N. 463 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 luglio 2006

Ordinanza  emessa  il  31  luglio  2006  dal tribunale di Firenze nel
procedimento penale a carico di Ceccattini Valerio

Reati  e  pene  -  Circostanze  del  reato  - Concorso di circostanze
  aggravanti  e  attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze
  attenuanti  sulle  circostanze  inerenti alla persona del colpevole
  nel  caso  previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva
  reiterata) - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione
  del principio della funzione rieducativa della pena.
- Codice  penale,  art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3
  della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo.
(GU n.25 del 27-6-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    Ritenuto  che  deve  essere  sollevata,  per  i motivi di seguito
esposti,  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  69,
quarto  comma c.p., come da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge
5  dicembre  2005,  n. 251,  nella parte in cui prevede che, nei casi
indicati  nell'art. 99,  quarto  comma  c.p.,  «...vi  e'  divieto di
prevalenza  delle  circostanze  attenuanti sulle ritenute circostanze
aggravanti...», questione rilevante e non manifestamente infondata in
riferimento  agli  artt.  3,  primo  comma  e  27,  terzo comma della
Costituzione,

                             R i l e v a

    Valerio  Ceccattini  e'  stato arrestato, in Firenze il 25 luglio
2006,   nella   flagranza  del  reato  di  cui  all'art.  73,  d.P.R.
n. 309/1990  per  la  detenzione  a  fini  di spaccio e la vendita di
sostanza stupefacente risultata hashish del peso lordo complessivo di
grammi  cinque  circa  (la  quantita'  venduta, per il prezzo di euro
10,00,  pari  a  grammi 1,1)  e si e' proceduto nei suoi confronti ai
sensi dell'art. 558 c.p.p.
    All'udienza di convalida del 26 luglio 2006, l'imputato, il quale
nel  corso  dell'interrogatorio  aveva  reso ampia confessione, si e'
avvalso della facolta' di chiedere un termine per preparare la difesa
e il dibattimento e' stato sospeso.
    All'odierna  udienza  fissata  alla  scadenza  del termine, si e'
disposto, secondo la tempestiva richiesta formulata dal prevenuto, il
giudizio  abbreviato,  all'esito  del  quale  - sulla base degli atti
relativi  alle  indagini preliminari acquisiti, della relazione orale
ex  art. 558  c.p.p. e delle richiamate dichiarazioni confessorie - e
stata   accertata   al   di   la'   di  ogni  ragionevole  dubbio  la
responsabilita' penale di Ceccattini.
    La  pena  edittale  per il delitto contestato e' attualmente, per
effetto della modificazione introdotta dall'art. 4-bis della legge 21
febbraio 2006, n. 49 di conversione del d.l. 30 dicembre 2005 n. 272,
della  reclusione  da sei a venti anni e della multa da euro 26.000 a
euro 260.000.
    Nella fattispecie, peraltro, ricorre senza dubbio l'attenuante ex
art. 73,  comma  5 cit. trattandosi di condotta posta in essere senza
preordinazione  di  mezzi,  di  elementari  modalita'  e  circostanze
dell'azione  nonche'  di  modestissima  quantita'  con  assai  scarso
contenuto di principio attivo (THC pari al 13% e al 12,2%).
    La  «recidiva  specifica reiterata nel quinquennio» consegue alle
iscrizioni che risultano dal certificato del casellario giudiziale ed
e'  correttamente  contestata  anche in difetto di precedente formale
dichiarazione, che non ha efficacia costitutiva (Cass. 16 marzo 2004,
Marchetta e 6 maggio 2003, Andreucci).
    Com'e'  noto, la funzione del giudizio di comparazione ex art. 69
c.p.  e'  di  consentire,  nell'apprezzamento  della personalita' del
colpevole  e  dell'entita'  del  fatto, il migliore adattamento della
pena  avuto  riguardo  alle finalita' di retribuzione, di prevenzione
generale e speciale e di rieducazione (tra le tante, da ultimo, Cass.
28 giugno 2005, Matti).
    Nel   caso   in   esame,   prima  della  modificazione  apportata
all'art. 69,  quarto  comma c.p., il giudizio di comparazione sarebbe
stato  risolto  certamente  in  termini di prevalenza dell'attenuante
ravvisata  sulla recidiva, cio' per cui, invece, ora «vi e' divieto»,
derivandone  la  conseguenza che la pena minima da infliggere sarebbe
di anni sei di reclusione e euro 26.000 di multa (anni quattro e euro
17.333  con  la  riduzione  per  il  rito),  sanzione  manifestamente
sproporzionata  e  inadeguata  alle specifiche peculiarita' materiali
dell'accaduto  e  alla  condizione  umana e sociale dell'imputato per
come  dallo  stesso rappresentata, con accenti di verita', in sede di
interrogatorio.
    Dunque,  e'  di  immediata  evidenza  il  contrasto dell'art. 69,
quarto  comma  c.p.  con  il  principio  di ragionevolezza insito nel
principio  di  uguaglianza  di  cui  all'art. 3,  primo  comma  della
Costituzione.
    La   Corte  costituzionale,  infatti,  ha  ribadito  in  numerose
pronunce   che   rientra   nella   discrezionalita'  del  legislatore
determinare  la quantita' e la qualita' della sanzione penale, ma con
altrettanta  frequenza ha ammesso il sindacato sull'esercizio di tale
discrezionalita'  quando  ne  derivi  una  disparita'  di trattamento
palesemente  irragionevole,  di  recente,  ancora,  affermando che «a
prescindere dal rispetto di altri parametri, la normativa deve essere
anzitutto  conforme a criteri di intrinseca ragionevolezza» (sentenza
n. 78 del 10-18 febbraio 2005).
    Inoltre,   le   rilevate   sproporzione  e  irragionevolezza  del
trattamento sanzionatorio confliggono con il principio della funzione
rieducativa  di  cui  all'art. 27, terzo comma della Costituzione. Il
divieto  imposto  al  giudice di motivare la prevalenza di una o piu'
circostanze  attenuanti  sulla recidiva ex art. 99, quarto comma c.p.
comporta  la vanificazione della funzione suddetta essendo impedita a
priori  qualsiasi possibilita' di reinserimento sociale se Ceccattini
dovesse  espiare,  per  la  detenzione  di  5  grammi di hashish e la
vendita  per  euro  10,00 di 1,1 grammi dello stesso stupefacente, la
pena minima di anni quattro di reclusione e di euro 17.333 di multa.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale dell'art. 69, quarto comma c.p., come da
ultimo  sostituito  dall'art.  3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251,
nella  parte  in cui prevede che, nei casi di cui all'art. 99, quarto
comma  c.p.,  «...vi  e'  divieto  di  prevalenza  delle  circostanze
attenuanti  sulle ritenute circostanze aggravanti...», in riferimento
agli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale, sospendendo il giudizio corso;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti delle due Camere.
        Firenze, addi' 31 luglio 2006
                        Il giudice: Gratteri
07C0824