N. 238 SENTENZA 18 - 26 giugno 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Enti  locali  - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Consiglio
  delle  autonomie locali - Istituzione e disciplina attraverso fonte
  legislativa  ordinaria - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto
  con  la riserva di Statuto prevista dalla Costituzione - Difetto di
  idonea  motivazione  in  ordine  all'applicabilita'  del  parametro
  evocato alle Regioni ad autonomia speciale - Inammissibilita' della
  questione.
- Legge  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia 9 gennaio 2006, n. 1,
  artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37.
- Costituzione   art. 123,   quarto   comma;   legge   costituzionale
  18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.
Enti locali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Autonomia e
  funzioni  dei Comuni e delle Province - Attribuzione delle funzioni
  attinenti  ad aree sovracomunali agli ASTER (Ambiti per lo sviluppo
  territoriale)  costituiti da associazioni intercomunali e unioni di
  comuni  -  Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi
  di  sussidiarieta',  differenziazione  e  adeguatezza  imposti alla
  potesta'  legislativa regionale in materia di «enti locali» nonche'
  asserita  lesione del canone dell'«armonia con la Costituzione» per
  violazione  delle  funzioni  fondamentali e di quelle proprie delle
  Province  -  Carenza argomentativa in ordine all'applicazione delle
  disposizioni  del  Titolo  V  della Costituzione in luogo di quelle
  dello   Statuto   speciale   friuliano   -  Inammissibilita'  delle
  questioni.
- Legge  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia 9 gennaio 2006, n. 1,
  artt. 8, comma 5, 9, 17, 20, 25 e 26.
- Costituzione  artt. 117,  secondo  comma,  lettera p), 114, secondo
  comma, e 118, primo e secondo comma; statuto speciale della Regione
  Friuli-Venezia Giulia, art. 4.
Enti locali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Autonomia e
  funzioni  dei Comuni e delle Province - Attribuzione delle funzioni
  attinenti  ad aree sovracomunali agli ASTER (Ambiti per lo sviluppo
  territoriale)  costituiti da associazioni intercomunali e unioni di
  comuni  anziche'  alle  Province - Ricorso del Governo - Denunciata
  violazione  del  principio di autonomia degli enti locali - Censura
  sommaria ed oscura - Inammissibilita' della questione.
- Legge  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia 9 gennaio 2006, n. 1,
  art. 26.
- Costituzione  artt. 5,  114  e  118; statuto speciale della Regione
  Friuli-Venezia  Giulia,  artt. 4,  n. 1-bis  e 59; d.lgs. 2 gennaio
  1997, n. 9, art. 2.
Enti locali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Autonomia e
  funzioni  dei  Comuni  e  delle  Province  -  Ricorso del Governo -
  Denunciato  omesso  riconoscimento  delle  «funzioni proprie» delle
  province  e lamentata violazione del principio dell'autonomia degli
  enti locali - Esclusione - Non fondatezza della questione.
- Legge  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia 9 gennaio 2006, n. 1,
  artt. 8, comma 5, e 17.
- Costituzione  artt. 5,  114  e  118; statuto speciale della Regione
  Friuli-Venezia  Giulia,  artt. 4,  n. 1-bis  e 59; d.lgs. 2 gennaio
  1997, n. 9, art. 2.
Enti   locali   -   Norme   della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -
  Attribuzione  della  funzione  di pianificazione di area vasta alle
  citta'  metropolitane  -  Ricorso  del  Governo - Denunciato omesso
  riconoscimento  delle «funzioni proprie» delle Province e lamentata
  violazione   del  principio  dell'autonomia  degli  enti  locali  -
  Esclusione - Non fondatezza della questione.
- Legge  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia 9 gennaio 2006, n. 1,
  art. 9.
- Costituzione  artt. 5,  114  e  118; statuto speciale della Regione
  Friuli-Venezia  Giulia,  artt. 4,  n. 1-bis  e 59; d.lgs. 2 gennaio
  1997, n. 9, art. 2.
Enti  locali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disciplina
  delle forme collaborative tra gli enti locali - Possibilita' per le
  Province   di  partecipare  alle  predette  forme  collaborative  e
  attribuzione   alle  stesse  di  funzioni  di  coordinamento  e  di
  sostituzione  nei  confronti  dei  Comuni  inadempienti  -  Mancata
  previsione - Ricorso del Governo - Denunciato omesso riconoscimento
  delle  «funzioni proprie» delle Province e lamentata violazione del
  principio  dell'autonomia  degli  enti  locali  -  Esclusione - Non
  fondatezza della questione.
- Legge  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia 9 gennaio 2006, n. 1,
  art. 20.
- Costituzione  artt. 5,  114  e  118; statuto speciale della Regione
  Friuli-Venezia  Giulia,  artt. 4,  n. 1-bis  e 59; d.lgs. 2 gennaio
  1997, n. 9, art. 2.
Enti   locali   -   Norme   della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -
  Attribuzione  dei compiti di programmazione relativi alla «tutela e
  valorizzazione  del territorio e delle risorse naturali» agli ASTER
  (Ambiti  per  lo  sviluppo territoriale) costituiti da associazioni
  intercomunali  e  unioni di comuni anziche' alle Province - Ricorso
  del  Governo  -  Denunciato  omesso  riconoscimento delle «funzioni
  proprie»  delle  province  e  lamentata  violazione  del  principio
  dell'autonomia  degli  enti  locali  -  Esclusione - Non fondatezza
  della questione.
- Legge  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia 9 gennaio 2006, n. 1,
  art. 25.
- Costituzione  artt. 5,  114  e  118; statuto speciale della Regione
  Friuli-Venezia  Giulia,  artt. 4,  n. 1-bis  e 59; d.lgs. 2 gennaio
  1997, n. 9, art. 2.
(GU n.26 del 4-7-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 8, quinto
comma;  9,  17,  20, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, e 37 della legge
della  Regione Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e
norme  fondamentali  del  sistema  Regione  -  autonomie  locali  nel
Friuli-Venezia  Giulia),  promosso  con  ricorso  del  Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  notificato il 10 marzo 2006, depositato il
cancelleria  il  16 marzo  2006  ed  iscritto  al  n. 47 del registro
ricorsi 2006.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  22 maggio  2007  il  giudice
relatore Ugo De Siervo;
    Uditi  l'avvocato  dello  Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la
Regione Friuli-Venezia Giulia.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Il  Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso - notificato
il  10 marzo  2006 e depositato il successivo 16 marzo - ha impugnato
numerose disposizioni della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia
9 gennaio  2006,  n. 1  (Principi  e  norme  fondamentali del sistema
Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia).
    2.  - Il ricorrente, in particolare, censura l'art. 8, comma 5, e
gli  artt. 9,  17,  20,  25  e 26 di tale legge, per violazione degli
artt. 4,   «comma   1»   (recte:   numero  1-bis  e  59  della  legge
costituzionale  31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia), dell'art. 2 del decreto legislativo 2 gennaio
1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione
Friuli-Venezia  Giulia  in materia di ordinamento degli enti locali e
delle  relative  circoscrizioni),  nonche'  degli  artt. 5, 114, 118,
commi  primo  e  secondo,  e  117,  secondo  comma,  lettera p) della
Costituzione; censura, inoltre, gli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37
della  medesima  legge regionale per violazione dell'art. 123, quarto
comma, Cost.
    3. - Sostiene l'Avvocatura che, benche' la Regione Friuli-Venezia
Giulia,  in  base  all'art. 4,  n. 1-bis  dello  statuto, disponga di
competenza  legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti
locali,  tuttavia la legge regionale n. 1 del 2006 avrebbe ecceduto i
limiti   di   tale   competenza  violando  le  numerose  disposizioni
costituzionali evocate.
    In particolare, l'art. 8, comma 5, della legge n. 1 del 2006, pur
prevedendo  che le Province sono titolari delle funzioni fondamentali
ad  esse riconosciute e di quelle ulteriori loro conferite con legge,
avrebbe  omesso  di  fare riferimento alle «funzioni proprie» di tali
enti  territoriali,  espressamente  previste  dall'art. 118,  secondo
comma,  Cost.  Cio'  troverebbe  conferma nell'art. 17 della medesima
legge   regionale   che   non  indicherebbe  «una  serie  di  compiti
storicamente attribuiti alle Province stesse, quali enti esponenziali
di  collettivita'  vaste, di livello intermedio tra quelle comunali e
quelle  regionali».  Di conseguenza, le Province avrebbero unicamente
le  competenze  ad  esse  attribuite  dalla  legge  regionale, mentre
sarebbero  private di funzioni connesse ad «interessi e interventi di
area  vasta» da «sempre [...] considerate di competenza» delle stesse
ed  individuate negli artt. 19 e 20 del decreto legislativo 18 agosto
2000,  n. 267  (Testo  unico  delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali).
    Tali  disposizioni,  infatti,  dovrebbero considerarsi «il quadro
normativo  di  riferimento per l'attuazione e l'interpretazione degli
artt. 117,  secondo  comma,  lett.  p)  e  118,  secondo  comma della
Costituzione  e, come tale vincolante [...] anche nei confronti delle
regioni ad autonomia speciale».
    Gli   artt. 8   e   17  della  legge  n. 1  del  2006,  pertanto,
contrasterebbero  con  l'art. 4 dello statuto, in quanto violerebbero
il  principio  generale dell'ordinamento giuridico della Repubblica -
come  tale  vincolante  anche  per le Regioni ad autonomia speciale -
costituito dal «principio autonomistico, consacrato negli articoli 5,
114  e  118  Cost.».  Dal  complesso  di  tali disposizioni, infatti,
emergerebbe  che  le Province sono titolari, oltre che delle funzioni
loro   conferite,  anche  di  «funzioni  proprie»,  cioe'  di  quelle
«storicamente   attribuitegli  e  non  comprimibili  dal  legislatore
(nazionale  o regionale), in quanto da sempre ritenute necessarie per
l'esistenza   e  il  corretto  sviluppo  delle  rispettive  comunita'
territoriali e degli interessi di cui sono esponenziali».
    Analoghe censure sono svolte nei confronti degli artt. 9, 25 e 26
della   legge   n. 1  del  2006,  i  quali  attribuirebbero  funzioni
tradizionalmente  spettanti alle Province ad altri enti territoriali.
L'art. 9, infatti, attribuisce «la funzione di pianificazione di area
vasta»  alle  Citta'  metropolitane.  L'art. 25 attribuisce ulteriori
funzioni   di   area   vasta  agli  ASTER  (Ambiti  per  lo  sviluppo
territoriale),  costituiti  da associazioni intercomunali e unioni di
Comuni.  Si  tratterebbe  pero' di funzioni di spettanza non solo dei
Comuni, ma anche delle Province, come nel caso dei compiti di «tutela
e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali».
    Considerazioni   simili  varrebbero  anche  per  la  funzione  di
«coordinamento  dello  sviluppo  economico  e sociale», che lo stesso
art. 25  attribuisce agli ASTER in contrasto con l'art. 20 del d.lgs.
n. 267 del 2000, il quale l'attribuirebbe invece alle Province.
    Il  ricorrente  censura,  inoltre, l'art. 20 della legge n. 1 del
2006,  il  quale  escluderebbe  che  le Province possano aderire alle
forme   collaborative   tra  enti  locali  da  esso  disciplinate,  e
ometterebbe   di   attribuire   loro   funzioni  di  coordinamento  e
sostituzione nei confronti dei Comuni inadempienti.
    Secondo  l'Avvocatura  erariale,  le  impugnate  disposizioni  si
porrebbero  in  contrasto  anche  con  i  principi di sussidiarieta',
differenziazione  e  adeguatezza  sanciti dall'art. 118, primo comma,
Cost.  - e dai quali il legislatore regionale non sarebbe svincolato,
- dal momento che esse attribuirebbero soltanto ai Comuni e alle loro
associazioni  tutte  le funzioni attinenti ad aree sovracomunali che,
invece,  proprio  perche'  concernenti  interessi  che trascendono la
dimensione  comunale, dovrebbero essere conferite alle Province quali
enti  intermedi  tra  Comuni  e  Regione.  Inoltre, essendo le Citta'
metropolitane  e le associazioni di Comuni soggetti istituzionali non
necessari,  le funzioni relative alla cura di interessi sovracomunali
potrebbero non essere attribuite ad alcun ente.
    Le  disposizioni regionali censurate violerebbero anche l'art. 59
dello  statuto  speciale,  il  quale prevede che le Province hanno le
«funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione», nonche'
l'art. 2  del d.lgs. n. 9 del 1997, il quale sancisce che la Regione,
nel  fissare i principi dell'ordinamento locale e nel determinarne le
funzioni,  deve  favorire la piena realizzazione dell'autonomia degli
enti locali nel rispetto degli artt. 5 e 128 Cost.
    4.  -  Il  ricorrente impugna, inoltre, gli artt. 31, 32, 33, 34,
35,  36  e  37  della  legge  n. 1  del  2006, i quali istituiscono e
disciplinano  il  Consiglio  delle  autonomie  locali,  lamentando la
violazione  dell'art. 123,  quarto  comma,  Cost., dal momento che la
disciplina di tale organo sarebbe riservata alla fonte statutaria.
    La   disposizione   costituzionale,   infatti,  benche'  riferita
espressamente  alle sole Regioni ordinarie, sarebbe applicabile anche
alle Regioni ad autonomia speciale, in forza dell'art. 10 della legge
costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3  (Modifiche al titolo V della
parte  seconda  della  Costituzione),  il  quale nel prevedere che le
disposizioni  di  tale  legge  costituzionale si applicano anche alle
Regioni  a  statuto  speciale  per le parti in cui prevedono forme di
autonomia  piu'  ampie  rispetto  a  quelle  gia' attribuite, farebbe
riferimento  alle  condizioni  di  maggior autonomia anche degli enti
locali.
    5.  -  Con  atto depositato il 27 marzo 2006, si e' costituita la
Regione   Friuli-Venezia   Giulia,   chiedendo  che  il  ricorso  sia
rigettato,  in quanto inammissibile ed infondato, e riservando ad una
successiva  memoria  lo  svolgimento  delle argomentazioni a sostegno
delle  proprie  richieste.  Memoria in effetti depositata il 7 maggio
2007,  con  la  quale la difesa regionale motiva l'inammissibilita' e
l'infondatezza delle diverse censure formulate nel ricorso.
    6.  -  Quanto  alla  doglianza  relativa  all'art. 8, comma 5, la
Regione esclude la lamentata violazione dell'art. 118, secondo comma,
Cost. Questa disposizione, pur non menzionando le «funzioni proprie»,
comunque  contempla  quelle  «funzioni  fondamentali» che, secondo la
dottrina  prevalente,  includono  le  prime, come del resto statuisce
l'art. 2   della   legge  5  giugno 2003,  n. 131  (Disposizioni  per
l'adeguamento  dell'ordinamento  della  Repubblica  alla  legge cost.
18 ottobre  2001,  n. 3).  Se  poi  si  considerassero  «proprie»  le
funzioni  che  l'ente locale esercita quale esponente della comunita'
di riferimento mediante scelte autonome che non implicano l'esercizio
di  pubblici  poteri,  «sarebbe  evidente  che  tali funzioni proprie
sussistono   comunque,  e  non  abbisognano  del  riconoscimento  del
legislatore statale o regionale».
    La  doglianza  sarebbe  comunque  inammissibile  per  difetto  di
interesse,    avendo    l'art. 8,   comma 5,   «carattere   meramente
ricognitivo»  e, in quanto tale, inidoneo ad escludere l'efficacia di
altre leggi attributive di funzioni «proprie» alle Province.
    7.  -  Per  quanto  concerne  la censura relativa all'art. 17, la
parte  resistente  ne  deduce  l'inammissibilita',  innanzitutto, per
genericita',  non  avendo  il ricorso individuato i compiti ««negati»
alla  Provincia.  Inoltre  difetterebbero  motivazioni in ordine alla
asserita  essenzialita',  per  le  Province, delle predette funzioni.
Anche  l'art. 17  sarebbe  privo  dei  caratteri  di una disposizione
«concretamente attributiva di funzioni».
    8.  -  Nel  merito,  la  questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 17  sarebbe  infondata  innanzitutto  in  quanto le evocate
disposizioni  costituzionali  (gli  artt. 114,  secondo  comma,  117,
secondo comma, lettera p), e 118, secondo comma) trovano applicazione
soltanto nei confronti delle Regioni ordinarie. Infatti, come avrebbe
anche  riconosciuto  questa  Corte,  la  legge cost. n. 3 del 2001 si
applica  alle  Regioni  speciali solo ove preveda forme piu' ampie di
autonomia per le Regioni stesse, e non per gli enti locali.
    A  seguito  della  modifica  statutaria  adottata  con  la  legge
costituzionale  23 settembre  1993,  n. 2  (Modifiche ed integrazioni
agli  statuti  speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il
Friuli-Venezia  Giulia  e  per  il  Trentino-Alto  Adige),  lo stesso
riferimento  fatto  alle  leggi  statali  dall'art. 59  dello statuto
Friuli-Venezia  Giulia  andrebbe  inteso  in  relazione  alle materie
diverse da quelle che lo stesso statuto assegna alla Regione.
    Inoltre,  la  difesa  regionale  ricorda  che la legge n. 131 del
2003,  nel  delegare  al  Governo  l'individuazione  delle  «funzioni
fondamentali»,  ha fatto salve le competenze spettanti alle Regioni a
statuto  speciale  e  alle  Province  autonome di Trento e di Bolzano
(art. 2,  comma 4, lettera q)). Del resto, la stessa legge n. 131 del
2003   reca,   all'art. 11,   comma 1,   una   clausola  generale  di
salvaguardia per le predette Regioni a regime differenziato.
    Sarebbe  inoltre  significativo  che lo Stato non abbia impugnato
l'art. 12  della  stessa  legge  regionale  n. 1  del  2006,  che  fa
riferimento  alla  Regione per la determinazione delle funzioni delle
Province, nel rispetto dell'art. 59 dello statuto e dell'art. 5 Cost.
    L'inapplicabilita'   alla  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  degli
artt. 117,  secondo  comma, lettera p), dell'art. 118, secondo comma,
Cost.,  renderebbe infondato il richiamo agli artt. 19 e 20 del testo
unico  degli  enti  locali;  e  cio'  anche alla luce dell'art. 2 del
d.lgs.  n. 9  del  1997  e  dell'art. 1,  comma 2, dello stesso testo
unico,  che  esclude l'applicabilita' alle Regioni a statuto speciale
delle   disposizioni   ivi   contenute   «se   incompatibili  con  le
attribuzioni  previste  dagli  statuti  e  dalle  relative  norme  di
attuazione».
    9.  - Inammissibile per genericita' e, comunque infondata e', per
la  difesa  regionale, la censura basata sulla dedotta violazione del
principio autonomistico di cui agli artt. 5, 114 e 118 Cost.
    La  resistente compie una analitica individuazione delle funzioni
riconosciute  alla  Provincia  dalle disposizioni non impugnate della
legge n. 1 del 2006 e da numerose altre leggi settoriali, concludendo
che  l'impugnato  art. 17  «non  ha  il  senso  di  elencare  in modo
tassativo i settori di intervento provinciale».
    Il  complessivo  quadro  normativo proverebbe la piena osservanza
del principio autonomistico, il quale «non vieta certo al legislatore
di  disciplinare  nei  termini  ritenuti  piu'  giusti  ed  opportuni
l'esercizio  delle  funzioni  nelle  materie  di  propria  competenza
legislativa,  ne'  di  incidere sulle stesse funzioni attribuite agli
enti stessi, ma impone solo di garantire una certa quota di funzioni,
la  cui  determinazione e' appunto rimessa al legislatore ordinario».
In   questi   termini,   l'art. 59,   dello   statuto   di  autonomia
rispecchierebbe  l'abrogato  art. 128  Cost.,  inteso  nel  senso  di
escludere  soltanto  «limitazioni  gravi»  all'autonomia  degli  enti
territoriali.  La stessa Corte costituzionale - ricorda la resistente
-  ha  in  piu'  occasioni  escluso  soltanto  che le leggi regionali
potessero comprimere detta autonomia «fino a negarla», fermo restando
che  essa  «non  implica  una  riserva  intangibile di funzioni e non
esclude  che il legislatore regionale possa, nell'esercizio della sua
competenza, individuare le dimensioni della stessa autonomia» ( viene
richiamata la sentenza n. 378 del 2000).
    10.  - In ordine alle censure relative agli artt. 9, 25 e 26, che
attribuirebbero  -  a  detta  del ricorrente - «determinate funzioni,
tradizionalmente  spettanti alle Province, ad altri enti territoriali
o  a  loro  associazioni»,  la  Regione  rileva  diversi  profili  di
inammissibilita' per contradditorieta' o per genericita'.
    Nel  merito, comunque, sarebbe infondata la doglianza concernente
l'art. 25,  in  quanto (secondo la giurisprudenza costituzionale) non
puo' essere negato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'esercizio
della  potesta'  legislativa  primaria  in  materia,  «il  potere  di
valutare  le esigenze di coordinamento e di esercizio integrato delle
funzioni degli enti locali e di prevedere, se del caso, gli strumenti
congruenti  allo  scopo,  compresa  tra questi l'istituzione di altri
enti  locali  non necessari» (viene richiamata la sentenza n. 229 del
2001).  Al  tempo  stesso,  l'attribuzione  agli  ASTER del potere di
programmazione di interventi territoriali integrati non preclude alle
Province  il  pieno esercizio delle loro funzioni e la legge n. 1 del
2006,  nel  suo  complesso,  «non  disconosce  affatto  il  ruolo  di
coordinamento della Provincia».
    11.  -  In  ordine  alla questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 20,  la  Regione  richiama  altre disposizioni della stessa
legge  regionale n. 1 del 2006, alla stregua delle quali la Provincia
puo' essere coinvolta in forme collaborative tra gli enti locali.
    Comunque,  il richiamo all'art. 118, primo comma, Cost. e' per la
difesa  regionale  inammissibile,  per  difetto  di motivazione della
censura,  valendo le medesime obiezioni circa l' inapplicabilita' del
titolo  V della Costituzione alle Regioni a statuto speciale, nonche'
la  esistenza per queste Regioni del principio del parallelismo delle
funzioni amministrative rispetto a quelle legislative.
    In  ogni  caso,  le  disposizioni  impugnate  non violerebbero il
principio  di  sussidiarieta', dal momento che l'art. 25 conferirebbe
agli  ASTER  funzioni  «adeguate»  alle  loro dimensioni, per di piu'
senza  escludere  le  Province.  D'altro canto, «la valutazione della
adeguatezza investe evidenti profili di discrezionalita' legislativa,
che    ammettono    un   sindacato   solo   in   caso   di   evidente
irragionevolezza».
    12.  -  Quanto,  infine,  alle disposizioni relative al Consiglio
delle  autonomie  locali  (artt.  da  31  a  37), le relative censure
sarebbero,   per   la  resistente,  inammissibili  per  insufficiente
motivazione  circa  l'applicabilita'  dell'art. 10  della legge cost.
n. 3  del  2001  (e' citata la sentenza n. 175 del 2006), nonche' per
inconferenza  del  parametro evocato, ossia l'art. 123, quarto comma,
Cost.  Nel  merito,  le questioni sarebbero comunque infondate, anche
alla  luce  della  sentenza n. 370 del 2006, che ha deciso un analogo
ricorso.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Governo ha impugnato numerose disposizioni della legge
della  Regione Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e
norme   fondamentali   del   sistema   Regione-autonomie  locali  nel
Friuli-Venezia   Giulia):   gli   articoli 8,   comma 5,  e  17,  che
disciplinando   le  attribuzioni  delle  Province,  ometterebbero  di
riconoscere  l'esistenza  di  «funzioni  proprie»  di  tali  enti, da
identificarsi  con «una serie di compiti storicamente attribuiti alle
Province   quali  enti  esponenziali  di  collettivita'  vaste»;  gli
articoli 9,  25  e  26  che  attribuirebbero  «determinate  funzioni,
tradizionalmente  spettanti alle Province, ad altri enti territoriali
o loro associazioni» e, in particolare, l'art. 9, il quale conferisce
la funzione di pianificazione di area vasta alle Citta' metropolitane
e  l'art. 25, il quale attribuisce agli ASTER (Ambiti per lo sviluppo
territoriale) «ulteriori e peculiari funzioni di area vasta» tra cui,
in  particolare,  compiti di programmazione relativi alla «tutela del
territorio  e  delle  risorse  naturali»  che  attengono alla materia
«difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente», nonche' la
funzione  di  «coordinamento  dello  sviluppo  economico  e sociale»,
facendo  riferimento a funzioni che spetterebbero non solo ai Comuni,
ma  anche  alle  Province;  l'articolo 20, il quale, nel disciplinare
forme collaborative tra gli enti locali, escluderebbe la possibilita'
che  la  Provincia possa aderirvi e ometterebbe di attribuire ad essa
funzioni  di coordinamento e di sostituzione nei confronti dei Comuni
inadempienti.
    Tutte queste disposizioni, ad avviso del ricorrente, sarebbero in
contrasto  con  l'art. 4,  numero  1-  bis della legge costituzionale
31 gennaio  1963,  n. 1  (Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia), in quanto eccederebbero i limiti dal medesimo
fissati  alla  potesta' legislativa primaria della Regione in materia
di  «ordinamento  degli enti locali e delle relative circoscrizioni»,
ponendosi  altresi'  in  contrasto  con il «principio dell'autonomia»
ricavabile  dagli  artt. 5,  114 e 118 Cost. e da ritenere «principio
generale     dell'ordinamento     giuridico     della    Repubblica».
Contrasterebbero,  inoltre,  con  l'art. 4  dello  statuto regionale,
perche'  non  sarebbero  «in  armonia  con  la  Costituzione»  e,  in
particolare,  con  l'articolo 117, secondo comma, lett. p), Cost. dal
quale  emergerebbe  la titolarita' in capo alle Province di «funzioni
fondamentali»,  e con gli articoli 114, secondo comma, e 118, secondo
comma,  Cost., dai quali si ricaverebbe che le Province sono titolari
di  «funzioni  proprie», non comprimibili dal legislatore nazionale o
regionale   e  da  identificarsi  con  quelle  ad  esse  storicamente
attribuite  e  previste  negli  artt. 19 e 20 del decreto legislativo
18 agosto  2000,  n. 267  (Testo  unico  delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali). Le disposizioni impugnate violerebbero, altresi',
l'art. 118,  primo  comma, Cost., dal momento che, in contrasto con i
principi   di  sussidiarieta',  differenziazione  e  adeguatezza  che
limiterebbero  anche  la  potesta' legislativa primaria della Regione
«in  materia  di  enti  locali», attribuirebbero soltanto ai Comuni e
alle   loro   associazioni   tutte  le  funzioni  attinenti  ad  aree
sovracomunali,  funzioni  che,  invece,  proprio  perche' concernenti
interessi  che  trascendono la dimensione comunale, dovrebbero essere
conferite alle Province, quali enti intermedi tra Comuni e Regione.
    Infine,  le  disposizioni  regionali  denunciate sarebbero lesive
dell'art. 59   dello  statuto  speciale  e  dell'art. 2  del  decreto
legislativo  2 gennaio  1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto
speciale   per   la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  in  materia  di
ordinamento  degli  enti  locali e delle relative circoscrizioni), in
base  ai  quali  la  potesta'  legislativa  primaria della Regione in
materia   di   ordinamento  degli  enti  locali  dovrebbe  perseguire
l'obiettivo di favorire la piena autonomia di tali enti, nel rispetto
degli artt. 5, 114 e 118 Cost.
    Vengono  pure  impugnati  gli  artt. 31,  32, 33, 34, 35, 36 e 37
della   legge  regionale  n. 1  del  2006,  i  quali  istituiscono  e
disciplinano  il  Consiglio  delle  autonomie  locali.  Il ricorrente
denuncia  la  violazione  dell'art. 123,  quarto  comma,  Cost.  - in
combinato   disposto   con   l'art. 10   della  legge  costituzionale
18 ottobre  2001,  n. 3  (Modifiche  al  titolo V della parte seconda
della   Costituzione)   -  il  quale,  imponendo  che  la  disciplina
dell'organo   in   questione   sia   riservata   allo   statuto,  non
consentirebbe che essa possa essere dettata da «una fonte legislativa
ordinaria».
    2.  - In via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile la
censura  relativa  agli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della legge
regionale n. 1 del 2006.
    Il    ricorrente   ha   argomentato   tale   censura   sostenendo
l'applicabilita'  del  quarto  comma dell'art. 123 Cost. anche ad una
Regione  ad autonomia speciale unicamente in forza dell'art. 10 della
legge  cost.  n. 3  del  2001,  il  quale,  nello  stabilire  che  le
disposizioni  di  tale  legge  si  applicano  alle  Regioni a statuto
speciale  per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie
rispetto   a   quelle   gia'  attribuite,  farebbe  riferimento  alle
condizioni di maggior autonomia anche degli enti locali.
    Peraltro,  questa  Corte,  in riferimento ad un ricorso avente ad
oggetto   una   legge   della   Regione   Sardegna,   ha   dichiarato
l'inammissibilita'   di   una   analoga   questione  di  legittimita'
costituzionale,  in  ragione  della  genericita' delle argomentazioni
svolte  a  sostegno  delle censure (sentenza n. 175 del 2006 e in una
fattispecie analoga, cfr. sentenza n. 370 del 2006).
    La  medesima  conclusione si impone anche con riguardo al ricorso
in  esame,  dal  momento che il ricorrente ha omesso di illustrare le
ragioni  a sostegno della applicabilita', ad una Regione ad autonomia
speciale,  qual  e'  la Regione Friuli-Venezia Giulia, dell'art. 123,
quarto  comma,  Cost.,  in forza dell'art. 10, della legge cost. n. 3
del  2001,  «mediante  la  valutazione  dei  parametri costituzionali
ricavabili  dallo statuto speciale» tuttora vigente e che attribuisce
alla  potesta'  legislativa  primaria  della Regione la competenza in
materia  di  «ordinamento  degli  enti  locali»  (art. 4,  n. 1-bis).
Infatti,  come  questa Corte ha gia' affermato, gli spazi di maggiore
autonomia  introdotti  dalla  riforma del titolo V della Costituzione
debbono  essere  apprezzati  con  esclusivo  riguardo alle competenze
regionali,  e  non gia' a quelle relative agli enti locali. Pertanto,
il    ricorso   statale   difetta   di   idonea   motivazione   circa
l'applicabilita'  alla  Regione  Friuli-Venezia  Giulia del parametro
costituzionale evocato.
    3.   -  In  via  ancora  preliminare,  devono  essere  dichiarate
inammissibili le questioni aventi ad oggetto l'art. 8, comma 5, e gli
artt. 9, 17, 20, 25 e 26 della medesima legge regionale n. 1 del 2006
fondate   sulla   pretesa   diretta   applicabilita'   alla   Regione
Friuli-Venezia   Giulia   delle   disposizioni  del  titolo  V  della
Costituzione relative al regime giuridico degli enti locali.
    Ci  si  riferisce,  anzitutto, alle censure con cui e' dedotta la
violazione  dell'art. 118,  primo  comma,  Cost.  e  dei  principi di
sussidiarieta',  differenziazione  e  adeguatezza  che  limiterebbero
anche  la  potesta' legislativa primaria della Regione «in materia di
enti  locali».  Ad  avviso  del ricorrente, le disposizioni impugnate
attribuirebbero  ai  Comuni,  alle  loro  associazioni  o  ad  organi
regionali tutte le funzioni attinenti ad aree sovracomunali, funzioni
che, invece, proprio perche' concernenti interessi che trascendono la
dimensione comunale, dovrebbero essere conferite alle Province, quali
enti intermedi tra Comuni e Regione.
    Nel  prospettare  tali censure, tuttavia, il ricorrente non si e'
fatto  carico  di  illustrare  le  ragioni  per cui in una Regione ad
autonomia  speciale  dovrebbero  trovare applicazione le disposizioni
del  titolo  V  della  seconda  parte  della Costituzione in luogo di
quelle  ricavabili  dallo  statuto  speciale  in forza delle quali la
Regione  e'  dotata  di  potesta'  legislativa primaria in materia di
ordinamento  degli  enti  locali  (artt. 4, n.1-bis, e 59), e vige il
principio  del parallelismo tra le funzioni legislative e le funzioni
amministrative  (art. 8)  (ex  plurimis, sentenze n. 391 e n. 175 del
2006).  Tale motivazione era tanto piu' necessaria ove si tenga conto
che  questa Corte ha gia' avuto occasione di affermare, con specifico
riferimento  all'art. 117,  secondo  comma, lettera p), Cost., che la
competenza  primaria  attribuita alle Regioni a statuto differenziato
in  materia  di ordinamento degli enti locali «non e' intaccata dalla
riforma   del   titolo   V,  parte  seconda  della  Costituzione,  ma
sopravvive,  quanto  meno,  nello stesso ambito e negli stessi limiti
definiti  dagli  statuti» (sentenza n. 48 del 2003). Al tempo stesso,
sempre   questa   Corte  ha  interpretato  l'art. 11  della  legge  5
giugno 2003,  n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
della  Repubblica  alla  legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3) nel senso
che  esso  conferma  che  «per tutte le competenze legislative aventi
fondamento  nello statuto speciale, il principio del parallelismo fra
funzioni  legislative  e  funzioni  amministrative  conserva  la  sua
validita» (sentenza n. 236 del 2004).
    La   mancanza  di  ogni  motivazione  su  tali  punti  essenziali
impedisce  che possano essere esaminate nel merito le censure con cui
si   denuncia   l'incostituzionalita'  di  disposizioni  della  legge
regionale  n. 1  del  2006 per diretto contrasto con quanto si assume
che sia prescritto negli artt. 117 e 118 Cost..
    Del  pari  inammissibili, per le medesime ragioni ora illustrate,
sono le censure con le quali si denuncia la violazione da parte delle
disposizioni impugnate del limite dell' «armonia con la Costituzione»
posto  dall'art. 4  dello  statuto.  Il  ricorrente  sostiene  che le
disposizioni  censurate  non  terrebbero conto delle funzioni proprie
previste   dall'art. 118,   secondo   comma,   Cost.   e   di  quelle
fondamentali,  di  cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost,
degli  enti locali in questione. In particolare, l'art. 8, comma 5, e
gli  artt. 9,  17,  20,  25,  26  della legge regionale n. 1 del 2006
conterrebbero  discipline difformi da quella dettata dagli artt. 19 e
20  del  d.lgs.  n. 267  del 2000, i quali costituirebbero «il quadro
normativo  di  riferimento per l'attuazione e l'interpretazione degli
artt. 117,  secondo comma, lett. p) e 118, comma 2 della Costituzione
e,  come  tale  vincolante  [..] anche nei confronti delle regioni ad
autonomia speciale».
    Al  riguardo,  l'Avvocatura,  con una impropria inversione fra il
ruolo  delle  norme  costituzionali  e  quello delle norme ordinarie,
assume «che la distribuzione delle funzioni amministrative tra i vari
enti  territoriali,  cosi'  come definita dalle citate leggi statali,
risponde  a  quei  criteri  di  sussidiarieta',  proporzionalita'  ed
adeguatezza, ora assurti a parametri costituzionali».
    Anche  in  tal  caso,  le  carenze argomentative del ricorso, nel
quale  non  si  da'  conto  delle  ragioni per cui si imporrebbe alla
Regione  Friuli-Venezia  Giulia l'applicazione delle disposizioni del
titolo  V,  ne'  in  quale  rapporto  queste si trovino rispetto alle
disposizioni   contenute   nello  statuto  speciale,  impediscono  di
esaminare nel merito le censure.
    4.   -   In   via   preliminare,   infine,   va   dichiarata   la
inammissibilita'  della  censura  relativa  all'art. 26  della  legge
regionale  n. 1  del 2006, in quanto del tutto sommaria ed oscura (ex
plurimis,  di recente si vedano le sentenze n. 105 del 2007, n. 391 e
n. 248 del 2006).
    5.  - Venendo ad esaminare le censure formulate in relazione alle
disposizioni dello statuto speciale, il ricorrente denuncia l'art. 8,
comma 5,  e  gli  artt. 9,  17, 20 e 25 della legge n. 1 del 2006 per
violazione degli articoli 4, n.1-bis, e 59 dello statuto regionale, e
dell'art. 2 del d.lgs. n. 9 del 1997.
      Cio' perche' l'art. 4, alinea 1, dello statuto speciale prevede
come  limite alla potesta' esclusiva regionale anche l'armonia «con i
principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica», fra i
quali  sarebbe annoverabile il «principio dell'autonomia», ricavabile
dagli  artt. 5,  114  e  118  Cost.  Al  tempo stesso, il primo comma
dell'art. 59  dello statuto afferma che «Le Province ed i Comuni sono
Enti  autonomi  ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi
dello Stato e della Regione» e l'art. 2 del d.lgs. n. 9 del 1997 pone
l'obbligo  per  la  Regione di esercitare i propri poteri legislativi
«nel  rispetto  degli  articoli 5  e  128 della Costituzione, nonche'
dell'art. 4 dello statuto di autonomia» al fine di «favorire la piena
realizzazione dell'autonomia degli enti locali».
      Riguardo  al  merito delle censure, occorre anzitutto ricordare
che  l'art. 5  della  legge  costituzionale  23 settembre  1993  n. 2
(Modifiche  ed  integrazioni  agli  statuti  speciali  per  la  Valle
d'Aosta,  per  la  Sardegna,  per  il  Friuli-Venezia Giulia e per il
Trentino-Alto  Adige)  ha innovato in modo rilevante il dettato dello
statuto speciale della Regione resistente, trasformando la competenza
legislativa  regionale  in  tema  di ordinamento degli enti locali da
concorrente  in  esclusiva.  Inoltre, in sede di attuazione di questa
disposizione  statutaria,  l'art. 2  del  d.lgs.  n. 9  del  1997  ha
chiarito  che,  nell'ambito della competenza legislativa in esame, la
Regione  «fissa  i principi dell'ordinamento locale e ne determina le
funzioni», seppure nei limiti ed al fine appena ricordati.
    Lo   stesso   generico  riferimento  contenuto  nel  primo  comma
dell'art. 59  dello  statuto (articolo preesistente alla modifica del
1993) al ruolo delle «leggi dello Stato e delle Regioni» non puo' che
assumere  un significato adeguato alla successiva modificazione della
potesta'  legislativa  della  Regione sugli enti locali, considerando
che - come fu rilevato durante i lavori parlamentari - questa riforma
era  finalizzata  ad  «un  pareggiamento  verso  l'alto,  mirante  ad
equiparare lo status delle altre Regioni differenziate a quello della
Regione  Siciliana  che,  come  e'  noto, in base all'art. 15 del suo
statuto  dispone in questo campo di competenza legislativa esclusiva»
(Atti   parlamentari,   Senato   della   Repubblica,  XI  legislatura
Assemblea-resoconto  stenografico, seduta del 9 giugno 1993 pag. 25).
La  finalita' della riforma del 1993 e' stata sottolineata in termini
analoghi  anche  da  questa  Corte  nella  sentenza  n. 415 del 1994,
nonche' nella successiva sentenza n. 229 del 2001.
    Questa  Corte nella sua giurisprudenza relativa a leggi regionali
in  tema di funzioni degli enti locali, in generale ha ammesso che il
legislatore  regionale possa (nei differenziati ambiti lasciati dalle
disposizioni costituzionali o statutarie), in presenza di esigenze di
carattere    generale,    articolare   diversamente   i   poteri   di
amministrazione  locale, con il limite della permanenza di almeno una
sfera  adeguata  di  funzioni  (sentenze  n. 378 del 2000, n. 286 del
1997, n. 83 del 1997).
    In  particolare,  con  specifico  riferimento  ad  una Regione ad
autonomia speciale dotata di potesta' legislativa primaria in tema di
enti  locali,  questa  Corte  ha  affermato che una disposizione come
quella  di  cui  all'art. 5  della Costituzione certamente impegna la
Repubblica  «e  anche  quindi  le  Regioni  ad  autonomia speciale, a
riconoscere  e  a  promuovere le autonomie», ed ha anche aggiunto che
«le  leggi  regionali possono bensi' regolare» l'autonomia degli enti
locali,  «ma  non  mai comprimere fino a negarla» (sentenza n. 83 del
1997). Analogamente, si e' ritenuto doveroso il «coinvolgimento degli
enti   locali   infraregionali   alle   determinazioni  regionali  di
ordinamento»,   in   considerazione   «dell'originaria  posizione  di
autonomia ad essi riconosciuta» (sentenza n. 229 del 2001).
    Peraltro,  la giurisprudenza di questa Corte originata da ricorsi
relativi  all'applicazione  della  legge costituzionale n. 2 del 1993
(sentenze  n. 415 del 1994, n. 229 e n. 230 del 2001, n. 48 del 2003)
ha  riconosciuto  al  legislatore delle Regioni ad autonomia speciale
una potesta' di disciplina differenziata rispetto alla corrispondente
legislazione  statale,  salvo  il  rispetto dei principi fondamentali
dell'ordinamento giuridico dello Stato e dell'ambito delle materie di
esclusiva  competenza  statale  (individuate  sulla  base  di  quanto
prescritto  negli  statuti speciali). Nella sentenza n. 229 del 2001,
con  riferimento  alla Regione Friuli-Venezia Giulia, questa Corte ha
affermato  che  non  puo'  essere  negato  alla Regione «il potere di
valutare  le esigenze di coordinamento e di esercizio integrato delle
funzioni degli enti locali e di prevedere, se del caso, gli strumenti
congruenti  allo  scopo,  compresi  fra questi l'istituzione di altri
enti  locali». Sulla base di queste premesse, non sono state ritenute
fondate  le  censure  mosse  avverso  una  legge regionale, che aveva
soppresso   una  categoria  di  enti  locali  costituzionalmente  non
necessari come le comunita' montane.
    Tra   l'altro,   e'   costante   nella  legislazione  statale  il
riconoscimento della diversa autonomia di cui godono nella materia in
esame  le  Regioni  ad  autonomia  particolare: lo stesso testo unico
degli  enti locali (d.lgs. n. 267 del 2000) afferma, al secondo comma
dell'art. 1,  che  «Le  disposizioni  del presente testo unico non si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  se incompatibili con le attribuzioni previste
dagli   statuti  e  dalle  relative  norme  di  attuazione».  Analoga
disposizione  era in precedenza contenuta nell'art. 1, comma 2, della
legge  8  giugno 1990,  n. 142  (Ordinamento delle autonomie locali).
Successivamente  alla adozione del nuovo titolo V della Costituzione,
nella   disposizione   di   delega   al  Governo  per  la  attuazione
dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera p), di cui alla legge n. 131
del 2003 si rinviene un apposito criterio direttivo (art. 2, comma 4,
lettera q), il quale prescrive di «fare salve le competenze spettanti
alle  Regioni a statuto speciale a alle Province autonome di Trento e
di Bolzano».
    In   conclusione,   quindi,   la   legislazione   della   Regione
Friuli-Venezia  Giulia  in  tema  di  enti  locali  non  e' vincolata
all'osservanza  delle singole disposizioni del testo unico degli enti
locali,  ma  deve  rispettare  il  principio autonomistico o - meglio
ancora  -  tramite  le  sue autonome determinazioni deve «favorire la
piena realizzazione dell'autonomia degli enti locali».
    Si  tratta  quindi  di  valutare  in  concreto  non  gia'  se  le
disposizioni  impugnate  disciplinino in modo diverso le funzioni o i
poteri  provinciali  rispetto alle disposizioni del testo unico degli
enti  locali,  bensi'  se  esse  neghino  profili  da  valutare  come
essenziali    per    garantire    l'autonomia    di    enti    locali
costituzionalmente necessari come le Province.
    6.  -  Le  censure  relative  all'art. 8,  comma 5,  della  legge
regionale   n. 1   del   2006   si  appuntano  sul  mancato  espresso
riconoscimento  da parte del legislatore regionale anche di «funzioni
proprie»  delle Province che, per l'Avvocatura, corrisponderebbero ai
«compiti  storicamente  attribuiti  alle  Province stesse, quali enti
esponenziali  di  collettivita'  vaste».  La  disposizione impugnata,
infatti, si sarebbe limitata a prevedere la titolarita', in capo alle
Province,  delle  «funzioni  fondamentali»  e  «di  quelle ulteriori,
conferite loro con legge».
    Il  ricorrente  sostiene  che  le funzioni proprie delle Province
sarebbero  funzioni  non  comprimibili  dal  legislatore (nazionale o
regionale),  in  quanto da sempre ritenute necessarie per l'esistenza
ed  il  corretto  sviluppo  delle rispettive comunita' territoriali e
degli interessi di cui sono esponenziali.
    La  censura si risolve, dunque, nella denuncia dell'incisione, da
parte  del  legislatore  regionale,  dell'area  di  funzioni  che  la
Costituzione  stessa  imporrebbe  di  riservare alla Provincia. Essa,
pertanto, deve essere esaminata unitamente alla doglianza concernente
l'art. 17  della stessa legge regionale, il quale, appunto, individua
le competenze spettanti alla Provincia.
    Tali censure non sono fondate.
    Innanzitutto,  l'Avvocatura dello Stato, nel formulare le proprie
doglianze,   non   considera   che   le  «funzioni  proprie»  possono
identificarsi  con  quelle  fondamentali  esplicitamente riconosciute
dall'art. 8,  nonostante che tale interpretazione sia stata sostenuta
con riguardo alle disposizioni del nuovo titolo V della Costituzione,
negandosi  che  possa distinguersi fra le «funzioni fondamentali», di
cui  all'art. 117, secondo comma, lettera p), e le «funzioni proprie»
degli enti locali, di cui all'art. 118, secondo comma, Cost.
    Comunque,  il  mancato  riferimento,  da  parte  del  legislatore
regionale,  alle  funzioni  proprie  non  implica  il disconoscimento
dell'esistenza  di  un  nucleo  di  funzioni  intimamente connesso al
riconoscimento  del  principio di autonomia degli enti locali sancito
dall'art. 5 Cost.
    La   innegabile   discrezionalita'  riconosciuta  al  legislatore
statale  nell'ambito  della  propria potesta' legislativa e la stessa
relativa  mutevolezza  nel  tempo  delle  scelte  da esso operate con
riguardo  alla  individuazione  delle  aree di competenza dei diversi
enti  locali impediscono che possa parlarsi in generale di competenze
storicamente   consolidate   dei   vari   enti   locali  (addirittura
immodificabili  da  parte  sia  del legislatore statale che di quello
regionale).  Questa  Corte,  non  ha escluso la utilita' del criterio
storico «per la ricostruzione del concetto di autonomia provinciale e
comunale»,  ma  tuttavia ne ha circoscritto l'utilizzabilita' «a quel
nucleo  fondamentale  delle  liberta'  locali che emerge da una lunga
tradizione  e  dallo  svolgimento  che  esso  ebbe  durante il regime
democratico»(sentenza n. 52 del 1969).
    In  ogni  caso una lettura complessiva della legge regionale n. 1
del  2006,  fa  emergere  l'esistenza di disposizioni che valorizzano
ampiamente  le  Province  in modo del tutto analogo alla legislazione
statale  e  che  operano  ulteriori  significativi riconoscimenti del
ruolo  di  tali  enti. Importanti appaiono, in particolare, l'art. 5,
comma 1, che equipara le Province ai Comuni per il conferimento delle
funzioni amministrative, e l'art. 8, comma 2, che afferma in generale
che  «la  Provincia  e'  l'ente  locale  che  rappresenta  e cura gli
interessi di area vasta della propria comunita».
    Inoltre,   occorre   considerare   che   l'elencazione  contenuta
nell'art. 17  dei settori di intervento della Provincia, se appare in
parte carente rispetto agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 267 del 2000,
individua  pero'  anche  ambiti  di  competenza  ulteriori rispetto a
quelli previsti dal legislatore statale, quali la politica attiva del
lavoro, le iniziative culturali, l'agricoltura.
    Infine,  a  differenza  di  quanto  implicitamente  ritenuto  dal
ricorrente, l'elenco previsto dall'art. 17 della legge regionale n. 1
del 2006 non e' tale da impedire il conferimento di altre funzioni da
parte  del  legislatore regionale che, in effetti, e' gia' piu' volte
intervenuto   conferendo  compiti  alle  Province  anche  in  settori
ulteriori rispetto a quelli elencati nello stesso art. 17.
    7.  -  Le  censure relative all'art. 9 della legge regionale n. 1
del   2006,  per  quanto  particolarmente  sommarie,  possono  essere
interpretate  come  denuncia  della illegittimita' della attribuzione
alle  Citta'  metropolitane della «funzione di pianificazione di area
vasta»,    che    costituirebbe,    invece,   una   delle   «funzioni
tradizionalmente spettanti alle Province».
    La  infondatezza  della  censura  deriva,  prima ancora che dalla
sostanziale  analogia  fra quanto previsto nella legge regionale n. 1
del  2006  e  quanto previsto dall'art. 23 del testo unico degli enti
locali  in  riferimento  alle Citta' metropolitane, dal fatto che nel
sistema di entrambi questi testi legislativi, la Citta' metropolitana
corrisponde  all'ente  locale di area vasta, tanto che nel territorio
in   cui  si  crea  la  Citta'  metropolitana,  questa  succede  alla
Provincia.
    8. - Le censure relative all'art. 20 non sono fondate.
    Esse,  per  la parte in cui lamentano l'esclusione delle Province
dalle  forme  collaborative tra gli enti locali appaiono il frutto di
una  lettura  solo  parziale della legge regionale n. 1 del 2006, dal
momento  che, mentre evidentemente ne' le associazioni intercomunali,
ne'  le  Unioni dei Comuni possono - per definizione - coinvolgere le
Province,  queste  ultime ben possono essere parte con gli altri enti
locali delle Convenzioni (di cui all'art. 21 della legge regionale) e
sono  le uniche componenti delle Associazioni fra le Province (di cui
all'art. 29  della legge regionale). Quanto alla denuncia concernente
la   mancata   attribuzione   alle  Province,  in  materia  di  forme
collaborative fra gli enti locali, di «funzioni di coordinamento e di
sostituzione  nei  confronti  dei  comuni  inadempienti», essa appare
destituita  di  fondamento,  tenuto  conto  del  fatto che neppure la
legislazione  statale  vigente  in  materia prevede alcun istituto di
questo genere.
    9.  - Anche le censure relative all'art. 25 della legge regionale
n. 1 del 2006, non sono fondate.
    Lo Stato lamenta la attribuzione ai Comuni, sia pure associati in
ASTER  (Ambiti  per  lo  sviluppo territoriale), di funzioni che «non
spettano   solamente»   a  tali  enti  ma  anche  alle  Province.  Si
tratterebbe,  in  particolare, dei compiti di programmazione relativi
alla   «tutela  e  valorizzazione  del  territorio  e  delle  risorse
naturali»  che  sarebbero  attribuiti agli ASTER, mentre atterrebbero
alla   materia   «difesa   del   suolo,   tutela   e   valorizzazione
dell'ambiente»  di  spettanza della Provincia ai sensi della medesima
legge  regionale  (art. 17);  inoltre,  riguarderebbe  la funzione di
«coordinamento  dello sviluppo economico e sociale» che l'art. 20 del
testo unico degli enti locali attribuisce alle Province.
    L'asserita  sottrazione di tali funzioni alle Province in materia
di  programmazione  e  di  coordinamento  risulta  inesistente ad una
lettura   complessiva   della   disposizione  impugnata.  Infatti  la
previsione   di  questa  forma  associativa,  caratterizzata  da  una
particolare  rappresentativita',  e'  espressamente  finalizzata alla
«interlocuzione  in  forma associata con la Regione e la Provincia» e
alla   «programmazione   di   interventi   territoriali  integrativi»
relativamente  a determinate finalita' indicate dal medesimo art. 25,
tra  le  quali,  la  tutela  e  valorizzazione del territorio e delle
risorse  naturali,  nonche'  il  coordinamento e sviluppo economico e
sociale.
    In  particolare,  l'art. 25  non  esclude  la  sussistenza di una
funzione  di  coordinamento  provinciale  dello  sviluppo economico e
sociale;   questa  e',  anzi,  espressamente  prevista  dall'art. 17,
comma 3,  lettera b),  il  quale  dispone  che la Provincia formula e
adotta  propri  programmi  pluriennali di sviluppo, e che altresi' ad
essa  spettano  il coordinamento tra i propri programmi e l'attivita'
programmatoria sia dei Comuni, sia degli ASTER.
    10.  -  Deve pertanto concludersi che non sono fondate le censure
relative  agli  articoli 8,  comma 5,  9,  17,  20, e 25, promosse in
riferimento agli articoli 4, n.1-bis, e 59 della legge costituzionale
n. 1 del 1963 e all'art. 2 del d.lgs. n. 9 del 1997.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara    inammissibile    la    questione    di   legittimita'
costituzionale  degli  artt. 31,  32, 33, 34, 35, 36 e 37 della legge
della  Regione Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e
norme  fondamentali  del  sistema  Regione  -  autonomie  locali  nel
Friuli-Venezia Giulia), promossa, in riferimento all'art. 123, quarto
comma,  della  Costituzione  e all'art. 10 della legge costituzionale
18 ottobre  2001,  n. 3  (Modifiche  al  titolo V della parte seconda
della Costituzione), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il
ricorso indicato in epigrafe;
    Dichiara    inammissibili    le    questioni    di   legittimita'
costituzionale dell'art. 8, comma 5, e degli artt. 9, 17, 20, 25 e 26
della  legge  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  n. 1  del 2006,
promosse,   in  riferimento  all'art. 4  della  legge  costituzionale
31 gennaio  1963,  n. 1  (Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia  Giulia),  per violazione del limite dell'«armonia con
la  Costituzione»,  e,  in particolare, dell'art. 117, secondo comma,
lettera p)  e  degli  artt. 114,  secondo  comma, 118, secondo comma,
nonche'   dell'art. 118,   primo   comma,   della  Costituzione,  dal
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con il ricorso indicato in
epigrafe;
    Dichiara    inammissibile    la    questione    di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 26 della legge della Regione Friuli-Venezia
Giulia  n. 1  del  2006,  sollevate,  in riferimento all'art. 4 della
legge  costituzionale  n. 1  del  1963  per violazione del «principio
dell'autonomia» degli enti locali ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118
Cost.,  nonche'  in  riferimento all'art. 59 dello statuto speciale e
all'art. 2  del  decreto  legislativo  2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di
attuazione  dello  statuto  speciale  per  la  Regione Friuli-Venezia
Giulia  in  materia di ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni),  dal  Presidente  del  Consiglio dei ministri con il
ricorso indicato in epigrafe;
    Dichiara  non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 8,  comma 5,  e degli artt. 9, 17, 20, 25 della legge della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2006, promosse, in riferimento
all'art. 4  dello  statuto  speciale  per  violazione  del «principio
dell'autonomia» degli enti locali ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118
Cost.,  nonche'  in  riferimento all'art. 59 dello statuto speciale e
all'art. 2 del d.lgs. n. 9 del 1997, dal Presidente del Consiglio dei
ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: De Siervo
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 26 giugno 2007.
                      Il cancelliere: Fruscella
07C0881