N. 303 SENTENZA 10 - 20 luglio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Radiotelevisione  e  servizi  radioelettrici  -  Norme  della Regione
  Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia
  mobile  -  Questioni  di  legittimita' costituzionale sollevate nel
  corso  di  giudizi  proposti  per l'annullamento del regolamento di
  attuazione  della legge regionale censurata - Eccepita irrilevanza,
  in   ragione   dell'asserita   carenza   di   immediata   lesivita'
  dell'impugnato regolamento rispetto alle posizioni soggettive fatte
  valere  nel  giudizio  a  quo  -  Motivazione  non implausibile del
  rimettente  sulla  sussistenza  dei  requisiti  e  delle condizioni
  dell'azione    giurisdizionale    -   Rigetto   dell'eccezione   di
  inammissibilita'.
- Legge  della  Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28,
  artt. 3,  comma  1,  lettera a), 4, 5, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8,
  comma 2.
- Costituzione,  artt. 41,  117,  commi secondo, lettera e), e terzo;
  statuto  della  Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, primo comma,
  n. 12.
Radiotelevisione  e  servizi  radioelettrici  -  Norme  della Regione
  Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia
  mobile  -  Questioni  di  legittimita' costituzionale sollevate nel
  corso  di  giudizi  proposti  per l'annullamento del regolamento di
  attuazione  della  legge regionale censurata - Eccepito «difetto di
  incidentalita»,   essendo   l'impugnato   regolamento  testualmente
  riproduttivo delle disposizioni legislative censurate - Sussistenza
  della   rilevanza  della  questione  -  Rigetto  dell'eccezione  di
  inammissibilita'.
- Legge  della  Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28,
  artt. 5, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8, comma 2.
- Costituzione,  artt. 41,  117,  commi secondo, lettera e), e terzo;
  statuto  della  Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, primo comma,
  n. 12.
Radiotelevisione  e  servizi  radioelettrici  -  Norme  della Regione
  Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia
  mobile  -  Necessita'  della  concessione o autorizzazione edilizia
  comunale  per  l'installazione dell'impianto - Denunciato contrasto
  con   principi   fondamentali   della  legislazione  statale  e  di
  derivazione  comunitaria, violazione dell'unicita' del procedimento
  autorizzativo,  duplicazione  di  pareri  obbligatori  (dell'ASL in
  aggiunta  a  quello  vincolante  dell'ARPA)  con oneri finanziari a
  carico  del  gestore,  mancata  previsione  della  possibilita'  di
  ricorrere  alla  conferenza  di  servizi  -  Sopravvenuta  modifica
  sostanziale  della  normativa  censurata  ad  opera di disposizione
  regionale  sostitutiva  immediatamente  applicabile  - Restituzione
  degli atti al giudice rimettente per il riesame della non manifesta
  infondatezza e della rilevanza, anche sotto il profilo temporale.
- Legge  della  Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28,
  art. 5, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
- Costituzione,  artt. 41  e 117, commi secondo, lettera e), e terzo;
  statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, primo comma.
Radiotelevisione  e  servizi  radioelettrici  -  Norme  della Regione
  Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia
  mobile  -  Prevista  adozione  dei piani comunali di settore per la
  localizzazione degli impianti, previa definizione delle linee guida
  contenute  nel  regolamento  di  attuazione  della  legge regionale
  censurata  - Questioni incidentali di legittimita' costituzionale -
  Mero  riferimento,  in  una  delle  ordinanze  di  rimessione, alla
  mancata  indicazione  di  «principi  e criteri direttivi cui dovra'
  attenersi  la  Giunta  nella  predisposizione  e  approvazione  del
  regolamento» - Locuzione inidonea a dar vita ad un'autonoma censura
  di illegittimita' costituzionale.
- Legge  della  Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28,
  artt. 3, comma 1, lettera a), e 4.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23.
Radiotelevisione  e  servizi  radioelettrici  - Infrastrutture per la
  telefonia  mobile  -  Localizzazione  degli impianti nel territorio
  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -  Compresenza  di potesta'
  primaria   regionale   in   materia  urbanistica  e  di  competenza
  legislativa   concorrente   in   materia   di   ordinamento   della
  comunicazione   (quest'ultima  estesa  alla  Regione  friulana,  in
  difetto  di  piu'  ampie  attribuzioni  statutarie)  -  Conseguente
  assoggettamento   della   legislazione   regionale  alla  normativa
  trasversale  posta  in  essere dallo Stato a titolo di tutela della
  concorrenza   (e  finalizzata  al  celere  sviluppo,  efficienza  e
  funzionalita'  della  rete di comunicazione) - Rigetto di eccezione
  basata su assunto contrario.
- Legge  della  Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28,
  artt. 3, comma 1, lettera a) e 4.
- Costituzione,  artt. 41  e  117, commi secondo, lettera e) e terzo;
  legge  costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della
  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  (legge  costituzionale  31 gennaio
  1963, n. 1), art. 4, primo comma.
Radiotelevisione  e  servizi  radioelettrici  -  Norme  della Regione
  Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia
  mobile  -  Prevista  adozione  di  piani comunali di settore per la
  localizzazione degli impianti, previa definizione delle linee guida
  contenute  nel  regolamento  di  attuazione  della  legge regionale
  censurata  - Sostanziale introduzione di una pianificazione di tipo
  nettamente   urbanistico   esecutivo,   inclusiva   della  fase  di
  localizzazione  dei  singoli impianti - Denunciata violazione delle
  competenze  statali  in  materia  di  tutela della concorrenza e di
  ordinamento   della   comunicazione,  inosservanza  degli  obblighi
  internazionali    dello   Stato,   contrasto   con   il   principio
  fondamentale,  stabilito  dalla normativa statale e comunitaria, di
  copertura  di  tutto il territorio nazionale da parte della rete di
  telefonia mobile e della regola della generale ammissibilita' della
  realizzazione  degli impianti - Esclusione - Riconducibilita' della
  normativa  censurata  alla competenza regionale primaria in materia
  urbanistica   ed   alla   competenza   concorrente  in  materia  di
  ordinamento   della   comunicazione   -  Insussistenza  di  diretta
  compromissione   degli   interessi   ascrivibili   alla  competenza
  legislativa  dello  Stato,  della  concorrenza  e della liberta' di
  iniziativa economica - Non fondatezza della questione.
- Legge  della  Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28,
  artt. 3, comma 1, lettera a) e 4.
- Costituzione,  artt. 41  e  117, commi secondo, lettera e) e terzo;
  statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, primo comma.
Radiotelevisione  e  servizi  radioelettrici  -  Norme  della Regione
  Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia
  mobile  - Divieto assoluto di localizzazione degli impianti in zone
  interessate  da  biotopi  naturali  (istituiti ai sensi della legge
  regionale  n. 42  del 1996) - Questione incidentale di legittimita'
  costituzionale   -  Eccezioni  di  inammissibilita'  delle  censure
  riguardanti la violazione degli obblighi internazionali dello Stato
  e   l'assoggettamento  della  legislazione  friulana  a  titoli  di
  competenza  statale  costituzionalmente  previsti  per  le  Regioni
  ordinarie - Reiezione.
- Legge  della  Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28,
  art. 8, comma 2.
- Costituzione,   art. 117,  comma  secondo;  statuto  della  Regione
  Friuli-Venezia Giulia, art. 4, primo comma.
Radiotelevisione  e  servizi  radioelettrici  -  Norme  della Regione
  Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia
  mobile  - Divieto assoluto di localizzazione degli impianti in zone
  interessate  da  biotopi  naturali  (istituiti ai sensi della legge
  regionale  n. 42  del 1996) - Questione incidentale di legittimita'
  costituzionale   -  Eccezione  di  inammissibilita'  delle  censure
  riferite  ad  alcuni parametri per difetto di motivazione sulla non
  manifesta infondatezza - Reiezione.
- Legge  della  Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28,
  art. 8, comma 2.
- Costituzione, artt. 41 e 117, comma secondo, lettera e).
Radiotelevisione  e  servizi  radioelettrici  -  Norme  della Regione
  Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia
  mobile  - Divieto assoluto di localizzazione degli impianti in zone
  interessate  da  biotopi  naturali  (istituiti ai sensi della legge
  regionale  n. 42  del 1996) - Questione incidentale di legittimita'
  costituzionale   -  Eccezione  di  inammissibilita'  delle  censure
  riferite  ad  alcuni  parametri per asserito difetto di motivazione
  sulla non manifesta infondatezza - Reiezione.
- Legge  della  Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28,
  art. 8, comma 2.
- Costituzione, artt. 41 e 117, comma secondo, lettera e).
Radiotelevisione  e  servizi  radioelettrici  -  Norme  della Regione
  Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia
  mobile  - Divieto assoluto di localizzazione degli impianti in zone
  interessate  da  biotopi  naturali  (istituiti ai sensi della legge
  regionale  n. 42  del 1996) - Denunciata carenza di giustificazione
  logica,  contrasto  con  principi  fondamentali  della legislazione
  statale   e   comunitaria,  lesione  dell'interesse  primario  alla
  realizzazione  delle  reti  di  telecomunicazioni,  violazione  del
  principio di liberta' d'iniziativa economica privata - Esclusione -
  Inidoneita'  del  divieto censurato a costituire ostacolo effettivo
  alla funzionalita' della rete - Non fondatezza della questione.
- Legge  della  Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28,
  art. 8, comma 2.
- Costituzione,  artt. 41  e  117, commi secondo, lettera e) e terzo;
  statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, primo comma.
(GU n.29 del 25-7-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei giudizi di legittimita' costituzionale degli articoli 3, comma 1,
lettera a),  4  e  5, commi da 2 a 7, e 8, comma 2, della legge della
Regione  Friuli-Venezia  Giulia 6 dicembre 2004, n. 28 (Disciplina in
materia di infrastrutture per la telefonia mobile), promossi con n. 2
ordinanze del 12 dicembre 2005 dal Tribunale amministrativo regionale
del  Friuli-Venezia  Giulia  sui ricorsi proposti da Vodafone Omnitel
n.v.  e  da Tim Italia s.p.a. contro la Regione Friuli-Venezia Giulia
ed  altro  iscritte  ai  nn. 28  e  29  del registro ordinanze 2006 e
pubblicate  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, 1ª serie
speciale, dell'anno 2006.
    Visti gli atti di costituzione della Vodafone Omnitel n.v., della
Tim Italia s.p.a. e della Regione Friuli-Venezia Giulia;
    Udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2007 il giudice relatore
Ugo De Siervo;
    Uditi  gli  avvocati Marco Sica, Paolo Mantovan e Mario Libertini
per  la  Vodafone  Omnitel  n.v.,  Giuseppe  De Vergottini per la Tim
Italia  s.p.a.  e  Giandomenico  Falcon per la Regione Friuli-Venezia
Giulia.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Il  Tribunale  amministrativo regionale del Friuli-Venezia
Giulia, con ordinanza del 12 dicembre 2005, ha sollevato questione di
legittimita'  costituzionale  degli artt. 3, comma 1, lettera a), 4 e
5,  commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, nonche' dell'art. 8, comma 2, della legge
della   Regione   Friuli-Venezia   Giulia   6 dicembre   2004,  n. 28
(Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile), in
relazione  agli  artt. 41,  117,  secondo  comma, lettera e), e terzo
comma,  della  Costituzione  e  all'art. 4,  numero 12, dello statuto
speciale  adottato  con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
(Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).
    Premette il Tribunale amministrativo regionale di essere chiamato
a  decidere  sul  ricorso  proposto  da  Vodafone  Omnitel  n. V. nei
confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia, per l'annullamento del
regolamento  di  attuazione  della  legge  regionale  n. 28 del 2004,
emanato  con  decreto  del  Presidente  della Regione 19 aprile 2005,
n. 094/Pres.  e  approvato  con  delibera  della  Giunta regionale 1°
aprile 2005, n. 683.
    Il  ricorso  e' rivolto contro il regolamento regionale al quale,
ai  sensi  della  legge  regionale n. 28 del 2004, spetta «dettare le
linee  guida  per  la  predisposizione  e  l'aggiornamento  del piano
comunale   di   settore,  definire  i  modelli  delle  istanze  e  la
documentazione a corredo ed individuare le procedure per le azioni di
risanamento».  Peraltro, la societa' ricorrente deduce la violazione,
da  parte  della  legge regionale, dei principi derivanti dalla legge
22 febbraio   2001,   n. 36  (Legge  quadro  sulla  protezione  dalle
esposizioni   a  campi  elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici),
nonche'  dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni  elettroniche), i quali consentirebbero l'installazione
delle infrastrutture di telefonia mobile in ogni zona del territorio,
prevedendo il rispetto solo di talune condizioni. La legge regionale,
invece,  prevedendo  l'adozione  di  un  piano  comunale  di settore,
consentirebbe l'insediamento degli impianti solo sui siti previamente
e specificamente individuati dallo stesso, costringendo l'ente locale
ad  utilizzare  uno strumento di pianificazione diverso e piu' rigido
di  quello  previsto dalla legge quadro, cosi' frustrando lo sviluppo
delle reti di telecomunicazione sia dal punto di vista temporale, sia
della copertura territoriale.
    Viene  eccepita,  inoltre,  l'illegittimita'  costituzionale  del
comma 2  dell'art. 8,  della  legge  reg. n. 28 del 2004. Infatti, il
divieto   assoluto   di  installazione  nelle  zone  interessate  dai
«biotipi»  (melius:  biotopi),  nonostante  che  queste godano di una
protezione inferiore a quella dei parchi e delle riserve naturali per
le  quali non vige analogo divieto, pregiudicherebbe l'interesse alla
realizzazione delle reti di telecomunicazione.
    Ad avviso della ricorrente, inoltre, gli artt. 3 e 4 della stessa
legge  regionale  violerebbero il principio di legalita' sostanziale,
dal   momento   che,   pur  demandandosi  alla  Giunta  regionale  la
predisposizione  delle  linee guida del piano di localizzazione delle
strutture per l'installazione degli impianti per telefonia mobile, la
legge non avrebbe individuato i principi e i criteri a cui attenersi.
    E'  poi  eccepita l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 per
violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione nonche' dei
principi  di  unificazione e semplificazione sanciti dall'art. 87 del
d.lgs. n. 259 del 2003.
    Nel  ricorso  si  denuncia,  infine,  la  violazione, da parte di
talune  disposizioni  del  regolamento,  delle  norme contenute nella
legge regionale n. 28 del 2004.
    2.   -  Cio'  premesso,  il  Tribunale  amministrativo  regionale
ritiene,  innanzitutto,  ammissibile  il  ricorso  stante l'immediata
lesivita'  delle  disposizioni regolamentari impugnate, che prevedono
il  piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti il
quale  introdurrebbe  una «pianificazione aprioristica e vincolante»,
nonche'  la procedura per il rilascio del titolo abilitativo edilizio
e  la  procedura  per  l'accertamento  di conformita' del progetto di
impianto  radio  mobile  ai limiti di campo elettromagnetico indicati
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003.
    Il  rimettente, quindi, rigettate le censure aventi ad oggetto le
disposizioni   regolamentari  per  asserita  violazione  della  legge
regionale,   ritiene   rilevanti   le   eccezioni   di   legittimita'
costituzionale  sollevate  dalla  societa'  ricorrente, asserendo che
«solo    la    loro    fondatezza   potrebbe   mediatamente   portare
all'accoglimento del ricorso».
    Quanto    alla   non   manifesta   infondatezza,   il   Tribunale
amministrativo  regionale  osserva che nella materia dell'ordinamento
della comunicazione la Regione Friuli-Venezia Giulia avrebbe potesta'
legislativa  concorrente  ai  sensi dell'art. 117, terzo comma, della
Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre del
2001,   n. 3  (Modifiche  al  titolo  V  della  parte  seconda  della
Costituzione)  «trattandosi  di  ampliamento della sfera di autonomia
regionale  con  l'attribuzione di una materia per la quale lo statuto
regionale  non  attribuiva  alla  Regione  alcun  tipo  di competenza
legislativa». La materia dell'urbanistica, invece, sarebbe attribuita
alla competenza legislativa primaria della Regione.
    Osserva,  quindi,  il rimettente che la Corte costituzionale, con
le  sentenze  n. 336  del 2005 e n. 307 del 2003, avrebbe delineato i
principi  fondamentali  fissati  dalla  legislazione statale anche in
attuazione  delle direttive comunitarie, il primo tra i quali sarebbe
quello    dell'interesse    alla    realizzazione   delle   reti   di
telecomunicazione.  Al  riguardo  la  Corte  avrebbe affermato che il
codice  delle  comunicazioni elettroniche avrebbe recepito i principi
di  derivazione  comunitaria,  introducendo  una  disciplina  volta a
garantire  i  diritti  di  liberta'  di comunicazione, di liberta' di
iniziativa  economica e il suo esercizio in regime di concorrenza, la
semplificazione  dei  procedimenti amministrativi e la partecipazione
ad essi dei soggetti interessati, nonche' a promuovere lo sviluppo in
regime  di  concorrenza  delle  reti  e  dei servizi di comunicazione
elettronica.  Il  Tribunale amministrativo regionale ricorda, ancora,
come  la  Corte abbia riconosciuto all'art. 87 di detto codice e alla
procedura  ivi  delineata per il rilascio del titolo abilitativo alla
installazione degli impianti la natura di norma di principio.
    Benche'  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  abbia in materia di
urbanistica una competenza esclusiva, tuttavia essa sarebbe vincolata
al   rispetto   degli   obblighi  internazionali,  «nel  quale  genus
indubbiamente  vanno  fatti  rientrare  anche  i vincoli comunitari».
Inoltre,  non  essendo possibile ricondurre tutta la disciplina della
installazione  degli impianti soltanto alla materia dell'urbanistica,
trattandosi  di  materia  «mista»,  il  legislatore regionale avrebbe
dovuto   tener   conto   dei  principi  fondamentali  che  riguardano
l'ordinamento delle comunicazioni.
    Alla  luce  di  tali  considerazioni, il Tribunale amministrativo
regionale censura innanzitutto gli artt. 3 e 4 della legge reg. n. 28
del  2004,  i quali prevedono che, ai fini della localizzazione degli
impianti,   siano   adottati   dei  piani  comunali  di  settore  che
costituiscono   lo   strumento   per  localizzare  le  strutture  per
l'installazione  di impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio
e le loro eventuali modifiche.
    Tali  disposizioni  avrebbero  previsto, in luogo del regolamento
comunale  contemplato  dall'art. 8,  comma 6,  della  legge n. 36 del
2001,  quale  strumento  per  la  disciplina degli insediamenti degli
impianti,  una  pianificazione  di  tipo  urbanistico esecutivo. Cio'
determinerebbe  un  «vincolo  della  possibilita' di installazione al
rispetto   delle   scelte   localizzative   fatte   a   priori»,  cui
conseguirebbe  una  sostanziale  preclusione  all'installazione delle
infrastrutture  per  la  telefonia  mobile che sarebbero ammesse solo
nelle  «localizzazioni a tale scopo espressamente previste dal piano,
che   si   spinge  fino  a  contemplare  i  singoli  impianti».  Cio'
contrasterebbe  con il principio fondamentale fissato dal legislatore
statale  e da quello comunitario, consistente nel ritenere che «tutto
il  territorio  nazionale  -  e quindi anche regionale - debba essere
coperto dalla rete di telefonia mobile e, conseguentemente, che anche
dal  punto  di vista urbanistico territoriale, la regola debba essere
quella  della  generale  ammissibilita'  salvo  l'eccezione alla base
dell'esclusione».   Tale   principio   imporrebbe,  inoltre,  che  la
realizzazione  delle  infrastrutture  sia  improntata  a  criteri  di
efficienza   e   tempestivita',   espressioni   anche  del  principio
costituzionale  del  «diritto  di  liberta' di iniziativa economica e
della  tutela della concorrenza, rispetto alla quale vi e' la riserva
di competenza legislativa statale». Per quanto attinente alla materia
urbanistica,  le  discrepanze  della  normativa  regionale rispetto a
quella    statale,   costituirebbero   «violazioni   degli   obblighi
internazionali  dello  Stato  al cui rispetto lo Statuto subordina la
suddetta competenza legislativa».
    Il Tribunale amministrativo regionale censura, inoltre, l'art. 5,
commi 2,  3,  4,  5,  6  e 7 della legge regionale n. 28 del 2004 per
violazione  degli  articoli 117,  secondo  comma, lettera e), e terzo
comma, e dell'art. 41 della Costituzione, nonche' dell'art. 4, numero
12, dello statuto speciale.
    Tale  articolo, infatti, nel prevedere la necessita' del rilascio
della  concessione  o  autorizzazione  edilizia  per  l'installazione
dell'impianto,  introdurrebbe  una  duplicazione  di procedimenti, in
contrasto  con  il principio fondamentale ricavabile dall'art. 87 del
d.lgs.  n. 259  del  2003,  che  imporrebbe, invece, il ricorso ad un
procedimento autorizzativo unico.
    Il   procedimento  disciplinato  dalla  legge  regionale  sarebbe
ulteriormente  aggravato  dalla  prevista  acquisizione oltre che del
parere  vincolante  dell'ARPA  (Agenzia  regionale  per la protezione
dell'ambiente)  -  in  conformita' a quanto previsto dall'art. 87 del
codice   delle   comunicazioni   elettroniche   -  anche  del  parere
dell'Azienda per i servizi sanitari.
    L'art. 5,  inoltre,  ometterebbe  di prevedere la possibilita' di
ricorrere  alla  conferenza di servizi, istituto ritenuto dalla Corte
costituzionale   espressione   di   un   principio   fondamentale  di
semplificazione   di   derivazione   comunitaria,   che  la  potesta'
legislativa regionale dovrebbe rispettare. L'art. 5, comma 4, infine,
imponendo  al  gestore  anche  gli  oneri finanziari per i due pareri
suddetti,  aumenterebbe  l'onerosita'  del procedimento «con indubbie
ricadute in termini di durata e snellezza del procedimento».
    Il   Tribunale   amministrativo  regionale  censura,  da  ultimo,
l'art. 8,  comma 2,  per  violazione  dell'art. 117,  secondo  comma,
lettera e), e terzo comma, e dell'art. 41 della Costituzione, nonche'
dell'art. 4,  numero  12,  dello  statuto  speciale.  Esso,  infatti,
imporrebbe  un ingiustificato divieto di installazione degli impianti
in questione nelle zone interessate da biotopi naturali, mentre nulla
sarebbe  previsto  per  i  parchi  e  le  riserve  naturali, che pure
dovrebbero  essere  interessate  da un maggior livello di protezione.
Tale divieto, pertanto, determinerebbe «un'ingiustificata preclusione
alla   possibilita'   di   perseguire   l'interesse   primario   alla
realizzazione   delle   reti   di   telecomunicazione»,  che  sarebbe
espressione  di  un  principio fondamentale in materia di ordinamento
delle  telecomunicazioni  posto dal legislatore statale in attuazione
della normativa comunitaria.
    3.  -  Con  atto  depositato  in data 7 febbraio 2007, la Regione
Friuli-Venezia  Giulia si e' costituita in giudizio, chiedendo che la
questione   sia  dichiarata  inammissibile  e  comunque  infondata  e
rinviando  ad  una  successiva  memoria  lo svolgimento delle proprie
difese.
    4.  -  Anche la societa' Vodafone Omnitel, con atto depositato in
data  3 marzo  2007,  si  e' costituita in giudizio chiedendo che, in
accoglimento  della  questione sollevata dal Tribunale amministrativo
regionale,   sia  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  delle
disposizioni censurate.
    5.    -    Il   medesimo   Tribunale   amministrativo   regionale
Friuli-Venezia   Giulia,  con  ordinanza  del  12 dicembre  2005,  ha
sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 3,
comma 1, lettera a), 4 e 5, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, della legge della
Regione   Friuli-Venezia  Giulia  n. 28  del  2004,  nell'ambito  del
giudizio  instaurato  sul  ricorso proposto dalla societa' TIM Italia
s.p.a.  (ora  Telecom  Italia  s.p.a.),  nei  confronti della Regione
Friuli-Venezia  Giulia per l'annullamento degli articoli 2, 3, 9 e 11
dell'Allegato  5  del regolamento di attuazione della legge regionale
n. 28   del   2004   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Regione 19 aprile 2005, n. 094/Pres.
    Riferisce  il  rimettente  che  la  societa'  ricorrente, dedotta
preliminarmente  l'immediata lesivita' del regolamento di attuazione,
sostiene   che   il   medesimo   e  la  presupposta  legge  regionale
violerebbero l'art. 117, terzo comma, della Costituzione e i principi
stabiliti  dal  legislatore  statale sia all'art. 8 della legge n. 36
del 2001 sia all'art. 86 del codice delle comunicazioni elettroniche.
    Sarebbe  poi  violato  il  principio  della  semplificazione  nel
procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi all'installazione
degli impianti introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 259 del 2003.
    Ancora,  si  lamenta  l'introduzione,  ad  opera  dell'art. 9 del
regolamento,   di   un   requisito   -  quello  della  compatibilita'
dell'impianto  con  il  Piano di localizzazione - non richiesto dalla
normativa  statale.  La  ricorrente  censura  inoltre le disposizioni
regolamentari  in  quanto  sarebbero immediatamente intese a produrre
effetti  anche  nella materia della tutela della salute attraverso la
previsione  di  aree del territorio comunale in cui la localizzazione
degli  impianti sarebbe incompatibile, ovvero di aree preferenziali e
neutre,  in  tal  modo incidendo sui limiti alla esposizione ai campi
elettromagnetici gia' regolata dal d.P.C.m 8 luglio 2003.
    Le disposizioni regolamentari sono, poi, censurate nella parte in
cui   non  prevedono  che  la  localizzazione  degli  impianti  venga
effettuata  tramite accordi con i gestori, nonche' nella parte in cui
non  enuncerebbero  con  chiarezza  la  disciplina  da seguire per il
procedimento di installazione degli impianti.
    Infine,  il  Tribunale  amministrativo regionale riferisce che la
societa' ricorrente ha eccepito l'illegittimita' costituzionale della
legge  regionale  per  violazione  dello  statuto  speciale,  nonche'
dell'art. 117,  terzo  comma,  Cost.  in  relazione all'art. 10 della
legge  costituzionale n. 3 del 2001, in quanto non terrebbe conto dei
principi  fondamentali  posti dalla legge n. 36 del 2001 e dal codice
delle  comunicazioni  elettroniche;  violerebbe  inoltre il principio
fissato   dalla   Corte   nella  sentenza  n. 307  del  2003  perche'
introdurrebbe   disposizioni   «ostative   alla  realizzazione  degli
impianti».
    Ancora,   introducendo   un  aggravamento  del  procedimento,  la
normativa  regionale  contrasterebbe  con quanto previsto dalla legge
statale  per la tutela della concorrenza, nonche' con l'art. 41 della
Costituzione in materia di liberta' di iniziativa economica.
    6.  -  Cio'  premesso,  il rimettente propone le medesime censure
prospettate  con la precedente ordinanza (r.o. n. 28 del 2006), fatta
eccezione  per  quella  concernente l'art. 8, comma 2, che con questa
ordinanza non viene denunciato.
    7.  -  Con  atto  depositato  in data 7 febbraio 2007, la Regione
Friuli-Venezia  Giulia  si e' costituita in giudizio chiedendo che la
questione   sia  dichiarata  inammissibile  e  comunque  infondata  e
rinviando  ad  una  successiva  memoria  lo svolgimento delle proprie
difese.
    8.  -  La societa' TIM Italia s.p.a., con atto depositato in data
22 febbraio   2007,   si   e'   costituita   in   giudizio  chiedendo
l'accoglimento delle censure prospettate dal Tribunale amministrativo
regionale
    9.  -  In  prossimita'  dell'udienza,  la  Regione Friuli-Venezia
Giulia ha depositato, in entrambi i giudizi, una memoria di contenuto
sostanzialmente   analogo,   nella   quale  eccepisce,  innanzitutto,
l'inammissibilita'   delle   questioni   prospettate   dal  Tribunale
amministrativo  regionale per irrilevanza delle medesime, dal momento
che  il regolamento oggetto del giudizio a quo non sarebbe di per se'
lesivo  degli  interessi  della  societa'  ricorrente,  stante il suo
carattere astratto e preventivo.
    Il   difetto   di   interesse  all'impugnazione  del  regolamento
emergerebbe   anche  tenendo  conto  del  contenuto  normativo  delle
disposizioni censurate. Infatti, la previsione, contenuta nell'art. 3
della  legge  regionale  n. 28  del  2004,  di  un Piano comunale che
individui  le  parti  del  territorio  da adibire alla localizzazione
degli  impianti non determinerebbe una lesione attuale e concreta, la
quale   potrebbe   semmai  prodursi  al  momento  o  del  diniego  di
autorizzazione  o  di  adozione del Piano qualora questo contenga una
localizzazione  tale  da  menomare  direttamente  le  esigenze  della
societa' ricorrente.
    Tale  conclusione  sarebbe  avvalorata anche dalla considerazione
che,  ai  sensi  dell'art. 15,  comma 4,  della  legge  regionale, la
realizzazione   degli  impianti  non  e'  bloccata  in  attesa  della
approvazione  del  Piano  e, inoltre, dal fatto che le societa' TIM e
Vodafone  avrebbero  gia'  realizzato,  dall'entrata  in  vigore  del
regolamento,  circa  70  impianti, sia in assenza del Piano comunale,
sia in presenza del Piano comunale.
    Nel  merito,  la  Regione  rileva  come  la  localizzazione delle
strutture che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera c) della stessa
legge regionale, deve essere effettuata dal Piano consisterebbe nella
individuazione  delle  aree  dove e' possibile la realizzazione delle
strutture  e  non nella localizzazione di «strutture gia' predefinite
al momento della pianificazione».
    Il  rimettente,  inoltre,  ad  avviso  della Regione, non avrebbe
operato  il  minimo  tentativo  di  interpretare  la  legge  in senso
conforme a Costituzione.
    Per  quanto  attiene alla dedotta violazione dell'art. 117, terzo
comma, della Costituzione la difesa regionale sostiene che la materia
di   riferimento   della  normativa  censurata  andrebbe  valutata  -
conformemente  a quanto sostenuto dalla giurisprudenza costituzionale
-  in  relazione  a  ciascuna  norma,  al  fine di verificare se essa
rientri  nella  potesta'  legislativa  concorrente  ovvero  in quella
primaria.  Poiche'  la  localizzazione  degli  impianti, secondo tale
giurisprudenza, rientrerebbe nella competenza regionale in materia di
governo  del  territorio,  la previsione che assegna agli enti locali
tale  compito  non  costituirebbe  un ostacolo all'insediamento degli
impianti,  ma  rispetterebbe  i limiti che anche le Regioni ordinarie
incontrano nella materia in questione.
    La difesa regionale, inoltre, osserva come la predisposizione del
Piano,  ai  sensi  dell'art. 4,  comma 2,  lettera c), debba avvenire
tenendo  conto  anche  dei  programmi  dei  gestori  della rete e, di
preferenza, sulla base di protocolli d'intesa con i gestori medesimi.
    La   Regione   sostiene,   poi,  che  il  principio  fondamentale
asseritamente  violato  e  individuato nella «generale ammissibilita»
degli  impianti  esigerebbe  soltanto che i criteri localizzativi non
siano    tali   da   impedire   od   ostacolare   ingiustificatamente
l'insediamento degli impianti medesimi.
    Secondo la difesa regionale le disposizioni censurate dovrebbero,
tuttavia,  ricondursi  alla materia dell'urbanistica e, pertanto, non
varrebbe il limite dei principi fondamentali.
    Per  quanto attiene alle censure con cui si lamenta la violazione
degli   obblighi   comunitari,   viene   in   primo   luogo  eccepita
l'inammissibilita'  per  genericita'  delle  medesime,  non avendo il
rimettente individuato quale sarebbero le fonti comunitarie violate.
    Esse   sarebbero   comunque  infondate  nel  merito.  I  principi
comunitari recepiti dalla normativa nazionale dovrebbero individuarsi
nella liberalizzazione delle reti e dei servizi e nella tempestivita'
e  trasparenza  delle procedure e non gia' nel principio, ricostruito
dal  rimettente,  secondo  il  quale  non  si  potrebbe  prevedere la
localizzazione degli impianti di telefonia mobile.
    Inammissibili  per  insufficiente motivazione sulla non manifesta
infondatezza  sarebbero  le  censure  con cui si deduce la violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera e), e 41 della Costituzione. Il
rimettente,  inoltre,  avrebbe  omesso di motivare la ragione per cui
l'art. 117,  secondo  comma,  lettera e),  della Costituzione sarebbe
applicabile ad una Regione speciale.
    Nel  merito,  la difesa della Regione esclude che le disposizioni
regionali  invadano  la competenza statale in materia di tutela della
concorrenza,  dato  che  non  sarebbe  alterata  la  parita'  fra gli
operatori  nel  richiedere  l'autorizzazione  all'installazione degli
impianti.
    Con  riguardo  all'art. 41  della Costituzione, si osserva che il
legislatore  deve  bilanciare  gli interessi previsti dal primo e dal
secondo  comma  della  norma costituzionale e che non sarebbe compito
della  Corte  costituzionale  sindacare  il  merito di queste scelte,
salvo il caso di manifesta irragionevolezza.
    Quanto  alla  censura  avente  ad  oggetto  l'art. 5,  la  difesa
regionale  ne  eccepisce  il difetto di incidentalita', essendo stata
posta  direttamente  in  relazione  alla  legge  regionale, mentre il
regolamento non aggiungerebbe nulla al contenuto della stessa.
    Inammissibile  per  genericita'  sarebbe  la  censura relativa al
comma 4  dell'art. 5,  non  risultando  in qual modo esso inciderebbe
sulla durata e la snellezza del procedimento.
    L'esame  del  merito  della  questione  sarebbe comunque precluso
dalla  intervenuta  sostituzione  dell'art. 5  ad  opera  della legge
regionale   23 febbraio   2007,   n. 5  (Riforma  dell'urbanistica  e
disciplina  dell'attivita' edilizia e del paesaggio), che, secondo la
consolidata  prassi  della  Corte  costituzionale,  determinerebbe la
restituzione degli atti al rimettente.
    In  ogni  caso, la questione sarebbe infondata dal momento che la
disposizione  regionale  non  determinerebbe  alcun  aggravamento del
procedimento:  il  parere  dell'Azienda  servizi sanitari deve essere
reso  nel medesimo termine previsto per il parere dell'ARPA; inoltre,
il  termine  per la conclusione del procedimento corrisponde a quello
posto dall'art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259 del 2003.
    Quanto  alla mancata previsione della conferenza di servizi, tale
omissione  sarebbe  giustificata  dal  fatto  che  si  tratterebbe di
istituto  di  generale  applicazione  previsto  dalla legge regionale
20 marzo   2000,   n. 7  (Testo  unico  delle  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  diritto di accesso), di cui pertanto
non era necessario lo specifico richiamo.
    La  previsione  di  oneri  non  inciderebbe,  poi, sulla durata e
snellezza del procedimento.
    La  Regione,  infine,  deduce  l'inammissibilita' della questione
concernente  l'art. 8,  comma 2 della legge regionale n. 28 del 2004,
per  difetto  di  incidentalita' della medesima. La lesione lamentata
dalla  societa'  ricorrente  nel giudizio a quo deriverebbe, infatti,
non  dal  regolamento ma dalla stessa norma di legge il cui contenuto
e'  riprodotto  dalla  disposizione  regolamentare (art. 3, comma 2).
Pertanto,  l'impugnazione  di  tale  norma, in realta', nasconderebbe
l'impugnazione diretta della legge.
    Inammissibili  per  genericita'  sarebbero le censure motivate in
ragione  della  violazione  degli  obblighi comunitari nonche' quelle
fondate  sul dedotto contrasto con gli artt. 41 e 117, secondo comma,
lettera e), della Costituzione.
    Nel  merito,  il  divieto  di  installazione  degli  impianti nei
biotopi  naturali non sarebbe irragionevole dal momento che tali aree
spesso  contengono  specie  uniche  nella  Regione e non presenti nei
parchi;  inoltre,  proprio  il  fatto  che esse abbiano un'estensione
limitata,   renderebbe   il   divieto   inidoneo   ad  ostacolare  la
realizzazione delle reti di comunicazione.
    10.   -   La  societa'  Vodafone,  nella  memoria  depositata  in
prossimita'  dell'udienza,  sostiene  che la disciplina dettata dalle
disposizioni   regionali   censurate   dal  Tribunale  amministrativo
regionale  contrasterebbe  con  i  principi comunitari e nazionali in
materia  di impianti di comunicazione in quanto circoscriverebbero la
localizzazione  dei  medesimi  a  punti predeterminati del territorio
comunale, in tal modo introducendo divieti che eccederebbero i limiti
posti   dalla   giurisprudenza   costituzionale   e   recepiti  dalla
giurisprudenza amministrativa.
    Tali  previsioni,  inoltre,  contrasterebbero  con  la  normativa
comunitaria   volta   al   conseguimento   di   una  sempre  maggiore
integrazione  ed  estensione  delle  reti  e  dei  servizi  in ambito
comunitario.
    L'illegittimita'  delle  disposizioni regionali sarebbe aggravata
dalla  durata  indeterminata  del Piano di cui all'art. 4 della legge
reg.  n. 28  del  2004,  per la cui adozione ed aggiornamento sarebbe
previsto il medesimo iter lungo e complesso.
    In definitiva la normativa regionale impedirebbe il perseguimento
degli   obiettivi   fondamentali   sanciti  dal  legislatore  statale
nell'art. 4  del d.lgs. n. 259 del 2003, consistenti nel garantire la
fornitura  del servizio universale e nel promuovere lo sviluppo della
rete e dei servizi in regime di concorrenza.
    Con  riguardo alle censure mosse all'art. 5 della legge regionale
n. 28  del  2004,  la  societa'  Vodafone  osserva che, nonostante le
modifiche   introdotte  dalla  legge  regionale  n. 5  del  2007,  ne
permarrebbe  la  rilevanza  sia perche' l'art. 5 nel testo originario
sarebbe  stato  abrogato  solo  con effetto ex nunc, sia in quanto il
regolamento  impugnato  avanti  al  giudice  a  quo non sarebbe stato
adeguato  allo ius superveniens, tenuto anche conto che esso e' stato
ritenuto immediatamente lesivo dei diritti del ricorrente.
    Infine,  con  riguardo  all'art. 8, la parte privata condivide le
censure  mosse  dal  Tribunale amministrativo regionale affermando il
contrasto   della   esclusione   generalizzata  di  intere  zone  del
territorio con gli obiettivi della normativa comunitaria e statale.
    11.  - Anche la societa' TIM (nel giudizio promosso con ordinanza
n. 29  del  2006),  ha depositato una memoria con la quale chiede che
vengano  accolte  le questioni sollevate dal Tribunale amministrativo
regionale.  Ad  avviso della parte privata, vertendosi in una materia
nella  quale la Regione Friuli-Venezia Giulia ha potesta' legislativa
concorrente,  essa  avrebbe dovuto attenersi ai principi fondamentali
dettati   dal  legislatore  statale  in  attuazione  delle  direttive
comunitarie.  Il legislatore regionale, invece, avrebbe ignorato tali
disposizioni  sussumendo  la  disciplina  della  installazione  degli
impianti  di  telefonia  mobile nella materia urbanistica, rientrante
nelle competenze statutarie.
    Con  specifico  riguardo  agli  artt. 3 e 4 della legge regionale
n. 28  del  2004,  la  difesa  della  parte  privata  sostiene che la
previsione  di un Piano comunale quale strumento per l'individuazione
dei  siti  di  installazione  degli  impianti  si  risolverebbe in un
ostacolo   alla   realizzazione  degli  impianti  stessi  e,  dunque,
eccederebbe  la  competenza  regionale  in  materia, pregiudicando la
concorrenza.
    Inoltre,   la   previsione   di   una  disciplina  sostanziale  e
procedimentale   differenziata   rispetto   a   quella   statale,  si
risolverebbe  nella  creazione  di  ostacoli e barriere all'esercizio
dell'attivita'  di  impresa,  lesivi del diritto sancito dall'art. 41
della Costituzione.
    Con  riguardo  all'art. 5  della  legge regionale n. 28 del 2004,
l'intervenuta  modifica  normativa non modificherebbe i termini della
questione,   dal  momento  che  le  censure  svolte  si  fonderebbero
sostanzialmente sul sistema pianificatorio previsto dagli artt. 3 e 4
che   costituirebbe   il   presupposto   della  disciplina  contenuta
nell'art. 5.  Inoltre,  anche  nella  nuova formulazione della norma,
mancherebbe  il  richiamo  alla conferenza di servizi di cui la Corte
avrebbe  riconosciuto  il  valore di principio fondamentale in quanto
strumento di semplificazione del procedimento.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Tribunale  amministrativo regionale del Friuli-Venezia
Giulia  ha  sollevato  questione di legittimita' costituzionale degli
artt. 3, comma 1, lettera a), 4 e 5, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nonche'
dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia
6 dicembre  2004,  n. 28 (Disciplina in materia di infrastrutture per
la telefonia mobile), in relazione agli artt. 41, 117, secondo comma,
lettera e),  e  terzo  comma, della Costituzione e all'art. 4, numero
12),  dello  statuto  speciale  adottato  con la legge costituzionale
31 gennaio  1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia) (r.o. n. 28 del 2006).
    La   legge   regionale   n. 28   del   2004  (art. 1)  disciplina
l'installazione  degli  impianti  per la telefonia mobile e dei ponti
radio  nel  territorio  regionale,  «in armonia con i principi di cui
alla  legge  22 febbraio  2001, n. 36» (Legge quadro sulla protezione
dalle  esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici),
con  cui il legislatore statale ha approntato la cornice normativa in
punto   di   protezione  dall'inquinamento  elettromagnetico,  ed  ha
determinato  (art. 8) le competenze delle Regioni e degli enti locali
in tale materia.
    In particolare, ai sensi della citata legge n. 36 del 2001, «sono
di  competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione,
dei  valori  di  attenzione e degli obiettivi di qualita' nonche' dei
criteri  e  delle  modalita'  fissati dallo Stato» «l'esercizio delle
funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli
impianti  per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli
impianti  per  radiodiffusione»  (art. 8,  comma 1,  lettera a), e le
modalita'  per  il  rilascio  delle autorizzazioni alla installazione
degli impianti di cui al presente articolo, in conformita' ai criteri
di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici,
magnetici   ed   elettromagnetici   preesistenti   (art. 8,  comma 1,
lettera c).
    In   queste  e  nelle  ulteriori  materie  indicate  dall'art. 8,
comma 1,  le  Regioni  «definiscono  le  competenze che spettano alle
province  e  ai  comuni,  nel rispetto di quanto previsto dalla legge
31 luglio  1997,  n. 249» (art. 8, comma 4), mentre «i comuni possono
adottare  un  regolamento  per  assicurare  il  corretto insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione
della popolazione ai campi elettromagnetici» (art. 8, comma 6).
    Muovendo  dichiaratamente  da  tale premessa normativa, l'art. 3,
comma 1,  lettera a)  della legge regionale n. 28 del 2004 stabilisce
che  «entro  120  giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
con  regolamento  da sottoporre a parere della Commissione consiliare
competente,  sono  definiti: a) le linee-guida, anche temporali, alle
quali   i   comuni   devono   attenersi   per  la  predisposizione  e
l'aggiornamento,  ai  sensi  dell'articolo 4,  del  Piano comunale di
settore per la localizzazione degli impianti».
    Tale Piano, disciplinato dal successivo art. 4, anch'esso oggetto
di  censura,  «definisce,  di  preferenza  sulla  base  di protocolli
d'intesa  con  i  gestori medesimi, la localizzazione delle strutture
per l'installazione degli impianti fissi per telefonia mobile e ponti
radio e le loro eventuali modifiche» (art. 4, comma 2, lettera c)).
    L'art. 5  della  stessa  legge  regionale  ha  poi per oggetto il
procedimento  autorizzativo  ai  fini  della  installazione  e  della
modifica  delle  infrastrutture  per  telefonia mobile, ed esige, nel
testo   vigente  al  tempo  della  proposizione  della  questione  di
legittimita'   costituzionale,   il   rilascio  della  concessione  o
autorizzazione  edilizia,  fatte  salve le disposizioni dell'art. 87,
comma 3-bis,   del   d.lgs.  1° agosto  2003,  n. 259  (Codice  delle
comunicazioni    elettroniche),    in    punto    di   autorizzazione
all'installazione  delle  infrastrutture di comunicazione elettronica
per impianti radioelettrici.
    Infine,   viene   censurato   l'art. 8,  comma 2,  che  vieta  la
localizzazione  degli  impianti  «nelle  zone interessate da biotipi»
(melius:  biotopi)  istituiti  ai  sensi  della  legge  della Regione
Friuli-Venezia  Giulia  30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di
parchi e riserve naturali regionali).
    2.   -   Il   medesimo   rimettente,  con  ordinanza  pronunciata
nell'ambito  di  altro giudizio, ha altresi' sollevato, con argomenti
di  analogo tenore, questione di legittimita' costituzionale dei soli
artt. 3,  comma 1,  lettera a),  4  e 5, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 della
medesima  legge regionale n. 28 del 2004, in relazione agli artt. 41,
117,  secondo  comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione e
all'art. 4, numero 12), dello statuto speciale (r.o. n. 29 del 2006).
    3.  -  Entrambi  i giudizi a quibus sono stati promossi a seguito
dell'approvazione   del   decreto   del   Presidente   della  Regione
Friuli-Venezia  Giulia  19 aprile  2005, n. 094/Pres. (Regolamento di
attuazione della legge regionale n. 28/2004 «Disciplina in materia di
infrastrutture  per  telefonia  mobile».  Approvazione), con cui sono
state   dettate   le   linee-guida   previste  dall'art. 3,  comma 1,
lettera a)  della  legge regionale n. 28 del 2004, e avverso il quale
gli  operatori  di telefonia mobile Vodafone Omnitel N.V. (r.o. n. 28
del 2006), e Tim Italia s.p.a., ora Telecom Italia s.p.a. (r.o. n. 29
del  2006), hanno proposto ricorso innanzi al giudice amministrativo,
chiedendone   l'annullamento  per  violazione  della  predetta  legge
regionale  n. 28  del  2004,  della  quale ultima sono stati peraltro
denunciati numerosi profili di illegittimita' costituzionale.
    Il  Tribunale  rimettente, dopo aver scrutinato in senso positivo
la conformita' del regolamento oggetto di causa alla legge regionale,
ha  sollevato  nei  confronti  di  questa  gli  odierni  incidenti di
legittimita' costituzionale.
    4.   -   E'   intervenuta   in  entrambi  i  giudizi  la  Regione
Friuli-Venezia  Giulia,  chiedendo  che le questioni siano dichiarate
inammissibili ed infondate.
    Vodafone  Omnitel N.V. e Telecom Italia s.p.a. si sono costituite
quali  intervento,  in  qualita'  di  parti  dei  giudizi  a  quibus,
concludendo per l'accoglimento delle questioni.
    5.  -  I  giudizi possono essere riuniti e decisi con la medesima
sentenza, per ragioni di omogeneita' della materia e di identita' dei
profili di costituzionalita' sottoposti all'esame di questa Corte.
    6.  -  In  via  preliminare,  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia
eccepisce   l'inammissibilita'   delle   questioni   per  difetto  di
rilevanza, posto che i giudizi principali sarebbero stati radicati in
difetto delle necessarie condizioni: in particolare, il summenzionato
regolamento  recante  l'approvazione  delle linee-guida ivi censurato
non  avrebbe  avuto  carattere  immediatamente lesivo delle posizioni
giuridiche attive fatte valere dai ricorrenti, e non avrebbe pertanto
potuto divenire oggetto del ricorso giurisdizionale.
    L'eccezione  e'  infondata:  spetta  infatti  al  giudice  a  quo
apprezzare   la   sussistenza   dei   requisiti  e  delle  condizioni
dell'azione  giurisdizionale,  a  patto che gli stessi non siano ictu
oculi carenti.
    Nel  caso di specie, il rimettente ha fornito una motivazione non
implausibile  circa  il  carattere  lesivo del regolamento censurato,
cio'  che  preclude una diversa valutazione sul punto di questa Corte
(da ultimo, ordinanza n. 68 del 2007).
    6.1 - Sempre in via preliminare, la Regione Friuli-Venezia Giulia
eccepisce  altresi'  l'inammissibilita'  delle  questioni  aventi  ad
oggetto  gli  artt. 5,  commi 2,  3, 4, 5, 6 e 7, e 8, comma 2, della
legge  regionale  n. 28  del  2004  per  «difetto  di incidentalita»,
giacche'   le   norme  regolamentari  censurate  innanzi  al  giudice
amministrativo   riprodurrebbero   testualmente   tali   disposizioni
legislative,  disvelandosi  per  tale via un'ipotesi di «impugnazione
diretta   della   norma   di   legge»,  senza  il  necessario  filtro
incidentale.
    Anche questa eccezione e' infondata: ai fini dell'ingresso di una
questione  di  costituzionalita'  sollevata  nel corso di un giudizio
dinanzi  ad  un'autorita'  giurisdizionale,  e' requisito necessario,
unitamente  al  vaglio della non manifesta infondatezza, che essa sia
rilevante,  ovvero che investa una disposizione avente forza di legge
di  cui  il  giudice  rimettente  e' tenuto a far applicazione, quale
passaggio  obbligato  ai  fini  della  risoluzione della controversia
oggetto del processo principale.
    Nel  caso  di  specie, non e' dubbio che l'eventuale accoglimento
delle  questioni  prospettate  avverso i denunciati artt. 5 e 8 della
legge  regionale  n. 28  del 2004 produrrebbe un concreto effetto nei
giudizi  a  quibus,  satisfattivo, per tale misura, della pretesa ivi
dedotta  dalle  parti  private,  poiche' dovrebbero essere accolte le
doglianze   mosse   contro   le  corrispondenti  norme  regolamentari
censurate (sentenza n. 50 del 2007).
    Le   questioni   di  costituzionalita'  vertenti  sugli  artt. 5,
commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e 8, comma 2, sono percio' rilevanti.
    6.2.  -  L'art. 5  della  legge regionale n. 28 del 2004 e' stato
sostanzialmente  modificato,  dopo  la proposizione dell'incidente di
legittimita' costituzionale, a seguito della sua sostituzione operata
dall'art. 53  della  legge  regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma
dell'urbanistica   e   disciplina   dell'attivita'   edilizia  e  del
paesaggio),   immediatamente   applicabile,  per  effetto  di  quanto
previsto dall'art 66, comma 2, della medesima legge.
    Il  rimettente  ha  censurato  l'art. 5, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7,
poiche'   esso  avrebbe  comportato  un  sensibile  aggravamento  del
procedimento  di  autorizzazione  all'installazione degli impianti di
telefonia  mobile,  rispetto  al  modello  offerto  in  tale  materia
dall'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003.
    Spia  di  tale  appesantimento,  in  denunciato  contrasto con il
principio, di derivazione comunitaria, di semplificazione e celerita'
nella  realizzazione  della  rete,  sarebbero  state la necessita' di
acquisire  un duplice parere da parte di ARPA e ASL (art. 5, comma 2,
lettera a),  la  mancata  previsione  del ricorso alla conferenza dei
servizi  e  l'imposizione  al  gestore  di  oneri finanziari (art. 5,
comma 4).
    Tuttavia,  l'art. 53  della  legge  regionale  n. 5  del  2007 ha
cancellato   ogni   riferimento   al   parere  dell'ASL  e  soppresso
l'originario   comma 4  in  punto  di  oneri  finanziari,  mentre  ha
introdotto   un   espresso   rinvio,   in  quanto  compatibili,  alle
disposizioni  di  cui  all'art. 87  del d.lgs. n. 253 del 2003 e alle
norme sul procedimento amministrativo.
    Si impone, pertanto, la restituzione degli atti al giudice a quo,
affinche' questi torni a valutare la sussistenza dei requisiti di non
manifesta  infondatezza  e  di  rilevanza  della sollevata questione,
anche  sotto  il  profilo  temporale (da ultimo, ordinanze n. 143 del
2007 e n. 288 del 2006).
    6.3.  -  Nel  solo  giudizio  di  cui  al  n. 28 del r.o. 2006 il
rimettente  osserva incidentalmente che gli artt. 3 e 4 impugnati non
indicano  i  «principi  e i criteri direttivi cui dovra' attenersi la
Giunta  nella  predisposizione e approvazione del regolamento», senza
tuttavia  sviluppare  compiutamente  tale  rilievo nei termini di una
espressa  questione  di  costituzionalita'  e  senza  indicare  alcun
parametro costituzionale che risulterrebbe con cio' violato.
    Si   deve   pertanto   convenire  con  la  difesa  della  Regione
Friuli-Venezia    Giulia   nell'escludere   che   siffatta   laconica
espressione  possa  costituire  un'autonoma censura di illegittimita'
costituzionale,  ai  sensi  dell'art. 23  della  legge 1° marzo 1953,
n. 87.
    7.   -   Il   Tribunale  amministrativo  regionale  dubita  della
legittimita'  costituzionale  degli artt. 3, comma 1, lettera a), e 4
della  legge  regionale  n. 28  del  2004,  partendo  dal presupposto
interpretativo secondo cui essi, in luogo del regolamento comunale di
cui  all'art. 8,  comma 6,  della legge statale n. 36 del 2001, hanno
introdotto   una   «pianificazione  di  tipo  nettamente  urbanistico
esecutivo»,   che   puo'   assumere   il  contenuto  di  una  diretta
localizzazione territoriale dei singoli impianti.
    La  Corte condivide l'approccio interpretativo del giudice a quo,
corroborato   soprattutto   dalla   lettera   dell'art. 4,   comma 2,
lettera c), della legge n. 28 del 2004, che ha riguardo espressamente
alla   «localizzazione  delle  strutture  per  l'installazione  degli
impianti,   venendo   cosi'   ad   investire  la  fase  esecutiva  di
distribuzione  sul  territorio dei singoli e specifici impianti degli
operatori:   non  a  caso  tale  disposizione  rinvia,  a  tal  fine,
preferenzialmente ai «protocolli di intesa con i gestori», i quali in
tanto si giustificano, in quanto emergano le evidenze e le necessita'
di  una  ben  predeterminata localizzazione dell'impianto di cui tali
gestori sono o ambiscono a divenire titolari.
    Cio'  detto,  debbono esaminarsi nel merito le doglianze proposte
dal Tar Friuli-Venezia Giulia.
    Il giudice rimettente afferma che l'aggravamento del procedimento
pianificatorio,  conseguente  all'assorbimento  in esso della fase di
localizzazione  dei  singoli  impianti e alla pretesa rigidita' della
pianificazione  comunale  di  settore,  contrasti con il principio di
celerita'  ed  efficienza  nella realizzazione della rete, espressivo
delle  competenze  statali  in  materia  di  tutela della concorrenza
(artt. 41  e  117, secondo comma, lettera e, della Costituzione) e di
«ordinamento  della  comunicazione»  (art. 117,  terzo  comma,  della
Costituzione), cui la Regione a statuto speciale sarebbe soggetta, in
virtu'  dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione).
    Tali  rilievi  esprimono un'idonea motivazione circa i profili di
denunciato  contrasto  con  i parametri costituzionali violati, anche
con  riguardo  agli  artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione,  invocati  ai  sensi  dell'art. 10  citato,  sicche' va
rigettata  l'eccezione  svolta  dalla  Regione,  circa la genericita'
delle censure fondate su queste ultime norme costituzionali.
    La  riconduzione  delle disposizioni censurate anche alla materia
«urbanistica»,  assegnata  dall'art. 4, numero 12) dello statuto alla
potesta' legislativa primaria della Regione non varrebbe ad esonerare
dall'osservanza  del  medesimo  principio,  atteso  che  esso  e'  di
derivazione   comunitaria,   e   costituisce,   percio',  un  obbligo
internazionale  dello  Stato,  che  si  impone,  ai sensi dell'alinea
dell'art. 4,   comma 1,   dello  stesso  statuto  a  tale  competenza
legislativa.
    Tale ultima censura, diversamente da quanto eccepito dalla difesa
regionale,  e'  ammissibile,  poiche'  il  richiamo nell'ordinanza di
rinvio  delle  direttive  comunitarie  recepite dal d.lgs. n. 259 del
2003,  recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, (direttive
2002/19/CE,  2002/20/CE, 2002/21/CE, direttiva 2002/22/CE del 7 marzo
2002)  rende  adeguata  contezza  della  base  normativa  da  cui  il
rimettente trae il predetto principio, nel contempo illustrandone con
sufficiente  ampiezza  il  contenuto,  anche  tramite  il rinvio alla
sentenza n. 336 del 2005 di questa Corte.
    Il  Tribunale  amministrativo  regionale  aggiunge  che lo stesso
approccio  di  pianificazione  globale  del  territorio prescelto dal
legislatore  regionale pare in contrasto con i parametri ora evocati,
giacche' esso, non limitandosi all'imposizione di particolari divieti
di  installazione,  ma  spingendosi  fino alla disciplina urbanistica
positiva  delle  aree  territoriali, contravverrebbe alla «regola» di
«generale  ammissibilita» alla realizzazione degli impianti, tradendo
una finalita' di «sostanziale preclusione» in materia.
    8.  - Questa Corte ha gia' avuto modo di pronunciarsi sul riparto
delle  competenze  legislative  tra Stato e Regioni, nel quadro della
politica  di protezione dall'inquinamento elettromagnetico approntata
dalla  legge  n. 36  del  2001,  riconoscendo  al primo il compito di
determinare  i  valori-soglia,  ai  fini  della tutela della salute e
dell'assetto  dell'ordinamento della comunicazione, e alle seconde la
normazione   sulle   «discipline  localizzative  e  territoriali»,  a
proposito delle quali «e' logico che riprenda pieno vigore l'autonoma
capacita'  delle  Regioni  e  degli enti locali di regolare l'uso del
proprio  territorio,  purche',  ovviamente,  criteri  localizzativi e
standard  urbanistici  rispettino  le  esigenze  della pianificazione
nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire od
ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli stessi» (sentenza
n. 307 del 2003).
    La normativa concernente l'uso e la trasformazione del territorio
appartiene  pertanto  al titolo di competenza legislativa concorrente
«governo   del  territorio»,  che,  in  relazione  agli  impianti  di
comunicazione,  la Regione attiva unitamente alla potesta', anch'essa
concorrente,   in   materia   di  «ordinamento  della  comunicazione»
(sentenze n. 103 del 2006, n. 336 del 2005 e n. 324 del 2003).
    Va  aggiunto  che  la  specialita'  dello  statuto  della Regione
Friuli-Venezia  Giulia  comporta  l'ingresso in campo di un titolo di
legittimazione  piu'  ampio,  posto che gli interventi legislativi in
materia  di  «urbanistica»  (sentenza  n. 450 del 2006, relativa alla
Valle  d'Aosta/Vallee d'Aoste, ai sensi dell' art. 4, numero 12), non
soggiacciono  all'osservanza  dei principi fondamentali sanciti dalla
legge statale, ma ai soli limiti statutari indicati dall'alinea dello
stesso art. 4.
    Se  ne  puo'  concludere  che la Regione Friuli-Venezia Giulia e'
libera,  per tale profilo, di strutturare in forme differenti la fase
di    pianificazione   concernente   l'insediamento   urbanistico   e
territoriale degli impianti.
    Ne  segue  che  l'articolazione  prescelta  dalla legge regionale
n. 28  del  2004,  che,  in  luogo  del regolamento comunale previsto
dall'art. 8,  comma 6,  della  legge n. 36 del 2001, ruota intorno al
Piano  urbanistico  esecutivo  del  comune,  non  eccede,  sotto tale
angolatura,  la  sfera di competenza legislativa regionale in materia
urbanistica.
    Parimenti,  la  tesi  del  giudice a quo di precludere alla legge
regionale    un'attivita'   pianificatoria   che   avvolga   l'intero
territorio,  in  luogo di limitarsi alla predisposizione di specifici
divieti di localizzazione, non ha fondamento.
    Il  solo limite, insuperabile, che l'intervento di pianificazione
regionale  puo'  incontrare,  purche'  rispettoso  dei  valori soglia
selezionati  dalla  normativa  dello  Stato, va infatti rinvenuto nel
divieto    di    «impedire    od    ostacolare    ingiustificatamente
l'insediamento» degli impianti (sentenza n. 307 del 2003).
    La  normativa regionale recante i criteri di localizzazione degli
impianti,  per  quanto segnata da prevalenti profili urbanistici, non
puo',   inoltre,   compromettere   gli   interessi   affidati   dalla
Costituzione   alla   cura   dello  Stato,  tramite  le  attribuzioni
legislative di cui all'art. 117, secondo e terzo comma.
    A  tali  principi, nel caso di specie, non sfugge la legislazione
friulana.
    Questa  Corte  ha  gia'  affermato  infatti  che, in virtu' della
clausola   di   maggior  favore  prevista  dall'art. 10  della  legge
costituzionale  n. 3  del 2001, la competenza legislativa concorrente
prevista  dall'art. 117,  terzo comma, della Costituzione in punto di
ordinamento  della comunicazione si estende alla Provincia di Bolzano
(sentenza  n. 312  del  2003)  e  alla  Regione  Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste  (sentenza n. 450 del 2006): identica conclusione, in difetto
di  piu'  ampie  attribuzioni  statutarie  in materia, deve ora venir
tratta quanto alla Regione Friuli-Venezia Giulia.
    Cio'  comporta,  contrariamente all'eccezione svolta dalla difesa
regionale sul punto, l'assoggettamento della legislazione friulana in
materia  alla  normativa  trasversale  posta  in essere dallo Stato a
titolo  di  tutela  della  concorrenza  (sentenze numeri 134 del 2006
n. 383 del 2005).
    E' percio' necessario accertare in concreto se le norme impugnate
possano  arrecare  pregiudizio  alle  esigenze di celere sviluppo, di
efficienza   e   di   funzionalita'   della   rete  di  comunicazione
elettronica,  che la legislazione statale esprime, anche in virtu' di
vincoli  di  derivazione comunitaria (sentenza n. 336 del 2005), tali
da imporsi alla competenza legislativa regionale.
    Su questo piano, lo stesso art. 1 della legge regionale n. 28 del
2004  chiarisce espressamente che la legislazione regionale si svolge
«nel  rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario,
in  armonia con i principi di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36,
e  al  decreto  legislativo  1°  agosto  2003, n. 259». E', pertanto,
direttamente il legislatore regionale a riconoscere la necessita' che
la  propria  attivita' si accordi alla parallela produzione normativa
dello Stato.
    Gli  artt. 3,  comma 1,  lettera a),  e  4,  oggetto del presente
giudizio, non si discostano da siffatta premessa, giacche' non recano
in   se'   alcuna   previsione  contenutistica  circa  i  criteri  di
pianificazione  e  di  localizzazione degli impianti, salvo il dovuto
richiamo   all'osservanza  dei  valori  soglia  fissati  dallo  Stato
(art. 4, comma 2, lettera d).
    Le  disposizioni  annotate  si  limitano,  invece, a prevedere un
procedimento  in  tre fasi, ove l'autorizzazione all'installazione e'
preceduta  dalle  linee-guida  regionali  e  dall'adozione  del Piano
comunale di settore.
    L'obiettivo  di  perseguire  da  parte  del Piano comunale «l'uso
razionale  del  territorio,  la tutela dell'ambiente, del paesaggio e
dei  beni naturali, in quanto costituiscono risorse non rinnovabili e
patrimonio   dell'intera   comunita'   regionale»  (art. 4,  comma 2,
lettera a),    e    di   tenere   in   conto   sia   le   «necessita'
dell'Amministrazione  comunale», sia i «programmi dei gestori di rete
per  la  telefonia  mobile»  (art. 4,  comma 2,  lettera b), con ogni
evidenza  non  implica  scelte sostanziali circa le modalita' con cui
tali finalita' saranno conseguite, per mezzo del Piano stesso.
    Anzi,  e'  doveroso  che  tali  modalita' assicurino il carattere
trasparente,   tempestivo   e  non  discriminatorio  della  procedura
(sentenze  n. 265  e  n. 129  del  2006),  e  in  nessun caso pongano
restrizioni,  prive  di  finalita'  esclusivamente  urbanistiche,  ed
inutili  aggravamenti  procedurali  allo  sviluppo  della  rete  e al
disegno   organizzativo   che   i   gestori  le  vogliano  conferire,
nell'esercizio  della  libera  iniziativa economica e del gioco della
concorrenza.
    Fondamentale  in  questa prospettiva e' il rispetto del programma
dei  gestori  di  rete  di  cui  all'art. 4,  comma 2, lettera b), in
relazione al quale le «necessita' dell'Amministrazione comunale», ivi
ricordate, si risolvono nel solo e legittimo esercizio delle funzioni
urbanistiche espressamente conferite ai comuni.
    Si deve percio' concludere che le norme denunciate non comportano
alcuna   diretta  compromissione  degli  interessi  ascrivibili  alla
competenza  legislativa  dello Stato, ne' ledono la libera iniziativa
economica assicurata dall'art. 41 della Costituzione.
    Qualora,  invece,  tali  ostacoli alla realizzazione della rete e
alla copertura con essa dell'intero territorio nazionale provenissero
dagli   atti  di  pianificazione  urbanistica  previsti  dalla  legge
regionale  n. 28  del 2004, nello specifico contenuto loro conferito,
sarebbero   questi   ultimi   a  rivelarsi  illegittimi,  consentendo
l'attivazione   dei   comuni   rimedi  giurisdizionali  a  tal  scopo
approntati dall'ordinamento.
    Ne'   si   puo'   convenire   con   il   rimettente   in   ordine
all'intollerabilita'  costituzionale  e comunitaria dell'aggravamento
del  procedimento conseguente alla scelta di ricorrere ad un Piano di
matrice urbanistico esecutiva.
    Difatti,   la   predisposizione   di  un  quadro  preliminare  di
compatibilta'    urbanistica   rispetto   all'insediamento,   benche'
introduca  un  elemento  di maggiore complessita' nella fase iniziale
del  procedimento,  ne  agevola successivamente la risoluzione, posto
che   l'autorizzazione  verra'  richiesta  in  ragione  di  parametri
predefiniti, adeguati alle specifiche peculiarita' del caso concreto.
    E'  chiaro pero' che a tal fine dovra' essere assicurato un ampio
grado  di  flessibilita'  del Piano, affinche' esso possa recepire le
modifiche   che   si   rendessero   necessarie,   anche   in  seguito
all'emersione  dell'interesse  di  ciascun  operatore del settore. In
tale   direzione   si   colloca  l'art. 4,  comma 4,  censurato,  che
stabilisce   l'aggiornamento   del   Piano  «qualora  sia  necessario
individuare  nuove  o  diverse  localizzazioni,  di norma con cadenza
annuale».
    Va  infine  rimarcato  che, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della
stessa  legge  regionale  n. 28 del 2004, la mancata approvazione del
Piano  non  comporta  la  paralisi del procedimento di autorizzazione
all'installazione  degli  impianti,  che  i comuni definiranno in tal
caso  sulla  base  «delle  esigenze  di  copertura  del  servizio sul
territorio,  della  tutela  della  salute  della  popolazione,  della
mitigazione  dell'impatto  ambientale  e  paesaggistico,  nonche' del
regolamento»  (in  effetti  approvato  con  il  menzionato  D.P. Reg.
19 aprile 2005, n. 094/Pres.).
    Per  tali  ragioni,  le  questioni di costituzionalita' sollevate
avverso  gli  artt. 3, comma 1, lettera a), e 4 della legge regionale
n. 28 del 2004 non sono fondate.
    8.  -  Il  giudice a quo dubita anche (r.o. n. 28 del 2006) della
legittimita'  costituzionale  dell'art. 8,  comma 2,  della  medesima
legge censurata, poiche' il divieto di localizzare gli impianti nelle
zone  interessate dai biotopi sarebbe privo di giustificazione logica
e  capace  di  ledere  «l'interesse primario alla realizzazione delle
reti  di  telecomunicazioni»,  garantito dagli artt. 41, 117, secondo
comma,  lettera e),  e  terzo  comma,  della  Costituzione,  anche in
riferimento all'art. 4, numero 12), dello statuto.
    La  difesa  regionale  ha  ribadito,  quanto a tale questione, le
proprie eccezioni di inammissibilita' per la genericita' del richiamo
agli  obblighi internazionali violati, per l' «immotivata invocazione
dell'art. 117,  secondo  comma,  della  Costituzione  ad  una Regione
speciale»  e  per  difetto  della  motivazione circa la non manifesta
infondatezza,  in  relazione ai parametri costituiti dagli artt. 41 e
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
    Le prime due eccezioni sono da rigettare, in forza delle medesime
considerazioni  svolte  sul punto, a proposito delle questioni aventi
ad oggetto gli artt. 3, comma 1, lettera a), e 4.
    Quanto  al  preteso difetto di motivazione, la censura si salda e
si  deve  leggere,  per  tale  profilo,  unitamente  ai  rilievi gia'
esaurientemente  svolti  dal  rimettente  con  riguardo  ai  predetti
artt. 3 e 4, sicche' essa ne risulta sufficientemente argomentata.
    Il   biotopo   naturale   e'   «un'area  di  limitata  estensione
territoriale  caratterizzata  da  emergenze  naturalistiche di grande
interesse  e  che  corrono  il  rischio  di  distruzione e scomparsa»
(art. 2,  comma 1,  lettera d), della legge regionale n. 42 del 1996)
ed  e'  individuato  «in  aree  esterne ai parchi e alle riserve» con
decreto del Presidente della Giunta regionale (art. 3, comma 1, della
legge n. 42 del 1996), che ne precisa il perimetro.
    Le  dimensioni  territoriali  particolarmente  esigue del biotopo
naturale  e  la  necessita'  della  specifica  tutela  consentono  di
escludere   che   il  divieto  di  localizzarvi  gli  impianti  possa
costituire un ostacolo effettivo alla funzionalita' della rete.
    La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 2,
della legge regionale n. 28 del 2004 non e' pertanto fondata.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara  non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
degli  artt. 3,  comma 1,  lettera a),  e 4 della legge della Regione
Friuli-Venezia  Giulia  6 dicembre 2004, n. 28 (Disciplina in materia
di  infrastrutture  per  la  telefonia  mobile),  in riferimento agli
artt. 41,  117,  secondo  comma,  lettera e)  e  terzo  comma,  della
Costituzione,  e  all'art. 4,  numero 12), della legge costituzionale
31 gennaio  1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia),   sollevate   dal  Tribunale  amministrativo  regionale  del
Friuli-Venezia Giulia, con le ordinanze di cui in epigrafe;
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia
6 dicembre 2004, n. 28, sollevata, in riferimento agli artt. 41, 117,
secondo  comma,  lettera e)  e  terzo  comma,  della  Costituzione, e
all'art. 4,  numero  12), della legge costituzionale 31 gennaio 1963,
n. 1,  dal  Tribunale  amministrativo  regionale  del  Friuli-Venezia
Giulia con l'ordinanza n. 28 del 2006 di cui in epigrafe;
    Ordina  la  restituzione  degli  atti al Tribunale amministrativo
regionale  del Friuli-Venezia Giulia, limitatamente alla questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 5,  commi 2,  3, 4, 5, 6 e 7,
della  legge  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia 6 dicembre 2004,
n. 28,  sollevata  in  riferimento agli artt. 41, 117, secondo comma,
lettera e),  e  terzo comma, della Costituzione, e all'art. 4, numero
12,   della  legge  costituzionale  31 gennaio  1963,  n. 1,  con  le
ordinanze di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: De Siervo
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 20 luglio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola
07C1015