N. 228 ORDINANZA 18 - 21 giugno 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero   e  apolide  -  Espulsione  amministrativa  -  Decreto  di
  espulsione  -  Intimazione allo straniero di lasciare il territorio
  entro  cinque  giorni  - Immediata esecutivita' del provvedimento -
  Mancata  previsione  di  un  procedimento di convalida - Denunciata
  irragionevolezza  nonche'  violazione  dei diritti fondamentali, da
  garantire  anche  allo straniero, del principio di eguaglianza, del
  diritto  di  difesa e della liberta' personale - Questione identica
  ad   altra  gia'  dichiarata  manifestamente  infondata  -  Mancata
  prospettazione  di  argomentazioni  nuove  - Manifesta infondatezza
  della questione.
- D.Lgs.  25 luglio  1998,  n. 286,  art. 14,  comma 5-bis,  aggiunto
  dall'art. 13, comma 1°, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 13 e 24.
(GU n.25 del 27-6-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-bis,
del  decreto  legislativo  25 luglio  1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello  straniero), aggiunto dall'art. 13, comma 1,
della legge 30 luglio 2002 n. 189 (Modifica alla normativa in materia
di  immigrazione  e di asilo), promossi con ordinanze del 12 giugno e
del  5 maggio 2006 dal Tribunale di Gorizia nei procedimenti penali a
carico  di  M.  M. T. e di A. U. P. ed altro, iscritte ai nn. 38 e 39
del  registro  ordinanze  2007  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2007;
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 23 maggio 2007 il giudice
relatore Maria Rita Saulle;
    Ritenuto  che,  con  due  ordinanze  di  identico  contenuto,  il
Tribunale  di  Gorizia,  in  composizione  monocratica,  nel corso di
altrettanti   giudizi   direttissimi   nei   confronti  di  cittadini
extracomunitari,    imputati    del   reato   di   cui   all'art. 14,
comma 5-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e   norme   sulla  condizione  dello  straniero),  ha  sollevato,  in
riferimento  agli  artt. 2,  3,  10,  13  e  24  della  Costituzione,
questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-bis,
del  citato  decreto legislativo nel testo attualmente vigente, nella
parte  in  cui prevede che il questore puo' dare immediata esecuzione
al  decreto  di  espulsione,  intimando  allo  straniero  espulso  di
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni;
e  cio' senza che sia preventivamente richiesta al giudice di pace la
convalida  del  decreto  di  accompagnamento  alla  frontiera  o,  in
alternativa,  del  provvedimento di trattenimento presso un centro di
permanenza  temporanea  ed  assistenza, ovvero senza che sia prevista
analoga tutela giurisdizionale per l'intimazione del questore;
        che,  in  ordine alla rilevanza, il giudice a quo osserva che
il  reato  per  cui  si  procede  ha  quale  elemento  costitutivo la
trasgressione  all'intimazione emessa dal questore ai sensi dell'art.
14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998;
        che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo
afferma  che,  nei  casi  sottoposti  al  suo  giudizio, il questore,
secondo  una  prassi  consolidata,  ha  intimato l'allontanamento dal
territorio    dello   Stato   senza   preventivamente   adottare   il
provvedimento  di  accompagnamento  alla frontiera o di trattenimento
presso  un  centro  di  permanenza;  provvedimenti,  questi,  che,  a
differenza  di  quello  emesso, sono soggetti, nel rispetto di quanto
affermato nella sentenza n. 222 del 2004 da questa Corte, a convalida
da parte dell'autorita' giudiziaria nel contraddittorio delle parti;
        che,  a  parere  del  rimettente, la mancata previsione di un
procedimento  di  convalida  lede i parametri costituzionali evocati,
non  essendo  possibile  superare  i dubbi di costituzionalita' della
norma  con  un'interpretazione  della stessa conforme a Costituzione,
secondo  cui  il  questore  potrebbe  ordinare  l'allontanamento  dal
territorio   dello   Stato  solo  quando  l'espulsione  sia  divenuta
eseguibile,  a  seguito  di convalida, ma non sia attuabile per mezzo
dell'accompagnamento alla frontiera;
        che    il    rimettente    ritiene    la    norma   impugnata
incostituzionale,  in  quanto,  seppure  non  determina  una  diretta
restrizione  della liberta' personale del destinatario, pone a carico
di  quest'ultimo  un  obbligo di condotta che, se non ottemperato, ne
comporta  l'arresto  obbligatorio  e la responsabilita' penale per il
reato  previsto  dall'art. 14,  comma 5-quater, del d.lgs. n. 286 del
1998, nonche' ulteriori conseguenze penali;
        che,  dunque,  a  parere  del  rimettente, la norma impugnata
realizza   una  disparita'  di  trattamento  tra  i  destinatari  dei
provvedimenti di accompagnamento alla frontiera o di trattenimento in
un centro di assistenza e i destinatari dell'ordine di allontanamento
dal  territorio  dello  Stato,  essendo  prevista solo per i primi la
tutela giurisdizionale della convalida del provvedimento;
        che,  infine,  a  parere  del  rimettente, la norma censurata
sarebbe  irragionevole  in  quanto  il ricorso alla procedura in essa
prevista  si  basa  sulla  sussistenza  di  due  presupposti tra loro
alternativi,  e  cioe': o l'impossibilita' di trattenere lo straniero
presso  un  centro di permanenza temporanea, o l'intervenuta scadenza
dei   termini   di  tale  permanenza  senza  che  l'espulsione  o  il
respingimento sia stato eseguito, laddove solo in tale ultimo caso e'
previsto   un  controllo  giurisdizionale  sulla  legittimita'  della
procedura di espulsione;
        che  in  entrambi  i giudizi e' intervenuto il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  chiedendo  che  la  questione sia dichiarata
manifestamente infondata;
        che,  ad avviso dell'Avvocatura, il rimettente avrebbe errato
nel  ritenere  equiparabili  i diversi procedimenti di esecuzione del
decreto  di  espulsione,  essendo  prevista  la convalida solo per il
provvedimento di accompagnamento alla frontiera e di trattenimento in
un  centro  di  assistenza,  in  quanto  si  tratta  di  misure  che,
diversamente dall'ordine di allontanamento, attingono direttamente la
liberta' personale del soggetto;
        che   comunque,  a  parere  dell'Avvocatura,  sarebbe  sempre
possibile  allo straniero ricorrere al giudice amministrativo avverso
l'ordine impartito dal questore;
    Considerato  che  le ordinanze di rimessione propongono identiche
questioni,  onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti
con un'unica decisione;
        che  il  Tribunale  di  Gorizia,  con  entrambe le ordinanze,
dubita  della legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5--bis,
del  decreto  legislativo  25 luglio  1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello straniero), nella parte in cui consentirebbe
al  questore  di  dare immediata esecuzione al decreto di espulsione,
mediante  intimazione  allo straniero di lasciare il territorio dello
Stato  entro  il termine di cinque giorni, senza che sia prevista una
tutela  giurisdizionale  incidente,  in  modo diretto o indiretto, su
tale  intimazione;  tutela, al contrario, prevista per le altre forme
di esecuzione del decreto di espulsione;
        che il rimettente ripropone negli stessi termini la questione
di  legittimita' costituzionale gia' oggetto di scrutinio da parte di
questa   Corte   con   l'ordinanza   n. 280  del  2006  e  dichiarata
manifestamente infondata;
        che,  stante  l'immutato  quadro normativo, le argomentazioni
poste a base della indicata pronuncia devono essere confermate;
        che,  in  particolare,  l'intero  procedimento  di espulsione
risulta   assistito   da  apposita  tutela  giurisdizionale,  essendo
prevista  dall'art. 1,  comma 2, del decreto-legge 14 settembre 2004,
n. 241  (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito
in  legge,  con  modificazioni,  dall'art. 1  della legge 12 novembre
2004,  n. 271,  modificativo dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286
del  1998,  la  possibilita'  di  ricorrere  avverso  il  decreto  di
espulsione  davanti  al giudice di pace, ed essendo anche prevista la
necessaria  convalida  da  parte di quest'ultimo del provvedimento di
trattenimento  presso  un  centro  di permanenza temporanea (art. 14,
commi 3  e  4),  nonche'  del  provvedimento  di accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13, comma 5-bis);
        che la previsione normativa del procedimento di convalida dei
provvedimenti  sopra  cennati  trova  giustificazione  nel  fatto che
questi incidono sulla liberta' personale dei destinatari e, pertanto,
devono  essere  assistiti  dalla  garanzia  di  cui all'art. 13 della
Costituzione,  con  la  conseguenza  che  detti provvedimenti possono
essere  portati  ad  esecuzione  solo  dopo  che  il  giudice  si sia
pronunciato  sulla  loro  legittimita'  (sentenze  n. 222  del 2004 e
n. 105 del 2001);
        che  diverso  e'  il  caso  in  cui  l'espulsione avvenga con
intimazione  di  allontanamento dal territorio dello Stato, in quanto
tale misura incide solo sulla liberta' di circolazione;
        che,  pertanto,  la mancata previsione, anche per tale ultima
ipotesi,  del  procedimento  di  convalida  risulta  giustificata  in
ragione  della  diversa  natura di tale provvedimento, il quale, come
riconosciuto  dalla consolidata giurisprudenza di legittimita' (Cass.
pen.  sentenze n. 46812 e n. 39811 del 2005), non incide direttamente
sulla  liberta' personale del destinatario, atteso che l'autorita' di
polizia  non  puo' esercitare alcuna forma di coazione fisica al fine
di ottenerne l'adempimento (sentenza n. 194 del 1996);
        che,  quindi,  la  questione  di  legittimita' costituzionale
sollevata  dal  Tribunale  di  Gorizia  va  dichiarata manifestamente
infondata,  non  contrastando  la  norma  impugnata  con  alcuno  dei
parametri costituzionali evocati;
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi;
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 14,  comma 5-bis, del decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13 e
24  della  Costituzione, dal Tribunale di Gorizia con le ordinanze in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Saulle
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 21 giugno 2007.
                      Il cancelliere: Fruscella
07C0852