N. 221 SENTENZA 18 - 21 giugno 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Beni  culturali  -  Norme  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  -
  Disposizioni  concernenti  il  diritto  di prelazione dello Stato e
  degli  enti  territoriali  sulle  cessioni  di  immobili dichiarati
  d'interesse  storico  e  artistico  - Beni oggetto di finanziamento
  leasing  - Applicazione della prelazione solamente per il passaggio
  del  bene  nella  proprieta'  del  locatore  e non per il passaggio
  successivo  del  bene  nella proprieta' del locatario - Ricorso del
  Governo  -  Disciplina  non soddisfacente le esigenze di tutela dei
  beni  culturali  cui  l'istituto  della prelazione e' predisposto -
  Illegittimita' costituzionale parziale.
- Legge  della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2005, n. 13,
  art. 17, comma 2, primo periodo.
- Costituzione,  artt. 9  e  117,  comma secondo, lettera s); statuto
  speciale  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31 agosto  1972,  n. 670),
  artt. 4  e  8,  numero  3; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690, art. 6,
  secondo comma.
Beni  culturali  -  Norme  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  -
  Disposizioni  concernenti  il  diritto  di prelazione dello Stato e
  degli  enti  territoriali  sulle  cessioni  di  immobili dichiarati
  d'interesse  storico  e  artistico - Beni oggetto di contratto c.d.
  lease-back   -   Esclusione   dell'applicazione   della  prelazione
  nell'ipotesi  in  cui  il  locatario si obbliga contrattualmente ad
  esercitare il diritto di riscatto previsto nel contratto di leasing
  -  Ricorso  del  Governo  -  Lamentato  contrasto  con  i  principi
  costituzionali  in  materia  di  tutela  dei  beni  culturali ed in
  materia di tutela del patrimonio artistico e culturale - Esclusione
  - Non fondatezza della questione.
- Legge  della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2005, n. 13,
  art. 17, comma 2, secondo periodo.
- Costituzione,  artt. 9  e  117,  comma secondo, lettera s); statuto
  speciale  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31 agosto  1972,  n. 670),
  artt. 4  e  8,  numero  3; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690, art. 6,
  secondo comma.
(GU n.25 del 27-6-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge
della   Provincia   autonoma   di   Bolzano 23 dicembre  2005,  n. 13
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno
finanziario  2006  e  per  il  triennio 2006-2008 - legge finanziaria
2006),  promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, con
ricorso   notificato  il  2 marzo  2006,  depositato  in  cancelleria
l'8 marzo 2006 ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 2006.
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  22 maggio  2007  il  giudice
relatore Francesco Amirante;
    Udito  l'avvocato  dello  Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente
del  Consiglio  dei ministri e gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e
Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  notificato il 2 marzo e depositato l'8 marzo
2006,  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri ha impugnato, con
riferimento  agli  artt. 9  e  117,  secondo comma, lettera s), della
Costituzione  -  anche  in relazione all'art. 6, secondo comma, delle
norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  approvate con d.P.R.
1° novembre  1973, n. 690 - e agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale
della  Regione  Trentino-Alto  Adige,  approvato con d.P.R. 31 agosto
1972,  n. 670,  l'art. 17  della  legge  della  Provincia autonoma di
Bolzano 23 dicembre  2005,  n. 13 (Disposizioni per la formazione del
bilancio  di previsione per l'anno finanziario 2006 e per il triennio
2006-2008  -  legge  finanziaria  2006). Tale norma, sotto la rubrica
«Modifica  della  legge  provinciale  12  giugno 1975, n. 26, recante
"Istituzione  della  Ripartizione  provinciale  ai  beni  culturali e
modifiche  ed  integrazioni  alle  leggi  provinciali 25 luglio 1970,
n. 16  e  19 settembre  1973,  n. 37"»,  ha per oggetto il diritto di
prelazione  dello  Stato  e  degli  enti  pubblici territoriali sulle
cessioni  di  immobili dichiarati d'interesse storico e artistico. La
disposizione  introdotta  dalla  Provincia  autonoma  di  Bolzano, al
comma 2,  aggiunge, dopo il comma 1 dell'art. 5-quinquies della legge
provinciale  12  giugno 1975,  n. 26,  il comma 2 il quale stabilisce
testualmente  che: «Il diritto di prelazione di cui agli articoli 60,
61  e  62  del  decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n. 42, trova
applicazione  per  i  beni oggetto di finanziamento leasing solamente
per  il passaggio del bene nella proprieta' del locatore e non per il
passaggio  successivo  del  bene  nella  proprieta' del locatario. Il
diritto di prelazione suddetto non trova inoltre applicazione in caso
di operazioni di lease-back, se il locatario si obbliga di esercitare
il  diritto di riscatto previsto nel contratto di leasing. In caso di
inadempimento  dell'obbligo  contrattuale di esercitare il diritto di
riscatto,  il  diritto  di prelazione puo' essere esercitato entro 60
giorni dalla rispettiva scadenza del contratto di leasing».
    Tale  normativa, secondo il ricorrente, pone delle limitazioni al
diritto  di prelazione dello Stato e degli enti pubblici territoriali
in   caso   di  «alienazione  a  titolo  oneroso»,  introducendo  una
disciplina   comunque  differenziata  della  prelazione  per  i  beni
d'interesse storico ed artistico nella Provincia autonoma di Bolzano.
Peraltro,  anche  laddove  essa  fosse interpretata come integrazione
legislativa  della  disciplina nazionale, in relazione ad istituti di
finanziamento,   quali  il  leasing  immobiliare  e/o  il  cosiddetto
lease-back,   la  cattiva  utilizzazione  da  parte  della  Provincia
autonoma   dello   strumento   legislativo   modifica  potenzialmente
l'interpretazione  della  disciplina  nazionale, affidata normalmente
alla prassi amministrativa e all'insegnamento della giurisprudenza.
    Risulterebbero  pertanto  violati  gli  artt. 4 e 8 dello statuto
speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige,  a norma dei quali la
potesta'  delle Province autonome di legiferare nelle materie di loro
competenza  -  nella  specie in materia di tutela e conservazione del
patrimonio  storico  artistico  e  popolare (art. 8, numero 3) - deve
essere   svolta   «in  armonia  con  la  Costituzione  e  i  principi
dell'ordinamento   giuridico   della   Repubblica».  L'art. 9  Cost.,
infatti,  impone  la  tutela  del patrimonio storico--artistico della
Nazione  e  riserva  alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117,
secondo  comma,  lettera s) la «tutela [...] dei beni culturali». Una
disciplina    legislativa   differenziata   per   l'esercizio   della
prelazione, oltre a mettere in dubbio la competenza esclusiva statale
in  materia,  introduce  nel trattamento giuridico dei beni culturali
elementi  di  discontinuita' non ragionevoli ne' concordati, violando
le   regole   che   dovrebbero   comunque  sorreggere  un  intervento
integrativo  della  Provincia  autonoma  in  tale  peculiare settore.
Sarebbe,  inoltre,  vulnerato  l'art. 6,  secondo  comma,  del d.P.R.
n. 690  del  1973,  a  norma del quale «Nei casi in cui e' consentita
l'alienazione di beni facenti parte del patrimonio storico, artistico
e  popolare,  spetta  alle  province  il  diritto  di  prelazione, da
esercitarsi  - quando si tratti di beni appartenenti allo Stato - nel
termine  e  nei  modi  di  cui  agli  articoli 31 e 32 della legge 1°
giugno 1939,  n. 1089»  (oggi  artt. 60, 61 e 62 del d.lgs. n. 42 del
2004); ancorche' l'esercizio del diritto di prelazione sia trasferito
in  capo alla  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  per  i beni statali
storico-artistici  che  siano localizzati nel territorio provinciale,
e'  interesse  della  collettivita'  nazionale e dell'amministrazione
statale che la potesta' provinciale si svolga con le stesse modalita'
e  con  gli stessi limiti previsti per gli altri beni del «patrimonio
culturale»   nazionale.   In   mancanza   di   tale   condizione,  il
trasferimento  del  diritto statale a favore della Provincia autonoma
lascerebbe un vuoto di funzioni non altrimenti colmabile.
    2.  -  Si  e'  costituita  in  giudizio  la Provincia autonoma di
Bolzano  che  -  anche  in  una  memoria  depositata  in  prossimita'
dell'udienza - ha premesso di essere titolare di competenza esclusiva
in  materia  di  beni  culturali in forza delle norme statutarie e di
attuazione  che  le riconoscono tale competenza legislativa primaria,
contestando  la  tesi  del ricorrente secondo cui l'art. 117, secondo
comma,  lettera s),  Cost.,  riserverebbe  alla  competenza esclusiva
dello  Stato  la  «tutela  dei  beni  culturali».  Infatti,  in  base
all'art. 10  della  legge  costituzionale  18 ottobre  2001, n. 3, le
disposizioni  di  tale  legge  si  applicano  alle  Regioni a statuto
speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano solo per le
parti  in  cui  prevedono  forme  di  autonomia piu' ampie rispetto a
quelle  gia'  attribuite; non essendo stata apportata alcuna modifica
alle  competenze  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano, continuano
pertanto  ad  applicarsi  nelle  Province  autonome esclusivamente lo
statuto  speciale  e  le  relative  norme  d'attuazione.  Da  qui  la
resistente  fa  discendere  la  propria  legittimazione ad emanare la
disposizione censurata.
    Preliminarmente,  la Provincia eccepisce l'inammissibilita' della
questione per la mancata motivazione, in ricorso, circa la violazione
delle  norme  costituzionali  e  dei  principi dell'ordinamento della
Repubblica  in  contrasto  con  i  quali  la Provincia stessa avrebbe
legiferato,  non  essendo  all'uopo  sufficiente  la mera indicazione
delle disposizioni statuarie.
    Nel  merito,  non sarebbe fondato il richiamo all'art. 6, secondo
comma, del citato d.P.R. n. 690 del 1973, poiche' il riferimento, ivi
contenuto,  agli  artt. 31  e  32  della  legge  n. 1039 del 1939 non
varrebbe ne' come fondamento ne' come modalita' di esercizio generale
del  diritto  di prelazione ad opera delle Province autonome, ma solo
come criterio da rispettare nei casi specialissimi in cui i beni, per
i quali le Province stesse esercitano tale diritto, appartengano allo
Stato  (perche'  anche  in  questo caso spetta comunque alle Province
autonome  di  esercitare  la  prelazione). La resistente contesta poi
l'affermazione  secondo  cui,  ancorche'  l'esercizio  del diritto di
prelazione  sia trasferito in capo alla Provincia autonoma di Bolzano
per  i beni localizzati nel territorio provinciale, sarebbe interesse
della  collettivita'  nazionale e dell'amministrazione statale che la
potesta'  provinciale  si  svolga  con  le stesse modalita' e con gli
stessi  limiti  previsti  per gli altri beni del patrimonio culturale
nazionale.  Tale  assunto  comporta  che  la  Provincia,  anche nelle
materie  in  cui  ha  competenza  primaria,  si  adegui non solo alla
Costituzione   ed   ai   principi  dell'ordinamento  giuridico  della
Repubblica,  ma  addirittura  adotti  leggi  in  tutto  e  per  tutto
identiche  alla  legislazione  dello  Stato, con la conseguenza di un
completo  svuotamento  di  ogni potere legislativo della Provincia in
una materia nella quale la stessa ha competenza primaria.
    Inoltre,  l'applicabilita'  alla  Provincia  autonoma  di Bolzano
delle  disposizioni  degli artt. da 59 a 62 del d.lgs. n. 42 del 2004
sarebbe   esclusa   non   solo   dall'impossibilita'   di  richiamare
l'art. 117,  secondo  comma,  lettera s), Cost., in virtu' del citato
art. 10   della   legge   costituzionale  n. 3  del  2001,  ma  anche
dall'art. 8  dello  stesso  d.lgs., che reca una espressa clausola di
salvaguardia  dell'autonomia  delle  Province  autonome  di  Trento e
Bolzano, prevedendo espressamente che «Nelle materie disciplinate dal
presente  codice, restano ferme le potesta' attribuite alle regioni a
statuto  speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano dagli
statuti e dalle relative norme di attuazione».
    Infine,  la  resistente  nega  che  possa ravvisarsi qualsivoglia
violazione  dell'art. 9  Cost.  -  rilevando anche che la tutela e la
promozione  del valore fondamentale rappresentato dal paesaggio e dal
patrimonio storico-artistico non possono essere ritenute di esclusiva
spettanza  dello  Stato - e chiarisce la ratio della norma impugnata.
Questa,  lungi  dell'escludere  il  diritto di prelazione nel caso di
leasing   finanziario  su  immobili,  si  limiterebbe  a  chiarire  e
circoscrivere  i  casi in cui tale diritto si puo' esercitare o meno:
nella  fattispecie,  il diritto di prelazione di cui al primo periodo
della  disposizione censurata sui beni oggetto di leasing finanziario
puo'  essere  esercitato  solamente  per  il passaggio del bene nella
proprieta'  del  locatore  e non per il passaggio successivo del bene
nella proprieta' del locatario. Tale disposizione sarebbe ragionevole
in  quanto fornisce allo Stato la possibilita' di acquistare il bene,
esercitando  la  prelazione,  nel  momento  in  cui  esso  entra  nel
patrimonio  della societa' finanziaria, futura locatrice del bene, ma
non  anche  in  occasione  del passaggio successivo in cui il bene si
trasferisce   al   locatario.   La   legge  provinciale,  secondo  la
resistente,  correttamente  qualifica  tali  contratti  come un'unica
operazione  con un solo reale passaggio di proprieta', in quanto, con
il  cosiddetto  leasing  finanziario, chi intende utilizzare un certo
bene  lo  fa  acquistare  da  un'impresa  di leasing, per poi farselo
concedere  in  godimento  ed alla fine riscattarlo. La vera causa del
contratto  non  e'  un  duplice passaggio di proprieta', in quanto la
funzione  degli  intermediari  finanziari  e' quella di soddisfare il
bisogno   del  finanziamento  legato  alla  necessita'  dei  soggetti
richiedenti  di  anticipare nel tempo la disponibilita' del potere di
acquisto.  Sarebbe  quindi  logico che alla mano pubblica spetti solo
una  volta  la  possibilita'  di esercitare il diritto di prelazione,
perche' in tal modo verrebbe protetta anche la liberta' di iniziativa
economica.
    Parimenti  logica  e ragionevole sarebbe l'esclusione del diritto
di  prelazione  nei casi di operazioni di lease-back, se il locatario
si  obbliga  contrattualmente  ad  esercitare  il diritto di riscatto
previsto  nel  contratto  di leasing, di cui al secondo periodo della
stessa  disposizione. In tal caso il diritto di prelazione e' escluso
se  il  bene viene riscattato dall'originario proprietario, in quanto
in  realta'  non  si verifica alcun passaggio di proprieta', dato che
alla   fine   dell'operazione  finanziaria  il  bene  risulta  essere
intestato allo stesso proprietario. Al contrario, nell'ipotesi in cui
avvenga  il  passaggio di proprieta' (in quanto il riscatto non viene
esercitato), la Provincia puo' avvalersi del diritto di prelazione.

                       Considerato in diritto

    1.  -  La  Corte  e'  chiamata  a pronunciarsi sulla questione di
legittimita'  costituzionale dell'art. 17 della legge della Provincia
autonoma  di  Bolzano 23 dicembre  2005,  n. 13, (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e
per  il  triennio  2006-2008 - legge finanziaria 2006), sollevata dal
Presidente  del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 4 e
8,  numero  3,  dello  statuto  speciale  della Regione Trentino-Alto
Adige,  approvato  con  d.P.R.  31 agosto  1972,  n. 670,  nonche' in
riferimento  agli  artt. 9  e  117,  secondo comma, lettera s), della
Costituzione  anche  in  relazione  all'art. 6,  secondo comma, delle
norme  di  attuazione  del  medesimo  statuto  approvate  con  d.P.R.
1° novembre 1973, n. 690.
    La   disposizione  censurata  -  che  ha  introdotto  il  comma 2
nell'art. 5-quinquies   della   legge  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano 12  giugno 1975,  n. 26  - e' cosi' formulata: «Il diritto di
prelazione  di  cui agli articoli 60, 61 e 62 del decreto legislativo
22 gennaio  2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio -
trova  applicazione  per  i  beni  oggetto  di  finanziamento leasing
solamente  per  il passaggio del bene nella proprieta' del locatore e
non  per  il  passaggio  successivo  del  bene  nella  proprieta' del
locatario.  Il  diritto  di  prelazione  suddetto  non  trova inoltre
applicazione  in caso di operazioni di lease-back, se il locatario si
obbliga   contrattualmente  ad  esercitare  il  diritto  di  riscatto
previsto   nel   contratto  di  leasing.  In  caso  di  inadempimento
dell'obbligo  contrattuale  di  esercitare il diritto di riscatto, il
diritto  di  prelazione  puo' essere esercitato entro 60 giorni dalla
scadenza del rispettivo contratto di leasing».
    2. - La questione e' fondata per quanto concerne il primo periodo
della disposizione; non lo e', invece, riguardo alla regolamentazione
della  prelazione nel contratto c.d. di lease-back, di cui al secondo
periodo.
    Occorre premettere che il ricorrente, adducendo come parametri le
suddette  norme  dello  statuto,  non  contesta  la  competenza della
Provincia  autonoma  di  Bolzano  a  legiferare  in  materia  di beni
culturali,  in  conformita'  a  quanto piu' volte affermato da questa
Corte  (sentenze  n. 51  del  2006  e  n. 340  del  1996),  ma deduce
l'illegittimita'  della  disciplina  sottoposta a scrutinio in quanto
non  in  armonia  con  la  Costituzione  e  con  i  principi generali
dell'ordinamento dello Stato.
    Il  riferimento  all'art. 117,  secondo  comma,  lettera s) - che
prevede  la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dei
beni  culturali  -  mentre da un lato ha la funzione di escludere che
alla   Provincia,   nella   materia   in   esame,   possano  derivare
dall'assimilazione  alle Regioni a statuto ordinario poteri piu' ampi
di  quelli  ad  essa attribuiti dallo statuto, dall'altro lato vale a
sottolineare  il collegamento tra il precetto di cui all'art. 9 Cost.
e  la  disposizione  attributiva,  nei  sensi  sopra ricordati, della
competenza  legislativa  in  materia.  E' nell'art 9 Cost., come gia'
affermato  da questa Corte, che ha il suo fondamento l'istituto della
prelazione  riguardo ai beni culturali, la quale «si giustifica nella
sua  specificita' in relazione al fine di salvaguardare beni cui sono
connessi interessi primari per la vita culturale del Paese» (sentenza
n. 269 del 1995).
    E'  il  caso  di  aggiungere  che  l'art. 8  del  codice dei beni
culturali  (d.lgs.  n. 42  del 2004), nel mantenere ferme le potesta'
delle  Regioni  a  statuto  speciale  e  delle Province autonome, non
esclude  l'applicabilita' delle norme sulla prelazione, gia' previste
dagli  artt.  da  30 a 34 della legge n. 1089 del 1939. Del resto, la
stessa  disposizione  provinciale impugnata fa richiamo agli artt. da
60 a 62 del codice medesimo.
    3.  -  Una  volta  impostata la questione nei termini delineati e
procedendo  all'esame  delle disposizioni degli artt. 60, 61 e 62 del
d.lgs.  n. 42  del  2004,  regolanti la prelazione c.d. artistica, da
valutare  nel  loro stretto collegamento con il precedente art. 59 in
tema  di  denuncia  di  trasferimento,  si  rileva  che la disciplina
dell'istituto  della  prelazione  prescinde  dalla  specificita'  dei
titoli  giuridici degli atti ed ha riguardo soltanto ai loro effetti.
Cio'   risulta   dal   rilievo   secondo   cui   vengono  previste  e
regolamentate,    ai   fini   precipui   della   determinazione   del
corrispettivo,   ipotesi   diverse  dalla  vendita  di  singoli  beni
culturali,  purche'  comportanti  trasferimenti dei medesimi a titolo
oneroso.
    Ai   fini   della   risoluzione   della   presente  questione  di
costituzionalita'  non  hanno,  quindi,  importanza  le  finalita' di
finanziamento  proprie  dello  schema  negoziale in questione, ne' il
fatto  che, per quanto concerne la disciplina civilistica, il leasing
non  sia  un  contratto  tipico,  perche'  cio'  che  rileva  sono  i
trasferimenti che si verificano nel complessivo ambito del rapporto.
    Sotto  tale  profilo,  e'  sufficiente  osservare  che il leasing
finanziario  si  caratterizza  di  norma  per  la  trilateralita' del
rapporto     (venditore,    acquirente-finanziatore    o    locatore,
utilizzatore-locatario) e per la pluralita' dei trasferimenti.
    La  proprieta'  del  bene passa nella fase iniziale dal venditore
all'acquirente-finanziatore  il  quale,  nel trasferirne il godimento
all'utilizzatore  dietro pagamento del canone, riveste la qualita' di
concedente    o    locatore,    cui    e'   correlativa   quella   di
concessionario-locatario  dell'utilizzatore  medesimo. Al termine del
rapporto, la proprieta' potra' passare a quest'ultimo, che ne ha gia'
la  detenzione, nel caso in cui egli eserciti il diritto di riscatto,
altrimenti  restera' in capo al locatore-concedente, che verra' cosi'
a riacquistare la piena disponibilita' del bene.
    La prima parte della disposizione censurata, la quale in siffatto
schema  contrattuale limita la prelazione al primo trasferimento, non
soddisfa  le  esigenze  di  tutela  dei beni culturali cui l'istituto
della  prelazione  e'  predisposto.  L'esaurimento  del  rapporto  di
leasing, infatti, non comporta il venir meno della qualita' culturale
del  bene  che ne e' stato oggetto e dell'interesse pubblico alla sua
tutela.   Quest'ultima   va  garantita  mantenendo  l'Amministrazione
provinciale  in grado di intervenire, con l'eventuale esercizio della
prelazione,  anche nel momento conclusivo della vicenda contrattuale,
in  cui  l'opzione del locatario realizza - anche a distanza di molti
anni dal primo - un secondo trasferimento di proprieta'.
    La  norma  impugnata deve pertanto essere dichiarata illegittima,
nel suo primo periodo, limitatamente alle parole «solamente» e «non».
    4. - Alle considerazioni svolte va aggiunta la notazione circa la
permanenza  dell'obbligo  di  denuncia  del  trasferimento  dei  beni
culturali,  denuncia che, come recentemente ribadito da questa Corte,
ha  la  funzione fondamentale di rendere nota la titolarita' dei beni
in  questione  e  l'identita'  del  soggetto che li detiene (sentenza
n. 405  del 2006). Cio' consente di affermare la non fondatezza della
questione  avente  ad  oggetto  la  disciplina  della  prelazione nel
rapporto c.d. di lease-back.
    Questo   e'   caratterizzato,   infatti,   dal  trasferimento  in
proprieta' del bene (culturale) al finanziatore, mentre la detenzione
resta  al  cedente  che  conserva il godimento del bene stesso dietro
pagamento  del  canone. Al termine del rapporto l'utilizzatore potra'
esercitare  il  riscatto,  riunendo  cosi'  nuovamente  proprieta'  e
detenzione.
    La  disposizione  censurata  prevede che, qualora il riscatto non
venga  esercitato,  sorge  il  diritto  di prelazione. Lo svolgimento
dello  schema  contrattuale  cosi'  descritto comporta che a rapporto
esaurito, di norma, la situazione del bene culturale sotto il profilo
che  qui  interessa  (titolarita'  della proprieta) ritorni ad essere
quella  che era all'inizio, mentre non e' mai mutato il detentore del
bene. Non vi e', quindi, compromissione degli interessi pubblici alla
tutela   del  bene  culturale,  poiche'  essi  sono  garantiti  dalla
previsione  dell'insorgenza  del  diritto  di  prelazione  in caso di
mancato esercizio del riscatto.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 17, comma 2,
primo    periodo,   della   legge   della   Provincia   autonoma   di
Bolzano 23 dicembre  2005, n. 13, (Disposizioni per la formazione del
bilancio  di previsione per l'anno finanziario 2006 e per il triennio
2006-2008  -  legge  finanziaria  2006),  limitatamente  alle  parole
«solamente» e «non»;
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 17,  comma 2,  secondo  periodo,  della  stessa legge della
Provincia autonoma di Bolzano n. 13 del 2005, promossa dal Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  in  riferimento  agli  artt. 9 e 117,
secondo  comma,  lettera s),  della  Costituzione e agli artt. 4 e 8,
numero  3,  del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo
unico  delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per
il  Trentino-Alto  Adige),  anche  in  relazione  all'art. 6, secondo
comma, del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello
statuto  speciale  per  la  Regione  Trentino-Alto  Adige concernente
tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare),
con il ricorso di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Amirante
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 21 giugno 2007.
                      Il cancelliere: Fruscella
07C0845