N. 31 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 luglio 2007

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  31  luglio  2007  (del  Presidente del Consiglio dei
ministri)

Cooperazione  allo  sviluppo  e  solidarieta'  internazionale - Norme
  della  Regione  Valle  d'Aosta  - Iniziative proprie della Regione,
  progettate  anche  in  collaborazione con altri enti territoriali o
  con   soggetti,  nazionali  ed  internazionali,  nell'ambito  della
  cooperazione  internazionale  con  i  Paesi  in via di sviluppo e i
  Paesi  in  via di transizione - Norme che definiscono gli ambiti di
  intervento,  i  soggetti  delle  iniziative  di  cooperazione  e di
  solidarieta',   le   tipologie   delle   azioni,   incluse   quelle
  straordinarie    di    carattere    umanitario,    l'attivita'   di
  programmazione - Ricorso del Governo - Lamentata interferenza nella
  materia   della   cooperazione   allo   sviluppo,   attinente  alla
  cooperazione  internazionale quale «parte integrante della politica
  estera  dell'Italia»  -  Denunciata  lesione della competenza nella
  materia  «politica  estera  e  rapporti internazionali dello Stato»
  riservata in via esclusiva allo Stato, esorbitanza dai limiti della
  competenza legislativa statutaria.
- Legge  della  Regione  Valle  d'Aosta  17 aprile 2007, n. 6, intera
  legge e in particolare artt. 2, 3, 4, 6 e 7.
- Costituzione,  art. 117,  secondo comma, lett. a); statuto speciale
  della  Regione  Valle d'Aosta, artt. 2 e 3; legge 26 febbraio 1987,
  n. 49, artt. 1 e 2, commi 2, 4 e 5.
(GU n.32 del 22-8-2007 )
    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in
Roma,  via  dei  Portoghesi  n. 12  e'  ope  legis  domiciliato,  nei
confronti  della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta,  in  persona del
Presidente  della  giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione
di  illegittimita'  costituzionale  della  legge  della Regione Valle
d'Aosta  del 17 aprile 2007 n. 6 pubblicata sul B.U.R. dell' 8 maggio
2007  recante  «Nuove disposizioni in materia di interventi regionali
di cooperazione allo sviluppo e di solidarieta' internazionale».

    La  legge  in  epigrafe  viene  impugnata,  giusta  delibera  del
Consiglio  dei  ministri  in  data  6  luglio 2007 in particolare - a
titolo indicativo e non esaustivo - nelle seguenti disposizioni:
        artt. 2,  3,  4,  6  e 7, denunciando la violazione dell'art.
117,  comma secondo, lettera a), della Costituzione e degli artt. 2 e
3   dello   statuto  speciale  della  Regione  Valle  d'Aosta  (legge
Costituzionale  26  febbraio  1948  n. 4, come modificata dalla legge
cost.  31  gennaio  2001  n. 2),  in  relazione alla legge statale 26
febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia
con i Paesi in via di sviluppo).
    Invero,  la  Regione Valle d'Aosta, con il prevedere, all' art. 2
della legge impugnata, «iniziative di cooperazione allo sviluppo e di
solidarieta'  internazionale rivolte prioritariamente ai Paesi in via
di  sviluppo  e  ai  Paesi  in  via  di  transizione,  come  definiti
dall'Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo economico
(OCSE) ...» (primo comma) e che «Per il conseguimento delle finalita'
di  cui  all'art.  1,  la  regione opera attuando iniziative proprie,
progettate  e  realizzate  anche  in  collaborazione  con  altri enti
territoriali  o  con  soggetti,  nazionali ed internazionali operanti
nelle  materie  di  cui  alla  presente  legge, oppure valorizzando e
sostenendo le iniziative promosse dai soggetti di cui all'art. 3, nei
seguenti  ambiti  di intervento: a) cooperazione internazionale con i
Paesi  in  via  di  sviluppo  e  i  Paesi in via di transizione; ...»
(secondo comma), ha inteso espressamente legiferare - oltre che nella
materia  della  c.d. cooperazione decentrata - direttamente in quella
della   cooperazione   allo  sviluppo,  attinente  alla  cooperazione
internazionale   quale   «parte   integrante  della  politica  estera
dell'Italia»  e,  dunque,  in  un campo di competenza esclusiva dello
Stato,  in  violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera a) della
Costituzione.
    Inoltre,  la  legge regionale impugnata ricade in una materia che
esula  palesemente  da  quelle  che,  per  competenza statutaria - ex
artt. 2 e 3 dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge
costituzionale  26  febbraio  1948  n. 4, come modificata dalla legge
costituzionale  31  gennaio 2001 n. 2) - sono attribuite alla Regione
Valle  d'Aosta  e  si  pone  dunque - anche sotto questo profilo - in
aperto  contrasto con il predetto sistema di disciplina centralizzata
della materia.
    Alla   legge   impugnata  viene  pertanto  a  mancare  ogni  base
statutaria.
    Ne'  avrebbe alcun pregio invocare - in ipotesi - l'art. 10 della
legge   costituzionale   n. 3  del  2001,  rivendicando  la  maggiore
autonomia  assegnata  alle regioni a statuto ordinario dall'art. 117,
terzo   comma,   della   Costituzione   in   materia   di   «rapporti
internazionali».
    Come  e'  stato infatti autorevolmente affermato anche da codesta
ecc.ma Corte - v. sentenza n. 211 del 1° giugno 2006, resa su analoga
impugnativa  degli  artt. 3,  4,  5  e  7 della legge della Provincia
autonoma  di  Trento  15  marzo  2005,  n. 4 (Azioni ed interventi di
solidarieta'  internazionale  della  Provincia  autonoma di Trento) -
«L'art. 117,  comma  secondo, lettera a), nel delineare la competenza
legislativa  spettante  in  via  esclusiva allo Stato, sottolinea una
dicotomia concettuale tra meri "rapporti internazionali" da un lato e
"politica  estera"  dall'altro,  che  non  si ritrova nel terzo comma
dello   stesso   art. 117,  che  individua  la  competenza  regionale
concorrente  in materia internazionale. La politica estera, pertanto,
viene  ad  essere  una  componente  peculiare e tipica dell'attivita'
dello  Stato,  che  ha un significato al contempo diverso e specifico
rispetto al termine "rapporti internazionali.".
    Mentre  i "rapporti internazionali" sono astrattamente riferibili
a  singole  relazioni,  dotate di elementi di estraneita' rispetto al
nostro   ordinamento,   la  "politica  estera"  concerne  l'attivita'
internazionale dello Stato unitariamente considerata in rapporto alle
sue finalita' ed al suo indirizzo».
    Ebbene,  nel  caso  di  specie,  le  attivita'  ed  iniziative di
cooperazione  internazionale  disciplinate  nella legge della Regione
Valle d'Aosta impugnata (ed in particolare negli articoli indicati in
epigrafe  a  titolo  non  esaustivo),  sono  realmente  destinate  ad
incidere  nella  politica  estera  nazionale,  che  e'  - come noto -
prerogativa   esclusiva   dello  Stato,  come  espressamente  sancito
dall'art. 1  della  legge  26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova, disciplina
della  cooperazione  dell'Italia  con  i  Paesi  in via di sviluppo),
laddove  si  dispone  che  la  «cooperazione  allo  sviluppo e' parte
integrante  della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di
solidarieta'  tra  i  popoli  e  di  piena  realizzazione dei diritti
fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni
Unite e dalle convenzioni CEE-ACP».
    In  particolare,  il combinato disposto degli artt. 2, 6 e 7 - in
cui   si   stabiliscono   i  modi  di  intervento  nell'ambito  della
cooperazione  internazionale in relazione ai Paesi destinatari e alla
tipologia  delle  azioni  previste  -  e  l'art. 3  - che individua i
soggetti  delle  iniziative  di  cooperazione  e di solidarieta' - si
pongono in aperto contrasto con l'art. 2, comma 2, della citata legge
n. 49  del  1987,  che  rimette  al  Ministro degli affari esteri «la
scelta  delle  priorita'  delle aree geografiche e dei singoli Paesi,
nonche'  dei  diversi settori nel cui ambito dovra' essere attuata la
cooperazione  allo  sviluppo  e  la  indicazione  degli  strumenti di
intervento».
    Inoltre,  l'art. 4  nel  prevedere contenuto e modi di attuazione
delle  iniziative e dei programmi di cooperazione internazionale, non
tiene conto di quanto stabilito dall'art. 3 della detta legge statale
n. 49  del  1987  («La  politica  della cooperazione allo sviluppo e'
competenza  del  Ministro  degli affari esteri. Per la determinazione
degli  indirizzi  generali  della  cooperazione  allo  sviluppo  e le
conseguenti  funzioni  di programmazione e coordinamento e' istituito
nell'ambito   del   CIPE   il   Comitato   interministeriale  per  la
cooperazione  allo  sviluppo»),  ne'  di quanto affermato nell'art. 5
della  stessa  legge,  che  attribuisce  alla competenza del Ministro
degli  affari  esteri  la  funzione  di  promuovere e coordinare ogni
iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo. Lo stesso art. 5
e' richiamato del resto anche dall' art. 2 commi 4 e 5 della medesima
legge   de   qua,   laddove,  si  prevede  che  alcune  attivita'  di
cooperazione  «possono  essere  attuate,  in  conformita'  con quanto
previsto  dal  successivo  articolo 5, anche utilizzando le strutture
pubbliche  delle  regioni  ...»  e  che  comunque  le  regioni stesse
«possono  (soltanto)  avanzare  proposte  in tal senso alla Direzione
generale  per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo  ...» del competente
Ministero degli affari esteri.
    La  legge  impugnata prevede, invero, un potere di determinazione
degli obiettivi di cooperazione solidale e di interventi di emergenza
nonche'  dei  destinatari  dei  benefici  sulla base dei criteri, per
l'individuazione  dei  progetti  da  adottare,  fissati  dalla stessa
regione  (v.  in particolare, a titolo di esempio, l'art. 7, comma 1:
«Il  Consiglio  regionale adotta, su proposta della giunta regionale,
un  documento  programmatico,  di  durata  triennale,  nel quale sono
indicati,  in  particolare, gli obiettivi da conseguire nell'arco del
triennio  e  le  priorita'  per  l'individuazione delle iniziative da
attuare e promuovere direttamente da parte della regione»).
    Implicando   anche   l'impiego   diretto   di  risorse,  umane  e
finanziarie, in progetti destinati a offrire vantaggi socio-economici
alle  popolazioni  e  agli  Stati beneficiari ed entrando in tal modo
pienamente  nella materia della cooperazione internazionale, la legge
regionale  impugnata  finisce dunque con l'autorizzare e disciplinare
una  serie  di  attivita' tipiche della politica estera, riservata in
modo  esclusivo  allo  Stato (v., a titolo di esempio, l'art. 7 comma
5).
    D'altra  parte,  la semplice affermazione di principio, contenuta
nell'art. 1 della legge impugnata, in base alla quale gli «interventi
di  cooperazione  allo  sviluppo  e  di  solidarieta' internazionale»
dovranno sempre avvenire «in conformita' a quanto stabilito dall'art.
117,  comma  nono,  della  Costituzione,  e  alla  relativa normativa
statale  di  attuazione», «nell'ambito delle proprie competenze e nel
rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato», non vale ad
escludere  la lesione della sfera di competenza statale. La normativa
statale richiamata nella citata clausola di salvaguardia deve infatti
ritenersi  «quella  dettata  dall'art.  6  della legge 5 giugno 2003,
n. 131   (Disposizioni   per   l'adeguamento  dell'ordinamento  della
Repubblica  alla  legge  costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3), che,
lungi  dal  porsi in contrasto con la riserva esclusiva di competenza
statale in materia di politica estera, detta, proprio sul presupposto
della inderogabilita' della ripartizione delle competenze legislative
di  cui  al  Titolo  V,  specifiche  e  particolari  cautele  per  lo
svolgimento   concreto   della  sola  condotta  internazionale  delle
Regioni»  (v.  ancora,  in termini, Corte cost. n. 211/2006 citata in
epigrafe).
    La   legge   impugnata   (ed   in   particolare  le  disposizioni
suindicate),  dunque,  per  il  solo fatto di intervenire nella sfera
della politica estera, riservata in via esclusiva allo Stato, sono in
contrasto  con  il  riparto  di  competenze legislative delineato nel
Titolo  V  della  Costituzione,  senza  peraltro essere in alcun modo
legittimate  delle  previsioni  di cui agli artt. 2 e 3 dello Statuto
speciale  della  Regione Valle d'Aosta (legge cost. 26 febbraio 1948,
n. 4, come modificata dalla legge cost. 31 gennaio 2001, n. 2).
                              P. Q. M.
    Alla  luce  di  quanto  sopra  esposto  e  dedotto,  si  conclude
affinche'  sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge
della  Regione  Valle  d'Aosta del 17 aprile 2007 n. 6 pubblicata sul
B.U.R.  dell'8  maggio 2007 recante «Nuove disposizioni in materia di
interventi  regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarieta'
internazionale», in particolare - a titolo indicativo e non esaustivo
-  degli  artt. 2,  3,  4, 6 e 7, per violazione dell'art. 117, comma
secondo,  lettera  a),  della  Costituzione e degli artt. 2 e 3 dello
Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge cost. 26 febbraio
1948  n. 4,  come modificata dalla legge cost. 31 gennaio 2001 n. 2),
in  relazione  alla  legge  statale  26  febbraio  1987, n. 49 «Nuova
disciplina  della  cooperazione  dell'Italia  con  i  Paesi in via di
sviluppo).
        Roma, addi' 6 luglio 2007
               L'Avvocato dello Stato: Luca Ventrella
07C1041