N. 200 SENTENZA 6 - 18 giugno 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Ordinanza  di rimessione - Motivazione non implasubile del rimettente
  in ordine ai motivi, ratione temporis, che lo inducono ad applicare
  le disposizioni censurate - Ammissibilita' della questione.
Edilizia  residenziale  pubblica  -  Legge  della  Regione Piemonte -
  Reddito  immobiliare  rilevante  ai  fini  dell'assegnazione  degli
  alloggi  e  della  dichiarazione  di  decadenza - Commisurazione al
  canone  di  locazione  determinato  ai sensi della legge n. 392 del
  1978 - Irragionevolezza della disciplina alla luce delle successive
  modifiche   legislative   in   materia   di   canoni   locativi   -
  Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Legge  della  Regione  Piemonte,  10 dicembre 1984, n. 64, artt. 2,
  primo comma, lettera d), e 21, primo comma, lettera d).
- Costituzione, art. 3.
(GU n.25 del 27-6-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 2, primo
comma,  lettera d),  e 21, primo comma, lettera d), della legge della
Regione   Piemonte   10 dicembre   1984,   n. 64   (Disciplina  delle
assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi
dell'art. 2,  comma  secondo,  della  legge 5 agosto 1978, n. 457, in
attuazione   della   deliberazione  CIPE  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 348  in  data 19 dicembre 1981), promosso con ordinanza
del 12 gennaio 2006 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento
civile  vertente  tra  Maria  Teresa  Semprini e il comune di Torino,
iscritta  al  n. 611  del  registro ordinanze 2006 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica  n. 3,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2007.
    Visto l'atto di intervento della Regione Piemonte;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 giugno 2007 il giudice
relatore Paolo Maria Napolitano.

                          Ritenuto in fatto

    1.1  -  Con ordinanza del 12 gennaio 2006 - pronunciata nel corso
di  un  giudizio promosso da un privato avverso il decreto del comune
di  Torino, con il quale era stata dichiarata, nei suoi confronti, la
decadenza  dall'assegnazione  di un alloggio di edilizia residenziale
pubblica - la Corte di appello di Torino ha sollevato, in riferimento
all'art. 3    della    Costituzione,    questione   di   legittimita'
costituzionale  degli  artt. 2,  primo comma, lettera d), e 21, primo
comma,  lettera d),  della  legge  della Regione Piemonte 10 dicembre
1984,  n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia
residenziale  pubblica  ai  sensi  dell'art. 2,  comma secondo, della
legge  5 agosto  1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981),
nel testo originario.
    Il  giudice  rimettente  premette che, nella specie, la decadenza
dall'assegnazione  dell'alloggio era stata dichiarata, ai sensi delle
disposizioni censurate, per la perdita dei requisiti prescritti dalla
legge stessa (art. 21, primo comma, lettera d), perche' la ricorrente
era  proprietaria  di  un  immobile,  sito  in  Ulzio (Torino), della
superficie  di  mq.  40  circa,  il  cui valore locativo complessivo,
determinato  ai  sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina
delle  locazione  di  immobili  urbani), era superiore a quello di un
alloggio   con   condizioni   medie   abitative  situato  nell'ambito
regionale,  quantificato  in  lire  10.000.000  (art. 2, primo comma,
lettera d).
    Il  giudice  a quo chiarisce come la controversia sia pendente in
appello, in quanto la giurisdizione del giudice ordinario, contestata
dal comune di Torino e negata dalla sentenza pretorile del 28 gennaio
1998,  e'  stata  affermata  dal Tribunale di Torino con sentenza del
14 luglio 2000, passata in giudicato.
    Conseguentemente,  il  giudizio  di  merito  cui  fa  riferimento
l'ordinanza  di  rimessione e' l'appello proposto dalla parte privata
(che  aveva  riassunto  il  giudizio  dinanzi al Tribunale di Torino,
quale  giudice  di primo grado) avverso la sentenza del 4 marzo 2004,
con  la  quale  era  stata  confermata la decadenza dall'assegnazione
dell'alloggio,  perche', dalla consulenza tecnica esperita, era stato
accertato che l'effettivo valore locativo dell'immobile di proprieta'
della ricorrente era di lire 12.358.305.
    1.2  - Osserva il giudice a quo che le norme censurate fondano la
preclusione  all'assegnazione  dell'alloggio di edilizia residenziale
pubblica,  e  la decadenza dall'assegnazione stessa, non su un indice
oggettivo  di  valutazione del cespite immobiliare, quanto piuttosto,
in  modo  irragionevole,  sul  presupposto  di un tipo di reddito (il
valore  locativo  previsto dalla legge n. 392 del 1978), che non puo'
essere  rivelatore  del  valore effettivo del bene stesso, ne' indice
idoneo ad esprimere il fabbisogno abitativo.
    In   particolare,  le  norme  sospettate  di  incostituzionalita'
appaiono  alla  Corte  rimettente  in  contrasto  con il principio di
ragionevolezza  desumibile  dall'art. 3  della Costituzione: infatti,
l'intera  disciplina  di  cui  alla  legge  n. 392 del 1978 sull'equo
canone  e'  ormai  da  considerarsi superata, con tutti i suoi indici
convenzionali ed i coefficienti di valutazione che dovevano dar luogo
ad un parametro del valore locativo oggettivo ed uniforme su tutto il
territorio  nazionale.  Tale superamento e' confermato, innanzitutto,
dall'introduzione  dei  cosiddetto  patti  in  deroga,  previsti  dal
decreto-legge   11 luglio   1992,   n. 333  (Misure  urgenti  per  il
risanamento  delle  finanza pubblica), convertito, con modificazioni,
dalla  legge 8 agosto 1992, n. 359; poi, dall'entrata in vigore della
legge  9 dicembre  1998,  n. 431  (Disciplina  delle  locazioni e del
rilascio  degli  immobili  adibiti  ad  uso abitativo), fondata sulla
libera contrattazione delle parti.
    Quanto  sopra  dimostra,  secondo  il  rimettente, l'incongruita'
della   scelta  legislativa  regionale,  irragionevolezza  del  resto
confermata   dalla   delibera   del   CIPE  13 marzo  1995  (Edilizia
residenziale  pubblica:  criteri  generali  per  l'assegnazione degli
alloggi  e per la determinazione dei canoni), che, nel modificare sul
punto    la    precedente   delibera   19 novembre   1981   (Edilizia
sovvenzionata.  Criteri  generali  per l'assegnazione degli alloggi e
per  la determinazione dei canoni. Fissazione dei limiti di reddito),
ha  eliminato  il  criterio  del  valore  locativo come indicatore da
assumere  a  riferimento per la determinazione della congruita' della
situazione  abitativa  del nucleo familiare dell'interessato, laddove
titolare di diritti reali.
    Del  resto, rileva il rimettente, la Corte costituzionale, con le
sentenze  n. 399 e n. 135 del 2004, n. 229 e n. 176 del 2000, ha gia'
dichiarato  l'illegittimita'  di  identiche disposizioni contenute in
altre  leggi  regionali,  nelle  parti  in cui queste utilizzavano il
criterio del valore locativo, determinato ai sensi della legge n. 392
del   1978,   ai   fini  dell'assegnazione  di  alloggi  di  edilizia
residenziale  pubblica e della decadenza dall'assegnazione stessa. In
particolare,  la  Corte  ha  affermato  l'irragionevolezza  di questa
scelta  legislativa,  perche'  il  valore  locativo configurato dalla
legge  n. 392 del 1978 non puo' oggi costituire adeguato parametro di
valutazione del cespite immobiliare di cui sia titolare l'interessato
(sentenza  n. 299  del 2000). Cio', tanto piu' dopo che l'abrogazione
dell'art. 12   della   sopra   citata   legge   n. 392  del  1978  ha
sostanzialmente   privato   di   significato   i   precedenti  indici
convenzionali  e  i  coefficienti correttivi di valutazione su cui si
basava il calcolo del valore locativo (sentenza n. 176 del 2000).
    1.3 - La questione viene ritenuta dal rimettente rilevante, nella
specie, perche' la decadenza della parte privata dall'assegnazione e'
fondata,   ratione   temporis,  proprio  sull'art. 21,  comma  primo,
lettera d),  della legge Regione Piemonte n. 64 del 1984, che prevede
tale  decadenza  nei  confronti  di  chi  abbia  perduto  i requisiti
prescritti  per  l'assegnazione,  di  cui  al precedente art. 2 della
stessa legge.
    2.  -  E'  intervenuto  in  giudizio  il  Presidente della Giunta
regionale  del  Piemonte, chiedendo che la questione venga dichiarata
inammissibile o, comunque, infondata.
    In  particolare,  la  difesa  della  Regione Piemonte ritiene che
l'ordinanza  di  rimessione  sia viziata da un'incompleta descrizione
della  fattispecie  e  sia  carente  in  punto  di  motivazione sulla
rilevanza.  Afferma  che  particolarmente grave risulta la carenza di
motivazione   in  ordine  alla  rilevanza  alla  luce  dei  mutamenti
intervenuti  nella normativa riguardante i requisiti di assegnazione,
a  seguito  della  delibera  del  CIPE  13 marzo  1995  e della legge
regionale  del  Piemonte  28 marzo  1995,  n. 46  (Nuove norme per le
assegnazioni  e  per  la  determinazione  dei canoni degli alloggi di
edilizia  residenziale pubblica), che «ha abrogato la legge regionale
n. 46 [recte: n. 64] del 1984 ed ha fissato nuovi e diversi requisiti
per  l'assegnazione  e  la conservazione del godimento di alloggio di
edilizia   residenziale  pubblica,  legge  vigente  in  pendenza  del
giudizio  principale  e  applicabile gia' al tempo della pronuncia di
primo   grado».   Ne  consegue,  secondo  la  difesa  regionale,  che
l'ordinanza   «non   da'   specifica   motivazione   in  ordine  alla
indispensabilita',  ai  fini del decidere, del richiesto scrutinio di
costituzionalita».
    Al  riguardo,  la Regione osserva, altresi', che puo' richiamarsi
la  costante  giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  in ordine
all'inammissibilita' di questioni prive del requisito della rilevanza
o  sollevate  in via ipotetica o che investano norme non piu' vigenti
nell'ordinamento giuridico.
    D'altro  canto,  sarebbe  improprio  e non pertinente il richiamo
fatto  dal  giudice  a  quo  a sentenze della Corte costituzionale su
leggi di altre Regioni in materia di alloggi di edilizia residenziale
pubblica.  Infatti,  queste pronunce di illegittimita' costituzionale
attengono  a  situazioni sostanziali, processuali e temporali diverse
da quelle del giudizio da cui trae origine l'ordinanza di rimessione.
    Infine,  nel merito, la difesa della Regione Piemonte afferma che
la  successiva legislazione regionale, cioe' la legge n. 46 del 1995,
e'    stata   favorevolmente   vagliata,   nella   sua   legittimita'
costituzionale,  con  l'ordinanza  n. 104  del  2004  e che «la legge
regionale   10 dicembre   1984,   n. 64   aveva   piena  legittimita'
costituzionale   nella   sua  antecedente  regolamentazione»  perche'
«conforme  ai  previgenti  requisiti  stabiliti  in  via generale dal
CIPE».

                       Considerato in diritto

    1.  -  La Corte di appello di Torino ha sollevato, in riferimento
all'art. 3    della    Costituzione,    questione   di   legittimita'
costituzionale  degli  artt. 2,  primo comma, lettera d), e 21, primo
comma,  lettera d),  della  legge  della Regione Piemonte 10 dicembre
1984,  n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia
residenziale  pubblica  ai  sensi  dell'art. 2,  secondo comma, della
legge  5 agosto  1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981),
nella   parte   in  cui  tali  disposizioni  individuano  il  reddito
immobiliare,  rilevante  ai  fini, rispettivamente, dell'assegnazione
dell'alloggio  e  della  dichiarazione  di  decadenza, commisurandolo
all'ammontare  del  canone  di  locazione  determinato ai sensi della
legge  27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani).
    Secondo  il  rimettente - innanzi al quale pende una controversia
relativa  alla decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia
residenziale pubblica, perche' la ricorrente e' proprietaria di altro
alloggio,  il  cui valore locativo e' superiore alla soglia stabilita
dalle  norme  censurate  -  tali  norme contrasterebbero con l'art. 3
Cost.  Infatti,  irragionevolmente, le norme stesse fanno riferimento
al  valore  locativo  dell'immobile ancorandolo alle previsioni della
legge n. 392 del 1978, in gran parte abrogata e, comunque, superata -
riguardo  ad  indici convenzionali ed a coefficienti di valutazione -
dalla  diversa  disciplina  ed  impostazione  di cui al decreto-legge
11 luglio  1992,  n. 333  (Misure  urgenti  per  il risanamento della
finanza   pubblica),   convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
8 agosto   1992,  n. 359,  ed  alla  legge  9 dicembre  1998,  n. 431
(Disciplina  delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad
uso abitativo).
    La  Corte  rimettente  motiva  sulla  rilevanza  della questione,
affermando  che  la fattispecie oggetto del giudizio principale si e'
perfezionata   in   epoca   precedente  all'abrogazione  della  legge
regionale  n. 64 del 1984 ad opera della legge della Regione Piemonte
28 marzo  1995,  n. 46  (Nuove  norme  per  le  assegnazioni e per la
determinazione  dei  canoni  degli  alloggi  di edilizia residenziale
pubblica),   e   che,   pertanto,  ratione  temporis,  la  stessa  e'
disciplinata proprio dalle norme censurate.
    2.  -  Preliminarmente,  la  questione e' ammissibile, poiche' il
rimettente   ha   fornito,  anche  se  in  modo  sintetico,  una  non
implausibile  motivazione  in ordine ai motivi, ratione temporis, che
lo  inducono  ad  applicare  le  censurate  disposizioni  della legge
regionale n. 4 del 1984 per decidere la controversia.
    3. - Nel merito, la questione e' fondata.
    La    questione   di   legittimita'   in   esame   si   incentra,
sostanzialmente, sulla incongruita' del criterio del valore locativo,
calcolato  ai  sensi  della legge n. 392 del 1978, quale parametro di
valutazione del reddito effettivo di un immobile.
    La  giurisprudenza  costituzionale  ha  gia' piu' volte affermato
l'irragionevolezza  di disposizioni che, ai fini dell'applicazione di
norme   sulla  assegnazione  di  alloggi  dell'edilizia  residenziale
pubblica,  o sulla decadenza da essa, facevano riferimento alla legge
n. 392  del  1978  per  la  determinazione  del  valore  del  cespite
immobiliare  di  cui  fosse  titolare l'interessato all'assegnazione,
dopo  che  la  legge sopra citata, in particolare nella parte che qui
rileva,   «era   stata   modificata   o  abrogata,  sicche'  appariva
espressione  di  una  impostazione di fondo ormai superata» (sentenze
n. 334 e n. 135 del 2004; n. 299 e n. 176 del 2000).
    Da   questa   constatata   irragionevolezza   le  sentenze  sopra
richiamate  hanno fatto derivare la dichiarazione dell'illegittimita'
costituzionale  di  quella  legislazione  regionale che assumeva come
riferimento,   ai  fini  dell'assegnazione  di  alloggi  di  edilizia
residenziale  pubblica  e  della  decadenza  da essa, il criterio del
valore   locativo   calcolato   secondo  la  legge  n. 392  del  1978
dell'immobile eventualmente posseduto dall'interessato.
    Tale orientamento, per l'identita' dei presupposti e della ratio,
deve  essere  nella  specie  confermato con conseguente dichiarazione
dell'illegittimita' costituzionale delle norme regionali impugnate.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  degli  artt. 2, primo
comma,  lettera d),  e 21, primo comma, lettera d), della legge della
Regione   Piemonte   10 dicembre   1984,   n. 64   (Disciplina  delle
assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi
dell'art.  2,  secondo  comma,  della legge 5 agosto 1978, n. 457, in
attuazione   della   deliberazione  CIPE  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 348 in data 19 dicembre 1981), limitatamente alle parti
in   cui  individuano  il  reddito  immobiliare,  rilevante  ai  fini
rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione
di   decadenza,   commisurandolo   al   valore  locativo  complessivo
determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Napolitano
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 18 giugno 2007.
                      Il cancelliere: Fruscella
07C0795