N. 204 ORDINANZA 6 - 18 giugno 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico
  ministero    -    Preclusione   (salvo   nelle   ipotesi   previste
  dall'art. 603,   comma 2,   se   la  nuova  prova  e'  decisiva)  -
  Sopravvenuta  dichiarazione  di illegittimita' costituzionale della
  norma  censurata  -  Necessita'  di  riesame  della rilevanza della
  questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Cod. proc. pen., art. 593, commi 1 e 2, come sostituito dall'art. 1
  della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo.
(GU n.25 del 27-6-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 593, commi 1 e
2,  del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della
legge  20 febbraio  2006,  n. 46  (Modifiche  al  codice di procedura
penale   in   materia   di   inappellabilita'   delle   sentenze   di
proscioglimento),  promosso  con  ordinanza  del  20 marzo 2006 dalla
Corte  d'assise d'appello di Venezia nel procedimento penale a carico
di M. R., iscritta al n. 169 del registro ordinanze 2006 e pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 24, 1ª serie speciale,
dell'anno 2006.
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 23 maggio 2007 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto che la Corte d'assise d'appello di Venezia ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione,
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 593, commi 1 e 2,
del  codice  di  procedura  penale,  nel testo modificato dall'art. 1
della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura
penale   in   materia   di   inappellabilita'   delle   sentenze   di
proscioglimento),  «nella  parte  in  cui  non consente l'appello del
pubblico  ministero  contro le sentenze di proscioglimento, anche nei
casi  diversi da quello solo previsto dal secondo comma» del medesimo
articolo;
        che  la  Corte  rimettente - chiamata a celebrare il giudizio
d'appello  a  seguito di impugnazione proposta dal pubblico ministero
avverso   una  sentenza  di  assoluzione  -  rileva  che  l'immediata
applicabilita'  ai  processi  in  corso,  ai sensi dell'art. 10 della
legge  n. 46  del 2006, della nuova disciplina sulla inappellabilita'
delle  sentenze  di  proscioglimento  rende rilevante la questione di
legittimita'  costituzionale,  dovendosi  altrimenti  dichiarare,  in
applicazione  della  novella,  l'inammissibilita'  della impugnazione
proposta;
        che  la Corte rimettente ritiene non manifestamente infondata
la questione in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost.,
per  l'irragionevole  lesione del principio della parita' delle parti
nel processo;
        che,  in particolare, il giudice a quo afferma che, alla luce
della  costante  giurisprudenza  della Corte costituzionale, ben puo'
esservi  un  trattamento differenziato delle parti processuali ed una
diversa attribuzione di poteri senza che tale diversita', di per se',
si  ponga  in  frizione con la Costituzione, con il limite, tuttavia,
della ragionevolezza di tale «contingente disparita»;
        che  l'esigenza di un limite, in punto di ragionevolezza, per
tale differenziazione - che puo' rapportarsi alla peculiare posizione
istituzionale  del pubblico ministero, alla funzione a lui affidata o
alle   «esigenze   connesse   alla   corretta  amministrazione  della
giustizia»   -   e'   stata  sempre  affermata  dalla  giurisprudenza
costituzionale  in  tutte  quelle  decisioni,  ad  esempio, che hanno
rigettato  i dubbi di costituzionalita' relativi ai limiti del potere
di  impugnazione  del  pubblico  ministero  avverso  le  sentenze  di
condanna pronunciate all'esito del giudizio abbreviato;
        che,  a parere del giudice a quo, in relazione alla normativa
oggetto  di  censura,  non  e' invece possibile rinvenire un'adeguata
ragione  giustificativa  della  abolizione,  per  una  soltanto delle
parti,  della  possibilita' di appellare «la sentenza che ha respinto
la propria domanda».
    Considerato  che  il  dubbio  di  costituzionalita'  sottoposto a
questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica
dell'art. 593  del  codice  di  procedura penale ad opera dell'art. 1
della  legge  20 febbraio  2006,  n. 46,  dell'appello delle sentenze
dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero;
        che,  successivamente  all'ordinanza  di  rimessione,  questa
Corte,  con  sentenza  n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale   dell'art. 1  della  legge  20 febbraio  2006,  n. 46
(Modifiche   al   codice   di   procedura   penale,   in  materia  di
inappellabilita'  delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in
cui,  sostituendo  l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude
che  il  pubblico  ministero  possa  appellare  contro le sentenze di
proscioglimento,    fatta   eccezione   per   le   ipotesi   previste
dall'art. 603,  comma 2,  del  medesimo  codice, se la nuova prova e'
decisiva»,  e  dell'art.  10,  comma  2, della citata legge n. 46 del
2006,  «nella  parte in cui prevede che l'appello proposto contro una
sentenza  di  proscioglimento dal pubblico ministero prima della data
di   entrata   in   vigore   della   medesima   legge  e'  dichiarato
inammissibile»;
        che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte,
gli  atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per
un nuovo esame della rilevanza della questione.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina  la  restituzione degli atti alla Corte d'assise d'appello
di Venezia.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Flick
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 18 giugno 2007.
                      Il cancelliere: Fruscella
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