N. 198 ORDINANZA 5 - 14 giugno 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Reati  e  pene  -  Recidiva  -  Determinazione  della pena in caso di
  recidiva  reiterata  -  Divieto  di  prevalenza  delle attenuanti -
  Denunciata  ingiustificata  disparita'  di trattamento fra recidivi
  reiterati  e  lesione  della  funzione  rieducativa  della  pena  -
  Inesatta identificazione della norma oggetto di censura - Manifesta
  inammissibilita' della questione.
- Cod. pen., art. 99, quarto comma, come modificato dall'art. 4 della
  legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo.
(GU n.24 del 20-6-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 99, quarto
comma,  del  codice  penale,  come modificato dall'art. 4 della legge
5 dicembre  2005,  n. 251  (Modifiche  al  codice penale e alla legge
26 luglio  1975,  n. 354,  in  materia  di  attenuanti  generiche, di
recidiva,  di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per
i  recidivi,  di usura e di prescrizione), promosso con ordinanza del
20 aprile 2006 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale
a  carico  di A. R., iscritta al n. 569 del registro ordinanze 2006 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1ª serie
speciale, dell'anno 2006.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 4 giugno 2007 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick;
    Ritenuto  che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale
di  Reggio  Emilia  ha  sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo
comma,   e   27,   terzo  comma,  della  Costituzione,  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 99,  quarto comma, del codice
penale;
        che  il rimettente riferisce di essere investito del processo
penale  -  celebrato  nelle  forme  del rito abbreviato susseguente a
giudizio direttissimo - nei confronti di una persona arrestata per il
reato  di  rapina  impropria,  in  quanto, dopo aver trafugato alcuni
mattoni  da  un  cantiere, caricandoli su un carretto, aveva dato una
spinta  al  socio dell'impresa edile, da cui era stato sorpreso, onde
guadagnarsi la fuga;
        che,  secondo  il  giudice  a quo, potrebbero essere concesse
all'imputato  tanto  le  circostanze  attenuanti  generiche,  per  la
confessione  resa,  quanto quella di cui all'art. 62, numero 4), cod.
pen.,  in considerazione del modestissimo valore economico delle cose
sottratte;
        che  tali attenuanti - le quali, anteriormente all'entrata in
vigore  della  legge  5 dicembre  2005,  n. 251  (Modifiche al codice
penale  e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti
generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze
di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sarebbero state
considerate  senz'altro  prevalenti  sull'aggravante  della  recidiva
reiterata, contestata all'imputato in conformita' alle risultanze del
certificato  del  casellario  giudiziale  - alla luce del nuovo testo
dell'art. 99,  quarto  comma,  cod. pen., potrebbero essere di contro
ritenute,   al   piu',   equivalenti   a  detta  aggravante:  il  che
comporterebbe  l'applicazione  di  una  detentiva  pena minima (prima
della  diminuente  relativa  al  rito) pari a tre anni di reclusione,
manifestamente  sproporzionata  per  eccesso  rispetto alla oggettiva
entita' del fatto;
        che  sarebbe  pertanto violato l'art. 27, terzo comma, Cost.,
giacche',  quando  venga  meno  ogni  ragionevole  proporzione fra il
sacrificio della liberta' personale, da una parte, e l'importanza dei
beni  aggrediti e la gravita' concreta dell'offesa, dall'altra parte,
resterebbe  irrimediabilmente  compromessa  la  funzione  rieducativa
della pena;
        che  l'art. 99,  quarto comma, cod. pen. si porrebbe altresi'
in   contrasto   con   l'art. 3,   primo   comma,  Cost.,  in  quanto
introdurrebbe,  fra  gli  stessi  recidivi  reiterati,  disparita' di
trattamento ingiustificabili: per quanto remoti e bagatellari possano
risultare,  su  un  fronte, i precedenti penali del reo, e per quanto
numerose  e  ricche  di  significato  possano  palesarsi,  sull'altro
fronte,  le  attenuanti,  il  giudizio  di  bilanciamento  rimarrebbe
«sempre bloccato sullo stesso esito, l'equivalenza»;
        che  nel  giudizio  di  costituzionalita'  e'  intervenuto il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, il quale ha chiesto che la
questione sia dichiarata non fondata.
    Considerato  che  il  giudice rimettente sottopone a scrutinio di
costituzionalita'  una  norma inconferente rispetto all'oggetto delle
proprie  censure,  denunciando  come  contrario  ai parametri evocati
l'art. 99,   quarto   comma,   del  codice  penale  (come  modificato
dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251) - il quale si limita
a  fornire la nozione di recidiva reiterata e a stabilire gli aumenti
di  pena  ad  essa  conseguenti  - quando, invece, i supposti vulnera
costituzionali  scaturirebbero,  semmai,  dall'art. 69, quarto comma,
cod.  pen. (come modificato dall'art. 3 della citata legge n. 251 del
2005),  che pone il censurato divieto di prevalenza delle circostanze
attenuanti   sulla   recidiva   reiterata,   in  sede  di  cosiddetto
bilanciamento delle circostanze eterogenee concorrenti;
        che  -  a  prescindere  da  ogni  possibile  rilievo riguardo
all'implicita ed immotivata premessa interpretativa su cui poggiano i
dubbi  di  costituzionalita',  e  cioe'  che  per effetto della legge
n. 251  del  2005  la  recidiva  reiterata  sia divenuta in ogni caso
obbligatoria,  e  non possa essere, dunque, esclusa dal giudice sulla
base di una valutazione discrezionale inerente alla «significativita»
del  nuovo  episodio  criminoso  in rapporto ai delitti oggetto delle
precedenti  condanne,  con  l'effetto  di  rendere  inapplicabile  la
denunciata  disciplina  limitativa  del giudizio di bilanciamento tra
circostanze  eterogenee  -  l'inesatta  identificazione  della  norma
oggetto   di   censura   (aberratio   ictus)  implica,  per  costante
giurisprudenza  di  questa Corte, la manifesta inammissibilita' della
questione  (ex plurimis, ordinanze n. 42 del 2007, n. 210 e n. 55 del
2006).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 99,  quarto comma, del codice
penale,  sollevata,  in  riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27,
terzo  comma,  della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Emilia con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2007.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Flick
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 14 giugno 2007.
                      Il cancelliere: Fruscella
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