N. 309 ORDINANZA 10 - 20 luglio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Contenzioso  tributario  -  Commissioni tributarie - Formazione delle
  sezioni   e   dei  collegi  giudicanti  -  Nomina  del  relatore  e
  assegnazione  dei  ricorsi  -  Denunciata lesione del principio del
  giudice  naturale precostituito per legge - Asserita violazione dei
  principi  del  giusto  processo, del diritto di difesa, nonche' dei
  principi  di  uguaglianza  e  di  tutela  della  dignita'  sociale,
  dell'onore  e del lavoro degli operatori della giustizia tributaria
  -  Erronea  indicazione  delle norme oggetto di censura - Manifesta
  inammissibilita' della questione.
- D.Lgs.  31 dicembre  1992,  n. 545,  art. 6,  commi 1  e  2; d.lgs.
  31 dicembre 1992, n. 546, artt. 26 e 30.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, primo comma, 35, 54 e 111.
Contenzioso  tributario  -  Commissioni tributarie - Formazione delle
  sezioni   e   dei  collegi  giudicanti  -  Nomina  del  relatore  e
  assegnazione  dei  ricorsi  - «Disposizione interna» del Presidente
  della   V  sezione  della  Commissione  Tributaria  provinciale  di
  Cagliari  di assegnazione dei ricorsi ai collegi 1° e 2° - Asserita
  violazione dei principi del giusto processo, del diritto di difesa,
  nonche'  dei  principi  di  uguaglianza  e di tutela della dignita'
  sociale,  dell'onore  e  del lavoro degli operatori della giustizia
  tributaria - Questione avente ad oggetto una atto privo della forza
  di legge - Manifesta inammissibilita'.
- «Disposizione   interna»  del  Presidente  della  V  sezione  della
  Commissione  Tributaria provinciale di Cagliari di assegnazione dei
  ricorsi ai collegi 1° e 2°.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, primo comma, 35, 54 e 111.
(GU n.29 del 25-7-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 2,
del  decreto  legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli
organi  speciali  di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli
uffici  di  collaborazione  in  attuazione  della  delega  al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nonche'
degli  artt. 26 e 30 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni  sul  processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),
promosso con ordinanza del18 luglio 2006 dalla Commissione tributaria
provinciale  di  Cagliari,  sul  ricorso  proposto  dalla  s.n.c. «Sa
Cabizza»  di  Sanna  Maria e di Casta Maria Cristina contro l'Agenzia
delle  Entrate  Ufficio  di  Sanluri, iscritta al n. 186 del registro
ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2007;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 20 giugno 2007 il giudice
relatore Giuseppe Tesauro;
    Ritenuto  che  la Commissione tributaria provinciale di Cagliari,
con  ordinanza  del 18 luglio 2006, solleva questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 6,  commi 1  e  2,  del decreto legislativo
31 dicembre  1992,  n. 545  (Ordinamento  degli  organi  speciali  di
giurisdizione   tributaria   ed   organizzazione   degli   uffici  di
collaborazione  in  attuazione  della  delega  al  Governo  contenuta
nell'art. 30  della  legge  30 dicembre  1991, n. 413), nonche' degli
artt. 26  e  30  del  decreto  legislativo  31 dicembre  1992, n. 546
(Disposizioni  sul  processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),
e  della  «disposizione interna» del Presidente della V sezione della
Commissione  tributaria di Cagliari, in riferimento agli artt. 3, 24,
25, primo comma, 35, 54 e 111 della Costituzione;
        che  il  giudice  rimettente,  investito  di una controversia
avente  ad  oggetto  l'impugnazione  di  un avviso di accertamento in
materia di IVA e di IRAP, assume di dovere preliminarmente verificare
la  legittimita'  della  sua  costituzione nonche' della assegnazione
della  causa  alla sezione ed al relatore in riferimento all'art. 25,
primo   comma,  della  Costituzione,  il  quale  disporrebbe  che  la
designazione  del  giudice  deve  essere effettuata in base a criteri
automatici  «previsti  per  legge  (riserva  di  legge)»,  in modo da
eliminare ogni discrezionalita' ed arbitrarieta' della scelta;
        che,  a  tal  proposito, la Commissione tributaria riferisce:
che  il collegio e' stato costituito con decreti del Presidente della
Commissione  tributaria,  adottati  ex  art. 6,  comma 1,  del d.lgs.
n. 545  del 1992, e «forse» in virtu' di provvedimenti del Presidente
della  sezione,  ai sensi del secondo comma di detto articolo; che la
causa oggetto del giudizio principale e' stata assegnata alla sezione
con   provvedimento   del  Presidente  della  Commissione  tributaria
provinciale, emesso ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 546
del  1992, ed e' stata successivamente attribuita al secondo collegio
di  detta  sezione,  con una disposizione contenuta nel provvedimento
adottato  dal  Presidente della sezione all'inizio dell'anno 2006, in
forza  dell'art. 6,  comma 2,  del  d.lgs. n. 545 del 1992, avente ad
oggetto  la  formazione del calendario delle udienze; che, infine, la
designazione  del  giudice  relatore  e'  stata  effettuata  ai sensi
dell'art. 30 del d.lgs. n. 546 del 1992;
        che  il  rimettente  censura  l'art. 6,  comma 1,  del d.lgs.
n. 545  del  1992,  nella  parte  in cui dispone che il presidente di
ciascuna  commissione tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisce
con proprio decreto la composizione delle sezioni, in base ai criteri
di massima fissati dal consiglio di presidenza ai sensi dell'art. 24,
comma 1,  lettera f),  del  medesimo  d.lgs.  n. 545  del  1992,  per
assicurare  l'avvicendamento  dei componenti tra le stesse, in quanto
detta  norma  prevede  una  «discrezionalita' pressoche' assoluta (in
diritto ed in fatto) del presidente» della Commissione tributaria, in
violazione  dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, che «vuole
che i criteri siano fissati per legge»;
        che  la  predetta  norma  e  l'art. 6,  comma 2, del medesimo
d.lgs.  n. 545  del  1992,  nella  parte  in  cui  prescrive  che  il
presidente  di  ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce
il  calendario  delle  udienze  e,  all'inizio  di ogni trimestre, la
composizione  dei  collegi  giudicanti  in base ai criteri di massima
definiti  dal consiglio di presidenza ai sensi dell'art. 24, comma 1,
lettera f), dello stesso d.lgs. n. 545 del 1992, nonche' gli artt. 26
e   30  del  d.lgs.  n. 546  del  1992,  la'  dove,  rispettivamente,
dispongono  che  il  presidente  della commissione tributaria, sempre
sulla base dei predetti criteri di massima formulati dal consiglio di
presidenza,  assegna  il ricorso ad una delle sezioni (art. 26) ed il
presidente  della  sezione  nomina  il  giudice  relatore  (art. 30),
recherebbero  altresi'  vulnus agli artt. 3, 24, 25, primo comma, 35,
54  e  111  della  Costituzione,  in  quanto,  «nel  disciplinare  la
composizione   dei   collegi»:   non   stabiliscono  una  pubblicita'
preventiva ed accessibile di detti criteri; non prevedono che in ogni
fascicolo  sia  inserito  il provvedimento motivato di individuazione
del collegio e di assegnazione del ricorso; non disciplinano forme di
controllo di dette assegnazioni da parte di contribuenti, difensori e
giudici;  non  prevedono  la  nullita'  del  processo,  nel  caso  di
irregolare  composizione  del collegio e/o di irregolare assegnazione
del  ricorso;  non  prevedono sanzioni disciplinari e/o organizzative
per le infrazioni lievi e sanzioni penali per quelle inescusabili;
        che   le  citate  disposizioni  sarebbero  costituzionalmente
illegittime in relazione ai predetti parametri, in quanto il corretto
funzionamento  della  giustizia  tributaria  e' interesse di tutta la
collettivita',  dei contribuenti e dei difensori, dei singoli giudici
e  di  tutti gli altri operatori di qualunque livello, i quali «hanno
pieno  diritto  a  pratiche  e  forme  che  assicurino  di poter dare
pubblica  dimostrazione  (e ricevere pubblico riconoscimento), che il
proprio  lavoro  nella  struttura  del  contenzioso  tributario viene
svolto con dignita' [...] e con onore»;
        che il rimettente censura anche la «disposizione interna alla
sezione  n. 5  d'assegnazione  dei  ricorsi  ai collegi 1° e 2°», per
violazione  degli  artt. 3,  24,  25, primo comma, 35, 54 e 111 della
Costituzione,  sotto  i  medesimi  profili  evocati in relazione alle
altre norme censurate;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la Corte costituzionale dichiari inammissibile o
comunque infondata la questione sollevata;
        che,   secondo  la  difesa  erariale,  la  questione  sarebbe
inammissibile  in  particolare  in  quanto  non  e'  stato  impugnato
l'art. 24, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 545 del 1992, il quale,
disponendo  che il consiglio di presidenza della giustizia tributaria
«stabilisce  i  criteri  di massima per la formazione delle sezioni e
dei  collegi  giudicanti»,  costituirebbe  il presupposto delle altre
norme sospettate di illegittimita' costituzionale;
        che,  comunque,  la  questione  sarebbe infondata, rendendosi
possibile  una  lettura  costituzionalmente  orientata  della norma e
tenuto  conto  dell'ormai  consolidata giurisprudenza costituzionale,
secondo la quale l'art. 25 della Costituzione impone la necessita' di
regole   che   garantiscano  l'assoluta  imparzialita'  degli  organi
giudiziari,  senza pretendere che tali regole provengano direttamente
da una fonte legislativa.
    Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Cagliari
dubita  della  legittimita'  costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 2,
del  d.lgs.  n. 545  del 1992, nonche' degli artt. 26 e 30 del d.lgs.
n. 546 del 1992, nella parte in cui, nel disciplinare la composizione
dei  collegi,  l'assegnazione  dei  ricorsi e la nomina del relatore,
riconoscerebbero  al  presidente  delle  commissioni  tributarie  una
discrezionalita'  assoluta,  in  violazione  del principio secondo il
quale  la  designazione  del giudice deve essere effettuata in base a
criteri  automatici  «previsti  per  legge», principio desumibile dal
primo comma dell'art. 25 della Costituzione;
        che  la  violazione del predetto principio determinerebbe una
lesione  dell'indipendenza e dell'autonomia dei giudici, dunque anche
del  giusto  processo  (art. 111 della Costituzione), compromettendo,
inoltre,  il  diritto  di  difesa  (art. 24  della Costituzione), con
conseguente  lesione  del principio di eguaglianza davanti alla legge
di  tutti  i  contribuenti  (art. 3 della Costituzione) e del diritto
degli  operatori  della  giustizia tributaria a «pratiche e forme che
assicurino  di poter dare pubblica dimostrazione (e ricevere pubblico
riconoscimento),   che   il   proprio   lavoro  nella  struttura  del
contenzioso  tributario  viene svolto con dignita' [...] e con onore»
(artt. 3, 35 e 54 della Costituzione);
        che  tutte  le  disposizioni  censurate presuppongono - anche
quando  non vi fanno espressamente rinvio (come nel caso dell'art. 6,
commi 1   e   2,  del  d.lgs.  n. 545  del  1992)  -  il  riferimento
all'art. 24,  comma 1,  lettera f),  del  medesimo  d.lgs. n. 545 del
1992,  che, nell'elencare le attribuzioni del consiglio di presidenza
della  giustizia  tributaria,  dispone che quest'ultimo stabilisce «i
criteri  di  massima  per  la  formazione delle sezioni e dei collegi
giudicanti»,  criteri  sulla  base  dei quali deve avere luogo sia la
composizione  delle  sezioni  (di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs.
n. 545  del  1992), sia la composizione - all'interno delle sezioni -
dei collegi giudicanti (di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 546
del  1992)  ad  opera  del  presidente  delle commissioni tributarie,
nonche'  l'assegnazione  dei ricorsi alle singole sezioni e la nomina
del relatore (artt. 26 e 30 del d.lgs. n. 546 del 1992);
        che,  pertanto,  le  doglianze  del  rimettente, rivolte alle
suddette  disposizioni  ed  inerenti alle modalita' di determinazione
dei  criteri di composizione dei collegi giudicanti delle commissioni
tributarie,  avrebbero  dovuto avere ad oggetto il complesso di norme
costituito,  oltre  che  dalle disposizioni censurate, in primo luogo
dall'art. 24, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 545 del 1992, che e'
la norma su cui si basano tutte le altre;
        che,   quindi,   l'omessa   denuncia  dell'art. 24,  comma 1,
lettera f),  del d.lgs. n. 545 del 1992 si risolve nell'incompleta e,
dunque,   erronea  indicazione  delle  norme  oggetto  di  censura  e
comporta,   secondo   la  costante  giurisprudenza  di  questa  Corte
(ordinanze  n. 210  del  2006,  n. 96 del 2004 e n. 417 del 2001), la
manifesta inammissibilita' della questione;
        che,  inoltre,  la  questione  proposta,  in  riferimento  ai
medesimi  parametri  (artt. 3,  24,  25,  primo  comma,  35, 54 e 111
Cost.),  nei  confronti della «disposizione interna alla sezione n. 5
d'assegnazione  dei  ricorsi  ai  collegi  1° e 2°» e' manifestamente
inammissibile avendo ad oggetto un atto privo di forza di legge.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2,  delle norme integrative per i giudizi avanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 6,  commi 1  e 2, del decreto
legislativo   31 dicembre  1992,  n. 545  (Ordinamento  degli  organi
speciali  di  giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici
di  collaborazione  in  attuazione  della delega al Governo contenuta
nell'art. 30  della legge 30 dicembre 1991, n. 413), degli artt. 26 e
30 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo  tributario  in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30   della   legge   30 dicembre  1991,  n. 413),  e  della
«disposizione   interna»   del   Presidente  della  V  sezione  della
Commissione   tributaria   provinciale  di  Cagliari,  sollevata,  in
riferimento  agli  artt. 3,  24,  25, primo comma, 35, 54 e 111 della
Costituzione,  dalla  Commissione  tributaria provinciale di Cagliari
con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Tesauro
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 20 luglio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola
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