N. 494 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 giugno 2006
Ordinanza emessa il 13 giugno 2006 dal giudice di pace di Varese nel procedimento civile promosso da Corra' Silvio contro Prefettura di Varese Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Disparita' di trattamento - Incidenza sulla proprieta' del bene pur se appartenente a terzo non trasgressore. - Codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285), art. 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lett. c), n. 2 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168. - Costituzione, artt. 3 e 42.(GU n.26 del 4-7-2007 )
IL GIUDICE DI PACE Nella procedura di opposizione a sanzione amministrativa n. 3613/05 promossa dal sig. Corra' Silvio residente in Buguggiate (VA) via Erbamolle n. 15, quivi eletto domicilio, ricorrente; avverso il verbale di contestazione n. 443720118 (serie 2004 Bis n. 2324701) emesso il 7 novembre 2005 dai Carabinieri Stazione di Mazzate (Regio Carabinieri Lombardia) per la violazione degli artt. 115, comma 4, c.d.s e 171, comma 1, 2 e 3, c.d.s. perche' il figlio del ricorrente, Corra' Federico, minore di anni diciotto circolava su ciclomotore trasportando un passeggero e senza indossare il casco protettivo, con conseguente sanzione pecuniaria e sequestro finalizzato alla confisca; ha pronunciato la seguente ordinanza. F a t t o Il figlio del ricorrente, minore degli anni diciotto, in data 7 novembre 2005 viene trovato dai Carabinieri della Stazione di Azzate alla guida di un ciclomotore senza casco e mentre trasportava altra persona. Il padre, proprietario del ciclomotore MBK50, tg 9W48C, proponeva ricorso avverso il verbale di contestazione di cui in epigrafe con riguardo all'accertamento della violazione di cui all'art. 171, comma 1, 2, e 3 c.d.s. e, comunque, con riguardo alla sanzione accessoria della confisca del ciclomotore. Nel corso delle due udienze, emergeva la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213-2-sexies c.d.s. cosi' come modificato dalla legge n. 168 del 17 agosto 2005 che ha convertito il d.l. 30 giugno 2005, n. 115 per contrasto con l'art. 3 e art. 42 della Costituzione nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del veicolo a due ruote in caso di accertamento della violazione dell'art. 171 c.d.s. Rilevanza e non manifesta infondatezza La questione e' assai rilevante posto che la legittimita' o meno della confisca nel caso in cui il minore viaggi su ciclomotore senza casco incide profondamente sulla proprieta' del veicolo, soprattutto come nel caso in esame non appartenga al trasgressore bensi' ad altro soggetto, considerato che la confisca porta alla alienazione del bene, misura ablativa reale destinata a togliere ad un soggetto definitivamente la proprieta' di un bene. E' noto come prima del 2005 il legislatore comminava il solo fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni e non la confisca, sanzione che e' stata introdotta successivamente con la legge n. 168/2005 che ha introdotto il comma 2-sexies nel contesto dell'art. 213 c.d.s. La confisca cosi' determinata si riferisce a ciclomotori che «siano adoperati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171, o per commettere un reato». Orbene, il vincolo teleologico tra la sanzione della confisca e la violazione della norma ha senso se riferito alla commissione di un reato ma non alla violazione di norme del codice della strada quali quelle citate dall'art. 213-2-sexies c.d.s., posto che nel primo caso e non nel secondo la confisca svolge il ruolo di privare il reo di uno strumento per la commissione di reati. Tale impostazione e' compatibile con il generale sistema penalistico che prevede, appunto, la confisca al fine di togliere al reo lo strumento con il quale ha commesso il reato, ma non con il sistema normativo sanzionatorio in tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo di colui che pone in essere tale violazione, ben potendo essere meramente colposa e comunque non richiedente il dolo, questo si' elemento soggettivo specifico del reato. Peraltro, non si comprende per qual motivo il minore che proceda su ciclomotore senza casco, per quanto imprudente sia tutto cio', sia trattato alla stregua di un rapinatore o di uno spacciatore ai quali vengano confiscati il ciclomotore utilizzato o per la rapina o per nascondere gli stupefacenti. Oppure, per qual motivo, la confisca non sia comminata all'automobilista che non allaccia le cinture di sicurezza (art. 172 c.d.s.). Infatti, se il bene ipoteticamente protetto dal legislatore fosse la vita, ebbene la confisca dovrebbe essere prevista anche nel caso in cui l'utente della vettura non allaccia le cinture di sicurezza: il bene protetto sarebbe il medesimo. Quindi, emerge la fondatezza della questione della legittimita' costituzionale della norma in esame sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione. Se andiamo, poi, a considerare anche la violazione prevista dall'art. 170 c.d.s., ebbene, ci si trova davanti ad una norma che punisce la posizione non corretta di guida di veicoli a due ruote ma non precisa esattamente quale sia questa posizione con il che e' attribuita discrezionalita' all'accertatore, una discrezionalita' che comporta quale conseguenza la confisca del mezzo (si pensi al caso in cui il conducente del ciclomotore trovi un manto stradale dissestato e, cosi', non riesca a tenere tutte e due le gambe in assetto: cio' esporra' il conducente a prove estremamente difficili che, peraltro, dovranno tenere conto della soggettiva capacita' di condurre il veicolo a due ruote). Anche in tale caso, vi e' disparita' di trattamento rispetto a situazioni identiche: quella appena commentata e quella del conducente dell'auto che non si allaccia le cinture di sicurezza, se si ritenesse entrambe dirette a tutelare il bene vita del conducente. Si pongono, peraltro, problemi di coordinamento con l'art. 214 che disciplina il fermo amministrativo, fermo che e' previsto quale sanzione accessoria dall'art. 171 c.d.s., sanzioni sovrapponibili di fatto e che, pero', sono tra loro configgenti posto che il fermo, al contrario della confisca, non comporta necessariamente la perdita della proprieta' del veicolo a due ruote. Vi e' quindi anche contrasto con l'art. 42 della Costituzione che tutela la proprieta' individuale considerato che l'interesse generale alla repressione dei reati, cosa che rende sacrificabile la proprieta' con la previsione della confisca del bene utilizzato per la sua commissione, non sussiste nel caso di conducente senza casco su ciclomotore posto che, se vi fosse un interesse generale alla tutela del bene vita, allora la confisca sarebbe prevista anche nel caso visto del conducente di vettura senza che abbia allacciato le cinture di sicurezza (o nel caso di carichi sporgenti su veicoli a quattro ruote). Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni e osservazioni;
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213-2-sexies c.d.s. cosi' come modificato dalla legge n. 168 del 17 agosto 2005 che ha convertito il d.l. 30 giugno 2005, n. 115 per contrasto con l'art. 3 e con l'art. 42 della Costituzione nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del veicolo a due ruote in caso di accertamento della violazione dell'art. 171 c.d.s.; Sospende il presente giudizio; Manda alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei ministri; Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Varese, addi' 1° giugno 2006. Il giudice di pace: Biondi 07C0869