N. 409 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 novembre 2006
Ordinanza emessa il 22 novembre 2006 dal tribunale di Perugia - Sezione distaccata di Gubbio nel procedimento penale a carico di Gullotti Basilio ed altro Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con la sola pena pecuniaria - Termini - Disciplina - Disparita' di trattamento rispetto al termine di prescrizione piu' breve previsto per fattispecie di maggiore gravita'. - Codice penale, art. 157, comma 5, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3.(GU n.22 del 6-6-2007 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza nel procedimento in epigrafe indicato a carico di Gullotti Basilio, nato a Ucria (Messina) il 13 settembre 1959 e di Cordella Giancarlo, nato a Fossombrone (Pesaro-Urbino) l'11 maggio 1943, imputati del reato di cui all'art. 590 c.p. e del reato di cui all'art. 189, comma 7, d.lgs. 1992, n. 285. Attesa la richiesta preliminare della difesa degli imputati in merito alla dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 590 c.p. in applicazione della nuova normativa sulla prescrizione ai sensi della legge n. 251/2005; Uditi il p.m. e il difensore della parte civile Morena Moreno; Rilevato che al fine di decidere sulla richiesta di cui sopra emerge una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, comma 5, cosi come modificato dall'art. 6, legge n. 251/2005 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, che deve essere posta d'ufficio; Il giudice in merito alla sollevata prescrizione del reato di cui all'art. 590 c.p.: rileva che nel presente procedimento ai sensi dell'art. 10, legge n. 251/2005 deve essere applicata la nuova disciplina in materia di prescrizione; rileva che il reato di cui all'art. 590, comma 1 c.p. e' di competenza del giudice di pace ed e' sanzionato con la sola pena pecuniaria; rileva che ai sensi dell'art. 157, comma 5 c.p. «quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di tre anni»; rileva che nel caso in oggetto la pena da applicare e' la sola pena pecuniaria per cui dovrebbe applicarsi il termine di prescrizione piu' lungo ai sensi del comma 1, art. 157 c.p.; rileva pero' che il comma 5, dell'art. 157 c.p., cosi' come novellato dalla legge n. 251/2005 comporta un termine di prescrizione piu' breve per fattispecie di maggiore gravita' rispetto ad altre di minore gravita'. Nel caso in esame ad esempio se le lesioni fossero state aggravate (art. 590, commi 2 e 3 c.p.) avrebbe dovuto applicarsi o la pena pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare ovvero la pena del lavoro di pubblica utilita', con applicazione del termine di prescrizione di cui all'art. 157 c.p.) comma 5, cioe' di anni 3. A parere del giudicante emergono dei profili di legittimita' costituzionale con palese violazione dei principi costituzionali, in particolare dell'art. 3 Costituzione. Rilevato pertanto che la questione pregiudiziale di legittimita' costituzionale ha rilevanza nel procedimento in corso e non e' manifestamente infondata
P. Q. M. Sospende il giudizio e trasmette gli atti alla Corte costituzionale. Dispone che l'ordinanza di cui e' stata data lettura in udienza alle parti sia notificata agli imputati, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti di Camera e Senato. Gubbio, addi' 22 novemvre 2006 Il g.o.t.: Spoletini 07C0716