N. 445 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 2006
Ordinanza emessa il 5 maggio 2006 dal giudice di pace di Barra nel procedimento civile promosso da Salvo Lucia contro comune di San Giorgio a Cremano Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il triplice profilo della disparita' di trattamento, della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione commessa e dell'ingiustificata lesione del diritto di proprieta' - Asserita violazione del principio di personalita' della responsabilita' penale estensibile alle sanzioni amministrative. - Codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285), art. 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lett. c), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 2005, n. 168. - Costituzione, artt. 3 e 27.(GU n.24 del 20-6-2007 )
IL GIUDICE DI PACE Nella causa civile iscritta al n. R.G. 7873/05 avente ad oggetto opposizione, ex art. 23 legge n. 689/1981 ad ordinanza comunale di confisca di motoveicolo emessa ex legge n. 168/2005, tra Salvo Lucia, nata a Napoli il 13 dicembre 1953, residente in Napoli alla via R. Marinare n. 440, ricorrente, contro comune San Giorgioa Cremano, in persona del sindaco pro tempore domiciliato presso la Casa comunale in S. Giorgio a Cremano alla piazza Vittorio Emanuele II, ha pronunciato la seguente ordinanza. Letto il ricorso introduttivo e gli atti di causa ed esaminate le richieste delle parti, rileva: con ricorso depositato in cancelleria in data 10 ottobre 2005 Salvo Lucia, come in epigrafe, proponeva opposizione avverso la ordinanza di confisca del proprio motoveicolo Honda SH targato CC - 72715 emessa dal sindaco di S. Giorgio a Cremano in data 20 settembre 2005 e notificatole in pari data ai sensi dell'art. 213, comma 2-sexies del codice della strada; il giudice dubita della costituzionalita' della citata norma, posta a base del provvedimento di confisca per le seguenti motivazioni. Rilevanza ai fini della decisione Preliminarmente il giudice osserva che la questione e' rilevante ai fini della decisione, essendo oggetto del ricorso introduttivo la richiesta di annullamento dell'ordinanza di confisca, ordinanza che trova il suo unico fondamento nella citata normativa. Non manifesta infondatezza La questione di illegittimita' costituzionale sollevata ex officio non e' manifestamente infondata. Difatti la legge n. 168/05, nel convertire in legge il decreto-legge n. 115/2005 ha introdotto nel codice della strada l'art. 213 comma 2-sexies che prevede la sanzione della confisca obbligatoria dei motoveicoli per chi violi gli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada. Nella fattispecie in esame, come emerge dal verbale di affidamento in custodia del Comando di polizia municipale di Napoli prodotto in copia nel fascicolo di parte ricorrente, a carico di quest'ultimo fu accertata una violazione dell'art. 171 del codice della strada, relativa quindi all'obbligo di indossare casco regolarmente alla guida dei motoveicoli. La norma censurata viola palesemente gli artt. 3 e 27 della Costituzione, per evidente contrasto con il principio di ragionevolezza, proporzionalita' della sanzione ed uguaglianza. Per quel che attiene al principio di uguaglianza tra i cittadini, difatti, e' evidente che la discrezionalita' del legislatore nella scelta delle sanzioni conseguenti ad una violazione non puo' travalicare la ponderata valutazione di fattispecie normative analoghe. Nel codice della strada cosi' come in altre leggi sono previste violazioni per comportamenti di pericolosita' assimilabile - e finanche superiore - a quella di cui all'art. 171 codice della strada (quali ad esempio il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza in auto od il superamento dei limiti di velocita), che sono sanzionati in misura ridotta rispetto alla norma censurata. La sproporzione e l'irragionevolezza della norma si palesano, altresi', poiche' la sanzione accessoria della confisca del veicolo lede uno dei diritti costituzionalmente garantiti, che e' quello della proprieta' privata, diritto che viene leso ancor piu' evidentemente nell'ipotesi in cui il trasgressore non sia il proprietario del veicolo medesimo, che pertanto, senza sua colpa, si trovera' privato del veicolo in conseguenza della confisca disposta a seguito di violazione commessa da terzi. La corte costituzionale si e' gia' espressa per la declaratoria di incostituzionalita' di norme che prevedevano la confisca, come nel caso della sentenza n. 110/1996 che dichiaro' l'illegittimita' dell'art. 134 comma 2 codice della strada che disponeva la confisca del veicolo nell'ipotesi di carta di circolazione scaduta. La Corte ha piu' volte invitato il Legislatore a «rimodellare il sistema della confisca ... al fine di evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa produca disparita' di trattamento» e la norma censurata si pone in netto contrasto con tale orientamento della Corte. Cio' stante il giudice ritiene preliminare all'esame del merito del giudizio de quo, e preliminarmente alla discussione, l'esame della costituzionalita' dell'art. 213 comma 2-sexies codice della strada.
P. Q. M. Letti l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge n. 87/1953, ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213 comma 2-sexies del codice della strada per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione nella parte in cui prevede la confisca di un ciclomotore o di un motoveicolo che sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169 commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada; Sospende il giudizio sino all'esito della sollevata questione; Manda alla cancelleria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale e di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio ed alle parti costituite nonche' ai presidenti di Camera e Senato. Napoli - Barra, addi' 5 maggio 2006 Il giudice di pace: Grandoni 07C0764