N. 458 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 2006

Ordinanza emessa il 19 dicembre 2006 dal giudice di pace di Rieti nel
procedimento  civile promosso da D'Onofrio Roberto contro Prefetto di
Rieti

Circolazione  stradale - Obbligo di indossare la cintura di sicurezza
  -  Sanzioni per l'inosservanza - Decurtazione di cinque punti dalla
  patente  -  Omessa  previsione  della  graduazione  della  sanzione
  accessoria della decurtazione del punteggio attribuito alla patente
  di  guida  in relazione alle differenziate situazioni di guida e ai
  corrispondenti  livelli  di pericolosita' della condotta tenuta dal
  trasgressore  - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e
  di ragionevolezza - Asserita lesione del diritto di difesa.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30.4.1992,  n. 285),  art. 126-bis,
  aggiunto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9,
  modificato  dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 27 giugno 2003,
  n. 151,  convertito  con  modificazioni nella legge 1° agosto 2003,
  n. 214, e art. 172, comma 8 [recte]: comma 10.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.25 del 27-6-2007 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo n. RG 1845/2005
su  L.  depenalizzazione  tra il sig. D'Onofrio Roberto, residente in
Rieti  ed  ivi  elett.  te dom. to in via delle Ortensie n. 8, presso
l'avv.  Quirino Grillo, che lo rapp.ta e difende per procura in atti,
opponente;
    Contro la Prefettura di Rieti, in persona del legale rapp. te pro
tempore,  ivi  dom.  to  per  la  carica,  rapp.to  da un funzionario
delegato,  opposto;  per l'annullamento di sanzione di cui e' verbale
n. 269082217  della  Regione  Carabinieri Lazio del 3 luglio 2005 per
violazione  dell'art. 126-bis,  172/1  e /8 n.c.s. perche' non faceva
uso delle cinture di sicurezza durante la marcia.

                      Svolgimento del processo

    L'istante ha opposto ritualmente la sanzione, cosi' motivando:
        1)  nel verbale non e' indicato il luogo del rilevamento e la
via indicata e' inesistente;
        2) la via indicata non era percorsa dall'opponente;
        3)  il  medesimo  disinseriva la cintura approssimandosi alla
fermata;
        4) la norma contestata e' costituzionalmente illegittima.
    Il giudice ha sospeso l'esecutivita' del provvedimento.
    L'opposto   tempestivamente   ha   depositato   gli   atti.  Resa
l'istruttoria,  concluso  come  in  atti  e  discusso,  il giudice ha
riservato la decisione sull'istanza di parte opponente.

                       Motivi della decisione

    Sciogliendo la riserva, osserva quanto segue.
    1.  -  Con  verbale n. 260982217 della Regione Carabinieri Lazio,
Compagnia  di Rieti, Aliquota Radiomobile, del 3 luglio 2005, al sig.
Roberto  D'Onofrio,  conducente dell'autovettura con targa AC 711 NA,
e'  stata  contestata  in  Comune  di  Rieti, via Fonte Cottorella la
violazione  della  norma,  di cui all'art. 172/1 e /8 n.c.s., perche'
durante  la  marcia  del  veicolo  non  faceva  uso  delle cinture di
sicurezza.
    2. - Avverso tale verbale ha proposto rituale opposizione innanzi
a  questo Giudice di pace di Rieti il D'Onofrio, rilevando, assieme a
questioni   di   merito  separatamente  trattate,  una  questione  di
legittimita'  costituzionale  degli artt. 126-bis e 172/8 nella parte
in   cui   non   si  prevede  una  graduazione  nella  quantita'  dei
punti-patente  da  decurtare,  quale  sanzione  accessoria  a  quella
pecuniaria;   e   cio'   in  violazione  degli  artt. 3  e  24  della
Costituzione  Repubblicana,  poiche' dall'applicazione delle suddette
norme   non   vengono   in   considerazione   le   diverse   gravita'
dell'omissione  dell'uso  delle cinture di sicurezza, in relazione ai
diversi momenti della guida ed alle relative differenti pericolosita'
di tali momenti e di siffatta omissione.
    3.  - In sostanza il ricorrente si duole del fatto che il sistema
della  legge  non  istituisca  una  proporzionale  graduazione, della
sanzione   accessoria   della   decurtazione  dei  punti-patente,  in
relazione  ai  diversificati  momenti  e  situazioni  concrete  della
circolazione del veicolo e quindi della condotta di guida.
    Dunque sostiene che la mancata previsione di una diversificazione
della  sanzione  in  relazione alle differenti condotte di guida urta
contro il principio costituzionale di uguaglianza.
    4.  -  La  sanzione  fissa,  cosi'  come prevista dalla normativa
indicata,  e'  inoltre  in  contrasto  con il principio proprio della
materia  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie,  regolata dalla
legge  speciale  n. 689/1981,  che  stabilisce  in linea generale una
commisurazione tra minimo e massimo nell'applicazione delle sanzioni.
    Una tale omissione nella norma sospettata di incostituzionalita',
e'   in   palese   contrasto   con   l'intero  sistema  sanzionatorio
amministrativo,  che,  ovunque e' possibile e riscontrabile, persegue
ed  ordina  un  tale  obiettivo  di  commisurazione,  nell'intento di
adattare  e  personalizzare  per quanto possibile la sanzione al caso
concreto.
    Un tale intento persegue inoltre lo scopo della adeguatezza della
sanzione;  che  sia  cioe' riconosciuta dall'utente della strada come
eticamente giusta ed eviti comportamenti devianti nel trasgressore.
    5.  - Un tale meccanismo d'altra parte e' previsto nella medesima
norma  sospettata,  nella  parte  in  cui commina la pena pecuniaria;
questa infatti e' indicata come applicabile in una misura, ricompresa
tra  un  termine  minimo  ed  uno  massimo,  la cui individuazione e'
regolamentata nella medesima legge speciale, costituente la normativa
fondamentale di riferimento (art. 11, legge n. 689/1981).
    Dunque la questione sollevata dall'istante-ricorrente a parere di
questo  giudice  di  pace soddisfa sia il criterio di rilevanza della
questione, essendo il problema sollevato riscontrabile in molte parti
del codice della strada, soprattutto nella normativa decurtatoria dei
punti-patente.
    Soddisfa  inoltre  il  criterio  della non manifesta infondatezza
ugualmente  a  parere  di  questo giudice, visto che tutta la materia
sanzionatoria  amministrativa  e'  permeata  da  un  tale criterio di
proporzionalita'  tra fatto colposo e sanzione e di adeguatezza della
sanzione  medesima; nonche' da quell'altro, strettamente correlato al
primo,   di   graduazione  dell'intensita'  dell'effetto  deterrente,
indotto dalla sanzione, sui comportamenti futuri.
    Principi  entrambi  che  sono  a  fondamento  anche  del  sistema
sanzionatorio  penalistico e quindi non estranei ai principi generali
dell'ordinamento    giuridico.    Essi    inoltre   sono   richiamati
indirettamente  dalla stessa Carta costituzionale laddove (art. 27/3)
prevede che «la pena deve tendere alla rieducazione del condannato» e
quindi  non  deve essere sentita come estranea e neppure quale frutto
di  un'imposizione  astratta  ed  arbitraria dell'Autorita' e percio'
stesso rifiutata o foriera di rifiuto e di iniziative di sottrazione,
pur nel rispetto della garanzia insita nel sistema processuale.
                              P. Q. M.
    1) Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 126-bis e 172/8, nella
parte  in  cui  non  prevedono una graduazione nella decurtazione dei
punti-patente,  quale  sanzione  accessoria  a  quella amministrativa
pecuniaria,  nel  caso  di  guida  senza  fare  uso  delle cinture di
sicurezza,  in  relazione  alle  differenziate  situazioni di guida e
quindi alle differenti pericolosita', per la violazione degli artt. 3
e 24 della Costituzione;
    2)  Sospende  il  presente giudizio e rimette gli atti alla Corte
costituzionale;
    3)  Dispone  che  la  presente  ordinanza sia notificata ai sensi
dell'art. 23, legge cost. 11 marzo 1953, n. 87 alle parti in causa ed
al Presidente del Consiglio dei ministri;
    4)  Dispone  inoltre  che la presente ordinanza sia comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento;
    5)  Dispone  infine  la  immediata  trasmissione  degli  atti del
presente giudizio alla Corte costituzionale;
    6) Da' mandato alla cancelleria di curare gli incombenti di rito.
        Cosi' deciso in Rieti, il 20 aprile 2006.
                         Il giudice: Tacconi
07C0819