N. 233 ORDINANZA 18 - 21 giugno 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Terrorismo  ed  eversione - Nuovi benefici a favore delle vittime del
  terrorismo   -   Procedimento   per  il  riconoscimento  -  Termine
  decadenziale  di  sei  mesi  dall'entrata in vigore della legge per
  l'instaurazione  del giudizio - Denunciata violazione del principio
  di  eguaglianza  e  del  diritto di azione - Richiesta di pronuncia
  additiva   dal   contenuto   non   costituzionalmente  obbligato  -
  Intervento  precluso  alla Corte - Manifesta inammissibilita' della
  questione.
- Legge 3 agosto 2004, n. 206, art. 11.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.25 del 27-6-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge
3 agosto  2004,  n. 206  (Nuove  norme  in  favore  delle vittime del
terrorismo  e  delle  stragi di tale matrice), promosso con ordinanza
del  31 gennaio  2006 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile
vertente  tra  Giovanni  Magno  e  la  Presidenza  del  Consiglio dei
ministri  ed  altro, iscritta al n. 612 del registro ordinanze 2006 e
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ª serie
speciale, dell'anno 2007.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 giugno 2007 il giudice
relatore Paolo Maria Napolitano.
    Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 31 gennaio
2006,  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  articoli 3  e  24 della
Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 11
della  legge  3 agosto  2004,  n. 206  (Nuove  norme  in favore delle
vittime  del  terrorismo e delle stragi di tale matrice), nella parte
in  cui  stabilisce  il termine di decadenza di sei mesi, a decorrere
dall'entrata  in vigore della legge medesima, per l'instaurazione del
procedimento  civile volto al riconoscimento di ulteriori benefici in
favore delle vittime del terrorismo;
        che  il  rimettente  espone che la parte privata del giudizio
principale,  il 23 dicembre 1984, si trovava a bordo del treno rapido
904,  oggetto  di un attacco terroristico nel corso del quale persero
la vita quindici persone e ne rimasero ferite altre 268;
        che,  a  seguito  di  tale  evento,  al  ricorrente,  per  il
persistere  di  una  dolenzia  al rachide dorsale accompagnata da una
sindrome  ansioso  depressiva,  e'  stata riconosciuta un'invalidita'
lavorativa  pari  al 30 per cento, e gli e' stata liquidata una somma
equivalente  a  26.000  euro,  ai  sensi della legge 20 ottobre 1990,
n. 302   (Norme  a  favore  delle  vittime  del  terrorismo  e  della
criminalita' organizzata);
        che,  successivamente,  la  legge n. 206 del 2004 ha previsto
per  le vittime degli episodi di terrorismo ulteriori benefici, quali
la  possibilita'  di  ottenere  la  rideterminazione dell'elargizione
prevista  dalla  legge  n. 302 del 1990 (in ragione di 2.000 euro per
ogni   punto   percentuale  di  invalidita'  riportata),  nonche'  la
rivalutazione  delle  percentuali  di  invalidita'  gia' riconosciute
tenendo   conto   dell'eventuale  aggravamento  fisico  e  del  danno
biologico e morale;
        che  il  giudizio  a  quo  ha  ad  oggetto  la  richiesta  di
accertamento  del  diritto del ricorrente a che la somma dallo stesso
percepita  in  virtu'  della  legge n. 302 del 1990 venga ricalcolata
come  previsto  dall'art. 5  della  legge 206 del 2004, tenendo conto
anche  del  danno  biologico,  morale  ed  esistenziale  subito  e la
conseguente  richiesta di condanna della Presidenza del Consiglio dei
ministri  e  del  Ministero  dell'interno  al  pagamento  della somma
dovuta;
        che le Amministrazioni resistenti, costituitesi nel giudizio,
hanno,  in  via preliminare, eccepito l'inammissibilita' del ricorso,
in quanto proposto oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 11
della legge n. 206 del 2004;
        che,  a seguito di tale eccezione, il rimettente, sollecitato
dalla  parte ricorrente, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24
della  Costituzione,  la  questione della legittimita' costituzionale
dell'art. 11  della legge n. 206 del 2004, nella parte in cui prevede
il  termine  di  decadenza  di  sei mesi dall'entrata in vigore della
legge   per   l'instaurazione   del   procedimento  civile  volto  al
riconoscimento dei suddetti benefici;
        che,  secondo il giudice rimettente, la legge n. 206 del 2004
ha previsto un sistema a doppio binario con due strumenti alternativi
di  tutela:  l'uno,  amministrativo  (artt. 13  e 14), da avviare, da
parte  dell'interessato,  senza  termini  diversi da quelli derivanti
dalla prescrizione; l'altro, giurisdizionale, sottoposto invece ad un
ristrettissimo   termine   decadenziale   per   l'instaurazione   del
procedimento (art. 11 e 12);
        che  l'art. 11  della  legge  in  esame,  nel  subordinare la
possibilita'  concreta di riconoscimento dei benefici ivi previsti ad
un'azione  da  intraprendere entro il termine irragionevolmente breve
di  sei  mesi,  renderebbe  di fatto, se non impossibile, quanto meno
molto  difficile  la  proposizione della domanda e, dunque, la tutela
giurisdizionale   dei   propri  diritti,  tanto  piu'  -  afferma  il
rimettente  -  ove si tenga conto che si tratta di legge approvata in
pieno  periodo  estivo  e  relativa  ad  avvenimenti  verificatisi  a
distanza anche di 43 anni dalla sua approvazione;
        che,  per il rimettente, la questione e' rilevante, in quanto
la  difesa delle amministrazioni convenute in giudizio ha ritualmente
eccepito  la  tardivita'  della domanda, evidenziando che la legge e'
entrata  in  vigore  il  26 agosto  2004  mentre  il ricorso e' stato
depositato  in  cancelleria  il  22 marzo 2005, dunque, anche tenendo
conto della sospensione feriale dei termini processuali, ben oltre il
termine di sei mesi previsto dalla norma censurata;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione venga dichiarata manifestamente
infondata;
        che,   secondo   la   difesa   erariale,  non  e'  esatta  la
ricostruzione  operata  dal  rimettente  circa  la coesistenza di due
procedimenti   per  l'attribuzione  dei  benefici  alle  vittime  del
terrorismo:  l'uno  giurisdizionale (artt. 11 e 12) con un termine di
decadenza  di  soli  sei  mesi  dalla  entrata in vigore della legge,
l'altro  amministrativo (artt. 13 e 14) «ad attivazione discrezionale
da  parte  dell'amministrazione  e  finalizzato  alla  determinazione
stragiudiziale della definitiva liquidazione della provvidenza»;
        che  in  realta',  secondo l'Avvocatura dello Stato, la norma
censurata   individua,   nell'ambito   delle   vittime  di  fatti  di
terrorismo,  una «sottocategoria» costituita da coloro che hanno gia'
ottenuto  il  riconoscimento  di  benefici in base ad atti definitivi
ottenuti in sede giurisdizionale, amministrativa o contabile.
        che,  pertanto, l'art. 11 della legge n. 206 del 2004 avrebbe
lo  scopo  di  estendere  le  nuove  misure  di favore anche a quelle
vittime che abbiano gia' beneficiato delle provvidenze concesse dalle
precedenti  leggi  e  si  riferirebbe  solo  a quelle situazioni gia'
divenute  definitive  per  le  quali,  altrimenti,  l'estensione  non
potrebbe  operare,  essendo principio generale del nostro ordinamento
giuridico  che  «le stesse dichiarazioni di incostituzionalita' delle
leggi  trovano  un  limite  di efficacia nelle situazioni definite in
base     a    provvedimenti    giurisdizionali    o    amministrativi
incontrovertibili»;
        che,  inoltre,  per  la  difesa  erariale  non  e'  possibile
comparare  la situazione soggettiva di coloro che hanno gia' ottenuto
il  riconoscimento  dei  benefici previsti dalla legge per le vittime
del  terrorismo  in base ad un provvedimento definitivo con quella di
coloro  che,  pur  essendosi attivati nei termini di legge, non hanno
ancora    ottenuto   il   riconoscimento   definitivo   del   diritto
all'applicazione dei benefici;
        che, infine, il termine semestrale entro il quale deve essere
promossa  l'azione  prevista dall'art. 11 della legge n. 206 del 2004
per  il  conseguimento  dei  benefici  in  essa previsti non e' cosi'
irragionevolmente  breve  da  pregiudicare  l'esercizio  del  sotteso
diritto sostanziale.
    Considerato  che  il  Tribunale  di  Napoli,  con  ordinanza  del
31 gennaio  2006,  ha  sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24
della   Costituzione,   questione   di  legittimita'  costituzionale,
dell'art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore
delle  vittime  del terrorismo e delle stragi di tale matrice), nella
parte in cui prevede il termine di decadenza di sei mesi dall'entrata
in  vigore  della  legge  per l'instaurazione del procedimento civile
volto  al  riconoscimento  dei nuovi benefici attribuiti alle vittime
del terrorismo;
        che,  in  particolare,  il rimettente dubita della congruita'
del  termine  decadenziale,  previsto dall'art. 11 della legge n. 206
del  2004,  ritenendo  che  il  subordinare  il  riconoscimento degli
ulteriori  benefici  al  positivo  esperimento di un'azione civile da
intraprendere  entro  il  termine  di sei mesi dall'entrata in vigore
della  legge  stessa  sia  in  contrasto  con  gli artt. 3 e 24 della
Costituzione  in  quanto la sua irragionevole brevita' rende di fatto
impossibile   o,   quanto   meno,   molto  difficile,  la  tempestiva
proposizione  della  domanda e, dunque, la tutela giurisdizionale dei
diritti in questione;
        che  il  giudice a quo non contesta che sia legittimo apporre
un  termine di decadenza per l'esercizio dell'azione, ma dubita della
scelta  operata  dal  legislatore,  giudicando il termine di sei mesi
troppo    breve    per    garantire   l'effettivita'   della   tutela
giurisdizionale;
        che, tuttavia, il rimettente omette di indicare una soluzione
costituzionalmente   obbligata   per   l'individuazione  del  termine
«congruo»  che  dovrebbe sostituire quello di sei mesi, eventualmente
dichiarato    costituzionalmente    illegittimo    nell'ipotesi    di
accoglimento della questione;
        che  l'indicazione eventuale di un altro termine, in mancanza
di una soluzione costituzionalmente obbligata, presuppone l'esercizio
di  valutazioni  discrezionali  che  esulano dalle funzioni di questa
Corte  (si  vedano,  ex plurimis,  la  sentenza  n. 109 del 2005 e le
ordinanze n. 273 e n. 260 del 2005);
        che,  pertanto,  la  questione  va  dichiarata manifestamente
inammissibile  perche'  il  giudice  a  quo  chiede  alla  Corte  una
pronuncia  additiva  a contenuto non costituzionalmente obbligato (si
vedano, da ultimo, le ordinanze n. 210 e n. 185 del 2006).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 11 della legge 3 agosto 2004,
n. 206  (Nuove  norme  in favore delle vittime del terrorismo e delle
stragi  di tale matrice), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24
della  Costituzione,  dal  Tribunale  di  Napoli  con  l'ordinanza in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Napolitano
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 21 giugno 2007.
                      Il cancelliere: Fruscella
07C0857