N. 409 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 novembre 2006

Ordinanza  emessa  il  22 novembre  2006  dal  tribunale di Perugia -
Sezione  distaccata  di  Gubbio  nel  procedimento penale a carico di
Gullotti Basilio ed altro

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace
  - Reati puniti con la sola pena pecuniaria - Termini - Disciplina -
  Disparita'  di trattamento rispetto al termine di prescrizione piu'
  breve previsto per fattispecie di maggiore gravita'.
- Codice penale, art. 157, comma 5, come sostituito dall'art. 6 della
  legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.22 del 6-6-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato  e pubblicato mediante lettura del dispositivo la
seguente  ordinanza nel procedimento in epigrafe indicato a carico di
Gullotti  Basilio,  nato  a Ucria (Messina) il 13 settembre 1959 e di
Cordella  Giancarlo,  nato  a Fossombrone (Pesaro-Urbino) l'11 maggio
1943,  imputati del reato di cui all'art. 590 c.p. e del reato di cui
all'art. 189, comma 7, d.lgs. 1992, n. 285.
    Attesa  la  richiesta  preliminare della difesa degli imputati in
merito alla dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di
cui  all'art. 590  c.p.  in  applicazione della nuova normativa sulla
prescrizione ai sensi della legge n. 251/2005;
    Uditi il p.m. e il difensore della parte civile Morena Moreno;
    Rilevato  che  al  fine  di decidere sulla richiesta di cui sopra
emerge  una  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 157,
comma  5,  cosi  come  modificato  dall'art. 6, legge n. 251/2005 per
contrasto  con  l'art. 3  della  Costituzione,  che deve essere posta
d'ufficio;
    Il giudice in merito alla sollevata prescrizione del reato di cui
all'art. 590 c.p.:
        rileva  che  nel presente procedimento ai sensi dell'art. 10,
legge  n. 251/2005  deve  essere  applicata  la  nuova  disciplina in
materia di prescrizione;
        rileva  che  il reato di cui all'art. 590, comma 1 c.p. e' di
competenza  del  giudice  di  pace  ed e' sanzionato con la sola pena
pecuniaria;
        rileva  che  ai sensi dell'art. 157, comma 5 c.p. «quando per
il  reato  la  legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da
quella pecuniaria si applica il termine di tre anni»;
        rileva  che  nel  caso  in oggetto la pena da applicare e' la
sola  pena  pecuniaria  per  cui  dovrebbe  applicarsi  il termine di
prescrizione piu' lungo ai sensi del comma 1, art. 157 c.p.;
        rileva  pero'  che il comma 5, dell'art. 157 c.p., cosi' come
novellato dalla legge n. 251/2005 comporta un termine di prescrizione
piu'  breve per fattispecie di maggiore gravita' rispetto ad altre di
minore  gravita'.  Nel caso in esame ad esempio se le lesioni fossero
state   aggravate  (art. 590,  commi  2  e  3  c.p.)  avrebbe  dovuto
applicarsi   o   la  pena  pecuniaria  o  la  pena  della  permanenza
domiciliare  ovvero  la  pena  del  lavoro  di pubblica utilita', con
applicazione  del  termine  di prescrizione di cui all'art. 157 c.p.)
comma 5, cioe' di anni 3.
    A  parere  del  giudicante  emergono  dei profili di legittimita'
costituzionale  con palese violazione dei principi costituzionali, in
particolare dell'art. 3 Costituzione.
    Rilevato  pertanto che la questione pregiudiziale di legittimita'
costituzionale  ha  rilevanza  nel  procedimento  in  corso  e non e'
manifestamente infondata
                              P. Q. M.
    Sospende   il   giudizio   e   trasmette   gli  atti  alla  Corte
costituzionale.
    Dispone  che  l'ordinanza di cui e' stata data lettura in udienza
alle  parti sia notificata agli imputati, al Presidente del Consiglio
dei ministri e comunicata ai Presidenti di Camera e Senato.
        Gubbio, addi' 22 novemvre 2006
                        Il g.o.t.: Spoletini
07C0716