N. 536 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 agosto 2006

Ordinanza emessa il 18 agosto 2006 dal giudice di pace di Chiaravalle
Centrale  nel  procedimento  civile  promosso  da  Di Nardo Vitaliano
contro Prefettura di Catanzaro

Circolazione  stradale  -  Obbligo,  per i conducenti e gli eventuali
  passeggeri  di  ciclomotori e motoveicoli, di indossare e di tenere
  regolarmente  allacciato  un  casco  protettivo  conforme  ai  tipi
  omologati  -  Trattamento  sanzionatorio  per  l'inosservanza della
  prescrizione   normativa   -   Omessa   previsione   dell'esenzione
  dall'obbligo   per   coloro  che  risultino  affetti  da  patologie
  incompatibili  con  l'utilizzo  del  casco  protettivo - Denunciata
  violazione  del  principio  di  uguaglianza  sotto il profilo della
  disparita'  di  trattamento rispetto ai conducenti ed ai passeggeri
  di  altre  categorie di veicoli, che sono esonerati dall'obbligo di
  indossare   la  cintura  di  sicurezza  ove  risultino  affetti  da
  patologie incompatibili con il suo utilizzo.
- Codice   della   strada   (d.lgs.   30.4.1992,  n. 285),  art. 171,
  comma 1-bis,  modificato  dall'art. 3,  comma 11, del decreto-legge
  27 giugno 2003,  n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge
  1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.32 del 22-8-2007 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Letti gli atti,

                            O s s e r v a

    Parte  ricorrente,  fra  i motivi di opposizione, tra l'altro, ha
sostenuto che, al momento della contestazione, non indossava il casco
protettivo  in  quanto  affetto da una patologia che, l'uso del casco
avrebbe ulteriormente aggravata.
    Siffatta  esimente:  presenza  di  una  specifica patologia nella
persona  del conducente e dell'eventuale passeggero, tuttavia, non e'
compresa  tra  quelle  indicate dall'art. 171, 1-bis del codice della
strada;  laddove  l'art. 172  stesso codice, alla lettera f), indica,
fra  le  persone  esentate  dall'obbligo  di  indossare le cinture di
sicurezza,  le  persone  che  risultino, sulla base di certificazione
rilasciata  dall'unita'  sanitaria  locale...  affette  da  patologie
particolari  che  costituiscono  controindicazione specifica dell'uso
delle cinture di sicurezza.
    Alla  luce  di  siffatta  considerazione, e' di tutta evidenza la
disparita'  di trattamento che le norme sopra richiamate hanno creato
tra  i  conducenti  (e  gli  eventuali  passeggeri ) di ciclomotori e
motoveicoli,  e  i  conducenti  e  i  passeggeri  dei  veicoli  delle
categorie  indicate  nel  n. 1 dell'art. 172 del codice della strada,
apprestando,  a  favore  di questi ultimi, un rimedio: certificazione
medica, che consente loro di superare, ricorrendone i presupposti, il
dettato  di  cui alla lettera c) dell'art. 172, e nulla disponendo in
ordine ai primi.
    Cio' in evidente violazione dell'art. 3 della Costituzione.
                              P. Q. M.
    Dispone  la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per
quanto  di  sua  competenza,  mandando  a  questa cancelleria per gli
adempimenti dovuti.
        Chiaravalle C., addi' 3 maggio 2006
              Il giudice di pace coordinatore: Gambino
07C0946