N. 538 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 2006
Ordinanza emessa il 9 ottobre 2006 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia - Bari sul ricorso proposto da Scalinci Renato contro Direzione provinciale del tesoro di Bari Previdenza - Pensioni di guerra - Invalidita' o morte derivante da lesioni di arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne - Termine prescrizionale quinquennale decorrente dall'evento lesivo - Ingiustificata diversa disciplina rispetto al diritto alle pensioni ordinarie non soggetto a prescrizione - Non sussistenza della ratio giustificatrice della deroga stabilita dall'art. 169, d.P.R. n. 1092/1973 per le pensioni privilegiate ordinarie di esigenza di un tempestivo accertamento della dipendenza della infermita' o delle lesioni contratte a causa del servizio, attesa la presunzione di dipendenza della morte o delle lesioni da fatto di guerra stabilita dall'art. 8, quarto comma, del d.P.R. n. 915 del 1978 per l'ipotesi disciplinata dalla norma censurata - Violazione del principio di uguaglianza. - Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, art. 99, comma secondo. - Costituzione, art. 3, primo comma.(GU n.32 del 22-8-2007 )
LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio iscritto al n. 4505 del registro di segreteria, promosso dal sig. Scalinci Renato (nato a Surbo il 29 dicembre 1945) - rappresentato e difeso dall'avv. Iuri Chironi - avverso il d.m. Tesoro n. 077725 RI-GE del 9 luglio 1993. Udito alla pubblica udienza del 5 luglio 2005 la dott.ssa Maria Antonietta Bonavoglia, in rappresentanza della Amministrazione, giusta delega del direttore reggente del Dipartimento provinciale del Ministero dell'economia e delle finanze - Direzione provinciale dei servizi vari - Bari; Visto il ricorso depositato in data 9 novembre 1993, con allegati; Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa; Considerato in fatto Il sig. Scalinci Renato ha impugnato il decreto del Ministro del tesoro n. 077725 RI-GE emesso in data 9 luglio 1993, avverso il diniego di concessione di trattamento pensionistico di guerra. Espone il ricorrente che in data 30 aprile 1956 fu ferito agli arti inferiori a seguito dello scoppio di un residuato bellico, siccome comprovato dal referto rilasciato dall'Ospedale civile «Vito Fazzi» di Lecce e dalle dichiarazioni dei testi Marasco Roberto e Caretto Maria. Il Ministero del tesoro ha respinto la istanza pensionistica presentata dal ricorrente in data 21 gennaio 1988, in quanto pervenuta dopo la scadenza dei termini stabiliti dagli artt. 99 e 127 del d.P.R. n. 915/1978. Nei motivi di ricorso, il sig. Scalinci sostiene che fino all'anno 1988 non ha mai avuto conoscenza dell'accaduto in quanto tenuto all'oscuro dai suoi genitori, secondo quanto risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' della madre Antonazzi Rosa, allegata al fascicolo di parte. Ritenuto in diritto Reputa il giudicante di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 99, comma secondo del d.P.R. n. 915/1978 nella parte in cui stabilisce il termine quinquennale di prescrizione, con decorrenza dal verificarsi dell'evento lesivo, in relazione alle lesioni da arma da fuoco di origine bellica o allo scoppio di un ordigno bellico provocato da un minore. Invero, in questo caso, la prescrizione (rectius: decadenza) del diritto a chiedere il trattamento pensionistico di guerra viola il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 cost. rispetto alla disciplina delle pensioni ordinarie per le quali il diritto non si perde per prescrizione (art. 5, T.U. 1092/1973). Sono state evidenziate nella sentenza n. 97/1980 della Corte costituzionale le motivazioni logiche che si riconnettono alla statuizione dell'art. 99, d.P.R. n. 915/1978, riconducendole alla ovvia «esigenza di un tempestivo accertamento della dipendenza della morte o invalidita' da causa di servizio o fatto di guerra ad opera delle competenti autorita' amministrative o sanitarie». Cio' premesso, ai sensi dell'art. 8, quarto comma del d.P.R. n. 915/1978, «E' sempre presunta la dipendenza da fatto di guerra quando l'invalidita' o la morte derivino da lesione da arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne ...» sicche' non ricorrono le ragioni del regime derogatorio di cui al Testo Unico sulle pensioni di guerra, neanche se poste a raffronto con la disciplina delle pensioni privilegiate ordinarie e, in particolare, con la norma dell'art. 169, d.P.R. 1092/1973, in quanto anche tale norma si fonda sulla esigenza di un tempestivo accertamento della dipendenza della infermita' o delle lesioni contratte a causa del servizio. La questione di legittimita' costituzionale si presenta, quindi, non manifestamente infondata e, ancor prima, rilevante nel presente giudizio, in quanto dall'accoglimento della medesima dipende la definizione del medesimo in senso favorevole all'interessato.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 99, secondo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, per violazione dell'art. 3, primo comma Cost., nella parte in prevede il termine quinquennale di prescrizione per la richiesta del trattamento pensionistico di guerra limitatamente alla ipotesi in cui l'invalidita' o la morte derivino da lesioni di arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne. Sospende il giudizio ed ordina alla segreteria la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' provveduto in Bari, nella Camera di consiglio del 5 luglio 2005. Il giudice: Raeli 07C0981