N. 494 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 giugno 2006

Ordinanza  emessa il 13 giugno 2006 dal giudice di pace di Varese nel
procedimento  civile  promosso  da Corra' Silvio contro Prefettura di
Varese

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice
  della  strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo
  adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui
  agli  artt. 169,  commi 2  e  7,  170 e 171 cod. strada (in specie,
  confisca  per  inosservanza  dell'obbligo  di  indossare  il  casco
  protettivo)  -  Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e
  di  ragionevolezza  -  Disparita'  di trattamento - Incidenza sulla
  proprieta' del bene pur se appartenente a terzo non trasgressore.
- Codice   della   strada   (d.lgs.   30.4.1992,  n. 285),  art. 213,
  comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lett. c), n. 2
  del   decreto-legge   30 giugno 2005,   n. 115,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3 e 42.
(GU n.26 del 4-7-2007 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Nella   procedura   di   opposizione  a  sanzione  amministrativa
n. 3613/05  promossa  dal  sig. Corra' Silvio residente in Buguggiate
(VA) via Erbamolle n. 15, quivi eletto domicilio, ricorrente; avverso
il  verbale di contestazione n. 443720118 (serie 2004 Bis n. 2324701)
emesso  il 7 novembre 2005 dai Carabinieri Stazione di Mazzate (Regio
Carabinieri  Lombardia)  per  la violazione degli artt. 115, comma 4,
c.d.s e 171, comma 1, 2 e 3, c.d.s. perche' il figlio del ricorrente,
Corra'  Federico,  minore  di  anni diciotto circolava su ciclomotore
trasportando un passeggero e senza indossare il casco protettivo, con
conseguente   sanzione   pecuniaria   e  sequestro  finalizzato  alla
confisca; ha pronunciato la seguente ordinanza.

                              F a t t o

    Il  figlio  del ricorrente, minore degli anni diciotto, in data 7
novembre  2005 viene trovato dai Carabinieri della Stazione di Azzate
alla  guida  di un ciclomotore senza casco e mentre trasportava altra
persona.
    Il padre, proprietario del ciclomotore MBK50, tg 9W48C, proponeva
ricorso  avverso  il  verbale di contestazione di cui in epigrafe con
riguardo all'accertamento della violazione di cui all'art. 171, comma
1,  2,  e 3 c.d.s. e, comunque, con riguardo alla sanzione accessoria
della confisca del ciclomotore.
    Nel  corso  delle  due  udienze,  emergeva  la  rilevanza  e  non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 213-2-sexies  c.d.s.  cosi'  come  modificato  dalla  legge
n. 168  del  17 agosto 2005 che ha convertito il d.l. 30 giugno 2005,
n. 115  per contrasto con l'art. 3 e art. 42 della Costituzione nella
parte   in   cui   prevede  la  sanzione  accessoria  della  confisca
obbligatoria  del  veicolo  a due ruote in caso di accertamento della
violazione dell'art. 171 c.d.s.
               Rilevanza e non manifesta infondatezza
    La  questione e' assai rilevante posto che la legittimita' o meno
della  confisca nel caso in cui il minore viaggi su ciclomotore senza
casco  incide profondamente sulla proprieta' del veicolo, soprattutto
come nel caso in esame non appartenga al trasgressore bensi' ad altro
soggetto,  considerato  che  la  confisca  porta alla alienazione del
bene,  misura  ablativa  reale  destinata  a  togliere ad un soggetto
definitivamente la proprieta' di un bene.
    E'  noto  come  prima  del  2005 il legislatore comminava il solo
fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni e non la confisca,
sanzione  che  e'  stata  introdotta  successivamente  con  la  legge
n. 168/2005   che  ha  introdotto  il  comma  2-sexies  nel  contesto
dell'art. 213 c.d.s.
    La  confisca  cosi'  determinata  si  riferisce a ciclomotori che
«siano  adoperati  per commettere una delle violazioni amministrative
di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171, o per commettere un
reato».
    Orbene,  il  vincolo teleologico tra la sanzione della confisca e
la violazione della norma ha senso se riferito alla commissione di un
reato  ma  non alla violazione di norme del codice della strada quali
quelle citate dall'art. 213-2-sexies c.d.s., posto che nel primo caso
e  non  nel  secondo la confisca svolge il ruolo di privare il reo di
uno  strumento  per  la  commissione  di  reati. Tale impostazione e'
compatibile con il generale sistema penalistico che prevede, appunto,
la  confisca  al fine di togliere al reo lo strumento con il quale ha
commesso  il  reato, ma non con il sistema normativo sanzionatorio in
tema  di  violazione  delle  norme  sulla circolazione stradale anche
sotto il profilo dell'elemento soggettivo di colui che pone in essere
tale  violazione, ben potendo essere meramente colposa e comunque non
richiedente  il  dolo,  questo  si' elemento soggettivo specifico del
reato.
    Peraltro,  non si comprende per qual motivo il minore che proceda
su ciclomotore senza casco, per quanto imprudente sia tutto cio', sia
trattato  alla stregua di un rapinatore o di uno spacciatore ai quali
vengano  confiscati  il  ciclomotore utilizzato o per la rapina o per
nascondere gli stupefacenti.
    Oppure,   per   qual   motivo,  la  confisca  non  sia  comminata
all'automobilista  che non allaccia le cinture di sicurezza (art. 172
c.d.s.).
    Infatti, se il bene ipoteticamente protetto dal legislatore fosse
la  vita,  ebbene la confisca dovrebbe essere prevista anche nel caso
in  cui  l'utente della vettura non allaccia le cinture di sicurezza:
il bene protetto sarebbe il medesimo.
    Quindi,  emerge  la fondatezza della questione della legittimita'
costituzionale  della  norma  in  esame  sotto il profilo dell'art. 3
della Costituzione.
    Se  andiamo,  poi,  a  considerare  anche  la violazione prevista
dall'art.  170  c.d.s.,  ebbene, ci si trova davanti ad una norma che
punisce  la posizione non corretta di guida di veicoli a due ruote ma
non  precisa  esattamente  quale  sia  questa posizione con il che e'
attribuita discrezionalita' all'accertatore, una discrezionalita' che
comporta quale conseguenza la confisca del mezzo (si pensi al caso in
cui  il conducente del ciclomotore trovi un manto stradale dissestato
e,  cosi',  non riesca a tenere tutte e due le gambe in assetto: cio'
esporra'  il conducente a prove estremamente difficili che, peraltro,
dovranno  tenere  conto  della  soggettiva  capacita'  di condurre il
veicolo a due ruote).
    Anche  in  tale  caso, vi e' disparita' di trattamento rispetto a
situazioni   identiche:   quella   appena  commentata  e  quella  del
conducente  dell'auto che non si allaccia le cinture di sicurezza, se
si ritenesse entrambe dirette a tutelare il bene vita del conducente.
    Si  pongono,  peraltro,  problemi di coordinamento con l'art. 214
che  disciplina  il fermo amministrativo, fermo che e' previsto quale
sanzione  accessoria dall'art. 171 c.d.s., sanzioni sovrapponibili di
fatto  e che, pero', sono tra loro configgenti posto che il fermo, al
contrario  della  confisca,  non  comporta necessariamente la perdita
della proprieta' del veicolo a due ruote.
    Vi e' quindi anche contrasto con l'art. 42 della Costituzione che
tutela la proprieta' individuale considerato che l'interesse generale
alla   repressione   dei  reati,  cosa  che  rende  sacrificabile  la
proprieta'  con  la previsione della confisca del bene utilizzato per
la  sua  commissione, non sussiste nel caso di conducente senza casco
su  ciclomotore  posto  che,  se  vi fosse un interesse generale alla
tutela  del  bene vita, allora la confisca sarebbe prevista anche nel
caso  visto  del  conducente di vettura senza che abbia allacciato le
cinture  di  sicurezza  (o nel caso di carichi sporgenti su veicoli a
quattro ruote).
    Pertanto,    alla   luce   delle   suesposte   considerazioni   e
osservazioni;
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953, ritenutane la
rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza,  solleva d'ufficio la
questione   di   legittimita'  costituzionale  dell'art. 213-2-sexies
c.d.s.  cosi'  come  modificato dalla legge n. 168 del 17 agosto 2005
che  ha  convertito  il d.l. 30 giugno 2005, n. 115 per contrasto con
l'art. 3  e  con  l'art. 42  della  Costituzione  nella  parte in cui
prevede  la  sanzione  accessoria  della  confisca  obbligatoria  del
veicolo  a  due  ruote  in  caso  di  accertamento  della  violazione
dell'art. 171 c.d.s.;
    Sospende il presente giudizio;
    Manda  alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria di notificare la presente ordinanza alle
parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei ministri;
    Manda  alla  cancelleria  di  comunicare la presente ordinanza ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Cosi' deciso in Varese, addi' 1° giugno 2006.
                     Il giudice di pace: Biondi
07C0869