N. 412 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 2006
Ordinanza emessa il 19 dicembre 2006 dal giudice di pace di Vicenza nel procedimento civile promosso da Sota Malvin contro Prefetto di Vicenza Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada (in specie, inosservanza del divieto di trasportare passeggeri, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'eta' superiore a diciotto anni) - Disciplina vigente al momento della commessa violazione - Ritenuta inapplicabilita' nel giudizio a quo del piu' favorevole jus superveniens - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lett. c), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 2005, n. 168. - Costituzione, art. 3.(GU n.23 del 13-6-2007 )
IL GIUDICE DI PACE A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1786/2006 R.G. promossa da Sota Malvin, residente in Mossano (VI), Via Riviera n. 15, ricorrente; Contro prefetto di Vicenza: 1) Con ricorso presentato in data 23 giugno 2006 il signor Sota Malvin proponeva ricorso ai sensi dell'art. 204-bis c.d.s. avverso il verbale di contestazione n. 701049095 elevato dalla Polizia stradale di Vicenza in data 18 maggio 2006 ed immediatamente notificato al ricorrente. Con il precitato verbale veniva contestato allo Sota la violazione dell'art. 170, comma 6, c.d.s. per essere stato il medesimo trovato alla guida di un ciclomotore trasportando un'altra persona e conseguentemente veniva disposto il sequestro amministrativo del mezzo ai fini della confisca ai sensi dell'art. 213, comma 2-sexies, c.d.s. Ai sensi invero di tale disposizione, introdotta con il decreto legge n. 115/2005, convertito nella legge n. 168/2005 viene sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 (...). Il ciclomotore, scontato il periodo di fermo amministrativo, veniva restituito nella disponibilita' del ricorrente con mantenimento del provvedimento di sequestro ai fini della confisca amministrativa che sarebbe stata attivata non appena esauriti i ricorsi giurisdizionali o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione. 2) Il ricorrente all'udienza dell'11 dicembre 2006 evidenziava che con la conversione in legge del decreto legge n. 262/2006 e' stata abrogata la disposizione che prevedeva in ogni caso la confisca del ciclomotore o del motoveicolo in caso di violazione alle norme sul trasporto del secondo passeggero. In particolare esponeva che con decorrenza 29 novembre 2006 in caso di violazione amministrativa cui al presente procedimento oltre alla sanzione pecuniaria consegue unicamente quale sanzione accessoria il fermo amministrativo per sessanta giorni. Chiedeva pertanto il ricorrente di applicarsi la normativa piu' favorevole appena introdotta dal c.d. «collegato alla finanziaria» ed in subordine lo stesso, in via incidentale, sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies, codice della strada nella versione vigente ratione temporis nella parte in cui prevede in ogni caso la confisca del ciclomotore in caso di violazione dell'art. 170 c.d.s. per violazione dell'art. 3 Costituzione per palese irragionevolezza e ingiustizia della fattispecie previgente. 3) In relazione alle doglianze formulate dal ricorrente in relazione all'art. 213, comma 2-sexies, c.d.s. si osserva quanto segue. 3.1) Con riferimento all'applicazione nella specie della disciplina piu' favorevole al ricorrente la stessa non puo' trovare accoglimento nel presente giudizio di merito. Benche' invero la legge posteriore stabilisca una sanzione di entita' diversa e piu' vantaggiosa per il responsabile rispetto a quella prevista dalla legge in vigore al momento della violazione, tale modifica legislativa non potrebbe incidere in senso favorevole al Sota, a cio' ostando, in materia di illeciti amministrativi, i principi di legalita', di irretroattivita' e di divieto dell'analogia, quali espressi, secondo costante giurisprudenza di legittimita', dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, con conseguente inapplicabilita' della disciplina posteriore piu' favorevole in tal senso affermati costantemente da codesta Corte (ex multis Corte cost. n. 245/2003). 3.2) La sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies, c.d.s. nella versione vigente al momento della commessa violazione appare tuttavia meritevole di accoglimento per quanto di seguito esposto. La norma censurata invero sembra non manifestamente infondata in relazione all'art. 3 Costituzione nella parte in cui prevede in ogni caso l'applicazione della misura della confisca in tutti i casi di violazione, per quanto attiene al presente procedimento, dell'art. 170 c.d.s. (trasporto di persone su veicoli a motore a due ruote). La precitata normativa applicabile ratione temporis al caso di specie e' stata introdotta con il decreto legge n. 115/2002, convertito nella legge n. 168/2005, con l'intento di applicare la misura della confisca in tutti i casi di utilizzo di motoveicoli per la commissione di reati. Nella versione definitiva tuttavia, unitamente a tale fattispecie sanzionatoria tuttora in vigore, veniva disposta la predetta misura definitiva della confisca in tutti i casi di violazione alle norme sul casco e sul trasporto di passeggeri su veicoli a due ruote, apparentemente senza una spiegabile ragione. Da subito il legislatore aveva sentito l'esigenza di modificare tale disposizione, limitatamente alle fattispecie di violazioni amministrative cui agli artt. 169, 170 e 171 c.d.s., tanto che veniva approvata, solo da un ramo del parlamento, la parziale modifica del richiamato art. 213, comma 2-sexies, c.d.s. Veniva percepita la particolare irragionevolezza della disposizione nella parte in cui, in relazione alle richiamate violazioni al codice della strada e a differenza di quanto accadeva per altre violazioni di pari gravita' e anche piu' gravi (talvolta poste altresi' a tutela dell'incolumita' dei terzi e della circolazione in genere), prevedeva la perdita definitiva del mezzo senza possibilita' di valutazione di specifiche e concrete circostanze di fatto. Tale situazione e' stata definitivamente eliminata con la conversione in legge del decreto legge n. 262/2006 laddove la norma cui all'art. 213, comma 2-sexies, c.d.s. viene definitivamente modificata prevedendo l'ipotesi di confisca nei soli casi di utilizzo del veicolo per la commissione di reati. Il legislatore tuttavia non ha provveduto alla previsione di una normativa transitoria che disciplinasse i casi avvenuti nel periodo di vigenza della mutata disposizione che pertanto deve ritenersi allo stato applicabile a tutte le violazioni commesse antecedentemente alla precitata modifica legislativa. Il differente trattamento riservato dall'art. 213, comma 2-sexies, c.d.s. alle richiamate violazioni amministrative ed in particolare ai casi previsti dall'art. 170 c.d.s., cosi' come formulato ratione temporis, appare tuttavia non sorretto da alcun criterio di ragionevolezza in relazione alle finalita' perseguite dal legislatore. Come ben noto la possibilita' di trattare con diversita' situazioni analoghe non contrasta con i precetti costituzionali ove la differenziazione in relazione a circostanze del tutto identiche trovi una sua spiegazione logica con riferimento ad altre finalita' ugualmente meritevoli di tutela. Nel caso in esame non si comprende la logica operata dal legislatore nel sanzionare con una misura cosi' grave e definitiva le sole violazioni amministrative derivanti dall'inosservanza delle disposizioni cui agli artt. 169, 170 e 171 c.d.s. che si appalesano senz'altro di una certa rilevanza ma debbono sicuramente ritenersi meno gravi di altre fattispecie talvolta punite con la sola pena pecuniaria. Ne consegue che la norma, nella sua stesura vigente al momento della rilevata violazione, non pare sottrarsi alla lesione del principio costituzionale stabilito all'art. 3, comma 1, Costituzione attesa la previsione della piu' grave e definitiva sanzione della confisca amministrativa solo in relazione alle tre richiamate ipotesi di violazione del codice della strada e solo peraltro nei confronti di conducenti motociclisti e con esclusione invece di tale sanzione in relazione a condotte del tutto analoghe previste nel codice della strada (di pari o maggiore gravita' e stabilite per analoghe finalita' preventive) quali ad esempio la guida senza cintura di sicurezza. Peraltro si osserva che il vigente sistema legislativo rimane ancorato al principio che le misure patrimoniali presuppongono necessariamente un rapporto tra i beni ed i soggetti portatori di pericolosita' sociale che ne dispongano o che siano avvantaggiati dal loro impiego nell'abito di attivita' illecite essendo la pericolosita' del bene considerata dalla legge derivare dalla pericolosita' della persona che ne puo' disporre (cfr. Corte cost. n. 368/2004). Da qui l'esigenza attuata con la normativa ora vigente di limitare l'ipotesi di confisca ai soli casi di utilizzo del veicolo per la commissione di reati, trovando tale previsione la sua logica ragionevolezza nell'impedire al reo l'utilizzo del veicolo per la commissione di ulteriori reati fattispecie quest'ultima ben diversa dagli illeciti amministrativi cui agli artt. 169, 170 e 171 c.d.s. Sul punto peraltro si osserva che la lesione al precetto costituzionale cui all'art. 3 Costituzione appare non manifestamente infondato in relazione alle richiamate violazioni cui agli artt. 169, 170 e 171. c.d.s. anche poiche' il testo normativo, nel testo censurato, non consentiva alcuna discrezionalita' nella valutazione dell'illecito in modo tale da accertare l'insussistenza di alcun collegamento ad ipotesi di reato. Ne conseguiva la generalizzata ed indiscriminata applicazione della confisca al mero accertamento di una violazione cui agli artt. 169, 170, e 171 c.d.s., senza possibilita' peraltro di valutare la maggiore o minore gravita' dell'episodio da parte dell'amministrazione preposta alla vigilanza e all'osservanza delle disposizioni del codice della strada. Cio' detto la guida di ciclomotore trasportando una seconda persona, anche alla luce degli interventi legislativi avvenuti a breve distanza dall'introduzione della confisca per le richiamate violazioni amministrative, non appare adeguato presupposto per l'applicazione necessaria di una sanzione grave e definitiva qual'e' la confisca, con evidente e conseguente lesione generale del canone della ragionevolezza. A cio' si aggiunga, a riprova della non ragionevolezza della disposizione nei limiti cui in narrativa, che la disposizione cui all'art. 213, comma 2-sexies, c.d.s. nella versione ratione temporis prevedeva la confisca obbligatoria senza eccezione alcuna e senza valutazione delle diverse situazioni di fatto prospettabile all'autorita' amministrativa competente. Altresi' si evidenzia che la palese iniquita' della norma e' stata riconosciuta dallo stesso legislatore il quale ha provveduto a contenerne gli ambiti di applicazione entro limiti conformi ai principi dell'ordinamento giuridico. Da ultimo si osserva che la questione cosi' come prospettata non pare ledere l'ambito di discrezionalita' riservato al legislatore ordinario e che peraltro in via generale codesta Corte ha piu' volte censurato la previsione della confisca obbligatoria in ipotesi che si rivelavano obiettivamente ingiuste ed irrazionali (sentenze n. 110/1996, 371/1994, 259/1976 e 229/1974). 4) Per quanto esposto la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies, c.d.s. nella versione vigente al tempo della commessa violazione appare quindi non manifestamente infondata relazione all'art. 3 Cost. nella parte in cui prevede che venga disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative dall'art. 170 c.d.s., per evidente lesione del canone generale della ragionevolezza desumibile dall'art. 3, primo comma, Costituzione. 5) La questione di legittimita' costituzionale dedotta dal ricorrente appare rilevante nel giudizio in corso, pur non essendosi ancora effettivamente verificata l'ipotesi della confisca, stante la pendenza del giudizio di opposizione, in quanto la decisione in ordine all'eventuale rigetto del ricorso comporterebbe la automatica confisca del motoveicolo utilizzato per la commissione della violazione amministrativa. 6) Stante la non manifesta infondatezza e la sua rilevanza ai fini della decisione che dovra' essere adottata nel presente giudizio, si ritiene debba essere sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies, c.d.s. nel senso sopra specificato
P. Q. M. Visto l'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87; Preliminarmente rilevata la sussistenza di gravi motivi dispone la sospensione del provvedimento impugnato e per l'effetto ordina all'autorita' amministrativa la restituzione del libretto di circolazione all'avente diritto; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente in relazione all'art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) nella versione vigente al momento della commessa violazione e nello specifico esclusivamente nella parte in cui prevede che venga disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui all'art. 170 codice della strada (d.lgs. n. 285/1992), per violazione dell'art. 3 della Costituzione, per le ragioni di cui in motivazione; Dispone la sospensione del procedimento in corso; Dispone che copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comumicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e alle parti; Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte. Vicenza, addi' 18 dicembre 2006 Il giudice di pace: Zampese 07C0719