N. 507 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 marzo 2007
Ordinanza emessa il 5 marzo 2007 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile promosso da Morettini Valerio contro I.N.P.S. Previdenza - Contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, della determinazione della retribuzione pensionabile relativa al periodo di lavoro svolto all'estero moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva in vigore nel periodo cui si riferiscono i contributi stessi - Violazione del principio di affidamento, per l'efficacia retroattiva di norma di carattere innovativo - Ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori italiani emigrati all'estero - Incidenza sulla garanzia previdenziale. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 777. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 35, comma quarto, e 38, comma secondo.(GU n.27 del 11-7-2007 )
LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da Morettini Valerio, domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte suprema di cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Giannetta Mario, giusta delega in atti; - ricorrente contro INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via della Frezza, 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Riccio, Nicola Valente, Giovanna Biondi, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso atti; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 116/04 della Corte di appello di Brescia, depositata il 13 maggio 2004 - R.G.N. 487/2003; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 febbraio 2007 dal Consigliere dott. Ulpiano Morcavallo; Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott. Marcello Matera che ha concluso, per la remissione alla Corte costituzionale o in subordine rigetto del ricorso. Ritenuto che con sentenza del 19 - 24 settembre 2003 il tribunale di Bergamo ha accertato il diritto del ricorrente Morettini Valerio al ricalcolo della pensione di anzianita' categoria VO n. 10 111425 con decorrenza dal 1° maggio 1998 sulla base di contributi sia svizzeri che italiani tenendo conto della retribuzione effettivamente percepita in Svizzera negli ultimi cinque anni di lavoro, diversamente da quanto sostenuto dall'INPS resistente (che sostiene invece doversi riparametrare tale retribuzione secondo le aliquote contributive vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria; che il tribunale di Bergamo ha accolto la tesi del ricorrente, avversata dall'INPS, facendo applicazione, nella fattispecie concreta, della Convenzione ltalo-Svizzera del 14 dicembre l962, ratificata con legge 31 ottobre 1963, n. 1781, che prevede la possibilita' per i cittadini italiani di chiedere, al verificarsi dell'evento assicurato in caso di vecchiaia, il trasferimento alle assicurazioni italiane dei contributi versati dai loro stessi e dai datori di lavoro all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, nonche' del1'art. 1 dell'Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969, cui e' stata data esecuzione con la legge di ratifica 18 maggio 1973, n. 283; che la Corte di appello di Brescia, con sentenza del 18 marzo - 13 maggio 2003, ha riformato la pronuncia di primo grado accogliendo la tesi difensiva dell'ente previdenziale secondo cui il montante dei contributi trasferiti dalla gestione assicurativa elvetica a quella dell'INPS doveva essere riparametrato tenendo conto delle aliquote contributive vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per determinare la retribuzione pensionabile, talche' era infondata la pretesa dell'originario ricorrente al ricalcolo della pensione sulla base della effettiva retribuzione percepita in Svizzera; che contro tale sentenza il Morettini ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo invocando in particolare la giurisprudenza di questa Corte espressa da Cass., sez. lav., 6 marzo 2004, n. 4623; che nelle more del giudizio di cassazione e' sopravvenuta la legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O., che all'art. 1, comma 777, prevede: «l'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modficazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri e' determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per l'invalidita', vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu' favorevoli gia' liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge»; che all'odierna udienza il procuratore generale ha eccepito l'illegittimita' costituzionale di tale disposizione. Considerato che in questo giudizio all'esame della Corte troverebbe applicazione lo jus superveniens appena citato che disciplina appunto la fattispecie del trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, qual e' appunto la fattispecie - oggetto del giudizio in esame - della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 e dei successivi Accordi aggiuntivi; che pertanto sussiste la rilevanza della questione di costituzionalita' prospettata dal procuratore generale talche' e' ammissibile l'incidente di costituzionalita'; che, nel merito, deve considerarsi che la disposizione indubbiata, ancorche' qualificata come interpretativa (ossia di interpretazione autentica), ha invece carattere innovativo; che in generale l'accertamento circa la natura interpretativa di una legge non si converte di per se' in una verifica di legittimita' costituzionale, non essendo decisivo, a tali fini, verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia percio' retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva (cfr. Corte cost. n. 229 del 1999, n. 374 del 2002, n. 274 del 2006); che ne consegue che la giurisdizione comune puo' verificare se, anche a prescindere dalla esplicita autoqualificazione, un precetto legislativo si riveli come effettivamente idoneo ad assolvere una funzione interpretativa, e cioe' come disposizione che non ha significato autonomo ma lo acquista solo nel collegamento e nell'integrazione con precedenti disposizioni di cui chiarisce il senso e la portata, ovvero se difetti in realta', nel meccanismo legislativo, quella necessaria saldatura fra precetti normativi, l'uno attributivo di significato, l'altro oggetto di quell'attribuzione, essendo finalizzato, dunque, il rilevamento del giudice, in questa seconda ipotesi, non gia' ex se alla denuncia di un abuso di interpretazione, bensi' all'accertamento circa la reale natura dell'intervento del legislatore e gli effetti che ne conseguono in relazione ai diritti tutelati; che nella fattispecie sul regime dei contributi trasferiti in forza della Convenzione suddetta non sussisteva contrasto di giurisprudenza, ma si era invece affermato un orientamento unico ed ormai consolidato; che in particolare Cass., sez. lav., 6 marzo 2004, n 4623 ha ritenuto che ai sensi dell'art. 1 dell'accordo aggiuntivo alla convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, concluso a Berna il 4 luglio 1969, ratificato con legge 18 maggio 1973, n. 283, il lavoratore italiano puo' chiedere il trasferimento all'INPS dei contributi versati in Svizzera in suo favore, al fine di conseguire i vantaggi derivanti dalla legislazione italiana sull'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti, e tra questi quello della determinazione della pensione con il metodo retributivo; sicche', non essendo state adottate dal legislatore italiano disposizioni particolari per regolare l'effetto del trasferimento dei contributi, per la determinazione del trattamento previdenziale in favore del lavoratore deve farsi riferimento alla retribuzione da questi percepita, a nulla rilevando che i contributi accreditati in Svizzera e trasferiti in Italia siano stati calcolati sulla base dell'aliquota prevista dalla legislazione svizzera, di gran lunga inferiore a quella prevista dalla legislazione italiana; che questo orientamento e' stato confermato da Cass., sez. lav., 26 ottobre 2004, n. 20731, e da Cass., sez. lav., 12 aprile 2005, n. 7455, talche' nella disciplina dei contributi previdenziali cosi' trasferiti, quale ricostruita dalla giurisprudenza di questa Corte, poteva ravvisarsi ormai una situazione di diritto vivente; che pertanto il recente jus superveniens, che ha introdotto una diversa regola juris, deve qualificarsi come innovativo, con efficacia retroattiva, e non gia' di interpretazione autentica, avendo introdotto un nuovo criterio contabile nient'affatto ricavabile dalla disposizione interpretata, sicche' si impone una verifica della ragionevolezza della sua applicabilita' retroattiva; che nel caso della menzionata Convenzione italo-svizzera la nuova disciplina dei contributi trasferiti e' peggiorativa per il pensionato essendo pacifico in causa - come del resto accertato dalla sentenza impugnata - che l'aliquota contributiva in Svizzera e' sensibilmente inferiore a quella vigente in Italia nel periodo rilevante per il calcolo della pensione spettante al lavoratore ricorrente (circa l'8% in Svizzera contro il 32% in Italia); che pertanto la retribuzione pensionabile secondo il criterio introdotto dalla disposizione indubbiata sarebbe sensibilmente inferiore a quella spettante secondo il diverso criterio operante alla luce della citata giurisprudenza di questa Corte; che la nuova disposizione trova applicazione anche nel caso - che e' quello di specie - in cui il lavoratore abbia maturato il diritto alla pensione di anzianita' e ne abbia chiesto la corresponsione, ancorche' non abbia ottenuto la liquidazione della stessa per aver l'INPS opposto l'applicabilita' di un criterio di calcolo diverso (e meno favorevole) rispetto a quello corretto, secondo la piu' volte menzionata interpretazione accolta dalla giurisprudenza di questa Corte; che pertanto il lavoratore ricorrente, pur avendo gia' maturato il diritto ad un trattamento pensionistico calcolato sulla base delle retribuzioni effettivamente percepite in Svizzera senza alcuna riparametrazione sulla base delle aliquote contributive vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria in Italia, si trova a subire - ex tunc - una decurtazione di tale trattamento gia' entrato nel suo patrimonio per effetto della menzionata disposizione innovativa con efficacia retroattiva; che la riduzione ex post di un trattamento previdenziale gia' maturato ridonda in lesione del canone costituzionale espresso dall'art. 38, secondo comma, Cost. giacche' - pur tenendo conto della diversita' di tutela, rispetto al parametro evocato, dei trattamenti pensionistici di anzianita' rispetto a quelli di vecchiaia, i quali entrambi appartengono comunque al sistema generale di sicurezza sociale - priverebbe il pensionato di mezzi adeguati alle sue esigenze di vita (cfr. C. cost. n. 211 del 1997 che ha censurato la retroattivita' di una disposizione innovativa che incideva negativamente su un diritto pensionistico gia' maturato); che sarebbe leso altresi' l'affidamento riposto nella certezza dei rapporti giuridici dal medesimo pensionato che, avendo operato scelte di vita collocandosi in quiescenza sulla base della normativa all'epoca vigente, si vede ridimensionato - ora per allora - un diritto gia' maturato, ed anche esercitato, con conseguente irragionevolezza intrinseca (art. 3, primo comma, Cost.) dell'efficacia retroattiva della disposizione indubbiata (per un'ipotesi di illegittimita' costituzionale di una disposizione innovativa con efficacia retroattiva lesiva del principio di affidamento, cfr. C. cost. n. 39 del 1993); che l'art. 1, comma 777, cit. collide altresi' con il canone costituzionale della tutela del lavoro all'estero (art. 35, comma 4, Cost. in combinato disposto con l'art. 3, primo comma, Cost.) perche' - a parita' di retribuzione percepita in Italia e all'estero - svantaggia il lavoratore emigrato rispetto al lavoratore rimasto in Italia in quanto riparametra retroattivamente la retribuzione pensionabile del primo in termini ingiustificatamente riduttivi e penalizzanti; che tale disposizione viola anche il principio di eguaglianza (art. 3, primo comma Cost.) atteso che la sua efficacia retroattiva si arresta di fronte all'avvenuta liquidazione della pensione (e quindi all'adempimento dell'obbligo dell'INPS), che costituisce una circostanza contingente e casuale, inidonea di per se' a giustificare un regime differenziato (cfr., seppur in altra materia, la ritenuta illegittimita' di un regime differenziato della retroattivita' di una disposizione innovativa in ragione del fatto contingente dell'adempimento dell'obbligazione pur diversamente regolata da tale disposizione: Cost. n. 416 del 2000 e n. 320 del 2005); che pertanto sussiste anche il presupposto della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita'.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata - in relazione agli artt. 3, primo comma, 35, quarto comma, e 38, secondo comma, della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 777, legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) nella parte in cui trova applicazione retroattiva anche ai lavoratori che alla data di entrata in vigore di tale disposizione abbiano gia' maturato il diritto alla pensione di anzianita' e l'abbiano esercitato chiedendo la liquidazione della prestazione stessa. Dispone, la sospensione del procedimento n. 26487/2004. Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina alla cancelleria che la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio di legittimita' ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che essa sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 15 febbraio 2007. Il Presidente: Mercurio 07C0895