N. 203 ORDINANZA 6 - 18 giugno 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico
  ministero    -    Preclusione   (salvo   nelle   ipotesi   previste
  dall'art. 603,   comma 2,   se   la  nuova  prova  e'  decisiva)  -
  Sopravvenuta  dichiarazione  di illegittimita' costituzionale della
  norma  censurata  -  Necessita'  di  riesame  della rilevanza della
  questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Legge  20 febbraio  2006,  n. 46, art. 1, sostitutivo dell'art. 593
  cod. proc. pen.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 112.
(GU n.25 del 27-6-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dall'art. 1 della legge
20 febbraio  2006,  n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in
materia  di  inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), che
ha sostituito l'art. 593 del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza  del  16 marzo  2006  dalla  Corte  di  appello di Roma nel
procedimento  penale  a  carico  di  C. V. D., iscritta al n. 161 del
registro  ordinanze  2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 22, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 23 maggio 2007 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che  la  Corte  di  appello  di  Roma  ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1 della legge 20 febbraio
2006,  n. 46  (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di
inappellabilita'   delle   sentenze   di   proscioglimento),  che  ha
modificato, sostituendolo, l'art. 593 del codice di procedura penale,
nella  parte  in  cui  non consente al pubblico ministero di proporre
appello  avverso  le  sentenze  di  proscioglimento,  se non nel caso
previsto  dall'art. 603,  comma 2,  del  codice di procedura penale -
ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio
di primo grado - e sempre che tali prove risultino decisive;
        che  la  Corte rimettente e' chiamata a celebrare il giudizio
d'appello a seguito dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero
avverso  una sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado, come
risulta  dalla  memoria del pubblico ministero allegata all'ordinanza
di rimessione;
        che,  ad  avviso del giudice a quo, la disposizione censurata
viola diversi precetti costituzionali;
        che  essa  risulterebbe  lesiva,  anzitutto, del principio di
eguaglianza,   sancito   dall'art. 3   Cost.:   consentire,  infatti,
all'imputato  di  proporre  appello  nei  confronti delle sentenze di
condanna senza concedere al pubblico ministero lo speculare potere di
appellare  contro  «le  sentenze  di  assoluzione», se non in un caso
estremamente  circoscritto,  significherebbe porre l'imputato in «una
posizione  di evidente favore nei confronti degli altri componenti la
collettivita»,  i  quali vedrebbero fortemente limitato, in tal modo,
il  diritto-dovere  del  pubblico  ministero  di  esercitare l'azione
penale, che tutela i loro interessi;
        che  la  norma  censurata si porrebbe, altresi', in contrasto
con  l'art. 24  Cost.,  non  consentendo  alla  «collettivita», i cui
interessi  sono  rappresentati  e  difesi dal pubblico ministero, «di
tutelare adeguatamente i suoi diritti»;
        che  risulterebbe  violato,  ancora,  l'art. 111 Cost., nella
parte  in cui impone che ogni processo si svolga «nel contraddittorio
tra  le parti, in condizioni di parita' davanti ad un giudice terzo e
imparziale»,  posto  che la disposizione denunciata non permetterebbe
all'accusa  di  far  valere  le  sue  ragioni  con modalita' e poteri
simmetrici a quelli di cui dispone la difesa;
        che,  da  ultimo,  detta  disposizione  lederebbe  l'art. 112
Cost.:  la  previsione  di  un  secondo grado di giudizio di merito -
fruibile  tanto  dal  pubblico  ministero che dall'imputato - sarebbe
infatti  «consustanziale»  al  sistema  processuale  vigente,  con la
conseguenza  che  la sottrazione all'organo dell'accusa del potere di
proporre appello avverso le sentenze assolutorie eluderebbe i vincoli
posti   dal   principio   dell'obbligatorieta'   dell'azione  penale,
«considerata nella sua interezza».
    Considerato  che  il  dubbio  di  costituzionalita'  sottoposto a
questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica
dell'art. 593  del  codice  di  procedura penale ad opera dell'art. 1
della  legge  20 febbraio  2006,  n. 46,  dell'appello delle sentenze
dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero;
        che,  successivamente  all'ordinanza  di  rimessione,  questa
Corte,  con  sentenza  n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale   dell'art. 1  della  legge  20 febbraio  2006,  n. 46
(Modifiche   al   codice   di   procedura   penale,   in  materia  di
inappellabilita'  delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in
cui,  sostituendo  l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude
che  il  pubblico  ministero  possa  appellare  contro le sentenze di
proscioglimento,    fatta   eccezione   per   le   ipotesi   previste
dall'art. 603,  comma 2,  del  medesimo  codice, se la nuova prova e'
decisiva»,  e  dell'art.  10,  comma  2, della citata legge n. 46 del
2006,  «nella  parte in cui prevede che l'appello proposto contro una
sentenza  di  proscioglimento dal pubblico ministero prima della data
di   entrata   in   vigore   della   medesima   legge  e'  dichiarato
inammissibile»;
        che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte,
gli  atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per
un nuovo esame della rilevanza della questione.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Roma.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Flick
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 18 giugno 2007.
                      Il cancelliere: Fruscella
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