N. 500 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 novembre 2006

Ordinanza  emessa il 21 novembre 2006 dal tribunale di S. Maria Capua
Vetere nel procedimento penale a carico di Scarpato Aldo

Misure  di  prevenzione - Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza
  con  obbligo  di  soggiorno  nel comune di residenza - Revoca della
  patente  di guida per sopravvenuto difetto dei prescritti requisiti
  morali  - Istanza del sottoposto volta ad ottenere l'autorizzazione
  all'utilizzo  della  propria  autovettura per gravi motivi connessi
  alle   condizioni  di  salute,  anche  di  uno  stretto  congiunto,
  all'adempimento   degli   obblighi   prescritti  dal  provvedimento
  applicativo della misura, e all'esercizio di attivita' lavorativa -
  Omessa  previsione  in capo al Giudice della prevenzione dei poteri
  di autorizzare, in presenza di gravi e comprovati motivi di salute,
  il  sottoposto  alla  guida  di un veicolo al fine di recarsi in un
  luogo  determinato  fuori  del  comune  di  residenza  o  di dimora
  abituale,  e  di  escludere il ritiro, il divieto di emissione e di
  rinnovo  della  patente  di guida nel caso in cui per effetto degli
  stessi    verrebbero   a   mancare   i   mezzi   di   sostentamento
  all'interessato   ed  alla  famiglia  -  Omessa  previsione  di  un
  sindacato  del  Giudice della prevenzione in ordine alla revoca, al
  diniego  di  rilascio  e  di  rinnovo  della  patente  di  guida  -
  Denunciata  violazione  del  principio  di  ragionevolezza sotto il
  particolare  profilo della ingiustificata disparita' di trattamento
  di  situazioni  normativamente  assimilabili - Asserita lesione del
  diritto   costituzionalmente   tutelato   al  lavoro  -  Denunciata
  violazione  dei  principi costituzionali relativi alla tutela della
  famiglia  e  ai doveri genitoriali - Asserita incidenza sul diritto
  alla salute.
- Legge  27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7-bis; legge 31 maggio 1965,
  n. 575,  art. 10,  comma 5;  codice della strada (d.lgs. 30.4.1992,
  n. 285), artt. 120, 128, 130 e comma 1, lett. b).
- Costituzione, artt. 3, 4, 29, 32 e 35.
(GU n.26 del 4-7-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    Letti gli atti del proc. n. 9/05 R.G.M.P., pendente nei confronti
di  Scarpato  Aldo,  nato  a  Napoli  il 5 luglio 1970 e residente in
Castel  Volturno  (CE)  alla via Ostia n. 6, attualmente sottoposto a
misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo
di  soggiorno  nel  comune di residenza per la durata di tre anni, ai
sensi  della  legge n. 575/1965, in forza di decreto emesso da questo
tribunale in data 2 agosto 2006;
    Letta,  in  particolare,  l'istanza  avanzata  dal  difensore  di
fiducia  dello  Scarpato a margine dell'udienza del 28 settembre 2006
con  la  quale  egli  aveva  richiesto  al collegio di autorizzare il
sottoposto  all'utilizzo  della  propria  autovettura nell'ambito del
comune di soggiorno obbligato;
    Fissata   udienza  camerale  per  la  trattazione,  acquisita  la
documentazione depositata dall'istante;
    Rilevato  che  il  collegio, a scioglimento della riserva assunta
all'esito  dell'udienza  del  10  ottobre  2006,  in  cui il pubblico
ministero aveva chiesto il rigetto dell'istanza, mentre la difesa del
prevenuto  aveva  insistito  per  l'accoglimento  della  medesima, ha
disposto  la  rimessione della causa sul ruolo avendo verificato, nel
caso  posto  all'attenzione  del tribunale, la sussistenza di temi di
costituzionalita';
    Considerato  che,  pertanto,  e' stata celebrata l'udienza del 21
novembre  2006, in cui il collegio ha sentito le parti in ordine agli
emergenti profili di costituzionalita';

                            O s s e r v a

    Come  detto,  Scarpato  Aldo  ha  chiesto  al  collegio di essere
autorizzato alla guida della propria autovettura al fine di circolare
nel   suo  comune  di  residenza,  ove  sta  scontando  l'obbligo  di
soggiorno.
    Egli,  infatti,  ha ricevuto dalla Prefettura di Caserta notifica
del  provvedimento  con il quale, stante l'attuale sottoposizione del
richiedente  a  misura  di prevenzione della sorveglianza di P.S. con
obbligo  di soggiorno nel comune di residenza, la p.a. aveva disposto
la  revoca della patente di guida a lui intestata (cfr. provvedimento
del 10 agosto 2006, in atti).
    A  sostegno  dell'istanza  ha  dichiarato  in  udienza  di  avere
assoluto  bisogno  dell'abilitazione  alla  guida  in quanto invalido
civile  affetto  da  grave  patologia  cardiaca  (cfr. documentazione
allegata  al  procedimento  principale), che lo costringe a frequenti
ricoveri  in  ospedale  per  accertamenti  e  cure, ai quali e' stato
autorizzato, del resto, anche da questo Tribunale.
    Ha,  inoltre,  sottolineato  che  le sue condizioni di salute gli
impediscono  di deambulare per lunghi tratti, specificando che il non
poter  guidare lo espone a gravi rischi costringendolo a dipendere da
altri  in momenti di necessita' (quando, ad esempio, ha avuto bisogno
di recarsi con urgenza in ospedale per un controllo).
    E'  stato  anche  indicato che il non poter guidare pregiudica la
possibilita'  dello  Scampato di tenere una condotta osservante degli
obblighi  imposti  con il provvedimento applicativo della misura, con
particolare  riferimento  alla necessita' di recarsi per la firma una
volta  a settimana presso la p.g. preposta ai controlli, impedendogli
altresi' di darsi ad uno stabile lavoro, come, invece, prescritto nel
decreto emesso da questo Tribunale.
    Infine,  il prevenuto ha sostenuto che la patente di guida gli e'
necessaria  per  sopperire attivamente sia alle necessita' quotidiane
dei  tre  figli,  di  cui  uno  ancora  minorenne, sia alle evenienze
straordinarie  che  potrebbero  riguardarli  e che comporterebbero la
necessita'  da parte del sottoposto di potere legittimamente condurre
un veicolo.
    La  questione  appare  particolarmente  delicata e rilevante dato
che, come risulta dagli atti del fascicolo principale, lo Scarpato ha
un   figlio   di   nome  Salvatore  affetto  da  gravissimo  handicap
psico-motorio  (tetraparesi  spastica),  invalido  e  che  fruisce di
pensione  e  di  indennita'  di  accompagnamento (la persona delegata
all'accompagnamento  e',  a  quanto  consta,  proprio  il  padre): e'
evidente,  pertanto,  ha  specificato  la  difesa,  che  il non poter
disporre  della  patente  di  guida  espone  anche  il  congiunto del
sottoposto  a  gravissimi  rischi  di  salute, impedendo al padre, in
ipotesi,  di  accompagnarlo  in  ospedale  in  caso di necessita'. La
materia  e'  attualmente  disciplinata  dagli artt. 120, 130 comma 1,
lett.  b)  e  128  (per  quanto attiene specificamente alla revisione
della  patente  di  guida)  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992,
n. 285  (nuovo codice della strada): l'art. 120 comprende, tra coloro
che  non  possono  ottenere  la  patente  di  guida  per mancanza dei
requisiti  morali,  le  persone che sono state o sono sottoposte alle
misure  di  prevenzione  di  cui  alla legge n. 1423/56 ed alla legge
n. 575/65, fatti salvi gli eventuali provvedimenti riabilitativi.
    L'art. 130,  comma  1,  lett.  b),  dello stesso decreto dispone,
invece,  che  la  patente di guida e' revocata quando il titolare non
sia  piu' in possesso dei richiesti requisiti morali e, quindi, anche
nel  caso  che l'applicazione di una misura di prevenzione intervenga
dopo il rilascio della patente.
    Infine,  l'art. 128,  in tema di revisione della patente, prevede
che  gli  uffici  della  Direzione generale della M.C.TC., nonche' il
Prefetto  nei casi previsti dall'art. 187, possono disporre che siano
sottoposti a visita medica presso la Commissione medica locale di cui
all'art. 119 comma 4 o ad esame di idoneita' i titolari di patente di
guida,  qualora  sorgano  dubbi  sulla  persistenza  nei medesimi dei
requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneita' tecnica.
    L'esito  della  visita  medica  o  dell'esame  di  idoneita' sono
comunicati  ai competenti uffici provinciali della Direzione generale
della  M.C.T.C.  per  gli  eventuali  provvedimenti  di sospensione o
revoca della patente.
    Proprio  in  applicazione  dell'art. 120 c.d.s., la Prefettura di
Caserta  ha disposto la revoca della patente allo Scarnato in data 10
agosto 2006.
    A  fronte di tale sistema normativo che sancisce, come si vede la
perdita  della  patente  ovvero l'impossibilita' di un suo rilascio o
rinnovo come conseguenza automatica (e non frutto di discrezionalita'
amministrativa)  dell'applicazione  di  misure di prevenzione, non e'
previsto  alcun  margine  di  valutazione  in  capo  al giudice della
prevenzione,  attraverso  il  quale si possa - ancora durante la fase
giurisdizionale  ed  in  presenza  di  circostanze  straordinarie  ed
eccezionali   tali   da  ipotizzare  una  seria  lesione  di  diritti
costituzionalmente   garantiti   del  sottoposto  e  del  suo  nucleo
familiare  - incidere sull'automatico ritiro della patente, come pure
sull'impossibilita' di ottenerne il rilascio o il rinnovo.
    Nessuna   disposizione  alla  luce  dell'ordinamento  in  vigore,
infatti,  consente  al  giudice  procedente  di  impedire,  ovvero di
attenuare,   tali   conseguenze   accessorie   all'irrogazione  della
sorveglianza speciale di P.S.
    Ed  alcuna  norma  gli  permette  di impedire, qualora sussistano
condizioni  specifiche  particolarmente  gravi,  il  contrasto  che a
giudizio  del  collegio  viene  inevitabilmente a determinarsi tra le
esigenze di controllo sociale della persona giudicata pericolosa, cui
e'  sottesa  la  misura  di  prevenzione,  e  la  necessita'  di  non
comprimere diritti costituzionalmente tutelati che vengano in rilievo
in capo al sottoposto ed ai suoi prossimi congiunti
    Pertanto, in applicazione della normativa vigente questo collegio
avrebbe  dovuto  disattendere  l'istanza  di  Aldo  Scarpato, essendo
precluso    al    giudice    della    prevenzione    ogni   sindacato
sull'opportunita'  di  consentire  o  meno  alla persona sottoposta a
misura di ottenere ovvero di conservare la patente di guida.
    Cio'   premesso   e   diversamente  opinando,  il  Tribunale,  in
applicazione    del    potere   officioso   attribuito   al   giudice
dall'ordinamento,   ritiene   di   dovere   sollevare   eccezione  di
incostituzionalita'  degli artt. 7-bis, legge n. 1423/1956, 10, comma
5, legge n. 575/1965, nonche' del combinato disposto degli artt. 120,
128  e  130  comma 1 lett. b) del decreto n. 285/1992, per violazione
degli artt. 3, 4, 29, 32 e 35 della Costituzione.
    Il  collegio  reputa  il tema posto di assoluta rilevanza ai fini
della  presente  decisione  e  ritiene,  altresi', non manifestamente
infondata la relativa questione.
    In ordine al primo aspetto, infatti, e' di tutta evidenza come la
questione   sia  rilevante  nell'ambito  della  valutazione,  cui  e'
chiamato questo Tribunale, dell'istanza avanzata da Scarpato Aldo: la
stessa  andrebbe  di  sicuro dichiarata inammissibile in applicazione
della  normativa sopra citata non essendo consentito al giudice della
prevenzione  di autorizzare il sottoposto a servirsi della patente di
guida,  atteso  che  la  revoca  della  stessa (o l'impossibilita' di
ottenere  l'abilitazione  o  la  revisione)  e'  configurata  de jure
condito  come  automatica conseguenza dell'applicazione di una misura
di  prevenzione  personale,  in  ordine alla quale vengono in rilievo
esclusivamente  le  specifiche  competenze (neppure discrezionali, si
ribadisce) dell'autorita' amministrativa sul punto.
    Cio'  in  quanto,  come accennato, manca allo stato una specifica
disposizione  che  presti efficace tutela - in presenza di situazioni
soggettive  straordinarie  che  richiedano  salvaguardia  in  via  di
urgenza  e  mettano  a  repentaglio  la  stessa  affermazione di beni
primari  dell'individuo  -  al  sottoposto  cui sia stata ritirata la
patente  di  guida,  come invece risulta normativamente stabilito sia
nell'art. 7-bis della legge n. 1423/1956 che nell'art. 10 della legge
n. 575/1965.
    Tali argomentazioni saranno illustrate in dettaglio innanzi.
    Ulteriore  valutazione  cui e' chiamato il giudice in questa sede
e'  quella  della  non  manifesta  infondatezza del thema decidendum,
dovendosi  comprendere  se  la normativa citata possa o meno dirsi in
violazione della Carta costituzionale e se il tema all'attenzione del
collegio  sia  o  meno  manifestamente infondato: orbene, anche sotto
questo  profilo,  il  Tribunale  ritiene  di potere addivenire ad una
conclusione  positiva  in  merito alla non manifesta infondatezza del
tema,  per  cui  la  questione  va  rimessa  al  giudizio della Corte
costituzionale.
    Viene  in  primo  luogo  in  rilievo la violazione ad opera delle
disposizioni de quibus dell'art. 3 della Costituzione, norma che pone
il  fondamentale principio dell'eguaglianza formale e sostanziale dei
cittadini  innanzi  alla  legge.  Detta norma, sancendo una regola di
parita'  non  solo apparente ma anche effettiva, si indirizza a tutte
le  funzioni  dello  Stato  ed impone l'imparzialita' del legislatore
sotto   due   importantissimi   aspetti,   quello   del   divieto  di
discriminazione  per  ragioni  di  sesso,  razza,  lingua, religione,
opinioni  politiche  e  condizioni  sociali e personali, e quello del
divieto   di   trattare   in   modo  difforme  situazioni  soggettive
riconoscibili  come uguali, con il correlativo divieto di trattare in
modo eguale situazioni configurabili come diverse.
    In  particolare,  questo secondo principio comporta l'obbligo del
legislatore  di  non  violare le regole della logica, che costituisce
invalicabile   limite   giuridico  all'esercizio  di  ogni  attivita'
discrezionale:  conseguentemente,  andra' dichiarata l'illegittimita'
delle  norme  che  appaiano prive del carattere imprescindibile della
ragionevolezza, che permea di se' l'intero sistema normativo vigente.
    Nel  caso  in esame il collegio rileva che le disposizioni citate
del  codice  della  strada  realizzano  una  vistosa violazione della
regola  di  eguaglianza  sostanziale  contenuta nel menzionato art. 3
della  Costituzione, con particolare riferimento alla norma contenuta
nell'art. 10 comma 5 della legge 575/1965.
    In  altre  parole, si e' di fronte ad una lesione del criterio di
ragionevolezza   derivante   dal  trattamento  completamente  diverso
riservato  dal  Legislatore  a due situazioni soggettive senza dubbio
qualificabili come analoghe.
    L'art. 10  citato,  infatti,  stabilisce  che  le persone cui sia
stato   applicata   con   provvedimento   definitivo  una  misura  di
prevenzione  non possono ottenere licenze o autorizzazioni di polizia
e  commercio, concessioni di acque pubbliche ovvero di beni demaniali
(allorche'    siano    richieste   per   l'esercizio   di   attivita'
imprenditoriali),  concessioni  di  costruzione  e  gestione di opere
riguardanti  la  p.a.  e  concessioni di pubblici servizi, iscrizioni
negli  albi  di  appaltatori  o di fornitori di opere, beni e servizi
riguardanti  la  p.a.  (e  nell'albo  nazionale  dei costruttori, nei
registri  della  Camera  di  Commercio  per l'esercizio del commercio
all'ingrosso  e  nei  registri  dei  commissionari  astatori presso i
mercati   all'ingrosso),  ne'  altre  iscrizioni  o  provvedimenti  a
contenuto   autorizzatorio,   concessorio   o   abilitativo   per  lo
svolgimento  di  attivita'  imprenditoriali comunque denominati, ne',
infine,   contributi,   finanziamenti,   mutui   agevolati  ed  altre
erogazioni dello stesso tipo (comunque denominate) concessi o erogati
da  parte  dello  Stato  o  di  altri enti pubblici o delle comunita'
europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali.
    Il  comma  2  prevede  la  decadenza  di  diritto  dalle licenze,
autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, etc... nonche' il divieto di
concludere  contratti e subcontratti (di appalto, cottimo fiduciario,
fornitura  di opere, beni o servizi) con la pubblica amministrazione,
come   conseguenza   automatica   del   provvedimento  definitivo  di
applicazione della misura di prevenzione.
    Il citato comma 5 statuisce tuttavia, a fronte di una cosi' grave
limitazione delle possibilita' personali di lavoro, per le licenze ed
autorizzazioni  di  polizia (ad eccezione di quelle relative ad armi,
munizioni ed esplosivi), come pure per gli altri provvedimenti di cui
al  comma  1, la possibilita' che il giudice escluda le decadenze e i
divieti previsti dal menzionato articolo «nel caso in cui per effetto
degli   stessi   verrebbero   a  mancare  i  mezzi  di  sostentamento
all'interessato ed alla famiglia».
    Si   offre,   in  tal  modo,  al  giudice  della  prevenzione  il
potere-dovere  di  agire  -  in presenza delle condizioni di legge e,
quindi,  di  un  grave rischio di lesione degli interessi primari del
sottoposto  e  dei  congiunti  -  a  tutela proprio di tali interessi
superiori  evitando,  in tal modo, che si determini nel caso concreto
un  contrasto tra le esigenze di controllo che costituiscono la ratio
della normativa di settore e la necessita' di non incidere gravemente
sul  soddisfacimento  dei  bisogni  essenziali  della persona. Questo
collegio,  come  detto,  ritiene  che le disposizioni sopra enunciate
situazioni  soggettive  qualificabii  come  analoghe:  il presupposto
comune  e'  infatti  l'applicazione  di  una  misura  di  prevenzione
personale, ed in entrambi i casi (ossia in ipotesi di revoca, mancato
rilascio  e  mancata revisione della patente di guida come pure nelle
ipotesi di decadenza e divieti sanciti dall'art. 10 comma 1) si e' di
fronte  all'automatica  impossibilita', per effetto del provvedimento
giurisdizionale  che irroga la misura, del soggetto di ottenere dalla
pubblica  amministrazione  un  titolo che lo abiliti al compimento di
specifiche  attivita', nonche' alla decadenza di diritto (ricostruita
come  revoca nel caso della patente di guida) delle abilitazioni gia'
ottenute dal sottoposto in passato.
    A  fronte  di  tale  identita'  di  presupposti  di partenza e di
conseguenze   giuridiche,   la   legge   consente  al  giudice  della
prevenzione  di  intervenire  -  attraverso una valutazione che tenga
conto  delle  circostanze  specifiche  del  singolo  caso  concreto -
escludendo  in  tutto  o  in parte i divieti e delle decadenze di cui
all'art. 10, comma 1, legge n. 575/1965.
    Cio'  qualora per effetto degli stessi si dovesse determinare una
grave compressione delle quotidiane esigenze di vita del sottoposto e
della  famiglia,  tale da configurarsi come mancanza sopravvenuta dei
mezzi di sostentamento.
    Nulla di tutto cio' e', invece, previsto in ordine alla revoca ed
al  divieto  di  rilascio e/o rinnovo della patente di guida, laddove
sarebbe  necessario  ed  opportuno,  a  giudizio  di questo collegio,
consentire   anche   in   tali   ipotesi  un  vaglio  giurisdizionale
riconoscendo  al  giudice  procedente  la possibilita' di intervenire
escludendo  -  ovviamente  all'esito  di una attenta ponderazione del
singolo caso e, lo si ripete, in presenza di situazioni straordinarie
tali    da   determinare   una   lesione   inevitabile   di   diritti
costituzionalmente  tutelati  - tali conseguenze dell'applicazione di
misura  di  prevenzione  nel  caso  in cui le stesse comportassero le
menzionate,   gravissime,  difficolta'  al  sottoposto  ed  alla  sua
famiglia.
    E'  di tutta evidenza, infatti, come il giudice della prevenzione
sia  l'unico  soggetto  che  puo'  intervenire  nel  caso concreto ed
evitare,   in   tal  modo,  il  contrasto  tra  gli  interessi  sopra
ricostruiti, entrambi in astratto meritevoli di tutela.
    La  circostanza  che  il  sistema  non  consenta  tale  evenienza
determina,  a  giudizio del collegio, una effettiva lesione di alcuni
dei   diritti   fondamentali   della  persona  tutelati  dalla  Carta
costituzionale.
    La  competenza  del  giudice procedente comporterebbe, invece, la
possibilita'  di  accertare in concreto e sulla base delle specifiche
emergenze  istruttorie in atti, se, ad esempio, gli elementi di fatto
dai   quali   e'   stata   fatta   discendere   l'affermazione  della
pericolosita'  sociale  del soggetto fossero connessi proprio all'uso
della  patente,  o  ancora  se  la  possibilita' di mantenere (ovvero
ottenere)   la  patente  di  guida  si  presenti  semplicemente  come
strumento per la tutela di diritti primari propri e della famiglia.
    In  tal senso, infatti, potrebbe verificarsi che il giudice della
prevenzione  addivenga  ad autorizzare il sottoposto alla guida anche
limitatamente alla tutela di questi diritti.
    E'  di tutta evidenza, infatti, come l'impossibilita' di detenere
una  patente  di guida appaia circostanza tale da incidere in maniera
assai  negativa  sulle quotidiane attivita' del sottoposto, giungendo
in  alcuni  casi  a  pregiudicargli  qualsivoglia  idonea prospettiva
lavorativa  e potendo in ipotesi determinare, in tal modo, l'assoluta
mancanza  dei  mezzi  di  sostentamento  allo stesso ed al suo nucleo
familiare.
    In ultima analisi, se tale evenienza viene ricondotta dalla legge
alle  decadenze  ed  ai  divieti  di  cui  all'art. 10  comma 1 legge
n. 575/1965   (riguardanti  situazioni  particolari  di  persone  che
avevano   ottenuto   o   avrebbero   potuto   ottenere  provvedimenti
abilitativi  o  finanziamenti dalla p.a., ovvero ancora stipulare con
la   pubblica   amministrazione  contratti)  non  appare  ragionevole
escluderla  in  modo assoluto come conseguenza della privazione della
patente  di  guida, fatto di per se' assai piu' invasivo e limitante,
oltre  che potenzialnente destinato ad incidere sulla vita quotidiana
di un numero di certo maggiore di soggetti.
    Il  criterio  di  eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della
Costituzione  subisce,  a  parere  di  questo tribunale, un ulteriore
diretto  vulnus in riferimento al raffronto tra il combinato disposto
delle  norme censurate e l'art. 7-bis della legge n. 1423/1956, nella
parte  in cui prevede che qualora ricorrano gravi e comprovati motivi
di  salute  le  persone  sottoposte  all'obbligo di soggiorno possano
essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune
di  residenza  o  di  dimora  abituale  ai  sensi  degli accertamenti
sanitari e delle cure indispensabili.
    La disposizione, peraltro interpretata dai giudici e dalla stessa
Corte  Costituzionale  con una certa ampiezza (tanto da ricomprendere
ormai  non  solo  gli  stringenti  e  testuali  motivi  di salute del
sottoposto,  ma  anche  di  stretti  congiunti,  oltre che comprovate
esigenze  familiari,  latu sensu affettive, professionali e di tutela
del  diritto  di  difesa  mediante  la  partecipazione  ad  udienze),
consente  al giudice della prevenzione di autorizzare il sottoposto a
lasciare   il  comune  di  soggiorno  obbligato  per  sopperire  alle
menzionate  esigenze;  orbene,  l'impossibilita'  del  sottoposto  di
condurre un veicolo non puo' che incidere negativamente sul contenuto
di   tale   autorizzazione,  rendendola  in  alcuni  casi  del  tutto
inattuabile.
    Non  sorretto  da  ragionevolezza  appare, quindi, l'aver, per un
verso,  attribuito  al  giudice  il  potere-dovere  di  consentire al
sottoposto,  in  presenza  delle condizioni di legge, di allontanarsi
dal   luogo   di   soggiorno   obbligato  per  soddisfare  necessita'
evidentemente   ritenute   dal  legislatore  di  assoluta  rilevanza,
precludendogli,  per  altro verso, ogni sindacato sull'opportunita' o
meno nel singolo caso della privazione della patente di guida. Che si
presenta  come  fatto  idoneo  ad  incidere  significativamente sulla
concreta  possibilita'  di  fruizione  di  detta  autorizzazione, con
correlativo  sacrificio delle esigenze alla cui salvaguardia e' stato
dettato l'art. 7-bis.
    Il   tema  ora  posto  involge  necessariamente  la  disamina  di
ulteriori  profili  di  violazione  dei  principi sanciti dalla Carta
costituzionale.
    L'art. 4  della Costituzione sancisce, infatti, il riconoscimento
da parte della Repubblica del diritto al lavoro, promuovendo altresi'
le  condizioni che rendano effettivo tale diritto; ogni cittadino ha,
inoltre,  il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilita' e la
propria  scelta, un'attivita' che contribuisca al progresso materiale
e spirituale della societa'.
    Quello  al  lavoro  e'  stato, dunque, individuato come un vero e
proprio   diritto,  per  sottolineare  l'imperativita'  dell'esigenza
costituzionale,  morale  e  civile,  connessa  sia  alla  pretesa del
cittadino alla creazione da parte dello Stato di occasioni di lavoro,
sia  alla  eliminazione  di  qualsivoglia  interferenza nella scelta,
nelle  modalita'  di  esercizio  e  nello  svolgimento dell'attivita'
lavorativa.
    La  disposizione  e'  attuata  dall'art. 35 della Costituzione, a
norma  del quale la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme
ed applicazioni.
    Corollario  ed  applicazione  ditali principi e' proprio il fatto
che  la  legge  n. 1423/56  all'art. 5  comma  2,  nell'ambito  delle
prescrizioni  che  il  giudice  della  prevenzione  puo' applicare al
sottoposto, preveda anche quella di darsi alla ricerca di una stabile
occupazione.
    Cio'  dimostra  la  forte  valenza  risocializzatrice  del lavoro
individuata  dal  legislatore  del  1956  e  rende,  per altro verso,
contraddittorio   precludere   -   automaticamente   e  senza  alcuna
possibilita'   di  un  vaglio  giurisdizionale  -  al  sottoposto  lo
svolgimento  di  tutte le attivita' professionali che necessitino del
possesso  della  patente di guida, allorche', come nel caso in esame,
cio' comporti, per la specifica condizione fisica del richiedente, la
pratica  impossibilita'  di  lavorare  e  determini  conseguentemente
l'incapacita'  di  fare  fronte  ai bisogni essenziali del suo nucleo
familiare.
    E'  evidente che la revoca ed il diniego automatico di rilascio o
rinnovo  della  patente  di  guida, per tutte le considerazioni sopra
enunciate,   comprimono   in   maniera   significativa   il   diritto
costituzionalmente   tutelato   al   lavoro,   impedendo  sovente  al
sottoposto di svolgere qualsiasi attivita' professionale che richieda
l'abilitazione  alla  guida,  ovvero  anche  solo  la  necessita'  di
spostarsi celermente da un luogo ad un altro.
    Gli   artt. 29   e   ss.  della  Carta  costituzionale,  inoltre,
riconoscendo  i  diritti  della  famiglia e tracciando per i genitori
l'obbligo  di  mantenere,  istruire  ed  educare  i figli, pongono la
questione  della  compatibilita'  tra  la situazione soggettiva della
persona   sottoposta   a   misura  di  prevenzione  perche'  ritenuta
socialmente  pericolosa e l'esercizio del complesso di diritti-doveri
riconducibili alla potesta' genitoriale.
    Non v'e' dubbio, infatti che la privazione della patente di guida
si  manifesti  come  fatto idoneo ad incidere in modo assai limitante
sull'espletamento di tali diritti-doveri.
    Ma,  atteso  che la sottoposizione a misura di prevenzione non e'
prevista  dall'ordinamento  come causa di perdita o sospensione della
potesta'  genitoriale  e  considerato  che  il sottoposto gode di una
certa  liberta' di movimento all'interno del comune di residenza (nel
caso  in  cui  sia  stato applicato anche l'obbligo di soggiorno) nel
rispetto  delle prescrizioni imposte con il provvedimento applicativo
della   misura   appare   necessario  contemperare  efficacemente  la
necessita'  di  controllo  del  sottoposto  ed  il suo diritto-dovere
costituzionalmente sancito di prendersi cura della famiglia.
    Cio'  nei  casi  in cui l'impossibilita' di guidare determini, in
ragione  di  peculiari  situazioni soggettive verificate in concreto,
una grave lesione di tale bene giuridico primario.
    Nel  caso  in  esame  la questione acquista particolare rilevanza
atteso  che uno dei figli del sottoposto e' affetto da una gravissima
patologia  invalidante  (tetraparesi  spastica), che gli impedisce di
attendere  autonomamente  anche  alle minime attivita' quotidiane, di
talche'  l'impossibilita' di autorizzare lo Scarpato a guidare la sua
autovettura  -  sia  pure solo limitatamente al soddisfacimento delle
necessita'  connesse alle specifiche condizioni di salute del figlio)
-  rischia  di  determinare  un  grave  pregiudizio non solo sotto il
profilo  dell'esercizio  dei  poteri-doveri  genitoriali  di cura, ma
anche  in  riferimento alla possibile lesione del diritto alla salute
di Scarpato Salvatore.
    Il  profilo  personale  del  sottoposto  e  del figlio Salvatore,
dunque,  pone  all'attenzione  del  collegio  un ulteriore profilo di
rilevanza costituzionale, quello concernente la salvaguardia del loro
fondamentale diritto alla salute.
    L'art. 32   della   Costituzione   traccia,  infatti,  un  limite
all'inviolabilita' della persona fisica per ragioni di salute laddove
tutela  la  salute  stessa come fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettivita' e statuisce che in nessun caso la legge
puo' violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
    Nel  caso  in  esame  il  tribunale  rileva che il richiedente e'
persona  dichiarata  invalida ed affetta da grave patologia cardiaca,
circostanza  che  gli  preclude  una  serie  di  attivita' altrimenti
elementari,  come  il  deambulare  per  lunghi  tratti,  e  gli rende
difficoltoso anche l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico.
    Cio'  determina  in  concreto  l'impossibilita' che egli, privato
della   patente   di   guida  sol  perche'  sottoposto  a  misura  di
prevenzione,  goda  di  un'efficace  tutela  del  suo  incomprimibile
diritto  alla salute: egli non puo', infatti, spostarsi autonomamente
qualora  abbia  urgente  bisogno  di  cure mediche e non trovi alcuno
disposto  a  farsi carico del suo accompagnamento e rischia, anzi, di
aggravare il suo quadro clinico dovendosi spostare a piedi.
    Come  detto  innanzi,  inoltre,  egli deve farsi carico anche del
figlio  Salvatore,  colpito  da  handicap  psicomotorio, le cui serie
condizioni  di  salute possono comportare la necessita' di interventi
immediati  di  urgenza,  ad  esempio  con l'accompagnamento presso un
luogo  di  cura,  interventi  che  attualmente lo Scarpato, stante la
revoca della patente, non e' in grado di gestire autonomamente.
    In   questi  termini  deve  ritenersi  che  la  mancanza  di  una
disposizione  che  consenta al giudice della prevenzione, in presenza
di  situazioni  straordinarie  come  quella in esame, in cui venga in
rilievo  la  tutela  di  interessi  superiori  della  persona fisica,
costituisca  una  pericolosa  lacuna  del  sistema vigente, capace di
mettere seriamente in pericolo beni di rilevanza primaria.
    Questo  collegio  non  ritiene  che  si  tratti  semplicemente di
ipotesi  in  cui  viene  in  rilievo  una  scelta  discrezionale  del
legislatore,  in  quanto  a  fronte  della  concreta  possibilita' di
lesione  di  un  bene primario come il diritto alla salute il giudice
procedente  deve  potere  intervenire  e  fornire,  in  tal modo, una
soluzione  specifica  che  impedisca  l'indebita compressione di tali
interessi superindividuali
    In  conclusione,  il  collegio  dubita  che,  alla  stregua della
normativa  vigente,  i  parametri  costituzionali  innanzi  enunciati
(principio  di  eguaglianza  sostanziale,  diritto al lavoro, diritto
alla salute, tutela della famiglia) siano, in riferimento all'istanza
avanzata da Scarpato Aldo, rispettati.
    Tale  dubbio  non  puo'  che determinare la rimessione degli atti
alla Corte costituzionale.
                              P. Q. M.
    Solleva questione di legittimita' costituzionale dell' art. 7-bis
legge  n. 1423/56,  nella  parte in cui non consente al giudice della
prevenzione  di autorizzare, in presenza di gravi e comprovati motivi
di  salute, il sottoposto alla guida di un veicolo al fine di recarsi
in  un  luogo  determinato  fuori del comune di residenza o di dimora
abituale;  dell'art. 10  comma 5, legge n. 575/65, nella parte in cui
non  consente al giudice della prevenzione di escludere il ritiro, il
divieto  di emissione e di rinnovo della patente di guida nel caso in
cui  per  effetto  degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi di
sostentamento   all'interessato   ed  alla  famiglia;  del  combinato
disposto  degli  artt. 120,  128  e  130  comma 1, lettera b) decreto
legislativo  n. 285/1992 (codice della strada) nella parte in cui non
consentono  al  giudice  della  prevenzione  alcun sindacato circa la
revoca, il diniego di rilascio o di rinnovo della patente di guida.
    Cio'  per  contrasto  con  gli  artt. 3,  4,  29,  32  e 35 della
Costituzione.
    Sospende  la  decisione  del  giudizio in corso ed ordina che gli
atti siano trasmessi alla Corte costituzionale.
    Manda  alla  cancelleria  per  gli  adempimenti  di  rito, per la
notifica  della  presente  ordinanza  al Presidente del Consiglio dei
ministri  e  per  la  comunicazione  al  Presidente  del Senato della
Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.
      Santa Maria Capua Vetere, addi' 21 novembre 2006
                       Il Presidente: Vertaldi
Il giudice estensore: Forte
07C0875