e l'abitazione cui si riferisce l'utenza non e' raggiungibile dalla telefonia mobile (allo stato non compiutamente provate, ma affermate nei solleciti inviati alla Telecom, sia direttamente dai ricorrenti che tramite il loro conoscente Novellini, titolare di «punto 187», come e' documentato in atti) - risulta dal fatto stesso dell'impossibilita' (o dall'estrema difficolta) di risarcire per equivalente monetario il disagio derivante dalla disattivazione dell'utenza telefonica, e di provare i conseguenti danni; che la suddetta questione pare non manifestamente infondata, in quanto, almeno nella parte in cui il citato art. 1, comma 11 preclude temporaneamente il ricorso anche alla tutela cautelare, esso pare in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, che garantisce a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, diritto cui e' essenziale la tutela cautelare (Corte cost., sentenze nn. 336/1998, 249/1996, 253/1994, 190/1995), la cui funzione potrebbe essere frustrata dalla necessita' di attendere l'esaurimento del procedimento conciliativo; che non pare condivisibile l'interpretazione della disposizione in questione nel senso di cui all'ordinanza del Tribunale di Siracusa 9 giugno 2005, prodotta da parte ricorrente, secondo cui il mancato espletamento della previa procedura di conciliazione non potrebbe precludere la tutela cautelare; tale decisione (non pacifica in giurisprudenza, poiche' contraddetta dalle numerose decisioni di segno opposto prodotte da parte resistente) non sembra conciliabile con l'ampiezza dell'espressione «ricorso in sede giurisdizionale» contenuta nella disposizione che si sospetta di incostituzionalita', e il cui significato non pare potersi limitare in via interpretativa alla sola azione ordinaria, con esclusione di quella cautelare; ne' il criterio della scelta dell'interpretazione conforme a costituzione puo' obliterare la necessita' che si tratti pur sempre di un' interpretazione possibile ai sensi dell'art. 12 preleggi, diversamente giungendosi ad un sindacato diffuso di costituzionalita' che renderebbe superfluo quello voluto espressamente dalla Costituzione; inoltre la stessa previsione di un potere, in capo all'Autorita' per le telecomunicazioni, di emettere provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuita' dell'erogazione dei servizi nell'ambito della procedura di conciliazione, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera e) della legge 14 novembre 1995, n. 481, conferma indirettamente l'interpretazione qui seguita, in quanto tale potere risulterebbe superfluo, laddove, in mancanza o in pendenza del procedimento conciliativo, si potesse proporre l'azione cautelare dinanzi agli organi giurisdizionali competenti; ne' tale previsione puo' eliminare il sospetto d'incostituzionalita', non potendo un potere di un'autorita' amministrativa (benche' indipendente) supplire alla carenza di tutela giurisdizionale; che l'ordinanza della Corte costituzionale 24 marzo 2006, n. 125, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 11 della legge n. 249/1997 (oltre che di atti consequenziali non aventi valore di legge), non preclude la riproposizione della questione, che (diversamente che nel caso allora deciso) viene qui sollevato con specifico riferimento alla tutela cautelare;
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 11 della legge 31 luglio 1997, n. 249, nella parte in cui esso esclude anche la possibilita' di proporre ricorso in sede giurisdizionale di natura cautelare, fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione ivi previsto, per contrasto con l'art. 24, primo comma della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Pontedera, addi' 21 settembre 2006. Il giudice: Modena 07C0711