N. 4 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 21 giugno 2007
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 21 giugno 2007 (della Corte di appello di Roma) Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento civile, promosso dalla dott.ssa Ilda Boccassini, per il risarcimento dei danni per la diffamazione subita a seguito delle dichiarazioni rese dall'on. Vittorio Sgarbi nel corso di una trasmissione televisiva - Deliberazione di insindacabilita' della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte di appello di Roma, prima sezione civile - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio dell'attivita' parlamentare. - Deliberazione Camera dei deputati 26 gennaio 2005. - Costituzione, art. 68, primo comma.(GU n.32 del 22-8-2007 )
Riunita in Camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n. 7752 R.G.C. dell'anno 2001, posta in decisione all'udienza del 16 giugno 2006 tra Sgarbi Vittorio elett. te domiciliato in Roma, via Cicerone 60, presso lo studio degli avv. Stefano Previti e Francesco Bauro che lo rappresentano per procura generale alle liti, atto notaio Brunelli del 16 settembre 1996, rep. 28432, racc. 3456, e delega in calce alla citazione in appello, appellante e R.T.I. - Reti televisive italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante, elett. te domiciliata in Roma, via E. Tazzoli n. 6, presso lo studio dell'avv. Romano Vaccarella che la rappresenta per delega in margine alla comparsa di costituzione nel presente grado del giudizio, appellata ed appellante incidentale; Bocassini Ilda, elett. te domiciliata in Roma, via Col di Lana 11, presso lo studio dell'avv. Carlo d'Inzillo che unitamente all'avv. Francesco Borasi del Foro di Milano la rappresentano per procura a margine dell'atto di citazione in primo grado, appellata. Oggetto: diffamazione, sentenza del Tribunale civile di Roma n. 20106/2001 depositata in data 28 maggio 2001. Conclusioni: all'udienza del 16 giugno 2006, le parti costituite concludevano come in atti. Considerato in fatto Bocassini Ilda, magistrato, ha convenuto dinanzi al Tribunale di Roma l'on. Sgarbi Vittorio e la R.T.I. S.p.a., titolare della rete televisiva Canale 5, per sentirli condannare al risarcimento dei danni da lei subiti per essere stata diffamata nel corso della trasmissione «Sgarbi quotidiani» del 2 gennaio 1998. Lamentava l'attrice che lo Sgarbi nella suddetta trasmissione l'aveva accusata di avere determinato la morte del magistrato Michele Coiro per «crepacuore» causa una indebita iniziativa giudiziaria da lei intrapresa alla Procura di Milano, in tal modo gravemente diffamandola. In particolare nella suddetta trasmissione lo Sgarbi faceva le seguenti testuali affermazioni: «...dalle vicende Bocassini dipende anche la morte di uno dei magistrati piu' seri d'Italia Michele Coiro. Michele Coiro e' stato ucciso. E' stato cacciato, il CSM ha stabilito che non poteva essere piu' procuratore e quindi lui ha scelto prontamente di andare al Ministero e poi e' morto. Morto di crepacuore. Questa e' la conseguenza di un'azione iniqua di cui la Bocassini potrebbe essere perseguita non soltanto per abuso, ma anche come stimolatrice di una conseguenza tragica, come chi tenendo in carcere taluno lo induca al suicidio, fra chi porta un tale male nel cuore di un uomo, con la volonta' di inquisire e opprimere un potere che e' quello simboleggiato dalla Procura di Roma, che in quel caso il Procuratore era Coiro e contro di lui andava l'azione di principi che partiva da Milano...». Costituitisi, entrambi i convenuti chiedevano il rigetto della domanda e, in particolare, lo Sgarbi eccepiva di aver agito quale membro del Parlamento esprimendo valutazioni di carattere politico in ordine alla vicenda, e chiedeva l'applicazione dell'immunita' di cui all'art. 68 della Costituzione. Con la sentenza indicata in oggetto il tribunale accoglieva la domanda risarcitoria proposta e condannava i convenuti in solido al pagamento, in favore dell'attrice, di " 50.000.000 oltre alla rifusione delle spese di lite. Avverso tale decisione proponeva appello lo Sgarbi che chiedeva la riforma della decisione, con il rigetto della domanda di controparte, allegando la insindacabilita' delle opinioni espresse e, comunque, la loro non offensivita'. In via subordinata, chiedeva ridursi la somma determinata dal tribunale. Costituitasi la R.T.I. S.p.a., proponeva appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza con il rigetto della domanda attorea e, in subordine, la riduzione della somma liquidata; deduceva a) l'erronea applicazione dell'art. 68 della Costituzione; b) l'erronea valutazione del fatto; c) l'eccessivita' della somma, sottolineando la propria estraneita' alle affermazioni fatte dallo Sgarbi nel corso di una conferenza stampa o per trasmissioni di altre reti. All'udienza del 16 giugno 2006 veniva depositata delibera della Camera dei deputati in data 26 gennaio 2005, la quale stabiliva che «i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni», e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di rito per il deposito degli atti difensivi. Considerato in diritto La Camera dei deputati, nella citata delibera, ha ritenuto che i fatti oggetto del procedimento in esame concernessero opinioni espresse dallo Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari. Tale affermazione non e' in alcun modo condivisibile. Va qui ribadita la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui, per l'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare (nella specie, nel corso di un programma televisivo, quale «opinionista» conduttore della trasmissione) e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento, e' necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dell'esercizio di attivita' parlamentare (cfr., tra le piu' recenti, sentenze n. 10 e n. 11 del 2000, n. 164, n. 176 e n. 193 del 2005, n. 249, n. 258, n. 260, n. 317 e n. 335 del 2006). Tale nesso richiede una corrispondenza sostanziale di contenuto fra attivita' parlamentare e dichiarazioni, non essendo sufficiente una mera comunanza di tematiche (sentenze n. 508 del 2002, n. 235 del 2005 e n. 231 del 2006). Peraltro il nesso funzionale tra l'attivita' parlamentare e l'opinione espressa e' richiamato anche dalla legge n. 140 del 2003 attuativa dell'art. 68, primo comma della Costituzione. Nel caso di specie e' pacifico che l'onorevole Sgarbi, nella conduzione della trasmissione televisiva che portava il suo nome non svolgeva la sua funzione parlamentare neppure sub specie di attivita' connessa, ma esercitava un'attivita' professionale di conduttore ed opinionista televisivo nell'ambito di un rapporto d'opera, retribuito in forza di un contratto concluso con una parte privata. Non puo', pertanto, nel caso di specie trovare applicazione l'art. 68, primo comma della Costituzione.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ricorre alla Corte costituzionale, sollevando conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati e chiede che la Corte costituzionale stessa accerti ed affermi che non spetta alla Camera suddetta dichiarare l'insindacabilita' ex art. 68, primo comma della Costituzione, delle frasi e delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nel corso della trasmissione «Sgarbi quotidiani» del 2 gennaio 1998, secondo quanto deliberato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 2005, e annulli, conseguentemente, la predetta delibera; Sospende il processo civile n. 7752 R.G.C. dell'anno 2001 della Corte di appello di Roma, riguardante l'appello proposto da Vittorio Sgarbi avverso sentenza del Tribunale civile di Roma n. 20106/01 depositata in data 28 maggio 2001; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Il Presidente: Popolizio Avvertenza L'ammissibilita' del presente conflitto e' stata decisa con ordinanza n. 197/2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 2 del 20 giugno 2007. 07C0876