N. 445 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 2006

Ordinanza  emessa  il  5 maggio 2006 dal giudice di pace di Barra nel
procedimento  civile  promosso  da  Salvo  Lucia contro comune di San
Giorgio a Cremano

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice
  della  strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo
  adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui
  agli  artt. 169,  commi 2  e  7,  170 e 171 cod. strada (in specie,
  confisca  per  inosservanza  dell'obbligo  di  indossare  il  casco
  protettivo)  -  Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e
  di  ragionevolezza  sotto  il  triplice profilo della disparita' di
  trattamento,   della  sproporzione  della  sanzione  rispetto  alla
  violazione  commessa  e  dell'ingiustificata lesione del diritto di
  proprieta'  -  Asserita  violazione  del  principio di personalita'
  della    responsabilita'    penale    estensibile   alle   sanzioni
  amministrative.
- Codice   della   strada   (d.lgs.   30.4.1992,  n. 285),  art. 213,
  comma 2-sexies,   introdotto  dall'art. 5-bis,  comma 1,  lett. c),
  n. 2,  del  decreto-legge  30 giugno 2005,  n. 115,  convertito con
  modificazioni nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3 e 27.
(GU n.24 del 20-6-2007 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Nella  causa civile iscritta al n. R.G. 7873/05 avente ad oggetto
opposizione,  ex  art. 23  legge n. 689/1981 ad ordinanza comunale di
confisca di motoveicolo emessa ex legge n. 168/2005, tra Salvo Lucia,
nata  a  Napoli  il 13 dicembre 1953, residente in Napoli alla via R.
Marinare  n. 440,  ricorrente, contro comune San Giorgioa Cremano, in
persona  del  sindaco pro tempore domiciliato presso la Casa comunale
in  S.  Giorgio  a  Cremano  alla  piazza  Vittorio  Emanuele  II, ha
pronunciato la seguente ordinanza.
    Letto il ricorso introduttivo e gli atti di causa ed esaminate le
richieste delle parti, rileva:
        con ricorso depositato in cancelleria in data 10 ottobre 2005
Salvo  Lucia,  come  in  epigrafe,  proponeva  opposizione avverso la
ordinanza  di  confisca del proprio motoveicolo Honda SH targato CC -
72715 emessa dal sindaco di S. Giorgio a Cremano in data 20 settembre
2005  e  notificatole  in  pari  data  ai  sensi dell'art. 213, comma
2-sexies del codice della strada;
        il giudice dubita della costituzionalita' della citata norma,
posta   a   base  del  provvedimento  di  confisca  per  le  seguenti
motivazioni.
                  Rilevanza ai fini della decisione
    Preliminarmente  il giudice osserva che la questione e' rilevante
ai  fini della decisione, essendo oggetto del ricorso introduttivo la
richiesta  di  annullamento dell'ordinanza di confisca, ordinanza che
trova il suo unico fondamento nella citata normativa.

                     Non manifesta infondatezza

    La   questione  di  illegittimita'  costituzionale  sollevata  ex
officio non e' manifestamente infondata.
    Difatti   la   legge   n. 168/05,  nel  convertire  in  legge  il
decreto-legge  n. 115/2005  ha  introdotto  nel  codice  della strada
l'art. 213  comma  2-sexies  che  prevede  la sanzione della confisca
obbligatoria  dei  motoveicoli per chi violi gli artt. 169, commi 2 e
7, 170 e 171 del codice della strada.
    Nella   fattispecie   in   esame,  come  emerge  dal  verbale  di
affidamento  in  custodia del Comando di polizia municipale di Napoli
prodotto  in  copia  nel  fascicolo  di parte ricorrente, a carico di
quest'ultimo  fu  accertata  una  violazione dell'art. 171 del codice
della   strada,   relativa  quindi  all'obbligo  di  indossare  casco
regolarmente alla guida dei motoveicoli.
    La  norma  censurata  viola  palesemente  gli  artt. 3 e 27 della
Costituzione,   per   evidente   contrasto   con   il   principio  di
ragionevolezza, proporzionalita' della sanzione ed uguaglianza.
    Per quel che attiene al principio di uguaglianza tra i cittadini,
difatti,  e'  evidente  che la discrezionalita' del legislatore nella
scelta   delle  sanzioni  conseguenti  ad  una  violazione  non  puo'
travalicare   la   ponderata  valutazione  di  fattispecie  normative
analoghe.  Nel  codice  della  strada  cosi' come in altre leggi sono
previste violazioni per comportamenti di pericolosita' assimilabile -
e  finanche  superiore  -  a  quella di cui all'art. 171 codice della
strada  (quali  ad  esempio  il  mancato  utilizzo  delle  cinture di
sicurezza in auto od il superamento dei limiti di velocita), che sono
sanzionati in misura ridotta rispetto alla norma censurata.
    La  sproporzione  e  l'irragionevolezza  della norma si palesano,
altresi',  poiche'  la sanzione accessoria della confisca del veicolo
lede  uno  dei  diritti  costituzionalmente  garantiti, che e' quello
della   proprieta'   privata,  diritto  che  viene  leso  ancor  piu'
evidentemente   nell'ipotesi  in  cui  il  trasgressore  non  sia  il
proprietario  del veicolo medesimo, che pertanto, senza sua colpa, si
trovera' privato del veicolo in conseguenza della confisca disposta a
seguito di violazione commessa da terzi.
    La  corte  costituzionale si e' gia' espressa per la declaratoria
di incostituzionalita' di norme che prevedevano la confisca, come nel
caso   della  sentenza  n. 110/1996  che  dichiaro'  l'illegittimita'
dell'art. 134  comma  2 codice della strada che disponeva la confisca
del  veicolo  nell'ipotesi di carta di circolazione scaduta. La Corte
ha piu' volte invitato il Legislatore a «rimodellare il sistema della
confisca  ...  al fine di evitare che l'applicazione giudiziale della
sanzione amministrativa produca disparita' di trattamento» e la norma
censurata  si  pone  in  netto  contrasto con tale orientamento della
Corte.
    Cio'  stante  il giudice ritiene preliminare all'esame del merito
del  giudizio  de  quo,  e  preliminarmente alla discussione, l'esame
della  costituzionalita'  dell'art. 213  comma  2-sexies codice della
strada.
                              P. Q. M.
    Letti  l'art. 134  della  Costituzione  e  l'art. 23  della legge
n. 87/1953,  ritenutane  la  rilevanza  e non manifesta infondatezza,
solleva  la  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 213
comma  2-sexies del codice della strada per contrasto con gli artt. 3
e  27 della Costituzione nella parte in cui prevede la confisca di un
ciclomotore   o  di  un  motoveicolo  che  sia  stato  adoperato  per
commettere  una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169
commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada;
    Sospende il giudizio sino all'esito della sollevata questione;
    Manda  alla  cancelleria  di  trasmettere  gli  atti  alla  Corte
costituzionale  e  di  notificare la presente ordinanza al Presidente
del  Consiglio  ed  alle  parti  costituite  nonche' ai presidenti di
Camera e Senato.
        Napoli - Barra, addi' 5 maggio 2006
                    Il giudice di pace: Grandoni
07C0764