N. 579 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio 2007
Ordinanza emessa il 31 gennaio 2007 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cosenza nel procedimento penale a carico di Lategano Angelo Processo penale - Chiusura delle indagini preliminari - Pronuncia del Tribunale del riesame, non impugnata dal P.M., sull'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 c.p.p. e mancata acquisizione successiva di ulteriori elementi a carico dell'indagato - Formulazione della richiesta di archiviazione da parte del P.M. (come stabilito nel caso di pronuncia della Cassazione circa l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza) - Mancata previsione - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni omogenee - Violazione di principi del giusto processo. - Codice di procedura penale, art. 405, comma 1-bis, aggiunto dall'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46. - Costituzione, artt. 3 e 111, commi primo e secondo.(GU n.34 del 5-9-2007 )
IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE Pronunciando sull'eccezione di incostituzionalita', sollevata dalla difesa dell'imputato Lategano Angelo all'udienza dell'11 gennaio 2007, dell'art. 405 comma 1-bis. del c.p.p., per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero debba chiedere l'archiviazione anche quando sull'insussistenza della gravita' indiziaria si sia pronunciato il Tribunale del riesame. O s s e r v a e r i l e v a Nel corso dell'udienza preliminare a carico di Lategano Angelo, per il reato di cui agli artt. 110 del c.p., 73 comma 1-bis e 6, d.P.R. n. 309/1990, i difensori dell'imputato hanno eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis del c.p.p., per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero debba chiedere l'archiviazione anche quando sull'insussistenza della gravita' indiziaria si sia pronunciato il tribunale del riesame. La difesa ha evidenziato tanto la rilevanza della questione considerato che l'imputato era stato scarcerato dal tribunale del riesame per mancanza di gravita' indiziaria - quanto la non manifesta infondatezza della stessa, stante la sostanziale identita' tra il giudicato cautelare formatosi a seguito di pronuncia della Corte di cassazione e quello conseguente ad una pronuncia del tribunale del riesame non impugnata dal p.m. Questo giudice ritiene la questione proposta rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata. Quanto al profilo della rilevanza, appare condivisibile l'assunto difensivo invero, l'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal g.i.p. e' stata annullata dal tribunale del riesame, il pubblico ministero non ha proposto ricorso per Cassazione ed ha esercitato l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio pur non avendo acquisito, successivamente alla pronuncia non impugnata, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini. Alla stregua del vigente art. 405, comma 1-bis del c.p.p., l'indagato, che pure ha ottenuto il riconoscimento dell'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non puo' beneficiare dell'obbligo - gravante sul p.m. solo a fronte di una pronuncia della suprema Corte - di formulare richiesta di archiviazione. In ordine alla non manifesta infondatezza, questo giudice rileva che la scelta del legislatore, trasfusa nell'art. 405, comma 1-bis del c.p.p., crea un'irragionevole discriminazione tra situazioni analoghe. E' evidente la disparita' di trattamento e la violazione del principio costituzionale dei giusto processo tra l'indagato che ha ottenuto una pronunzia della Corte di cassazione sull'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - tanto se si tratta di pronunzie di annullamento senza rinvio di una precedente ordinanza cautelare, quanto di pronunzie di rigetto del ricorso del p.m. avverso l'ordinanza del tribunale del riesame a conferma o riforma di altra ordinanza del g.i.p. ed impugnata ex art. 311, comma 1 del c.p.p. - ed il soggetto che ha ottenuto analoga pronuncia dal tribunale del riesame, in riforma dell'ordinanza di custodia cautelare del g.i.p., qualora tale pronuncia non sia stata impugnata dal p.m. La distinzione operata dal legislatore tra la pronuncia dei giudice del riesame e quella del giudice di legittimita', pervenute entrambe al medesimo risultato favorevole per l'indagato, fa si' che il destino processuale dell'indagato sottoposto a misura cautelare dipenda esclusivamente dalle scelte operate dall'altra parte processuale, di talche' di due soggetti, aventi la medesima posizione processuale, solo quello che ha ottenuto una pronunzia favorevole ex art. 273 del c.p.p. dopo avere affrontato tutti i gradi di giudizio cautelare su impulso della pubblica accusa, sara' destinatario di una richiesta di archiviazione, mentre analoga richiesta non dovra' esser obbligatoriamente avanzata dal p.m. nei confronti di quell'indagato che ha ottenuto lo stesso favorevole risultato in sede di riesame. La violazione dell'art. 3 della Costituzione rileva, inoltre, sotto un ulteriore profilo, poiche' la nullita' assoluta di cui al combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. b) e 179 del c.p.p., sara' riscontrabile solo nel caso in cui il p.m. eserciti l'azione penale a fronte di una pronuncia della Corte di cassazione sull'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed in assenza di nuovi elementi a carico dell'indagato.
P. Q. M. Vasti gli artt. 1, legge cost. n 1/1948 e 23, legge n. 87/1953. Provvedendo su eccezione della difesa. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 111, comma primo e secondo della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis del c.p.p., nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, al termine delle indagini, debba formulare richiesta di archiviazione quando il tribunale del riesame, con ordinanza non impugnata dal p.m., si sia pronunciato circa l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 del c.p.p. e non siano stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico dell'indagato. Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente processo, limitatamente alla posizione processuale dell'imputato Lategano Angelo. Cosenza, addi' 31 gennaio 2007 Il giudice: De Franco 07C1065