N. 536 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 agosto 2006
Ordinanza emessa il 18 agosto 2006 dal giudice di pace di Chiaravalle Centrale nel procedimento civile promosso da Di Nardo Vitaliano contro Prefettura di Catanzaro Circolazione stradale - Obbligo, per i conducenti e gli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati - Trattamento sanzionatorio per l'inosservanza della prescrizione normativa - Omessa previsione dell'esenzione dall'obbligo per coloro che risultino affetti da patologie incompatibili con l'utilizzo del casco protettivo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della disparita' di trattamento rispetto ai conducenti ed ai passeggeri di altre categorie di veicoli, che sono esonerati dall'obbligo di indossare la cintura di sicurezza ove risultino affetti da patologie incompatibili con il suo utilizzo. - Codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285), art. 171, comma 1-bis, modificato dall'art. 3, comma 11, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, art. 3.(GU n.32 del 22-8-2007 )
IL GIUDICE DI PACE Letti gli atti, O s s e r v a Parte ricorrente, fra i motivi di opposizione, tra l'altro, ha sostenuto che, al momento della contestazione, non indossava il casco protettivo in quanto affetto da una patologia che, l'uso del casco avrebbe ulteriormente aggravata. Siffatta esimente: presenza di una specifica patologia nella persona del conducente e dell'eventuale passeggero, tuttavia, non e' compresa tra quelle indicate dall'art. 171, 1-bis del codice della strada; laddove l'art. 172 stesso codice, alla lettera f), indica, fra le persone esentate dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza, le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dall'unita' sanitaria locale... affette da patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica dell'uso delle cinture di sicurezza. Alla luce di siffatta considerazione, e' di tutta evidenza la disparita' di trattamento che le norme sopra richiamate hanno creato tra i conducenti (e gli eventuali passeggeri ) di ciclomotori e motoveicoli, e i conducenti e i passeggeri dei veicoli delle categorie indicate nel n. 1 dell'art. 172 del codice della strada, apprestando, a favore di questi ultimi, un rimedio: certificazione medica, che consente loro di superare, ricorrendone i presupposti, il dettato di cui alla lettera c) dell'art. 172, e nulla disponendo in ordine ai primi. Cio' in evidente violazione dell'art. 3 della Costituzione.
P. Q. M. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per quanto di sua competenza, mandando a questa cancelleria per gli adempimenti dovuti. Chiaravalle C., addi' 3 maggio 2006 Il giudice di pace coordinatore: Gambino 07C0946