N. 30 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 giugno 2007

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  23  giugno  2007 (dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri)

Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione Puglia - Aree costiere -
  Strutture    precarie   e   amovibili,   funzionali   all'attivita'
  turistico-ricreativa,   gia'   autorizzate   per   il  mantenimento
  stagionale  -  Mantenimento  per  l'intero  anno anche in deroga ai
  vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale,
  paesaggistica,  ambientale  e idrogeologica - Ricorso del Governo -
  Lamentata  vanificazione  dello  strumento autorizzatorio, elusione
  dei  vincoli stabiliti dal codice dei beni culturali a tutela delle
  aree  costiere e per la conservazione del paesaggio e dell'ambiente
  -  Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia
  di ambiente, ecosistema e beni culturali.
- Legge   della   Regione  Puglia  16 aprile  2007,  n. 10,  art. 42,
  aggiuntivo  del  comma 4-bis  all'art. 11 della legge della Regione
  Puglia 23 giugno 2006, n. 17.
- Costituzione,  art. 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 22 gennaio
  2004, n. 42, artt. 142, 146 e 149.
(GU n.30 del 1-8-2007 )
    Ricorso  della  Presidenza  del Consiglio dei ministri in persona
Presidente   del   Consiglio   pro  tempore  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via
dei  Portoghesi  n. 12  e'  domiciliato,  nei confronti della Regione
Puglia  in  persona del Presidente della giunta regionale pro tempore
per  la  dichiarazione  di  illegittimita' costituzionale della legge
della Regione Puglia del 16 aprile 2007, n. 10, pubblicata nel B.U.R.
del  17 aprile  2007,  recante  «Disposizioni  per  la formazione del
bilancio  di  previsione  2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della
Regione Puglia»:

        nell'art. 42  rubricato  «Modifiche  all'art. 11  della legge
regionale  23 giugno 2006, n. 17», ove si prevede: «All'art. 11 della
legge  regionale  23 giugno  2006,  n. 17  (Disciplina della tutela e
dell'uso della costa)» e' aggiunto, infine, il seguente comma:
          «4-bis  Il  mantenimento  per l'intero anno delle strutture
precarie  e  amovibili  di facile rimozione, funzionali all'attivita'
turistico-ricreativa   e   gia'   autorizzata   per  il  mantenimento
stagionale,  e'  consentita anche in deroga ai vincoli previsti dalle
normative   in   materia   di   tutela  territoriale,  paesaggistica,
ambientale e idrogeologica».
    La  legge  riportata in epigrafe viene impugnata, giusta delibera
del   Consiglio   dei   ministri   in   data  15 giugno  2007,  nelle
sottoindicate disposizioni:
        art. 42   rubricato   «Modifiche   all'art. 11   della  legge
regionale  23 giugno  2006, n. 17 (Disciplina della tutela e dell'uso
della  costa)» nella parte in cui aggiunge all'art. 11 della predetta
legge  regionale  n. 17/2006 il seguente comma 4-bis che testualmente
recita: «Il mantenimento per l'intero anno delle strutture precarie e
amovibili    di    facile    rimozione,    funzionali   all'attivita'
turistico-ricreativa   e   gia'   autorizzata   per  il  mantenimento
stagionale,  e'  consentita anche in deroga ai vincoli previsti dalle
normative   in   materia   di   tutela  territoriale,  paesaggistica,
ambientale e idrogeologica».
    La  disposizione  va ad integrare la legge regionale preesistente
(legge  n. 17  del  2006)  contenente  la  disciplina  della tutela e
dell'uso della costa per la Regione Puglia.
    L'art. 11  ditale  legge  regionale, oltre a dettare gli obblighi
del  concessionario di stabilimenti balneari dispone, al comma 4, che
la  gestione  di  detti stabilimenti ed altre strutture connesse alle
attivita'   turistiche   ricadenti  su  aree  demaniali  regolarmente
concesse  e'  consentita  per  l'intero  anno  al  fine  di  svolgere
attivita'  collaterali alla balneazione, con facolta' di mantenere le
opere  assentite,  ancorche'  precarie, qualora, prima della scadenza
della  concessione, sia stata prodotta regolare istanza di rinnovo e,
comunque,    sino   alle   relative   determinazioni   dell'autorita'
competente.   Tale   disposizione  va  interpretata  quale  norma  di
carattere  transitorio,  per  cui  il  mantenimento delle opere viene
giustificato in relazione ai tempi di definizione del procedimento di
rinnovo della concessione.
    Di  ben  diversa portata appare il successivo comma 4-bis oggetto
della  presente  impugnativa,  il quale consente ulteriormente che il
mantenimento  per  l'intero anno delle strutture precarie e amovibili
di  facile rimozione, funzionali all'autorita' turistico-ricreativa e
gia'  autorizzate per il mantenimento stagionale, e' consentito anche
in  deroga  ai  vincoli previsti dalle normative in materia di tutela
territoriale,   paesaggistica,   ambientale  e  idrogeologica.  Cio',
dunque,  anche  a prescindere dalla presentazione e dalla pendenza di
una istanza di rinnovo della concessione.
    La  disposizione,  cosi'  concepita,  consente  che  in localita'
sottoposte   a   tutela   paesaggistica,   siano  indiscriminatamente
realizzati o mantenuti interventi che possono anche prescindere dalla
necessaria  autorizzazione paesistica ex art. 142 del codice dei Beni
culturali, in tal modo incidendo su materia riservata alla competenza
esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. s).
    Costituiscono  normativa  statale  di  riferimento  rispetto alla
presente  impugnativa,  in  particolare, gli artt. 142, 146 e 149 del
codice dei Beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio
2004, n. 42.
    L'art. 142  dispone  che sono comunque di interesse paesaggistico
ed  in  quanto  tali  sottoposte alle disposizioni del Titolo I della
Parte  terza del codice), tra l'altro: «i territori costieri compresi
in  una  fascia  della  profondita'  di trecento metri dalla linea di
battigia,  anche  per  i  terreni  elevati sul mare» (art. 142, primo
comma, lett. a) del decreto legislativo citato).
    La  disposizione  in  esame  introduce  un vincolo legislativo in
quanto la sottoposizione alla tutela paesaggistica e, di conseguenza,
alle  misure  di  salvaguardia che possano garantire la conservazione
delle  caratteristiche  proprie  di  dette  aree  viene  attuata  dal
legislatore  non gia' attraverso un provvedimento puntuale bensi' ope
legis.
    La  sottoposizione  delle  aree  costiere  al predetto vincolo di
legge,  ai  sensi del successivo art. 146, comporta l'obbligo (per il
proprietario  o  possessore  o detentore delle aree e, per l'effetto,
dello  stesso  concessionario) di ottenere la relativa autorizzazione
paesaggistica  per  la  realizzazione  di opere o per l'esecuzione di
lavori o, comunque, per qualsiasi modifica dello stato dei luoghi che
incida  su  tali  aree,  tutelate  per  la loro valenza paesaggistica
ovvero per le caratteristiche morfologiche (v. anche art. 2 e 134 del
codice dei Beni culturali).
    Il  successivo  art. 149 individua tassativamente le tipologie di
intervento,  in  area  vincolata, realizzabili anche in assenza della
relativa  autorizzazione  paesistica,  tra  le  quali,  peraltro, non
rientra   certamente   la  situazione  prefigurata  dalla  norma  qui
impugnata,  come  si  evince  dalla  mera  lettura della disposizione
codicistica  che  fa  riferimento a ben diverse situazioni (art. 149,
lett.  a)  interventi  di  manutenzione  ordinaria, straordinaria, di
consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo
stato  dei  luoghi  e  l'aspetto  esteriore  degli  edifici; lett. b)
interventi  inerenti l'esercizio delle attivita' agrosilvo pastorali;
lett.  c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione
le opere di bonifica, antincendio e di conservazione...).
    La  disposizione  regionale qui impugnata consente implicitamente
una  deroga  alle  disposizioni  suesposte,  in tal modo ponendosi in
diretto  contrasto  con i principi sul riparto della legislazione tra
Stato ed Autorita' regionale.
    E'  conforme al sistema che le opere descritte dalla disposizione
impugnata siano assentite per la sola stagione balneare ovvero per un
periodo  di  tempo  temporalmente  circoscritto.  In tale limitazione
temporale   trova,   infatti,  attuazione  il  contemperamento  degli
interessi  di  carattere turistico ricreativo con quelli, preminenti,
relativi alla conservazione del paesaggio e dell'ambiente.
    Il  loro  mantenimento  oltre detto periodo e per tutto l'anno e'
tale  dunque,  da  rappresentare  una  deroga  e,  in  ogni caso, una
modifica  ex  lege,  se  non  altro  dal  punto  di  vista temporale,
all'autorizzazione  gia'  concessa  dalla  Autorita'  competente alla
tutela dei vincoli paesistici e ambientali.
    Con la disposizione regionale oggetto della presente impugnativa,
infatti,  si  consente,  in  pratica,  il  mantenimento permanente di
quelle  opere,  in  deroga  alle disposizioni di legge statale che ne
richiedono,   in   via  obbligatoria,  la  necessaria  autorizzazione
temporanea.
    La  disposizione  di  cui  all'art. 11,  comma 4-bis, della legge
regionale  n. 17  del  2006  della  Regione  Puglia, dunque, per come
integrata dalla legge regionale qui impugnata, nel consentire su aree
sottoposte  a  vincolo paesistico la realizzazione di interventi che,
quanto  meno  sotto  il  profilo  della loro durata temporale possono
anche non essere supportati dalla relativa autorizzazione, si pone in
palese  contrasto con gli articoli 142, 146 e 149 del codice dei Beni
culturali.
    Quanto  sopra  determina  il diretto contrasto della disposizione
regionale con l'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione,
che  riserva  alla  legislazione  esclusiva  dello  Stato  la materia
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, elementi questi,
alla tutela della cui organica connessione presiedono, tra gli altri,
i menzionati articoli del codice dei Beni culturali e del paesaggio.
    Piu'  in  particolare,  come altresi' precisato dalla Corte nella
recente  sentenza  n. 182  del 2006, la «tutela del paesaggio» - alla
quale  le  disposizioni  di tutela di cui ai menzionati articoli sono
specificamente  dirette  -  e'  riconducibile  all'art. 117,  secondo
comma,  lettera  s), proprio con riferimento agli standards stabiliti
dallo  Stato  in  funzione  di  uniformita'  su  tutto  il territorio
nazionale.
    Nell'ambito   di   protezione   cosi'   delineato,   del   resto,
l'autorizzazione costituisce un momento indefettibile per l'effettiva
tutela  delle  aree  sottoposte  a vincolo ex art. 142 summenzionato,
sicche'  non puo' competere alla regione adottare norme che, in buona
sostanza, vanifichino lo strumento autorizzatorio.
    Per tale motivo l'autorizzazione in questione non puo' che essere
oggetto  di legislazione esclusiva rispetto alla quale la regione non
puo'  intervenire  con  propri  atti normativi disciplinando, in modo
differenziato,  i  casi  in  cui  detta  misura di salvaguardia possa
ritenersi non necessaria.
    A  nulla  vale  il  riferimento  operato  dalla  disposizione qui
impugnata  alla  precarieta'  ovvero  alla  facile amovibilita' delle
opere  in  quanto,  cosi'  come spetta al legislatore statale, in via
esclusiva,  disciplinare  la  materia  inerente  alla tutela dei beni
paesistici  individuandone  le  relative misure di salvaguardia, allo
stesso  modo  compete ad esso altresi' la potesta' di individuarne le
relative  eccezioni in relazione ai casi specifici in cui l'interesse
paesistico appare attenuato o degno di minor tutela.
    Caso,  questo,  comunque  da  escludere  allorche' si pretenda di
ammettere modifiche permanenti, e quindi, in sostanza non reversibili
(quanto  meno  fino  a  nuova  legislazione), delle aree sottoposte a
tutela.
                              P. Q. M.
    Alla  luce  di  quanto  sopra  esposto  si conclude affinche' sia
dichiarata  l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione
Puglia del 16 aprile 2007, n. 10, pubblicata nel Bollettino ufficiale
della  regione  del  17 aprile  2007,  recante  «Disposizioni  per la
formazione  del  bilancio  di  previsione 2007 e bilancio pluriennale
2007-2009 della Regione Puglia»:
        quanto  all'art. 42  rubricato  «Modifiche  all'art. 11 della
legge  regionale  23 giugno 2006, n. 17», nella parte in cui aggiunge
il  comma  4-bis  all'art. 11  della  legge regionale 23 giugno 2006,
n. 17 (Disciplina della tutela e dell'uso della costa).
        Roma, addi' 15 giugno 2007
               L'Avvocato dello Stato: Paola Palmieri
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