N. 495 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 febbraio 2007
Ordinanza emessa il 19 febbraio 2007 dalla Corte di appello di Brescia nel procedimento penale a carico di Llapushi Luan Processo penale - Appello - Modifiche normative - Giudizio abbreviato - Limiti all'appello - Facolta' del pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione - Richiamo alla sentenza n. 26/2007 della Corte costituzionale - Contrasto con parametri costituzionali numericamente indicati. - Codice di procedura penale, art. 443, comma 1, modificato dall'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46. - Costituzione, artt. 3 e 111.(GU n.26 del 4-7-2007 )
LA CORTE DI APPELLO Procedimento penale a carico di Llapushi Luan, generalizzato in atti sull'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 443, primo comma c.p.p. come modificato dall'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, sollevata dal procuratore generale, sentita la difesa dell'imputato che si e' rimessa alla decisione della Corte; Rilevato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 593 c.p.p. nella misura in cui la norma impugnata contraddica «il canone della ragionevolezza con i relativi corollari di adeguatezza e proporzionalita»; Ritenuto che, essendo la citata dichiarazione di illegittimita' costituzionale limitata ai procedimenti trattati con il rito ordinario, non comporti automaticamente analoga dichiarazione per quanto attiene ai procedimenti trattati con rito abbreviato e che anche in relazione al rito speciale ricorrano gli elementi che hanno indotto la Corte costituzionale alla pronuncia di cui alla sentenza n. 26/2007; Ritenuto pertanto che, essendo la questione rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata;
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge n. 87/1953; Dichiara rilevante ai fini della definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 443, comma primo c.p.p. come modificato dall'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 nella parte in cui priva il pubblico ministero della facolta' di appellare le sentenze di proscioglimento pronunciate in sede di giudizio abbreviato per contrasto con gli artt. 3 e 111, della Costituzione; Sospende il processo in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Brescia, addi' 19 febbraio 2007 Il Presidente: Sartea 07C0870