N. 229 ORDINANZA 18 - 21 giugno 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Bilancio  e  contabilita'  pubblica - Norme della Regione Siciliana -
  Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007 - Ricorso
  del  Commissario  dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata
  violazione  dell'autonomia  degli  enti  locali  e  dei principi di
  uguaglianza,  di buon andamento della pubblica amministrazione, del
  concorso   pubblico  per  l'accesso  ai  pubblici  impieghi,  della
  copertura  degli obblighi finanziari nonche' lesione della sfera di
  competenza  statale  in  materia di diritto civile e di ordinamento
  della  comunicazione  -  Sopravvenuta  promulgazione della delibera
  legislativa  impugnata  con omissione delle disposizioni oggetto di
  censura - Cessazione della materia del contendere.
- Delibera  legislativa  Regione  Siciliana 28  gennaio 2007 (disegno
  legge   n. 389),  artt. 22,  23,  comma 2,  24,  comma 26,  secondo
  periodo, 28 e 47.
- Costituzione,  artt. 3,  9,  51,  81,  comma quarto, 97, 114 e 117,
  commi secondo e terzo.
(GU n.25 del 27-6-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 22, 23,
comma 2,  24,  comma 26,  secondo  periodo,  28  e  47 della delibera
legislativa   della   Regione   Siciliana,  approvata  dall'Assemblea
regionale nella seduta del 28 gennaio 2007 (disegno di legge n. 389),
recante  «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007»,
promosso  con  ricorso  del  Commissario  dello  Stato per la Regione
Siciliana notificato il 5 febbraio 2007, depositato in cancelleria il
12 febbraio 2007 ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2007;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 23 maggio 2007 il giudice
relatore Paolo Maria Napolitano;
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  5 febbraio  2007  e
depositato  il successivo 12 febbraio, il Commissario dello Stato per
la   Regione   Siciliana   ha   promosso  questione  di  legittimita'
costituzionale  degli  artt. 22,  23,  comma 2, 24, comma 26, secondo
periodo,  28 e 47 della delibera legislativa della Regione Siciliana,
approvata  dall'Assemblea  regionale nella seduta del 28 gennaio 2007
(disegno  di  legge  n. 389),  recante «Disposizioni programmatiche e
finanziarie  per l'anno 2007», in riferimento agli artt. 3,9, 51, 81,
quarto   comma,   97,  114  e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della
Costituzione;
        che,   ad  avviso  del  ricorrente,  l'art. 22  della  citata
delibera,  concernente il riconoscimento agli ex amministratori delle
fondazioni e degli enti morali costituiti su iniziativa della Regione
o  a  carico della stessa della facolta' di permanere nella carica, a
semplice  richiesta  e  senza  percepire  alcun  compenso,  con pieno
diritto  di voto e di partecipazione alle adunanze, viola gli artt. 3
e  97  Cost., nonche' risulta invasiva delle competenze in materia di
diritto  civile  spettanti  esclusivamente  allo  Stato, in quanto la
Regione   Siciliana   non  puo'  ritenersi  legittimata  ad  incidere
sull'autonomia  organizzativa  e funzionale degli organi dei predetti
enti, in deroga ai rispettivi statuti e regolamenti;
        che,  in  particolare,  non  sussiste alcun motivo plausibile
atto  a  giustificare la possibilita' di restare in carica in base ad
una semplice «richiesta» da parte degli amministratori (sia pur senza
corresponsione  di alcun compenso) «nei cui confronti sia venuta meno
la  qualifica  di  membro  di  diritto», poiche' tale facolta', nella
previsione  della  su citata norma, «non e' correlata ne' al possesso
di   specifici   requisiti  culturali  e  professionali  strettamente
attinenti  all'ambito  di attivita' della fondazione o dell'ente, ne'
tanto meno limitata nel tempo e nel numero rispetto alla composizione
ordinaria degli organi di amministrazione»;
        che,  sempre  a  parere  del  ricorrente, la mancanza di tali
limiti,   rischia,   altresi',   di  compromettere  non  soltanto  la
funzionalita'   ordinaria  dell'organismo  collegiale,  che  potrebbe
essere  reso  ipertrofico  da un numero indefinito di richiedenti, ma
anche il processo di determinazione della volonta' dell'ente mediante
l'alterazione  del  quorum  strutturale  e funzionale dei consigli di
amministrazione;
        che  inoltre,  per  il  Commissario  dello  Stato, l'art. 23,
secondo   comma,  della  stessa  delibera  legislativa  -  apportando
sostanziali  modifiche  alla  composizione e alla procedura di nomina
del  Comitato  regionale per le comunicazioni istituito dall'art. 101
della  legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, - viola gli artt. 3, 97 e
117,   terzo   comma,   della  Costituzione,  in  quanto  prevede  la
possibilita'  di  conferma  per un secondo mandato dei componenti del
Comitato  in carica e la permanenza di questi sine die nell'esercizio
delle  proprie  funzioni  (essendo  gli  stessi  gia'  in  regime  di
prorogatio,  in  quanto il termine originario del 31 dicembre 2004 di
cui  all'art. 4,  comma 4,  della  legge  regionale  5 novembre 2004,
n. 15,  e'  stato  prorogato  al  31 dicembre 2005 dall'art. 10 della
legge   regionale   14 aprile   2006,   n. 15),   fino   al   rinnovo
dell'organismo  collegiale,  ledendo  in  tal modo i principi di buon
andamento  ed  imparzialita'  della  pubblica  amministrazione,  come
chiarito  gia'  dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 208 del
1992, in tema di prorogatio di organi amministrativi;
        che,  pertanto, sempre secondo il ricorrente, sembra evidente
la   necessita'   che  il  citato  Comitato  sia  libero  di  operare
qualsivoglia   forma   di   condizionamento,  al  fine  di  garantire
l'autonomia e l'imparzialita' dell'esercizio della funzione, esigenze
queste  che  non sembrerebbero potersi conciliare con un eccessivo ed
indeterminato  protrarsi  della  permanenza  nella  carica  dei  suoi
componenti;
        che, al riguardo, il Commissario dello Stato fa presente che,
proprio  per  garantire l'assoluta indipendenza dei suddetti Comitati
regionali,  «l'Autorita' nazionale garante delle comunicazioni, vista
l'intesa  raggiunta  in  sede di Conferenza permanente Stato-Regione,
con  la  delibera n. 52/1999, ha enunciato gli indirizzi generali sui
requisiti dei componenti [di tali organi prevedendo] specificatamente
all'articolo 1,  punto 5, unitamente alla normale durata del mandato,
il  divieto di rieleggibilita»; e, che: «a questi precetti la Regione
Siciliana e' tenuta ad attenersi in quanto ascrivibili alla categoria
dei   principi   generali   della   materia   dell'ordinamento  della
comunicazione   che   l'art. 117,   3°   comma,   della  Costituzione
attribuisce alla potesta' legislativa concorrente delle regioni»;
        che,  infine,  l'art. 23,  secondo comma, violerebbe anche il
principio  di eguaglianza rispetto ai componenti degli altri comitati
regionali,  ai  quali  sarebbe,  invece,  preclusa la possibilita' di
riconferma;
        che,  sempre  secondo  il Commissario dello Stato, l'art. 24,
comma 26,  secondo periodo della suddetta delibera legislativa, viola
gli artt. 3, 51 e 97 Cost., in quanto consentirebbe ai dipendenti del
CEFPAS   (ente  regionale  preposto  alla  formazione  del  personale
sanitario)  di  essere  inquadrati  in  particolari  profili o figure
professionali mediante concorsi esclusivamente riservati al personale
interno,  mentre  «il  concorso  pubblico  e'  la  forma  generale ed
ordinaria   di   reclutamento  per  il  pubblico  impiego  in  quanto
meccanismo  strumentale al canone di efficienza dell'Amministrazione,
poiche'  offre  le  migliori  garanzie di selezione dei soggetti piu'
capaci»,  che,  come ripetutamente affermato dalla Corte, continua ad
imporsi  ai  legislatori regionali anche dopo la riforma del Titolo V
della  Costituzione  (sentenze  n. 274  del  2003  e n. 373 del 2002:
nonche' sentenze n. 194 del 2004 e n. 218 del 2002);
        che  viene ulteriormente ritenuto illegittimo dal ricorrente,
per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., l'art. 28 del citato disegno
di  legge,  il  quale  dispone  che  tra  gli enti di cui all'art. 1,
comma 1, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, rientrino anche
le aziende delle unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere;
        che,  in  particolare, a detta del ricorrente, l'inserimento,
operato  dalla  norma censurata, delle citate aziende «nell'ambito di
applicazione della legge che ha introdotto nell'ordinamento regionale
i  principi  di  imparzialita',  trasparenza  ed  accesso  agli  atti
amministrativi  contenuti  nella  legge  241/1990,  appare  non  solo
inutiliter  datum  ma  anche  fuorviante.  Infatti, sin dalla data di
entrata  in  vigore  della  normativa statale gli uffici del servizio
sanitario  sono  stati  immediatamente destinatari ed attuatori delle
disposizioni   in   argomento   dotandosi   di   appositi   strumenti
applicativi, quali ad esempio i regolamenti aziendali, a garanzia del
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
        che,   lo   stesso  Commissario  ricorda  come  l'Assessorato
regionale  alla Sanita' (interpellato ai sensi dell'art. 3 del d.P.R.
4  giugno 1969,  n. 488)  ha dichiarato di non essere a conoscenza di
«problematiche  interpretative  o  di  contenziosi  pendenti  tali da
motivare  l'intervento  del  legislatore  operato  con  l'art. 26 del
disegno  di  legge  indicato in oggetto», e che «condivisibili dunque
sono  le  perplessita'  manifestate  dai  contenuti di detta norma di
interpretazione  autentica,  in  quanto  e'  pacifico  che le aziende
sanitarie siano soggette alle previsioni della legge 241/1990»;
        che,   quindi,   la  norma  censurata  appare  irragionevole,
illogica  e  possibile  «fonte  di  incertezza  interpretativa  sulla
compatibilita'  della  normativa  statale sinora applicata con quella
regionale», nonche' motivo di possibili conseguenze negative sotto il
profilo finanziario, potendo «il previsto ampliamento dei destinatari
della  l.r.  10 del 1991 [...] comportare anche maggiori oneri per le
Aziende    sanitarie,    non    quantificati    ne'    immediatamente
quantificabili,  in  assenza dell'indicazione e delle assegnazioni di
risorse  con  cui  farvi  fronte,  [venendo,  cosi', a violare anche]
l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione»;
        che,  infine,  l'art. 47  della stessa delibera legislativa -
laddove  prevede  che  «Nelle  zone  B  degli  strumenti  urbanistici
vigenti, per gli edifici da destinare ad albergo o ad altre attivita'
di   interesse   pubblico,   le  ristrutturazioni  edilizie  mediante
demolizione  e  ricostruzione  sono  consentite  per volumi pari alla
cubatura  esistente  dell'edificio,  ancorche'  in  atto parzialmente
demolito»  e che nelle aree di cui alla lettera a) dell'art. 15 della
legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, (provvedimenti per lo sviluppo
del  turismo in Sicilia) «per gli edifici preesistenti all'entrata in
vigore  della medesima legge, e' consentito il cambio di destinazione
d'uso finalizzato a realizzare strutture turistico-ricettive» - e' in
contrasto  sia  con  l'art. 9 Cost., in quanto esclude l'applicazione
delle  ordinarie  procedure per l'acquisizione dei nullaosta da parte
degli  organi preposti alla tutela del patrimonio ambientale, sia con
gli  artt. 97  e  114 Cost, poiche' consente parametri e modalita' di
ristrutturazione   di   edifici  senza  alcuna  considerazione  delle
specifiche    prescrizioni   tecniche   attuative   degli   strumenti
urbanistici,  ne',  in  generale,  del  rispetto della pianificazione
urbanistica comunale.
    Considerato  che  il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
Siciliana  ha promosso questione di legittimita' costituzionale degli
artt. 22,  23, comma 2, 24, comma 26, secondo periodo, 28 e 47, della
delibera    legislativa    della    Regione    Siciliana,   approvata
dall'Assemblea regionale nella seduta del 28 gennaio 2007 (disegno di
legge n. 389), recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per
l'anno 2007»,  in  riferimento agli artt. 3, 9, 51, 81, quarto comma,
97, 114 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
        che,  successivamente  all'impugnazione, la predetta delibera
legislativa   e'   stata   pubblicata   come   legge   della  Regione
Siciliana 8 febbraio   2007,   n. 2  (Disposizioni  programmatiche  e
finanziarie  per l'anno 2007), con omissione di tutte le disposizioni
oggetto di censura;
        che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si
esercita  necessariamente  in modo unitario e contestuale rispetto al
testo  deliberato  dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente
la  possibilita' che le parti della legge impugnate ed omesse in sede
di  promulgazione  acquistino  o  esplichino  una  qualche efficacia,
privando  cosi' di oggetto il giudizio di legittimita' costituzionale
(sentenza  n. 351  del  2003;  ordinanze  n. 410, n. 358 e n. 349 del
2006);
        che,  pertanto,  in conformita' alla giurisprudenza di questa
Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  cessata  la materia del contendere in ordine al ricorso
in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Napolitano
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 21 giugno 2007.
                      Il cancelliere: Fruscella
07C0853