N. 538 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 2006

Ordinanza  emessa  il  9 ottobre 2006 dalla Corte dei conti - Sezione
giurisdizionale  per la Regione Puglia - Bari sul ricorso proposto da
Scalinci Renato contro Direzione provinciale del tesoro di Bari

Previdenza  -  Pensioni  di guerra - Invalidita' o morte derivante da
  lesioni  di  arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un
  ordigno  bellico provocata da un minorenne - Termine prescrizionale
  quinquennale decorrente dall'evento lesivo - Ingiustificata diversa
  disciplina rispetto al diritto alle pensioni ordinarie non soggetto
  a  prescrizione - Non sussistenza della ratio giustificatrice della
  deroga stabilita dall'art. 169, d.P.R. n. 1092/1973 per le pensioni
  privilegiate  ordinarie  di  esigenza di un tempestivo accertamento
  della dipendenza della infermita' o delle lesioni contratte a causa
  del  servizio,  attesa  la  presunzione di dipendenza della morte o
  delle  lesioni  da  fatto  di  guerra stabilita dall'art. 8, quarto
  comma,  del d.P.R. n. 915 del 1978 per l'ipotesi disciplinata dalla
  norma censurata - Violazione del principio di uguaglianza.
- Decreto  del  Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
  art. 99, comma secondo.
- Costituzione, art. 3, primo comma.
(GU n.32 del 22-8-2007 )
                         LA CORTE DEI CONTI

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel giudizio iscritto al
n. 4505 del registro di segreteria, promosso dal sig. Scalinci Renato
(nato a Surbo il 29 dicembre 1945) - rappresentato e difeso dall'avv.
Iuri  Chironi  -  avverso il d.m. Tesoro n. 077725 RI-GE del 9 luglio
1993.
    Udito  alla  pubblica udienza del 5 luglio 2005 la dott.ssa Maria
Antonietta   Bonavoglia,  in  rappresentanza  della  Amministrazione,
giusta delega del direttore reggente del Dipartimento provinciale del
Ministero  dell'economia  e delle finanze - Direzione provinciale dei
servizi vari - Bari;
    Visto  il  ricorso  depositato  in  data  9  novembre  1993,  con
allegati;
    Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

                        Considerato in fatto

    Il  sig. Scalinci Renato ha impugnato il decreto del Ministro del
tesoro  n. 077725  RI-GE  emesso  in  data  9 luglio 1993, avverso il
diniego di concessione di trattamento pensionistico di guerra.
    Espone  il  ricorrente  che in data 30 aprile 1956 fu ferito agli
arti  inferiori  a  seguito  dello  scoppio  di un residuato bellico,
siccome  comprovato dal referto rilasciato dall'Ospedale civile «Vito
Fazzi»  di  Lecce  e  dalle dichiarazioni dei testi Marasco Roberto e
Caretto Maria.
    Il  Ministero  del  tesoro  ha  respinto la istanza pensionistica
presentata  dal  ricorrente  in  data  21  gennaio  1988,  in  quanto
pervenuta dopo la scadenza dei termini stabiliti dagli artt. 99 e 127
del d.P.R. n. 915/1978.
    Nei  motivi  di  ricorso,  il  sig. Scalinci  sostiene  che  fino
all'anno  1988  non  ha  mai avuto conoscenza dell'accaduto in quanto
tenuto  all'oscuro  dai  suoi  genitori, secondo quanto risulta dalla
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' della madre Antonazzi
Rosa, allegata al fascicolo di parte.

                         Ritenuto in diritto

    Reputa il giudicante di dover sollevare d'ufficio la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 99,  comma secondo del d.P.R.
n. 915/1978  nella parte in cui stabilisce il termine quinquennale di
prescrizione,  con  decorrenza dal verificarsi dell'evento lesivo, in
relazione  alle  lesioni  da  arma da fuoco di origine bellica o allo
scoppio di un ordigno bellico provocato da un minore.
    Invero,  in questo caso, la prescrizione (rectius: decadenza) del
diritto  a  chiedere  il trattamento pensionistico di guerra viola il
principio  di  uguaglianza  di  cui  all'art. 3  cost.  rispetto alla
disciplina  delle  pensioni  ordinarie per le quali il diritto non si
perde per prescrizione (art. 5, T.U. 1092/1973).
    Sono  state  evidenziate  nella  sentenza  n. 97/1980 della Corte
costituzionale  le  motivazioni  logiche  che  si  riconnettono  alla
statuizione  dell'art. 99,  d.P.R.  n. 915/1978,  riconducendole alla
ovvia  «esigenza di un tempestivo accertamento della dipendenza della
morte  o  invalidita' da causa di servizio o fatto di guerra ad opera
delle competenti autorita' amministrative o sanitarie».
    Cio'  premesso,  ai  sensi  dell'art. 8,  quarto comma del d.P.R.
n. 915/1978,  «E'  sempre  presunta  la dipendenza da fatto di guerra
quando  l'invalidita' o la morte derivino da lesione da arma da fuoco
di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da
un  minorenne ...»  sicche'  non  ricorrono  le  ragioni  del  regime
derogatorio  di  cui al Testo Unico sulle pensioni di guerra, neanche
se  poste  a  raffronto con la disciplina delle pensioni privilegiate
ordinarie  e,  in  particolare,  con  la  norma dell'art. 169, d.P.R.
1092/1973,  in  quanto anche tale norma si fonda sulla esigenza di un
tempestivo  accertamento  della  dipendenza  della infermita' o delle
lesioni contratte a causa del servizio.
    La  questione di legittimita' costituzionale si presenta, quindi,
non  manifestamente  infondata e, ancor prima, rilevante nel presente
giudizio,  in  quanto  dall'accoglimento  della  medesima  dipende la
definizione del medesimo in senso favorevole all'interessato.
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 99,  secondo comma, d.P.R. 23
dicembre 1978, n. 915, per violazione dell'art. 3, primo comma Cost.,
nella parte in prevede il termine quinquennale di prescrizione per la
richiesta  del trattamento pensionistico di guerra limitatamente alla
ipotesi  in  cui l'invalidita' o la morte derivino da lesioni di arma
da  fuoco  di  origine  bellica o da esplosione di un ordigno bellico
provocata da un minorenne.
    Sospende  il  giudizio  ed ordina alla segreteria la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Dispone  che,  a cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa  e al Presidente del Consiglio dei
ministri,  nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica.
    Cosi'  provveduto in Bari, nella Camera di consiglio del 5 luglio
2005.
                          Il giudice: Raeli
07C0981