N. 6 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 27 luglio 2007

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 27 luglio
2007 (della regione Valle d'Aosta)

Regioni  (in  genere) - Variazioni territoriali - Distacco del comune
  di  Carema  dalla  Regione Piemonte e sua aggregazione alla Regione
  Valle  d'Aosta  -  Disegno  di  legge  costituzionale approvato con
  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri nella seduta n. 52 del
  23 maggio  2007,  nonche' atto di presentazione di esso alla Camera
  dei  deputati, datato 4 giugno 2007 (Atto Camera n. 2727) - Ricorso
  per  conflitto  di  attribuzione  della  Regione  Valle  d'Aosta  -
  Lamentata  assenza  di comunicazione della data in cui il Consiglio
  dei  ministri  avrebbe  deliberato sulla questione de qua e mancata
  espressa  convocazione  del  Presidente  della Regione - Denunciata
  violazione  delle  competenze  statutarie della Regione, laddove e'
  espressamente  attribuito  al Presidente della Regione il potere di
  intervenire  «alle  sedute  del  Consiglio  dei ministri, quando si
  trattano  questioni  che  riguardano  particolarmente la Regione» -
  Richiesta di annullamento degli atti impugnati.
- Disegno  di  legge  costituzionale  approvato con deliberazione del
  Consiglio  dei  ministri  nella  seduta  n. 52  del 23 maggio 2007,
  nonche'  atto  di  presentazione  di esso alla Camera dei deputati,
  datato 4 giugno 2007 (Atto Camera n. 2727).
- Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 44, comma terzo.
Regioni  (in  genere)  -  Variazioni  territoriali  - Proposta per il
  distacco-aggregazione  di  un  Comune  da  una Regione ad un'altra,
  approvata   mediante  referendum  -  Obbligo  in  capo al  Ministro
  dell'interno  di  presentazione  alla  Camera  dei  deputati  di un
  conforme  disegno  di  legge costituzionale o ordinario - Richiesta
  della   Regione   Valle   d'Aosta   alla  Corte  costituzionale  di
  autorimessione  di  questione incidentale - Lamentata attribuzione,
  con  norma  di  rango ordinario, ai cittadini che partecipano ad un
  referendum   comunale   del  potere  di  iniziativa  legislativa  -
  Denunciata  violazione della previsione costituzionale che consente
  l'attribuzione  di  un  simile  potere  solo  attraverso  una legge
  costituzionale.
- Legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 45, comma quarto.
- Costituzione, art. 71, primo comma.
Regioni  (in  genere) - Variazioni territoriali - Distacco del comune
  di  Carema  dalla  Regione Piemonte e sua aggregazione alla Regione
  Valle  d'Aosta  -  Disegno  di  legge  costituzionale approvato con
  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri nella seduta n. 52 del
  23 maggio  2007,  nonche' atto di presentazione di esso alla Camera
  dei  deputati, datato 4 giugno 2007 (Atto Camera n. 2727) - Ricorso
  per  conflitto  di  attribuzione  della  Regione  Valle  d'Aosta  -
  Lamentata    adozione    degli    atti    impugnati    in   assenza
  dell'acquisizione   del   previo  parere  del  Consiglio  regionale
  valdostano,  come  prescritto  dall'art. 132,  secondo comma, della
  Costituzione   -   Denunciata   violazione   delle  attribuzioni  e
  competenze   costituzionalmente   fissate   in  capo alla  Regione,
  violazione  del  principio  di  leale collaborazione - Richiesta di
  annullamento degli atti impugnati.
- Disegno  di  legge  costituzionale  approvato con deliberazione del
  Consiglio  dei  ministri  nella  seduta  n. 52  del 23 maggio 2007,
  nonche'  atto  di  presentazione  di esso alla Camera dei deputati,
  datato 4 giugno 2007 (Atto Camera n. 2727).
- Costituzione, art. 132, comma secondo.
(GU n.31 del 8-8-2007 )
    Ricorso  della  regione  Valle d'Aosta, con sede in Aosta, piazza
Deffeyes,  n. 1,  C.F.  80002270074  in  persona  del  presidente pro
tempore,  on.  Luciano  Caveri,  rappresentato  e difeso, in forza di
procura  a margine del presente atto ed in virtu' della deliberazione
della   giunta  regionale  n. 1913  del  13  luglio  2007,  dal  prof
avv. Giovanni  Guzzetta  e  dal  prof. avv. Francesco Saverio Marini,
presso  il  cui  studio sito in Roma, via Monti Parioli 48, ha eletto
domicilio;

    Contro  il  Governo  in  persona del Presidente dei Consiglio dei
ministri  pro  tempore,  con  sede  in  Roma,  palazzo  Chigi, piazza
Colonna,  370,  per  l'accertamento dell'avvenuta violazione di norme
costituzionali e statutarie attributive di competenze e garanzie alla
regione  ricorrente,  e  in  particolare  dell'art. 44  dello statuto
speciale  e  del  principio costituzionale di leale collaborazione, e
per  il  conseguente annullamento del disegno di legge costituzionale
approvato  con  deliberazione del Consiglio dei ministri nella seduta
n. 52  del  23  maggio  2007,  recante «Distacco del Comune di Carema
dalla Regione Piemonte e sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta,
ai  sensi  dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione», nonche'
dell'atto di presentazione di esso alla Camera dei deputati, datato 4
giugno 2007 (Atto Camera n. 2727).

                              F a t t o

    1.  -  Nella  seduta  n. 52  del  23 maggio 2007 il Consiglio dei
ministri  approvava  il  disegno  di  legge costituzionale dal titolo
«Distacco   del  Comune  di  Carema  dalla  Regione  Piemonte  e  sua
aggregazione  alla  Regione  Valle  d'Aosta,  ai sensi dell'art. 132,
secondo comma, della Costituzione».
    2.  -  A  detta  riunione  del  Consiglio dei ministri non veniva
convocato, ne' riceveva al riguardo alcuna forma di comunicazione, il
presidente della Regione Valle d'Aosta il quale, pertanto, non veniva
messo nelle condizioni di prendervi parte.
    3.  - Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali,
con  nota  recante  la  data  del 23 maggio 2007 (prot. 1117/30/3/11)
(doc.  n. 1), formulava la richiesta di parere al Consiglio regionale
della  Regione Valle d'Aosta sulla proposta di distacco del Comune di
Carema  dalla  Regione Piemonte e sua aggregazione alla Regione Valle
d'Aosta. Tale richiesta perveniva al presidente della regione in data
25 maggio 2007 (doc. n. 2).
    4. - Il disegno di legge costituzionale in questione, poi, veniva
presentato  alla  Camera  dei  deputati  in data 4 giugno 2007, senza
attendere  che  il Consiglio regionale della Regione Valle d'Aosta si
esprimesse,  ai  sensi dell'art. 132, secondo comma, Costituzione, su
di   esso   e   sulla   disciplina  in  esso  contenuta  relativa  al
distacco-aggregazione  del  Comune  di  Carema dalla Regione Piemonte
alla Regione Valle d'Aosta.

                            D i r i t t o

1)  Violazione  dell'art. 44, terzo comma, dello statuto speciale per
la Valle d'Aosta (legge costituzionale n. 4 del 1948).
    La  deliberazione  del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2007,
con  la  quale  e' stato approvato il disegno di legge costituzionale
che  mediante  il  presente  ricorso  si  impugna, e' da considerarsi
illegittima  e  lesiva  delle competenze costituzionali della regione
valdostana  anzitutto  per  quanto  concerne il profilo relativo alla
composizione dell'organo collegiale da cui e' stata adottata.
    l'art. 44,  terzo  comma,  dello  statuto  speciale  per la Valle
d'Aosta,  infatti,  stabilisce  espressamente  che  e'  attribuito al
Presidente  della  regione  il potere di intervenire «alle sedute del
Consiglio  dei  ministri, quando si trattano questioni che riguardano
particolarmente la regione».
    Ora,  nessun  dubbio  puo'  nutrirsi  circa  il  fatto  che nella
circostanza   l'oggetto   su   cui   il   Consiglio  era  chiamato  a
pronunciarsi,  vale  a dire la decisione relativa al disegno di legge
costituzionale  per  l'aggregazione  del  Comune di Carema alla Valle
d'Aosta, rappresentasse una questione riguardante, in modo pressoche'
esemplare,    particolarmente    la    regione.   Tuttavia,   nessuna
comunicazione  o  convocazione  in ordine a tale seduta del Consiglio
dei  ministri  e' pervenuta al presidente della regione, ne' ad altro
organo  regionale.  Di  conseguenza, la regione non e' stata messa in
condizione  di  far  valere  nella  sede  collegiale  governativa  la
potesta' di cui risulta statutariamente investita.
    Pertanto,  l'assenza  di  comunicazione  della  data  in  cui  il
Consiglio dei ministri avrebbe deliberato sulla questione de qua e la
mancata   espressa  convocazione  del  presidente  della  regione  si
risolvono  in  una  violazione  dell'attribuzione  regionale prevista
all'art. 44,  terzo  comma,  dello  statuto  speciale  e  determinano
l'illegittimita'   della   deliberazione   del   disegno   di   legge
costituzionale in quella sede assunta, come pure di ogni atto ad essa
conseguente e in particolare della presentazione del medesimo disegno
di legge alla Camera dei deputati.
2)  Illegittimita'  costituzionale,  da  dichiararsi  in seguito alla
proposizione  incidentale  della  relativa  questione,  dell'art. 45,
quarto comma, della legge n. 352 del 1970.
    Con   riguardo,  inoltre,  alla  presentazione  alla  Camera  dei
deputati  da  parte  del  Ministro  dell'interno del disegno di legge
costituzionale  anzidetto,  in  esecuzione dell'obbligo posto in capo
allo  stesso  Ministro dall'art. 45, quarto comma, della legge n. 352
del  1970,  si  chiede  a  codesta  ecc.ma Corte di sollevare, in via
incidentale,  dinanzi  a  se  stessa,  la  questione  di legittimita'
costituzionale  della  norma  legislativa appena citata per contrasto
con l'art. 71, primo comma, Costituzione.
    L'art. 45,   quarto  comma,  della  legge  n. 352/1970,  infatti,
stabilisce che qualora la proposta per il distacco-aggregazione di un
comune  da  una  regione  ad  un'altra  sia  stata approvata mediante
referendum   ex   art. 132   della  Costituzione,  «il  Ministro  per
l'interno,   entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale»   dell'esito  referendario,  «presenta  al  Parlamento  il
disegno di legge costituzionale o ordinaria di cui all'art. 132 della
Costituzione». Si tratta di una norma la cui rilevanza e' evidente ai
fini  del  giudizio  che  con  il  presente ricorso si introduce, dal
momento  che  in  applicazione  di essa e' avvenuta, in data 4 giugno
2007,   la   presentazione,   della   quale   pure   qui   si  chiede
l'annullamento,  alla  Camera  dei  deputati  del  disegno  di  legge
costituzionale.
    Orbene, l'obbligo imposto al Ministro dell'interno di presentare,
entro  60 giorni dal positivo esito referendario, un conforme disegno
di legge, appare costituzionalmente illegittimo lungo piu' versanti.
    Anzitutto,  la  previsione di tale obbligo conferisce, di fatto e
di diritto, un potere di iniziativa legislativa ad una maggioranza di
elettori  che  partecipano  ad un referendum comunale. Cio' contrasta
con  l'art. 71, primo comma, Cost., il quale stabilisce che un simile
potere,  oltre  che ai soggetti cui sia direttamente attribuito dalla
Costituzione,  possa  essere introdotto soltanto attraverso una legge
costituzionale. Rango che certamente non appartiene alla legge n. 352
del 1970.
    Ne'  potrebbe  sostenersi  che  il  disposto dell'art. 45 di essa
rappresenti  una  mera  esplicitazione  di  un  potere  di iniziativa
legislativa  gia'  attribuito  a  province  e  comuni  dall'art. 132,
secondo  comma,  della Costituzione. Quest'ultimo, infatti, specifica
che gli enti territoriali suddetti hanno la ben diversa facolta', nel
rispetto delle condizioni ivi previste, di «fare richiesta» di essere
staccati  da  una regione ed aggregati ad un'altra. In altri termini,
il potere che la disposizione costituzionale prefigura non e' affatto
quello  dell'iniziativa  legislativa, ma semmai quello - dai tratti e
dal  regime  ben  differenziati  -  di  petizione.  E' sufficiente il
confronto   con   il  dettato  dell'art. 50  della  Costituzione  per
comprendere,  dalla coincidenza delle formulazioni, l'identita' della
facolta' che le due prescrizioni costituzionali intendono attribuire:
«tutti  i  cittadini  possono  rivolgere  petizioni  alle  Camere per
chiedere provvedimenti legislativi».
    Pertanto,  dal  momento  che l'art. 45, quarto comma, della 1egge
n. 352  del  1970  aggiunge  autonomamente  un  potere  di iniziativa
legislativa,  esso  e'  da  considerarsi  illegittimo  per violazione
dell'art. 71,  primo  comma  Cost.,  che  riserva  invece  alle leggi
costituzionali  la possibilita' di conferire l'iniziativa legislativa
ad  organi ed enti ulteriori rispetto a quelli gia' contemplati nella
medesima disposizione costituzionale.
    Deve   inoltre   sottolinearsi  che  l'esercizio  del  potere  di
iniziativa  legislativa  da  parte  dei soggetti cui e' attribuito va
considerato una facolta' costituzionale, e non certamente un obbligo.
A  tal  punto cio' risulta veridico, che e' la Costituzione stessa ad
individuare,  e  sempre  espressamente,  i  casi  nei  quali  il  suo
esercizio   debba   essere   ritenuto   obbligatorio;   ad   esempio,
nell'art. 77,  secondo comma, Cost., con riguardo ai disegni di legge
di conversione dei decreti-legge, da presentarsi alle Camere da parte
del Governo il giorno stesso dell'approvazione di questi ultimi.
    Sicche',  soltanto  una  norma  di livello costituzionale sarebbe
legittimata a mutare in obbligatoria la natura facoltativa del potere
de quo del Governo, derogando al principio costituzionale in materia.
Non  essendo di tale livello la prescrizione dell'art. 45 della legge
n. 352  del 1970, essa e' da ritenersi - anche da tale punto di vista
- costituzionalmente illegittima.
3) Violazione del principio costituzionale di leale collaborazione da
parte degli atti impugnati.
    L'approvazione   del   disegno   di   legge   costituzionale  sul
distacco-aggregazione  del Comune di Carema, deliberata dal Consiglio
dei  ministri nella seduta del 23 maggio 2007, e la sua presentazione
alla  Camera  dei  deputati  da parte del Ministro dell'interno e del
Ministro  per  gli  affari  regionali e le autonomie locali in data 4
giugno 2007 risultano viziate, altresi', per violazione del principio
costituzionale della leale collaborazione tra enti territoriali.
    L'approvazione  del  disegno  di  legge  costituzionale  e la sua
presentazione  alla  Camera  dei deputati sono infatti avvenute senza
garantire l'effettivo coinvolgimento della Regione Valle d'Aosta.
    In  particolare, la richiesta di parere al Consiglio regionale e'
stata  formulata  con nota del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali recante la stessa data (23 maggio 2007) della seduta
nella  quale  il  Consiglio  dei  ministri ha approvato il disegno di
legge  costituzionale sul distacco-aggregazione del Comune di Carema.
Tale  richiesta  e'  pervenuta al Presidente della Regione in data 25
maggio  2007.  Il  4 giugno 2007, e quindi a pochi giorni di distanza
dalla  suddetta  richiesta  di  parere, il Governo ha presentato alla
Camera  dei  deputati  il  disegno  di legge di cui si discute, senza
attendere  che  la  Regione  Valle d'Aosta si esprimesse, con proprio
parere, sulla proposta di distacco.
    Del resto, in quel breve arco temporale (25 maggio - 4 giugno) il
Consiglio  regionale  non si e' riunito e, quindi, anche volendo, non
avrebbe   potuto   esprimersi  sulla,  tutt'altro  che  «specifica  e
solenne», richiesta di parere da parte del Governo.
    E' di tutta evidenza, dunque, che il Governo non ha rispettato il
principio   di   leale  collaborazione  fra  gli  enti  territoriali,
disattendendo  le  chiare  indicazioni  formulate  da codesta ecc. ma
Corte  nella  sentenza  n. 66  del  2007  in  relazione ad un analogo
procedimento  di  distacco  di  un Comune (il Comune di Noasca) dalla
Regione  Piemonte  per  successiva  aggregazione  alla  Regione Valle
d'Aosta, avviato ai sensi dell'art. 132, secondo comma, Cost. In tale
sentenza si affermava, infatti, che «prima dei lavori legislativi che
avranno  inizio  con  l'eventuale  presentazione del disegno di legge
governativo»  fosse  necessario  provvedere «allo specifico e solenne
coinvolgimento delle regioni interessate».
    Deve  quindi  constatarsi  che,  in  palese  contrasto con quanto
asserito nella citata giurisprudenza costituzionale, la Regione Valle
d'Aosta  non  e'  stata  coinvolta ne' specificamente, ne' tanto meno
solennemente, nel procedimento di distacco-aggregazione del Comune di
Carema.  In  un  torno  di  tempo  quanto  mai breve il Consiglio dei
ministri  -  in  assenza,  come  gia'  rilevato, del presidente della
regione  -  ha infatti deliberato l'approvazione del disegno di legge
costituzionale  ed ha provveduto alla presentazione del medesimo alla
Camera  dei  deputati,  senza  attendere  che  il Consiglio regionale
valdostano rendesse il necessario parere.
    Gli  atti adottati dal Governo e qui impugnati, dunque, integrano
un  comportamento  in  insanabile contrasto con il principio di leale
collaborazione  tra  enti  territoriali,  alla  stregua  del quale la
deliberazione  de  qua  del  Consiglio  dei  ministri e la successiva
presentazione   alla   Camera  dei  deputati  del  disegno  di  legge
costituzionale avrebbero dovuto cronologicamente seguire, e non certo
precedere,  l'emissione  dell'atto  consultivo da parte del Consiglio
regionale della Valle d'Aosta.
    Ne' avrebbe pregio rilevare, in senso contrario, che l'attesa del
parere  consiliare si sarebbe posta in contrasto con quanto stabilito
dall'art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970, ai sensi del
quale  -  come gia' richiamato - «il Ministro per l'interno, entro 60
giorni  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale»  dell'esito
referendario,   «presenta   al   Parlamento   il   disegno  di  legge
costituzionale   o   ordinaria   di   cui   all'articolo   132  della
Costituzione».
    Ora,   ferme  restando  le  considerazioni  gia'  sviluppate  che
depongono  nel  senso  della  illegittimita'  costituzionale  di tale
norma,  in  ogni caso il termine in essa previsto non potrebbe essere
chiamato   in   causa   per   superare  la  necessita'  della  previa
acquisizione  del  parere  del  Consiglio  regionale,  ai  fini della
legittima presentazione del disegno di legge costituzionale.
    Qualora,  infatti,  il termine di 60 giorni fosse da considerarsi
perentorio, essendo avvenuta la pubblicazione dell'esito referendario
in  questione  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007, la
presentazione  del  disegno  di legge costituzionale in data 4 giugno
2007  sarebbe  da ritenere comunque illegittima in quanto intervenuta
successivamente alla scadenza del termine.
    A  fortiori, nel caso in cui il termine legislativo dei 60 giorni
non  fosse  da intendersi come perentorio, esso non potrebbe in alcun
modo essere invocato per recuperare la legittimita' dell'approvazione
e  della  presentazione alla Camera dei deputati del disegno di legge
costituzionale,  in  assenza  dell'acquisizione del previo parere del
Consiglio regionale valdostano come prescritto dall'art. 132, secondo
comma,  Cost.  e  preteso  dal  principio  di  leale  collaborazione,
parimenti di rango costituzionale.
                              P. Q. M.
    Con  riserva  di  ulteriormente  argomentare,  la  Regione  Valle
d'Aosta, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma
Corte  costituzionale  in  accoglimento  del  presente ricorso voglia
accertare   l'avvenuta   violazione,   come   sopra  prospettata,  di
attribuzioni   e   competenze  costituzionalmente  e  statutariamente
fissate    in    capo   alla   regione   ricorrente,   ed   annullare
conseguentemente  gli  atti in epigrafe individuati, ossia il disegno
di legge costituzionale approvato con deliberazione del Consiglio dei
ministri nella seduta n. 52 del 23 maggio 2007, recante «Distacco del
Comune  di  Carema  dalla  Regione  Piemonte  e sua aggregazione alla
Regione  Valle  d'Aosta,  ai  sensi dell'articolo 132, secondo comma,
della  Costituzione»,  nonche'  l'atto  di presentazione di esso alla
Camera  dei  deputati,  datato  4  giugno 2007, ad opera del Ministro
dell'interno  e  del Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali (Atto Camera n. 2727 - XV legislatura).
        Roma, addi' 19 luglio 2007
 Prof. Avv. Giovanni Guzzetta - Prof. Avv. Francesco Saverio Marini
07C1050