N. 28 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 giugno 2007

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  6  giugno  2007  (del  Presidente  del Consiglio dei
ministri)

Regioni  (in  genere) - Norme della Regione Valle d'Aosta - Consiglio
  regionale  -  Cause  di  ineleggibilita'  e incompatibilita' con la
  carica  di  consigliere  regionale  -  Ineleggibilita'  del rettore
  dell'Universita'  della Valle d'Aosta e dei professori, ricercatori
  in   ruolo  e  titolari  di  contratti  di  insegnamento  in  corsi
  universitari  realizzati  in  Valle d'Aosta - Ricorso del Governo -
  Lamentata  restrizione del diritto di elettorato passivo in assenza
  di  motivi  adeguati  e  ragionevoli  finalizzati alla tutela di un
  interesse  generale  -  Denunciata  lesione dei diritti inviolabili
  dell'uomo,  del  principio  di eguaglianza e del diritto di accesso
  alle cariche elettive.
- Legge  statutaria  della  Regione Valle d'Aosta approvata 18 aprile
  2007, art. 2, commi 1, lett. s) e 2, lett. e).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 51.
(GU n.24 del 20-6-2007 )
    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso  dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

    Contro  la Regione Valle d'Aosta, in persona del presidente della
giunta  regionale  pro  tempore,  per  la  questione  di legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera s) e comma 2, lettera e)
della  legge regionale statutaria della Valle d'Aosta, pubblicata nel
B.U.R.  n. 18  del  2 maggio 2007 (Testo di legge di cui all'art. 15,
secondo  comma,  dello  statuto  speciale,  recante «Disciplina delle
cause   di  ineleggibilita'  e  incompatibilita'  con  la  carica  di
consigliere  regionale,  ai  sensi dell'art. 15, comma secondo, dello
statuto speciale», approvato dal Consiglio regionale nella seduta del
18 aprile 2007, con la maggioranza dei suoi componenti»).
1) Premessa.
    La  proposizione  del  presente  ricorso  e' stata deliberata dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 17 maggio 2007.
2) Violazione degli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione.
    La   legge   regionale   impugnata   disciplina   le   cause   di
ineleggibilita'  e  di  incompatibilita' con la carica di consigliere
regionale,  ai  sensi  dell'art.  15, comma 2, dello statuto speciale
della Valle d'Aosta.
    In  particolare,  l'art.  2, al primo comma, lettera s), annovera
tra  i  non  eleggibili  «il  rettore  dell'Universita'  della  Valle
d'Aosta»   e,   al   secondo  comma,  lettera e),  «i  professori,  i
ricercatori  in  ruolo  ed i titolari di contratti di insegnamento in
corsi universitari realizzati in Valle d'Aosta».
    Le  disposizioni  richiamate violano gli articoli 2, 3 e 51 della
Costituzione.
    Difatti,  come  noto,  l'art.  2  della  Costituzione  garantisce
espressamente  «i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita», mentre il
correlato  art.  3  riconosce  a  tutti  i  cittadini  «pari dignita'
sociale»  ed  uguaglianza  davanti  alla  legge «senza distinzione di
sesso,  di  razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni  personali  e sociali», attribuendo, contestualmente, alla
Repubblica  il compito di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e  sociale,  che,  limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei
cittadini,  impediscono  il  pieno  sviluppo  della  persona  umana e
l'effettiva  partecipazione  di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese».
    L'art.   51   della   Costituzione,  poi,  al  comma  1,  prevede
testualmente  che  «tutti  i  cittadini  dell'uno  o dell'altro sesso
possono  accedere  agli  uffici  pubblici  e alle cariche elettive in
condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari
opportunita' tra donne e uomini».
    E,  ancora,  al comma 3, si legge che «chi e' chiamato a funzioni
pubbliche  elettive  ha  diritto  di disporre del tempo necessario al
loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro».
    La  Corte  costituzionale  ha  piu'  volte  ribadito  il concetto
secondo  cui  «che  l'eleggibilita' sia la regola e l'ineleggibilita'
l'eccezione  e'  principio  certamente incontestabile ed incontestato
(cfr. ex pluribus Corte cost. sent. 5/1978)».
    Questo  assunto  ha avuto come logica conseguenza la pronuncia di
illegittimita'  di  numerose  fattispecie  restrittive del diritto di
elettorato   passivo   (cfr.  Corte  cost.  sent.  376/2004  e  sent.
344/1993).
    Infatti,  se  l'obiettivo  principale  e' quello di assicurare la
libera  e  genuina  espressione del voto popolare nonche' la primaria
esigenza dell'autenticita' della competizione elettorale, occorre che
sussista   un  nesso  di  necessarieta'  e  proporzionalita'  fra  la
limitazione dell'elettorato passivo e il predetto obiettivo.
    In  altri  termini:  la non candidabilita', lungi dall'essere uno
strumento   di  alterazione  dei  meccanismi  di  partecipazione  dei
cittadini  alla  vita politica, deve essere, piuttosto, proporzionata
al fine.
    Sul punto, l'orientamento della Corte costituzionale e' chiaro ed
univoco: «In materia di ineleggibilita', si e' ribadito che l'art. 51
della  Costituzione,  riferendosi  ai  "requisiti" per l'accesso alle
cariche  elettive,  sottintende il bilanciamento di interessi, cui la
relativa   legislazione   primaria  e'  direttamente  chiamata  dalla
Costituzione;  bilanciamento tra il diritto individuale di elettorato
passivo,  da  un  lato,  e,  dall'altro lato, la tutela delle cariche
pubbliche»,  onde evitare indebite influenze sulla par condicio della
competizione  elettorale  (cfr.  Corte  cost.,  sent. 306/2003, sent.
287/1997,   nonche'   la   relazione   del   Presidente  della  Corte
costituzionale sulla giustizia costituzionale nel 2003, punto 2.16).
    Invero,  e'  prevista  la possibilita' che il legislatore preveda
eccezioni  «ma non ingiustificate discriminazioni» (cfr. Corte cost.,
sent.  43/1987)  ed  e',  altresi',  contemplata  la  possibilita' di
introdurre  deroghe  alla  normativa  vigente  su tutto il territorio
nazionale,  purche'  cio'  avvenga  nei limiti strettamente necessari
alla  tutela di altro interesse costituzionalmente protetto e secondo
le  regole  della  necessita'  e  della  ragionevole proporzionalita»
(Corte cost. sent. 141/1996).
    I  richiamati limiti, ovviamente, richiedono il rispetto anche da
parte delle regioni a statuto speciale, giacche' - come codesta Corte
ha  avuto modo di rilevare in piu' occasioni - in forza del principio
fondamentale   garantito   dall'art.   51   Cost.,  nonche'  a  causa
dell'esigenza  di uniformita' su tutto il territorio nazionale, quale
che  sia  la  regione  di  appartenenza,  la disciplina regionale sui
requisiti  d'accesso  alle  cariche elettive deve essere strettamente
conforme ai principi della legislazione statale.
    Nel  caso  che  ci  occupa,  del  tutto  priva di giustificazione
risulta    l'esclusione    del    mondo   accademico   e   scolastico
dall'elettorato   passivo  della  Valle  d'Aosta,  dal  momento  che,
rivestendo  il potere di deroga alla normativa primaria carattere del
tutto  eccezionale,  la  Regione  non  puo'  derogare  alla normativa
vigente  se  non  per motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla
tutela di un interesse generale.
    Motivi  che,  evidentemente, difettano nella fattispecie in esame
che si pone, di contro, in palese violazione degli articoli 2, 3 e 51
della Costituzione.
                              P. Q. M.
    Chiede  che  l'ecc.ma  Corte  adita, in accoglimento del presente
ricorso,   voglia   dichiarare   la   illegittimita'   costituzionale
dell'art. 2,  comma 1,  lettera  s) e comma 2, lettera e) della legge
regionale statutaria della Valle d'Aosta, pubblicata nel B.U.R. n. 18
del  2 maggio 2007 (Testo di legge di cui all'art. 15, secondo comma,
dello   statuto   speciale,   recante   «Disciplina  delle  cause  di
ineleggibilita'  e  incompatibilita'  con  la  carica  di consigliere
regionale,  ai  sensi  dell'art. 15,  comma  secondo,  dello  statuto
speciale»,  approvato  dal  Consiglio  regionale  nella seduta del 18
aprile  2007,  con  la  maggioranza  dei  suoi  componenti»),  per la
violazione degli articoli 2, 3 e 51 della Costituzione.
        Roma, addi' 25 maggio 2007
              L'Avvocato dello Stato: Vincenzo Nunziata
07C0793