N. 314 SENTENZA 10 - 20 luglio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Costituzione  ed  intervento nel giudizio incidentale - Intervento di
  soggetto  che non riveste la qualita' di parte nel giudizio a quo -
  Inammissibilita'.
- Legge  della  Regione  Campania  13 agosto  1998,  n. 16,  art. 10,
  comma 9;  legge  della  Regione  Campania  11 agosto  2001,  n. 10,
  art. 77, comma 2.
- Costituzione artt. 3, 42, comma terzo, e 97.
Espropriazione  per  pubblica  utilita'  -  Regione  Campania - Piani
  regolatori delle aree di sviluppo industriale - Vincoli preordinati
  all'espropriazione  -  Proroga  di  validita'  dei piani esistenti,
  anche  se  medio  tempore  scaduti - Questione di costituzionalita'
  sollevata  dal  Consiglio  di  Stato - Eccepita insussistenza della
  giurisdizione  del  giudice amministrativo - Reiezione, in presenza
  di  motivazione  non  implausibile  del rimettente - Ammissibilita'
  della questione.
- Legge  della  Regione  Campania  13 agosto  1998,  n. 16,  art. 10,
  comma 9;  legge  della  Regione  Campania  11 agosto  2001,  n. 10,
  art. 77, comma 2.
- Costituzione artt. 3, 42, comma terzo, e 97.
Espropriazione  per  pubblica  utilita'  -  Regione  Campania - Piani
  regolatori delle aree di sviluppo industriale - Vincoli preordinati
  all'espropriazione  -  Proroga  di  validita'  dei piani esistenti,
  anche   se   medio  tempore  scaduti  -  Questione  incidentale  di
  legittimita'   costituzionale  -  Eccepita  inapplicabilita'  della
  normativa  censurata  alle fattispecie oggetto del giudizio a quo -
  Rigetto dell'eccezione.
- Legge  della  Regione  Campania  13 agosto  1998,  n. 16,  art. 10,
  comma 9;  legge  della  Regione  Campania  11 agosto  2001,  n. 10,
  art. 77, comma 2.
- Costituzione artt. 3, 42, comma terzo, e 97.
Espropriazione  per  pubblica  utilita'  -  Regione  Campania - Piani
  regolatori delle aree di sviluppo industriale - Vincoli preordinati
  all'espropriazione  -  Proroga  di  validita'  dei piani esistenti,
  anche  se  medio  tempore  scaduti  - Intervento finalizzato ad una
  generale  reviviscenza  di vincoli ormai scaduti, indipendentemente
  dal  periodo della loro pregressa efficacia - Mancato bilanciamento
  dell'interesse   pubblico   (relativo   alle   varie   porzioni  di
  territorio)  con  gli  interessi  dei  proprietari  destinatari del
  vincolo  -  Incidenza  sul legittimo affidamento di questi ultimi -
  Illegittimita' costituzionale parziale.
- Legge  della  Regione  Campania  13 agosto  1998,  n. 16,  art. 10,
  comma 9;  legge  della  Regione  Campania  11 agosto  2001,  n. 10,
  art. 77, comma 2.
- Costituzione artt. 3, 42, comma terzo, e 97.
(GU n.29 del 25-7-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 10, comma 9,
della legge della Regione Campania 13 agosto 1998, n. 16 (Assetto dei
Consorzi  per  le  aree  di  sviluppo  industriale),  e dell'art. 77,
comma 2,  della  legge  della  Regione Campania 11 agosto 2001, n. 10
(Disposizioni  di  finanza  regionale  anno 2001), promossi con sette
ordinanze  del 20 maggio 2004 dal Consiglio di Stato, rispettivamente
iscritte ai nn. da 252 a 256, 264 e 265 del registro ordinanze 2005 e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, 1ª serie
speciale, dell'anno 2005.
    Visti  gli  atti  di costituzione di Aquilante Vittoria ed altri,
dell'IMPRE.CO  Societa'  Consortile  a  r.l., di Santagata Antonio ed
altri,  di  De  Angelis  Angelo  nonche'  l'atto  di intervento fuori
termine della Di Marino S.r.l;
    Udito   nell'udienza   pubblica  dell'8 maggio  2007  il  giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
    Uditi  gli  avvocati Antonio Romano e Carlo Maria Palmiero per la
IMPRE.CO  Societa' Consortile a r.l., Antonio Lamberti per De Angelis
Angelo,  Benito  Aleni  per  Aquilante  Vittoria  ed altri, Renato De
Lorenzo per Santagata Antonio ed altri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Il Consiglio di Stato, sezione IV, con ordinanza 20 maggio
2004  (reg.  ord. n. 252 del 2005) - nel corso di giudizio di appello
avverso   decisione  del  Tribunale  amministrativo  regionale  della
Campania, sezione V, 5 novembre 2005, n. 6888, proposto, con separati
atti,  dalla  Regione  Campania, dal Consorzio per l'area di sviluppo
industriale   di  Caserta  e  dall'IMPRE.CO  S.r.l.  -  ha  sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  art. 10, comma 9,
della legge della Regione Campania 13 agosto 1998, n. 16 (Assetto dei
consorzi  per  le aree di sviluppo industriale), e 77, comma 2, della
legge  della  Regione Campania 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di
finanza regionale anno 2001), per violazione degli artt. 3, 42, terzo
comma, e 97 della Costituzione.
    Il  giudice  di  primo  grado, accogliendo il ricorso proposto da
Vittorio  Aquilante,  Arturo  Mastroianni, Maria Dello Margio, Andrea
Aquilante,  Lucia Aquilante, Giovanni Buonanno, Vincenzo Di Domenico,
Vincenzo  Di  Domenico,  Maia Moretti, Antonio Moretti, Rosa Moretti,
Giovanna  Moretti,  Filomena  Moretti,  Maria  Verde, Giuseppe Verde,
Domenico  Di  Foggia,  Antimo  Verde,  Giuseppe  Della Gatta e Nicola
Santagata,  proprietari in agro del comune di Gricignano di Aversa di
alcuni  fondi  ricompresi  nel piano regolatore dell'area di sviluppo
industriale  di  Caserta, ha annullato il decreto n. 212 del 13 marzo
2002,  con  cui  il Presidente della Giunta regionale della Campania,
surrogandosi  all'inadempiente  Sindaco  del  comune di Gricignano di
Aversa,  ha  disposto  l'occupazione d'urgenza, per la durata di anni
cinque,  delle  aree  occorrenti  alla  realizzazione dell'intervento
produttivo  «Filiera  del  sistema  moda  e  dei  servizi collegati»,
nell'agglomerato  industriale  di  Aversa Nord, tra cui anche i fondi
dei  predetti  ricorrenti,  oltre  a  tutti  gli atti della procedura
espropriativa.
    Ad  avviso del Tribunale amministrativo regionale della Campania,
l'impugnato  decreto  di occupazione non era supportato da una valida
ed  efficace  dichiarazione  di pubblica utilita', in quanto il piano
regolatore  dell'area di sviluppo industriale (d'ora in avanti, piano
a.s.i.)  di  Caserta,  su cui asseritamente si fondava, approvato una
prima volta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
16 gennaio   1968  e  successivamente,  a  seguito  di  un'estensione
dell'area   interessata,   con   decreto   del  28 luglio  1970,  era
irrimediabilmente  scaduto  fin  dal  28 luglio  1980 e ad esso, alla
stregua   di  un'interpretazione  costituzionalmente  orientata,  non
potevano  applicarsi  ne'  le  successive proroghe disposte con leggi
statali,  ne'  tanto  meno quella prevista dall'articolo 10, comma 9,
della  legge  della  Regione  Campania n. 16 del 1998, autenticamente
interpretato   dall'articolo 77,   comma 2,  della  successiva  legge
regionale n. 10 del 2001.
    La  rimettente  sezione  del  Consiglio  di  Stato  premette che,
pronunciandosi   sulle   singole  istanze  cautelari  proposte  dagli
appellanti,  ha  sospeso  l'efficacia  dell'impugnata  sentenza.  Con
sentenza non definitiva, in pari data, inoltre, riuniti gli appelli e
ritenuta  sussistente  nella controversia de qua la giurisdizione del
giudice amministrativo, ha respinto i motivi di appello relativi alla
dedotta  omessa  declaratoria di inammissibilita', per tardivita' dei
ricorsi di primo grado.
    Quanto  al  terzo  motivo  di  appello,  diversamente  da  quanto
ritenuto  dai primi giudici, il giudice rimettente assume che esso e'
astrattamente   fondato,   non   potendo   ragionevolmente  dubitarsi
dell'applicazione  al  piano  a.s.i.  di  Caserta  della disposizione
contenuta   nell'articolo 10,  comma 9,  della  legge  della  Regione
Campania     n. 16     del    1998,    autenticamente    interpretato
dall'articolo 77,  comma 2,  della legge regionale n. 10 del 2001: su
tali  norme  tuttavia  grava  il sospetto di contrarieta' ai principi
costituzionali sopra indicati.
    Il  piano  a.s.i.  di  Caserta e' effettivamente scaduto, in data
28 luglio  1980,  per  decorso  del  decennio  di efficacia, previsto
dell'art. 25  della  legge  3 gennaio  1978,  n. 1  (e  dell'art. 52,
secondo comma, del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218).
    Al  piano  consortile  in  esame non e' applicabile l'articolo 11
della  legge  31 maggio 1990, n. 128, che ha prorogato al 31 dicembre
1990  il termine di validita' dell'art. 25 della legge n. 1 del 1978,
non potendo ammettersi la prorogabilita' di un provvedimento non piu'
efficace  perche' scaduto, e nemmeno l'ulteriore proroga triennale di
validita' di detti piani, prevista dal secondo comma dell'articolo 52
del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (nel testo novellato dall'articolo 25
della  legge  3 gennaio 1978, n. 1) - il termine e' stato a sua volta
prorogato  dal  decreto-legge  13 febbraio 1981, n. 19, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128 (art. 2)
di  tre  anni  (15 gennaio 1984), dal decreto-legge 28 febbraio 1986,
n. 48,  convertito  in  legge,  con modificazioni, dall'art. 1, primo
comma, della legge 18 aprile 1986, n. 119 (art. 1) per un altro anno,
dall'art. 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito in
legge,  con  modificazioni,  dall'art. 1 della legge 21 gennaio 1988,
n. 12,  fino  al 30 giugno 1988, dall'art. 13 della legge 10 febbraio
1989,  n. 48,  fino  al  31 dicembre 1989, e dall'art. 11 della legge
31 maggio 1990, n. 128 fino al 31 dicembre 1990 - in quanto l'art. 52
deve  essere  interpretato alla luce del suo complessivo disposto: al
primo  comma  e'  fissata  in  linea generale in dieci anni la durata
dell'efficacia   dei  piani  regolatori  consortili;  alla  data  del
15 gennaio  1981  (triennio  successivo  all'entrata  in vigore della
legge   3 gennaio   1978,  n. 1)  e'  fissata  altresi'  la  scadenza
dell'efficacia dei piani approvati da oltre un decennio rispetto alla
data  del 15 gennaio 1978; in linea generale, e' confermata la durata
decennale  dei  piani  approvati da meno di un decennio rispetto alla
data  del  15 gennaio 1978 (com'e' quello del Consorzio per l'Area di
sviluppo  industriale  di Caserta), puntualizzandosi che detta durata
(decennale) non potra' essere inferiore ad un triennio dalla predetta
data (del 15 gennaio 1978).
    Venendo  alla  proroga  disposta  dall'art. 10  della legge della
Regione   Campania   n. 16   del   1998,   della   cui   legittimita'
costituzionale  si  dubita,  detta norma, rubricata «Piani regolatori
delle  aree  e dei nuclei industriali», al comma 9, dopo aver fissato
in  via  generale  l'efficacia  dei piani dei Consorzi in dieci anni,
espressamente  afferma  che  «La  validita'  dei  piani  esistenti e'
prorogata  per tre anni dalla data di entrata in vigore» e l'art. 77,
comma 2, legge regionale n. 10 del 2001, fornendone l'interpretazione
autentica,  ha  disposto che la proroga di validita' ed efficacia dei
Piani  regolatori  delle  Aree  e  dei Nuclei di cui all'articolo 10,
comma 9,  della  legge  regionale n. 16 del 1998, e' intesa nel senso
che  la  stessa  si applica a tutti i Piani esistenti, anche se medio
tempore scaduti.
    Secondo  il  rimettente,  l'art. 10  della  legge  della  Regione
Campania  n. 16 del 1998 e' applicabile al giudizio a quo, mentre non
lo  era  secondo  la decisione impugnata del Tribunale amministrativo
regionale,  dal momento che l'espressione «medio tempore scaduti» non
poteva  riferirsi indiscriminatamente a tutti i piani a.s.i. comunque
scaduti  (ed indipendentemente dal momento della scadenza), ma doveva
riferirsi  esclusivamente, in virtu' di un'interpretazione conforme a
Costituzione,  a quei piani venuti in scadenza tra il 1° gennaio 1991
(data  di  scadenza  dell'ultima  proroga  degli stessi stabilita con
norma  statale  e  cioe'  con  la legge 31 maggio 1990, n. 128) ed il
25 agosto  1998,  data  di  entrata  in  vigore della legge regionale
13 agosto 1998, n. 16, poiche' l'intenzione del legislatore regionale
era stata quella di eliminare ogni incertezza in materia, raccordando
in  questo  modo,  ai  fini  della  efficacia dei piani esistenti, la
legislazione  statale  a  quella  regionale,  con la conseguenza che,
pertanto,  poiche'  il  piano a.s.i. di Caserta, scaduto il 28 luglio
1980,  non  rientrava  in  tale  lasso  di  tempo, ad esso non poteva
applicarsi la citata normativa di proroga.
    Con  l'ordinanza  di  rimessione,  la IV sezione del Consiglio di
Stato  non  condivide  tale assunto: la tesi dei primi giudici, lungi
dall'essere  ancorata  ad  un  qualche  dato  positivo,  e neppure ad
eventuali lavori preparatori, piuttosto che costituire espressione di
una  interpretazione  della norma conforme a Costituzione, finisce in
concreto per comportare una disapplicazione della legge in questione,
in   quanto  incostituzionale,  sostituendo  inammissibilmente  nella
regolazione  di  un caso concreto la volonta' del giudicante a quella
del legislatore.
    Il  giudice  rimettente,  proponendosi un'interpretazione fondata
sul  dato  letterale dell'art. 10, comma 9, della legge della Regione
Campania n. 16 del 1998, e sull'effettiva intenzione del legislatore,
fatta   palese   dall'interpretazione   autentica   dell'articolo 77,
comma 2,  della  legge della Regione n. 10 del 2001, per cui lo scopo
delle  ricordate disposizioni era proprio quello di rendere validi ed
efficaci  i  piani che i Consorzi per le aree di sviluppo industriale
avevano  gia'  elaborato  anche  da  tempo  e  che,  dunque,  fossero
suscettibili  di  immediata  attuazione, deduce che l'espressione non
tecnica  usata  dal  legislatore che, come ricordato, parla di «piani
esistenti»,  impedisce  l'individuazione  di qualsiasi lasso di tempo
entro il quale individuare la eventuale scadenza dei piani consortili
al  fine  di  legittimare  la loro proroga legislativa: in realta' la
voluntas del legislatore e' stata evidentemente quella di «prorogare»
(impropriamente,  ovvero di far rivivere) tutti i piani approvati, in
qualsiasi  tempo  scaduti.  Cio'  del resto ben puo' giustificarsi in
considerazione  del  fatto che la legge n. 16 del 1998 costituisce il
primo intervento normativo regionale nell'ambito di una materia cosi'
delicata  qual  e'  quella  dei  consorzi  per  le  aree  di sviluppo
industriale.
    Motivata  dunque  l'applicabilita'  della  normativa regionale di
proroga   del  piano  a.s.i.  di  Caserta  -  che  dunque  porterebbe
all'accoglimento   dell'appello  -  il  Consiglio  di  Stato  solleva
d'ufficio  la  questione  di  legittimita' costituzionale della norma
richiamata:  l'ulteriore  vigenza  triennale  del  piano,  a  partire
dall'entrata   in  vigore  della  legge  regionale  n. 16  del  1998,
determina  compressione  del  diritto di proprieta' per effetto della
reiterazione   del   vincolo   e   assoggettamento   alla   procedura
espropriativa.
    L'art. 53   del   d.P.R.   6 marzo   1978,   n. 218,  attribuisce
all'approvazione  dei  piani  a.s.i.  l'effetto  di  dichiarazione di
pubblica   utilita',  indifferibilita'  e  urgenza  delle  opere  ivi
previste,  con  sottoposizione  delle aree ivi contemplate a evidenti
vincoli espropriativi.
    La  giurisprudenza costituzionale insegna che la reiterazione dei
vincoli  decaduti  (preordinati  all'espropriazione  o  con carattere
sostanzialmente   espropriativo),  ovvero  la  loro  proroga  in  via
legislativa,  non  costituiscono fenomeni per cio' solo inammissibili
dal  punto  di  vista  costituzionale, potendo in concreto sussistere
ragioni  giustificative,  accertate attraverso l'opportuna e motivata
valutazione  procedimentale  dell'amministrazione  competente, ovvero
apprezzate  dalla  discrezionalita'  del  legislatore  entro i limiti
della  non  irragionevolezza  e  della  non arbitrarieta'. Sono pero'
inammissibili  dal  punto di vista costituzionale le reiterazioni dei
vincoli  espropriativi  nei  casi  di proroga sine die o all'infinito
(nel senso cioe' della reiterazione di proroghe a tempo indeterminato
che  si  aggiungano  le  une  alle  altre),  ovvero  quando il limite
temporale  di efficacia delle disposte reiterazioni e' indeterminato,
cioe'  non  sia  certo, preciso e sicuro e quindi sia sostanzialmente
irragionevole,   sempreche'   ovviamente   non   sia  stato  previsto
l'indennizzo  (oltre  il  periodo  tollerabile  di durata del vincolo
stesso).  La  reiterazione  del  vincolo  espropriativo e' consentita
purche'  puntualmente  motivata circa la necessita' e l'attualita' di
acquisire  la  proprieta'  privata  (da  valutare  sulla  base di una
apposita  istruttoria  procedimentale  da  cui  emerga  la prevalenza
dell'interesse  pubblico  rispetto a quello privato da sacrificare) e
sia  contemporaneamente  prevista  anche la corresponsione del giusto
indennizzo  al  cittadino  sacrificato  (sentenze  n. 179  del 1999 e
n. 411   del   2001,  quest'ultima  dichiarativa  dell'illegittimita'
costituzionale dell'art. 58 del d.P.R. n. 218 del 1978).
    La  generalizzata  proroga  dei  piani medio tempore scaduti, che
induce  a qualificare la legge in esame come legge provvedimento, non
toglie  che  manchi  qualsiasi  elemento  volto a provare l'effettivo
svolgimento  di una puntuale procedura di valutazione degli interessi
pubblici  e  privati  in  gioco,  in  relazione  alla  necessita'  ed
all'attualita'  da  parte  della pubblica amministrazione di disporre
della  proprieta'  privata  per  realizzare  un progetto di interesse
generale, difettando altresi' della conseguente adeguata motivazione,
e   che   manchi  inoltre  qualsiasi  previsione  di  indennizzo  per
l'ulteriore  compressione  delle facolta' di godimento del diritto di
proprieta'.  Elementi  non  ricavabili dal contesto normativo ne' dai
lavori preparatori.
    La  richiamata  normativa  ha  cosi'  comportato un'inammissibile
reiterazione   dei   vincoli   espropriativi  scaduti,  assoggettando
ingiustificatamente,  in  palese contrasto delle previsioni contenute
nell'articolo 42,  terzo  comma,  Cost., le aree rientranti nel piano
a.s.i. di Caserta (tra cui quelle della originaria parte ricorrente),
approvato  una  prima  volta con decreto del Presidente del Consiglio
dei  ministri  del 16 gennaio 1968 e poi, a seguito di un ampliamento
dell'estensione  territoriale  dell'area  consortile, con decreto del
28 luglio  1970,  ad  un  ulteriore  vincolo espropriativo, senza che
siano state accertate ed evidenziate le ragioni di pubblico interesse
che giustificavano il perdurante sacrificio della proprieta' privata,
e senza alcuna previsione di indennizzo.
    Risultano, altresi', violati, ad avviso della Sezione rimettente,
anche   il   principio   di   ragionevolezza,   cui   deve  attenersi
intrinsecamente   la  discrezionalita'  del  legislatore,  nonche'  i
principi  di  legalita'  e  di  buon  andamento,  cui  deve ispirarsi
l'azione amministrativa. La proroga interviene indiscriminatamente su
qualsiasi  piano  regolatore  dei  consorzi  per  le aree di sviluppo
industriale    per   il   fatto   della   sua   semplice   esistenza,
indipendentemente dal fatto che essi siano eventualmente gia' scaduti
e  per  di  piu' indipendentemente dal momento in cui essi siano gia'
venuti  a  scadenza:  la  proroga di un provvedimento amministrativo,
quale  provvedimento  di  secondo grado, accede necessariamente ad un
precedente  provvedimento  esistente  e  efficace,  incidendo proprio
sulla  sua  efficacia, mentre la previsione della cui legittimita' si
dubita  appare  evidentemente  irrazionale, rappresentando una vera e
propria  contraddizione in termini la proroga di un provvedimento non
piu' efficace.
    In   realta',   utilizzando   in   modo   distorto  lo  strumento
dell'interpretazione   autentica  di  una  propria  precedente  norma
legislativa, il legislatore regionale, con disposizione innovativa (e
non  meramente  interpretativa),  ha  sostanzialmente «riadottato» un
precedente atto amministrativo, che aveva definitivamente esaurito il
suo periodo di efficacia ed era quindi del tutto incapace di produrre
propri  effetti  giuridici,  conferendogli  una  nuova efficacia (con
effetto    retroattivo)    attraverso   una   fictio   iuris   (cioe'
l'interpretazione  di  una  norma  giuridica che poteva logicamente e
razionalmente  riguardare  solo i piani validi ed efficaci al momento
della entrata in vigore della legge n. 16 del 1998): tutto cio' al di
fuori  delle norme procedimentali che ne disciplinavano l'emanazione,
e, dunque, in patente violazione dell'articolo 97 Cost.
    Senza  contare  che,  altrettanto irragionevolmente, in stridente
contrasto   con  il  principio  di  uguaglianza  sostanziale  sancito
dall'articolo 3,  secondo  comma, Cost., la riadozione o la rinnovata
efficacia  attribuita al piano a.s.i. di Caserta e' avvenuta ad oltre
venti  anni dalla sua originaria scadenza, senza che sia stata svolta
alcuna  valutazione  sulla  necessita'  dell'intervento  pubblico  da
realizzare in relazione al sacrificio imposto al privato.
    1.1.  -  Nel  giudizio  si  sono  costituiti  Aquilante Vittoria,
Mastroianni  Antonio, Dello Margio Maria, Aquilante Andrea, Aquilante
Lucia,  Buonanno  Carlo  e  Buonanno  Antonietta  eredi  di  Buonanno
Giovanni, Moretti Antonio e Moretti Rosa e Moretti Giovanna e Moretti
Filomena  e  Verde  Maria,  Verde Giuseppe, Di Foggia Domenico, Della
Gatta  Agnese,  Santagata  Nicola. Le parti private sottolineano che,
costituendosi  nel  giudizio d'appello davanti al Consiglio di Stato,
essi avvaloravano l'interpretazione data dal Tribunale amministrativo
regionale   della  Campania,  della  inapplicabilita'  della  proroga
regionale  ai piani a.s.i. gia' da tempo scaduti, a meno di non voler
adottare  un'interpretazione,  quella  della  reviviscenza  di  detti
piani,  palesemente  in  contrasto con i principi costituzionali: sia
per  il  carattere  sostanzialmente espropriativo della disposizione,
non accompagnata da previsione di indennizzo, sia perche' in tal modo
l'art. 77  della  legge regionale n. 10 del 2001 non avrebbe avuto un
fine semplicemente interpretativo, bensi' inammissibilmente estensivo
dell'applicabilita'  dell'art. 10  della  legge  regionale  n. 16 del
1998,  eludendo  per di piu' il giudicato di precedenti decisioni del
Consiglio  di  Stato,  con  cui  il piano a.s.i. di Caserta era stato
dichiarato  decaduto.  Nel  qual  caso  non  poteva che rimettersi la
questione al giudizio di legittimita' costituzionale, anche alla luce
della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
    Il Consiglio di Stato, considerando applicabile la proroga di cui
alla legge regionale, come da interpretazione autentica, ha sollevato
la questione di legittimita' costituzionale. Gli originari ricorrenti
sostengono  che  la disposizione censurata, ove non interpretata come
da  essi  ritenuto,  cioe' nel senso che l'espressione «medio tempore
scaduti» si riferisca esclusivamente ai piani dei consorzi delle aree
industriali  che erano venuti o andavano a scadere nel periodo tra il
1° gennaio  1991,  data  di scadenza dell'ultima proroga degli stessi
stabilita  con  una  disposizione statale e cioe' con la legge n. 128
del  1990 ed il 25 agosto 1998, data di entrata in vigore della legge
regionale  n. 16  del  1998,  e  che  quindi  la  proroga  non  fosse
applicabile  ai  piani  a.s.i.  di  Caserta,  chiedono  che  la Corte
dichiari l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 9, della
legge della Regione Campania n. 16 del 1998, e dell'art. 77, comma 2,
della legge della stessa Regione n. 10 del 2001.
    1.2.  -  Si  e'  costituito altresi' l'IMPRE.CO S.r.l., deducendo
l'inammissibilita',   irrilevanza   e  infondatezza  della  sollevata
questione, con riserva di ogni ulteriore deduzione.
    1.3.  - Nell'imminenza dell'udienza pubblica l'IMPRE.CO S.r.l. ha
depositato  memoria, con la quale deduce: a) l'inammissibilita' della
questione  sollevata  dal  Consiglio  di Stato, non configurandosi la
giurisdizione  del  giudice  amministrativo, poiche' l'illegittimita'
del  decreto  di  occupazione  consegue alla carenza di una valida ed
efficace  dichiarazione  di pubblica utilita', con la conseguenza che
la  causa  attiene  ad  un comportamento materiale della p.a., per il
quale    e'    configurabile    la    giurisdizione   ordinaria;   b)
l'inammissibilita'  della questione per l'inapplicabilita' al decreto
di occupazione oggetto del giudizio (13 marzo 2002) della proroga che
comunque  decorre  dall'entrata  in  vigore della legge della Regione
Campania  n. 16  del 1998 e che, in virtu' della norma interpretativa
di cui alla legge regionale n. 10 del 2001, si applica anche ai piani
scaduti;  c)  l'infondatezza della questione, dato che dalla scadenza
dei  piani  a.s.i.  fino alla reviviscenza del vincolo, la proprieta'
non  ha  subito  compressioni  ed  il nuovo vincolo e' stato posto in
essere  con  un termine certo e determinato, per il quale non si pone
neppure questione di indennizzo.
    1.4.  -  Nello  stesso giudizio, con atto depositato il 19 aprile
2007  -  quindi  oltre  il termine stabilito dall'art. 25 della legge
11 marzo  1953,  n. 87  -  ha spiegato intervento la Di Marini-Rovani
S.r.l.,  che si dichiara proprietaria di un'area industriale compresa
nel  piano  a.s.i. di Salerno, comprensorio di Cava de' Tirreni e che
non compare tra le parti in causa nei giudizi a quo.
    L'interveniente  afferma  la  propria  legittimazione dato che il
Consorzio a.s.i. di Salerno ha iniziato la procedura espropriativa di
quell'area  in  base  al  piano  consortile  approvato nel 1992, che,
grazie  alla  proroga disposta dalle leggi regionali n. 16 del 1998 e
n. 10 del 2001, andra' a scadere nel 2008, anziche' nel 2005.
    L'intervento   mira   ad   avallare   i   dubbi  di  legittimita'
costituzionale  palesati  dalle  ordinanze  del  Consiglio  di Stato,
rammentando  che,  gia'  con  la  sentenza  n. 260 del 1976, la Corte
costituzionale  censuro'  la durata tendenzialmente indeterminata dei
piani  a.s.i.,  tanto  che  l'art. 25 della legge n. 1 del 1978 ne ha
fissato  la  durata  decennale,  e  che  la successiva giurisprudenza
(sentenze   n. 179   del  1999  e  148  del  2003)  ha  affermato  la
temporaneita'  dei  vincoli  e la necessita' che la reiterazione alla
scadenza  del primo periodo di durata naturale sia accompagnata dalla
previsione   di   indennizzo,   senza  di  che  la  normativa  appare
incostituzionale, per violazione dell'art. 42, comma terzo, Cost; dal
momento  che  l'incidenza  dei  piani a.s.i. sulla proprieta' privata
comporta  che  il procedimento tipico di redazione ed approvazione di
essi  prevede  ampie  plurime  fasi  di  partecipazione,  in nome dei
principi  di uguaglianza e buon andamento dell'azione amministrativa,
che  non  consentono  di  comprimere  in  modo  immediato e indiretto
singole   e   specifiche   situazioni   giuridiche,   in  assenza  di
approfondita  istruttoria ed adeguata attivita' di ponderazione degli
interessi,  mentre  l'intervento  legislativo  diretto  in materia di
pianificazione   evita  la  procedimentalizzazione  delle  scelte  in
contraddittorio, con violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
    2.  -  Il Consiglio di Stato, sezione IV, con ordinanza 20 maggio
2004  (reg.  ord. n. 253 del 2005) - nel corso di giudizio di appello
avverso   decisione  del  Tribunale  amministrativo  regionale  della
Campania, sezione V, 5 novembre 2005, n. 6883, proposto, con separati
atti,  dalla  Regione  Campania, dal Consorzio per l'area di sviluppo
industriale   di  Caserta  e  dall'IMPRE.CO  S.r.l.  -  ha  sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 10, comma 9,
della  legge  della  Regione  Campania n. 16 del 1998, e 77, comma 2,
della  legge  della  Regione  Campania n. 10 del 2001, per violazione
degli artt. 3, 42, terzo comma, e 97 Cost.
    Il  giudice  di  primo  grado, accogliendo il ricorso proposto da
Giuseppe  e  Celeste  Della  Gatta e Angela Buonanno, ha annullato il
decreto  n. 212 del 13 marzo 2002, con cui il Presidente della Giunta
regionale  della  Campania, surrogandosi all'inadempiente Sindaco del
comune  di Gricignano di Aversa, ha disposto l'occupazione d'urgenza,
per   la   durata   di   anni  cinque,  delle  aree  occorrenti  alla
realizzazione  dell'intervento produttivo «Filiera del sistema moda e
dei  servizi collegati», nell'agglomerato industriale di Aversa Nord,
tra cui anche i fondi dei predetti ricorrenti, oltre a tutti gli atti
della procedura espropriativa.
    Le  motivazioni  della  sentenza  di  primo  grado coincidono con
quelle   adottate   dalla  sentenza  n. 6888  del  2005,  come  sopra
riportate.  La sezione IV del Consiglio di Stato, sospesa l'efficacia
anche  della  sentenza n. 6883 del Tribunale amministrativo regionale
della  Campania,  con  sentenza non definitiva, riuniti gli appelli e
ritenuta  sussistente  nella controversia de qua la giurisdizione del
giudice amministrativo, ha respinto i motivi di appello relativi alla
dedotta  omessa  declaratoria di inammissibilita', per tardivita' dei
ricorsi di primo grado. Quanto al terzo motivo di appello, il giudice
rimettente  assume  che  esso  sia astrattamente fondato, non potendo
ragionevolmente  dubitarsi  dell'applicabilita'  al  piano  a.s.i. di
Caserta, per le stesse ragioni esposte nell'ordinanza n. 252 del 2005
(e  sopra  sintetizzate),  delle  disposizioni  contenute nel comma 9
dell'articolo 10  della  legge della Regione Campania n. 16 del 1998,
autenticamente  interpretato  dall'articolo 77,  comma 2, della legge
regionale   n. 10   del   2001,  ed  ha  sollevato  la  questione  di
legittimita'  costituzionale delle stesse norme, per le ragioni sopra
richiamate.
    2.1.   -   Si   e'   costituita   l'IMPRE.CO   S.r.l.,  deducendo
l'inammissibilita',   irrilevanza   e  infondatezza  della  sollevata
questione, con riserva di ogni ulteriore deduzione.
    3.  -  Il Consiglio di Stato, sezione IV, con ordinanza 20 maggio
2004  (reg.  ord. n. 254 del 2005) - nel corso di giudizio di appello
avverso   decisione  del  Tribunale  amministrativo  regionale  della
Campania, sezione V, 5 novembre 2005, n. 6886, proposto, con separati
atti,  dalla  Regione  Campania, dal Consorzio per l'area di sviluppo
industriale di Caserta e dall'IMPRE.CO S.r.l., ha sollevato questione
di  legittimita'  costituzionale degli artt. 10, comma 9, della legge
della  Regione  Campania  n. 16  del 1998, e 77, comma 2, della legge
della  Regione Campania n. 10 del 2001, per violazione degli artt. 3,
42, terzo comma, e 97 Cost.
    Il  giudice  di  primo  grado, accogliendo il ricorso proposto da
Agnese Della Gatta, e Angela Buonanno, ha annullato il decreto n. 212
del 13 marzo 2002, con cui il Presidente della Giunta regionale della
Campania,   surrogandosi   all'inadempiente  Sindaco  del  comune  di
Gricignano  di  Aversa,  ha  disposto l'occupazione d'urgenza, per la
durata  di  anni  cinque,  delle  aree  occorrenti alla realizzazione
dell'intervento  produttivo  «Filiera  del sistema moda e dei servizi
collegati»,  nell'agglomerato  industriale  di  Aversa  Nord, tra cui
anche  i  fondi dei predetti ricorrenti, oltre a tutti gli atti della
procedura espropriativa.
    Le  motivazioni  della  sentenza  di  primo  grado coincidono con
quelle adottate con la sentenza n. 6888 del 2005, sopra riportate. La
sezione  IV  del  Consiglio di Stato, sospesa l'efficacia anche della
sentenza   n. 6886   del  Tribunale  amministrativo  regionale  della
Campania, con sentenza non definitiva, riuniti gli appelli e ritenuta
sussistente  nella  controversia  de qua la giurisdizione del giudice
amministrativo, ha respinto i motivi di appello relativi alla dedotta
omessa  declaratoria  di inammissibilita', per tardivita' dei ricorsi
di  primo  grado.  Quanto  al  terzo  motivo  di  appello, il giudice
rimettente  assume  che  esso  sia astrattamente fondato, non potendo
ragionevolmente  dubitarsi  dell'applicabilita'  al  piano  a.s.i. di
Caserta, per le stesse ragioni esposte nell'ordinanza n. 252 del 2005
(e sopra sintetizzate) delle disposizioni contenute nell'articolo 10,
comma 9,   della   legge  della  Regione  Campania  n. 16  del  1998,
autenticamente interpretato dall'articolo 77 della legge della stessa
Regione  n. 10 del 2001, ed ha sollevato la questione di legittimita'
costituzionale delle stesse norme, per le ragioni sopra richiamate.
    3.1.   -   Si   e'   costituita   l'IMPRE.CO   S.r.l.,  deducendo
l'inammissibilita',   irrilevanza   e  infondatezza  della  sollevata
questione, con riserva di ogni ulteriore deduzione.
    4.  -  Il Consiglio di Stato, sezione IV, con ordinanza 20 maggio
2004  (reg.  ord. n. 255 del 2005) - nel corso di giudizio di appello
avverso   decisione  del  Tribunale  amministrativo  regionale  della
Campania, sezione V, 5 novembre 2005, n. 6885, proposto, con separati
atti,  dalla  Regione  Campania, dal Consorzio per l'area di sviluppo
industriale   di  Caserta  e  dall'IMPRE.CO  S.r.l.  -  ha  sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  stessi  artt. 10,
comma 9,  della  legge  della  Regione Campania n. 16 del 1998, e 77,
comma 2,  della  legge  della stessa Regione Campania n. 10 del 2001,
per violazione degli artt. 3, 42, terzo comma, e 97 Cost.
    Il  giudice  di  primo  grado, accogliendo il ricorso proposto da
Giuseppe  Munno,  Giovanna  Di  Lorenzo,  in proprio e quale erede di
Michele  Picone,  Vincenzo  Picone,  Francesco Picone, Andrea Picone,
Gerardo  Picone,  Salvatore  Picone,  eredi  di  Michele  Picone,  ha
annullato  il decreto n. 212 del 13 marzo 2002, con cui il Presidente
della  Giunta regionale della Campania, surrogandosi all'inadempiente
Sindaco del comune di Gricignano di Aversa, ha disposto l'occupazione
d'urgenza,  per  la durata di anni cinque, delle aree occorrenti alla
realizzazione  dell'intervento produttivo «Filiera del sistema moda e
dei  servizi collegati», nell'agglomerato industriale di Aversa Nord,
tra cui anche i fondi dei predetti ricorrenti, oltre a tutti gli atti
della procedura espropriativa.
    Le  motivazioni  della  sentenza  di  primo  grado coincidono con
quelle  adottate dalla sentenza n. 6888 del 2005, sopra riportate. La
sezione  IV  del  Consiglio di Stato, sospesa l'efficacia anche della
sentenza   n. 6885   del  Tribunale  amministrativo  regionale  della
Campania, con sentenza non definitiva, riuniti gli appelli e ritenuta
sussistente  nella  controversia  de qua la giurisdizione del giudice
amministrativo, ha respinto i motivi di appello relativi alla dedotta
omessa  declaratoria  di inammissibilita', per tardivita' dei ricorsi
di  primo  grado.  Quanto  al  terzo  motivo  di  appello, il giudice
rimettente  assume  che  esso  sia astrattamente fondato, non potendo
ragionevolmente  dubitarsi  dell'applicabilita'  al  piano  a.s.i. di
Caserta, per le stesse ragioni esposte nell'ordinanza n. 252 del 2005
(e  sopra  sintetizzate),  delle  disposizioni  contenute nel comma 9
dell'articolo 10,  della legge regionale della Regione Campania n. 16
del  1998,  autenticamente interpretato dall'articolo 77, della legge
regionale  della  stessa  Regione, n. 10 del 2001, ed ha sollevato la
questione  di  legittimita' costituzionale delle stesse norme, per le
ragioni come sopra richiamate.
    4.1.   -   Si   e'   costituta   l'IMPRE.CO   S.r.l.,   deducendo
l'inammissibilita',   irrilevanza   e  infondatezza  della  sollevata
questione, con riserva di ogni ulteriore deduzione.
    5.  -  Il Consiglio di Stato, sezione IV, con ordinanza 20 maggio
2004  (reg.  ord. n. 256 del 2005) - nel corso di giudizio di appello
avverso   decisione  del  Tribunale  amministrativo  regionale  della
Campania, sezione V, 5 novembre 2005, n. 6882, proposto, con separati
atti,  dalla  Regione  Campania, dal Consorzio per l'area di sviluppo
industriale   di  Caserta  e  dall'IMPRE.CO  S.r.l.  -  ha  sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 10, comma 9,
della  legge  della  Regione  Campania n. 16 del 1998, e 77, comma 2,
della legge della stessa Regione n. 10 del 2001, per violazione degli
artt. 3, 42, terzo comma, e 97 Cost.
    Il  giudice  di  primo  grado, accogliendo il ricorso proposto da
Raffaele   Tolaneri,   Giuseppe   Munno,  Luciano  Palmiero,  Carmine
Mauriello, Mario Di Luise, Agostino Di Domenico, Nicola Sardo, Andrea
Mauriello,  Andrea Carlea, Stefano Coltella, Andrea Moretti, Concetta
Petrarca,  Maria  Petrarca,  Salvatore  Sardo,  Maria Barbato, Agnese
Barbato,   Antonio   Santagata,  Giuseppe  Santagata,  Maria  Rosaria
Santagata,  Maria  Santagata, Coppola Umberto e Giovanni Tetrarca, ha
annullato i decreti n. 3483 del 15 maggio 2001 del Sindaco del comune
di  Carinaro  e n. 212 del 13 marzo 2002, del Presidente della Giunta
regionale  della Campania (quest'ultimo surrogandosi all'inadempiente
Sindaco  del  comune di Gricignano di Aversa), con cui si e' disposta
l'occupazione  d'urgenza,  per  la  durata di anni cinque, delle aree
occorrenti alla realizzazione dell'intervento produttivo «Filiera del
sistema  moda  e dei servizi collegati», nell'agglomerato industriale
di  Aversa Nord, tra cui anche i fondi dei predetti ricorrenti, oltre
a tutti gli atti della procedura espropriativa.
    Le  motivazioni  della  sentenza  di  primo  grado coincidono con
quelle  adottate dalla sentenza n. 6888 del 2005, sopra riportate. La
sezione  IV  del  Consiglio di Stato, sospesa l'efficacia anche della
sentenza   n. 6882   del  Tribunale  amministrativo  regionale  della
Campania, con sentenza non definitiva, riuniti gli appelli e ritenuta
sussistente  nella  controversia  de qua la giurisdizione del giudice
amministrativo, ha respinto i motivi di appello relativi alla dedotta
omessa  declaratoria  di inammissibilita', per tardivita' dei ricorsi
di  primo  grado.  Quanto  al  terzo  motivo  di  appello, il giudice
rimettente  assume  che  esso  sia astrattamente fondato, non potendo
ragionevolmente  dubitarsi  dell'applicabilita'  al  piano  a.s.i. di
Caserta, per le stesse ragioni esposte nell'ordinanza n. 252 del 2005
(e  sopra  sintetizzate),  delle  disposizioni  contenute nel comma 9
dell'articolo 10  della  legge della Regione Campania n. 16 del 1998,
autenticamente interpretato dall'articolo 77 della legge della stessa
Regione, n. 10 del 2001, ed ha sollevato la questione di legittimita'
costituzionale   delle  stesse  norme,  per  le  ragioni  come  sopra
richiamate.
    5.1.   -   Si   e'   costituita   l'IMPRE.CO   S.r.l.,  deducendo
l'inammissibilita',   irrilevanza   e  infondatezza  della  sollevata
questione, con riserva di ogni ulteriore deduzione.
    5.2.  - Nell'imminenza dell'udienza pubblica, il 18 aprile 2007 i
signori  Raffaele Tolaneri, Giuseppe Munno, Luciano Palmiero, Carmine
Mauriello, Mario Di Luise, Agostino Di Domenico, Nicola Sardo, Andrea
Mauriello,  Andrea Carlea, Stefano Coltella, Andrea Moretti, Concetta
Petrarca,  Maria  Petrarca,  Salvatore  Sardo,  Maria Barbato, Agnese
Barbato,   Antonio   Santagata,  Giuseppe  Santagata,  Maria  Rosaria
Santagata, Maria Santagata, Coppola Umberto e Giovanni Tetrarca hanno
depositato  memoria,  con  la  quale  deducono  che la giurisprudenza
costituzionale  va  chiarendo  da  tempo che i vincoli preordinati ad
espropriazione,  o  che  comunque  comprimano le facolta' del diritto
dominicale  - esclusi quelli che interessano intere categorie di beni
e  interessano,  senza  distinzione, la generalita' dei proprietari -
devono essere ragionevolmente limitati nel tempo.
    Tra  i  vincoli  espropriativi rientrano quelli apposti dai piani
a.s.i.,  la  cui  scadenza  non  sarebbe di ostacolo alla riadozione,
purche'  in  ragione  di  motivate  esigenze  di interesse pubblico e
previo    completo   riesame   dell'assetto   urbanistico   dell'area
industriale,  e  a  condizione che i vincoli che si vanno a prorogare
non  siano  ancora  scaduti. La proroga puo' essere disposta anche in
via  legislativa, purche' a forza di reiterazioni non diventi a tempo
indeterminato,  e  in  mancanza  di  indennizzo,  dal momento che una
proroga sine die incide sul nucleo essenziale della proprieta' per lo
stato  di  incertezza  che  induce,  sottraendo  al  proprietario  la
possibilita' di adeguata e razionale utilizzazione del bene.
    Il  piano  a.s.i.  di cui si discute e' scaduto il 28 luglio 1980
per  decorso  del decennio e, come esattamente rilevato dal Consiglio
di Stato, non sono applicabili le proroghe disposte da leggi statali,
da  ultima quella di cui all'art. 11 della legge n. 128 del 1990, che
non puo' intervenire su provvedimenti gia' scaduti.
    L'originaria  proroga  e' stata differita solo fino al 15 gennaio
1981,  in  quanto  rientrante  nella  previsione  dell'art. 52, comma
secondo,   seconda   parte,   del   d.P.R.  n. 218  del  1978  (cioe'
limitatamente   ad  un  triennio  per  essere  ancora  in  vigore  al
15 gennaio  1978).  La  successiva  proroga non opera, intervenendo a
piano gia' scaduto.
    La  prorogabilita' del piano in oggetto resta affidata alle leggi
della  cui  legittimita'  dubita,  condivisibilmente, il Consiglio di
Stato.   Tali   leggi,   assimilabili  alla  categoria  della  «leggi
provvedimento»,  non  recano  alcun elemento da cui sia desumibile la
valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, perche', al
contrario,  il carattere generale della proroga dimostra l'assenza di
una   valutazione   analitica   sulle  specifiche  esigenze  connesse
all'operativita'  di  ciascuno dei piani, e senza previsione di alcun
indennizzo. In particolare, l'art. 77, comma 2, della legge regionale
n. 10  del  2001,  riadotta  i  piani  gia'  scaduti  attraverso  una
surrettizia  interpretazione  autentica,  intervenendo  su una norma,
l'art. 10   della   legge   regionale  n. 16  del  1978,  che  poteva
logicamente  e  razionalmente  riguardare  i  soli  piani  validi  ed
efficaci al momento della sua entrata in vigore.
    La  questione  sollevata  dal  Consiglio  di  Stato appare dunque
fondata,  per violazione degli artt. 3, secondo comma, 97 e 42, terzo
comma, Cost.
    6.  -  Il Consiglio di Stato, sezione IV, con ordinanza 20 maggio
2004  (reg.  ord. n. 264 del 2005) - nel corso di giudizio di appello
avverso  decisione  del  Tribunale amministrativo regionale Campania,
sezione  V,  5 novembre  2005,  n. 6887, proposto, con separati atti,
dalla   Regione  Campania,  dal  Consorzio  per  l'area  di  sviluppo
industriale   di  Caserta  e  dall'IMPRE.CO  S.r.l.  -  ha  sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 10, comma 9,
della  legge  della  Regione  Campania n. 16 del 1998, e 77, comma 2,
della legge della stessa Regione n. 10 del 2001, per violazione degli
artt. 3, 42, terzo comma, e 97 Cost.
    Il  giudice  di  primo grado, accogliendo il ricorso proposto dal
comune  di  Gricignano  di Aversa, ha annullato il decreto n. 212 del
13 marzo  2002,  con  cui  il Presidente della Giunta regionale della
Campania,   surrogandosi   all'inadempiente  Sindaco  del  comune  di
Gricignano  di  Aversa,  ha  disposto l'occupazione d'urgenza, per la
durata  di  anni  cinque,  delle  aree  occorrenti alla realizzazione
dell'intervento  produttivo  «Filiera  del sistema moda e dei servizi
collegati»,  nell'agglomerato  industriale  di  Aversa  Nord, oltre a
tutti gli atti della procedura espropriativa.
    Le  motivazioni  della  sentenza  di  primo  grado coincidono con
quelle   adottate   dalla  sentenza  n. 6888  del  2005,  come  sopra
riportate.  La sezione IV del Consiglio di Stato, sospesa l'efficacia
anche  della  sentenza n. 6887 del Tribunale amministrativo regionale
della  Campania,  con  sentenza non definitiva, riuniti gli appelli e
ritenuta  sussistente  nella controversia de qua la giurisdizione del
giudice amministrativo, ha respinto i motivi di appello relativi alla
dedotta  omessa  declaratoria di inammissibilita', per tardivita' dei
ricorsi di primo grado. Quanto al terzo motivo di appello, il giudice
rimettente  assume  che  esso  sia astrattamente fondato, non potendo
ragionevolmente  dubitarsi  dell'applicabilita'  al  piano  a.s.i. di
Caserta, per le stesse ragioni esposte nell'ordinanza n. 252 del 2005
(e  sopra  sintetizzate),  delle  disposizioni contenute nel comma 9,
dell'articolo 10,  della legge della Regione Campania n. 16 del 1998,
autenticamente   interpretato  dall'articolo 77,  della  legge  della
stessa  Regione,  n. 10  del  2001,  ed  ha sollevato la questione di
legittimita'  costituzionale  delle stesse norme, per le ragioni come
sopra richiamate.
    6.1.   -   Si   e'   costituita   l'IMPRE.CO   S.r.l.,  deducendo
l'inammissibilita',   irrilevanza   e  infondatezza  della  sollevata
questione, con riserva di ogni ulteriore deduzione.
    7.  -  Il Consiglio di Stato, sezione IV, con ordinanza 20 maggio
2004  (reg.  ord. n. 265 del 2005) - nel corso di giudizio di appello
avverso   decisione  del  Tribunale  amministrativo  regionale  della
Campania, sezione V, 5 novembre 2005, n. 6884, proposto, con separati
atti,  dalla  Regione  Campania, dal Consorzio per l'area di sviluppo
industriale   di  Caserta  e  dall'IMPRE.CO  S.r.l.  -  ha  sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  art. 10, comma 9,
della  legge  della  Regione  Campania n. 16 del 1998, e 77, comma 2,
della legge della stessa Regione n. 10 del 2001, per violazione degli
artt. 3, 42, terzo comma, e 97 Cost.
    Il  giudice  di  primo  grado, accogliendo il ricorso proposto da
Angelo  De Angelis, ha annullato il decreto n. 212 del 13 marzo 2002,
con   cui  il  Presidente  della  Giunta  regionale  della  Campania,
surrogandosi  all'inadempiente  Sindaco  del  comune di Gricignano di
Aversa,  ha  disposto  l'occupazione d'urgenza, per la durata di anni
cinque,  delle  aree  occorrenti  alla  realizzazione dell'intervento
produttivo  «Filiera  del  sistema  moda  e  dei  servizi collegati»,
nell'agglomerato  industriale  di  Aversa Nord, tra cui anche i fondi
del ricorrente, oltre a tutti gli atti della procedura espropriativa.
    Le  motivazioni  della  sentenza  di  primo  grado coincidono con
quelle   adottate   dalla  sentenza  n. 6888  del  2005,  come  sopra
riportate.  La sezione IV del Consiglio di Stato, sospesa l'efficacia
anche  della  sentenza n. 6884 del Tribunale amministrativo regionale
della  Campania,  con  sentenza non definitiva, riuniti gli appelli e
ritenuta  sussistente  nella controversia de qua la giurisdizione del
giudice amministrativo, ha respinto i motivi di appello relativi alla
dedotta  omessa  declaratoria di inammissibilita', per tardivita' dei
ricorsi di primo grado. Quanto al terzo motivo di appello, il giudice
rimettente  assume  che  esso  sia astrattamente fondato, non potendo
ragionevolmente  dubitarsi  dell'applicabilita'  al  piano  a.s.i. di
Caserta, per le stesse ragioni esposte nell'ordinanza n. 252 del 2005
(e  sopra  sintetizzate),  delle  disposizioni contenute nel comma 9,
dell'articolo 10,  della legge della Regione Campania n. 16 del 1998,
autenticamente   interpretato  dall'articolo 77,  della  legge  della
stessa  Regione,  n. 10  del  2001,  ed  ha sollevato la questione di
legittimita'  costituzionale  delle stesse norme, per le ragioni come
sopra richiamate.
    7.1. - Nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale si
e' costituito Angelo De Angelis, il quale rammenta che, costituendosi
nel  giudizio  d'appello  davanti  al  Consiglio di Stato, avvalorava
l'interpretazione   data   dal   giudice   di   primo   grado,  sulla
inapplicabilita' della proroga regionale ai piani a.s.i., come quello
oggetto di causa, gia' da tempo scaduti, a meno di non voler adottare
un'interpretazione,   quella   della  reviviscenza  di  detti  piani,
palesemente in contrasto con i principi costituzionali. Nel qual caso
non  poteva  che  rimettersi la questione al giudizio di legittimita'
costituzionale,  anche  alla  luce  della  giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell'uomo.
    Il Consiglio di Stato, considerando applicabile la proroga di cui
alla legge regionale, come da interpretazione autentica, ha sollevato
la  questione  di  legittimita' costituzionale. Il De Angelis ritiene
che  la disposizione censurata, ove non la si debba interpretare come
egli  ha  ritenuto, ovvero nel senso che l'espressione «medio tempore
scaduti» si riferisca esclusivamente ai piani dei consorzi delle aree
industriali  che erano venuti o andavano a scadere nel periodo tra il
1° gennaio  1991,  data  di scadenza dell'ultima proroga degli stessi
stabilita  con  una  disposizione statale e cioe' con la legge n. 128
del  1990 ed il 25 agosto 1998, data di entrata in vigore della legge
della  Regione  Campania  n. 16 del 1998, e che quindi la proroga non
fosse  applicabile  al  piani  a.s.i. di Caserta, chiede che la Corte
costituzionale  dichiari  l'illegittimita'  degli  artt. 10, comma 9,
della  legge  della  Regione  Campania n. 16 del 1998, e 77, comma 2,
della legge della stessa Regione n. 10 del 2001.
    7.2.   -   Si   e'   costituita   l'IMPRE.CO   S.r.l.,  deducendo
l'inammissibilita',   irrilevanza   e  infondatezza  della  sollevata
questione, con riserva di ogni ulteriore deduzione.
    7.3.  -  Il 23 aprile 2007, nell'imminenza dell'udienza pubblica,
De  Angelis  Angelo ha depositato memoria, con la quale sottolinea il
tentativo  della  legge  regionale di far passare per interpretazione
autentica  un  contenuto  estraneo  ed  innovativo, cui si conferisce
sostanzialmente  efficacia  retroattiva,  in  aperta violazione delle
norme costituzionali che ammettono la retroattivita' nei limiti della
ragionevolezza.  Nella  specie,  rendendo  retroattiva  la  norma sui
vincoli  dei  piani  a.s.i.,  la  legge regionale ha violato i limiti
apposti   alla   potesta'   legislativa   a  salvaguardia  di  valori
fondamentali  di  civilta'  giuridica,  quali  la ragionevolezza (per
avere  fatto  rivivere  vincoli  scaduti),  l'uguaglianza,  la tutela
dell'affidamento     (per    l'imprevedibilita'    della    soluzione
interpretativa    adottata),    ed   il   rispetto   delle   funzioni
costituzionalmente   riservate   al   potere   giudiziario   (perche'
l'invalidita'  ed  inefficacia  del piano a.s.i. era stata oggetto di
sentenze del giudice amministrativo, passate in giudicato).

                       Considerato in diritto

    1.  -  Con  sette  ordinanze,  identicamente  motivate (reg. ord.
n. 252,  253,  254,  255,  256,  264 e 265 del 2005), il Consiglio di
Stato,  sezione  IV,  dubita  della legittimita' costituzionale degli
artt. 10, comma 9, della legge della Regione Campania 13 agosto 1998,
n. 16  (Assetto  dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale), e
77,  comma 2,  della legge della stessa Regione 11 agosto 2001, n. 10
(Disposizioni  di finanza regionale anno 2001), laddove prorogano per
un triennio, senza previsione di indennizzo, i piani regolatori delle
aree  e  dei  nuclei  industriali  (piani a.s.i.), per violazione del
diritto  di  proprieta',  non  essendosi previsto l'indennizzo per la
reiterazione  dei  vincoli  di  inedificabilita'  imposti  dai  piani
(art. 42,   terzo   comma,  della  Costituzione);  del  principio  di
ragionevolezza,  essendosi  prorogati  vincoli gia' scaduti, anche da
tempo    considerevole,    senza    valutazione    della   necessita'
dell'intervento  pubblico da realizzare, in riferimento al sacrificio
imposto al privato (art. 3 della Costituzione); nonche' del principio
di  buona  amministrazione, non essendo stata la proroga disposta con
applicazione  delle  norme  procedimentali disciplinanti l'emanazione
dell'atto prorogato (art. 97 della Costituzione).
    2.  -  Le  sette  ordinanze  sollevano  la  stessa  questione  di
legittimita'  costituzionale,  onde  deve essere disposta la riunione
dei relativi giudizi.
    3.    -    Va   preliminarmente   dichiarata   l'inammissibilita'
dell'intervento  della  Di  Marini-Rovani  S.r.l., che non riveste la
qualita'  di parte nel giudizio principale (r.o. n. 252 del 2005), in
conformita' al principio, piu' volte affermato da questa Corte, della
necessaria  corrispondenza  tra  le parti del giudizio incidentale di
costituzionalita' con quelle costituite nel giudizio principale.
    4.  -  L'eccezione  di  inammissibilita'  sollevata  dalla S.r.l.
IMPRE.CO,   per   l'insussistenza  della  giurisdizione  del  giudice
amministrativo  (l'illegittimita'  del  decreto di occupazione per la
carenza  di una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilita'
determinerebbe  la  giurisdizione del giudice ordinario, attenendo la
controversia ad un comportamento), e' infondata.
    Il   giudice  rimettente  ha  motivato  non  implausibilmente  la
sussistenza  della  propria  giurisdizione  dal momento che i giudizi
principali   riguardavano   l'impugnazione   di  provvedimenti  della
pubblica  amministrazione  e,  precisamente, per tutti, il decreto di
occupazione  n. 212  del  13 marzo  2002, del Presidente della Giunta
regionale   della  Campania,  adottato  in  surroga  all'inadempiente
Sindaco  del comune di Gricignano di Aversa, e, per il ricorso di cui
all'ordinanza  n. 256  del  2005,  anche  il  decreto  di occupazione
d'urgenza  del  Sindaco  di  Carinaro  del  15 maggio 2001, mentre e'
irrilevante,  ai fini della giurisdizione, l'eventuale illegittimita'
degli stessi.
    5.   -   Parimenti   infondata   e'   l'ulteriore   eccezione  di
inammissibilita'  per  l'inapplicabilita'  della  normativa impugnata
alle fattispecie.
    E'  sufficiente  rilevare,  in  proposito, l'applicabilita' delle
disposizioni  censurate  al  decreto  di  occupazione  del Sindaco di
Carinaro    del    15 maggio    2001,    intervenuto   nel   triennio
dall'approvazione della legge regionale.
    6.   -   Passando   all'esame   del   merito,   la  questione  di
costituzionalita'  e'  fondata, alla stregua delle considerazioni che
seguono.
    6.  -  1.  - Il giudice a quo, con una esauriente motivazione, da
ritenere del tutto plausibile, propone un'interpretazione fondata sul
dato  letterale  dell'art. 10,  comma 9,  della  legge  della Regione
Campania n. 16 del 1998, e sull'effettiva intenzione del legislatore,
fatta  palese  dall'interpretazione  autentica  della  citata  norma,
contenuta  nell'art. 77,  comma 2, della legge della Regione Campania
n. 10  del  2001,  per  cui  lo scopo delle ricordate disposizioni e'
stato quello di rendere validi ed efficaci i piani che i Consorzi per
le aree di sviluppo industriale avevano gia' elaborato anche da tempo
e che, dunque, erano meno suscettibili di immediata attuazione.
    L'espressione,   non  tecnica,  di  piani  esistenti,  usata  dal
legislatore  regionale, impedisce l'individuazione di qualsiasi lasso
di  tempo  entro  il quale determinare l'eventuale scadenza dei piani
consortili  al  fine  di  legittimare la loro proroga legislativa: la
voluntas   del   legislatore   e'   stata   quella   di   «prorogare»
(impropriamente,  perche'  in  realta'  li ha fatti rivivere) tutti i
piani  approvati, in qualsiasi tempo scaduti. Cio', del resto, deriva
dal  fatto  che  la  legge  n. 16  del  1998  ha  costituito il primo
intervento normativo regionale nell'ambito della materia dei Consorzi
per le aree di sviluppo industriale.
    Il   rimettente   deduce   che   la   reiterazione   dei  vincoli
espropriativi  e'  consentita  in  via  amministrativa,  e  a maggior
ragione,  per legge. Essa pero' deve essere puntualmente motivata con
riguardo  alla  persistente  necessita'  di  acquisire  la proprieta'
privata   (da   valutare  sulla  base  di  una  apposita  istruttoria
procedimentale  da  cui  emerga la prevalenza dell'interesse pubblico
rispetto  a  quello  privato  da sacrificare); e, contemporaneamente,
deve  prevedere  la corresponsione del giusto indennizzo. In mancanza
di tali presupposti vi e' lesione del diritto di proprieta'.
    La  proroga  di  tutti  i  piani  a.s.i.  della Campania, invece,
interviene  indiscriminatamente  per  il  semplice  fatto  della loro
esistenza,   siano   essi   gia'  scaduti  o  meno,  e  per  di  piu'
indipendentemente dal momento in cui essi siano venuti a scadenza: la
proroga di un provvedimento non piu' efficace violerebbe il principio
di    ragionevolezza,   cui   deve   attenersi   intrinsecamente   la
discrezionalita'  del  legislatore, nonche' i principi di legalita' e
di buon andamento, cui deve ispirarsi l'azione amministrativa.
    Altrettanto  irragionevolmente,  in  stridente  contrasto  con il
principio  di  uguaglianza  sostanziale, la riadozione o la rinnovata
efficacia  attribuita  al  piano  a.s.i.  di  Caserta, che e' oggetto
d'impugnazione  nel  giudizio a quo, e' avvenuta, si rileva, ad oltre
venti  anni dalla sua originaria scadenza, senza che sia stata svolta
alcuna  valutazione  sulla  necessita'  dell'intervento  pubblico  da
realizzare in relazione al sacrificio imposto al privato.
    6. 2.  -  E'  appena  il  caso  di precisare che non viene qui in
discussione  la  natura  del vincolo, per la quale la Corte (sentenze
n. 179  del  1999  e  n. 411  del  2001)  assume essere estranee alla
problematica  quelle  destinazioni  non  coinvolgenti l'esecuzione di
opere  pubbliche,  ma  rimesse  all'iniziativa  anche concorrente dei
singoli  proprietari,  e  quindi  corrispondenti  a vincoli meramente
conformativi.  Nei  piani a.s.i. non e' dubbia la riconoscibilita' di
vincoli  preordinati  all'espropriazione (quindi soggetti ai principi
in tema di indennizzo e durata), dato che per definizione lo sviluppo
industriale  commesso  ai  consorzi  non  puo'  che  avvenire  previa
espropriazione generalizzata.
    L'iter interpretativo della garanzia costituzionale in materia di
espropriazione ha portato a riconoscere il principio secondo cui, per
gli anzidetti vincoli (urbanistici) espropriativi, la reiterazione (o
la  proroga)  comporta  - oltre la temporaneita' - necessariamente un
indennizzo,  diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi
della  durata (sentenza n. 148 del 2003). Ed infatti, questa Corte ha
dichiarato  la  illegittimita' costituzionale dell'art. 147, primo ed
ultimo comma, del previgente testo unico delle leggi sul Mezzogiorno,
approvato  con  d.P.R.  30  giugno 1967,  n. 1523, nella parte in cui
dette norme consentivano, senza previsione di indennizzo, che vincoli
di destinazione preordinati all'esproprio fossero imposti sui beni di
proprieta'  privata  dai  piani  regolatori  delle aree dei nuclei di
sviluppo  industriale,  senza  prefissione  di  un  termine di durata
(sentenza 260 del 1976).
    La   regola   dell'indennizzabilita'  dei  vincoli  espropriativi
reiterati  e'  ormai un principio consolidato nell'ordinamento, anche
per   l'entrata   in   vigore  dell'art. 39  del  testo  unico  delle
espropriazioni  (d.P.R.  8  giugno 2001,  n. 327). La reiterazione di
qualsiasi   vincolo   preordinato  all'esproprio,  o  sostanzialmente
espropriativo, dunque, e' da intendere implicitamente integrabile con
il  principio  generale  dell'indennizzabilita'  (sentenza n. 397 del
2002),  tanto  piu'  che  al  momento in cui il Consiglio di Stato ha
sollevato la questione, la regione Campania, con la legge 22 dicembre
2004,  n. 16  (Norme  sul  governo  del  territorio),  ha recepito il
principio  nel  proprio  ordinamento  urbanistico,  rinviando, per la
quantificazione dell'indennizzo, al testo unico delle espropriazioni.
    Le  censure del Consiglio di Stato appaiono fondate, nella misura
in  cui  pongono in rilievo l'assenza di una qualsivoglia valutazione
degli  interessi pubblici e privati coinvolti dalla proroga (rectius:
rinnovo)  dei  vincoli  posti  dai  piani  a.s.i.,  in relazione alla
persistente  necessita'  da  parte  della pubblica amministrazione di
disporre  della  proprieta'  privata  per  realizzare  un progetto di
interesse generale.
    Va  osservato che se, da un lato, la proroga di vincoli ancora in
corso,  attraverso un provvedimento generale (art. 10, comma 9, della
legge  regionale n. 16 del 1998), connesso ad un intervento normativo
che   regola   l'intera   materia   dei   consorzi   a.s.i.  ai  fini
dell'incremento  e  dello  sviluppo  delle iniziative industriali nel
territorio  regionale,  appare  giustificata, purche' assistita dalla
corresponsione  di  un  indennizzo,  a  conclusioni diverse induce la
constatazione dell'intento di far rivivere, secondo l'interpretazione
autentica  contenuta  nell'art. 77,  comma 2,  della  legge regionale
n. 10  del 2001, vincoli ormai scaduti, indipendentemente dal periodo
della loro pregressa efficacia.
    Il  piano  a.s.i.,  seppure tipologicamente assimilabile al piano
territoriale  di  coordinamento, incide direttamente sulle proprieta'
interessate,   esponendole   al  procedimento  espropriativo  cui  e'
prodromica  la  dichiarazione di pubblica utilita' in essi implicita.
La   generalita'   dell'intervento   non  consente  il  bilanciamento
dell'interesse  pubblico,  come  concretamente puo' atteggiarsi nelle
varie  porzioni  del  territorio,  con  gli interessi dei proprietari
destinatari  del  vincolo,  i  quali  vengono  cosi'  esposti  ad  un
ulteriore  periodo  di  compressione  del  proprio diritto, quando la
decorrenza,  anche  lontana,  del  periodo,  legale e prevedibile, di
efficacia  del  vincolo,  poteva  aver  creato  in  essi un legittimo
affidamento  sulla  riespansione  del  diritto medesimo. L'effetto di
limitare  i  diritti  dei  cittadini,  attraverso la reviviscenza dei
piani     a.s.i.,    non    avrebbe    potuto    prescindere    dalla
procedimentalizzazione   di   una  verifica,  caso  per  caso,  della
persistente  attualita'  dell'interesse  allo  sviluppo industriale a
distanza  di  tempi  anche  considerevoli,  sugli  specifici contesti
territoriali, in rapporto all'interesse dei proprietari.
    L'art. 10,  comma 9, della legge della Regione Campania n. 16 del
1998,  come  interpretato  dall'art. 77,  comma 2,  della legge della
stessa   Regione 11 agosto  2001,  n. 10,  va,  pertanto,  dichiarato
incostituzionale  nella  parte in cui proroga i piani gia' scaduti al
momento della sua entrata in vigore.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale del combinato disposto
dell'art. 10,  comma 9,  della legge della Regione Campania 13 agosto
1998,   n. 16   (Assetto   dei  Consorzi  per  le  aree  di  sviluppo
industriale),  e  dell'art. 77,  comma 2,  della  legge della Regione
Campania  11 agosto  2001,  n. 10  (Disposizioni di finanza regionale
anno 2001),  nella  parte  in  cui  proroga  per  un triennio i piani
regolatori dei nuclei e delle aree industriali gia' scaduti.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Finocchiaro
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 20 luglio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
07C1026