N. 587 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 febbraio 2007

Ordinanza  emessa  il  21 febbraio  2007 dal tribunale di Firenze nel
procedimento penale a carico di Chichi Assen

Reati  e  pene  -  Circostanze  del  reato  - Concorso di circostanze
  aggravanti  e  attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze
  attenuanti  sulle  circostanze  inerenti alla persona del colpevole
  nel  caso  previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva
  reiterata) - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione
  del principio della funzione rieducativa della pena.
- Codice  penale,  art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3
  della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo.
(GU n.35 del 12-9-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    Ritenuto  che  deve  essere  sollevata,  per  i motivi di seguito
esposti,   questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 69,
quarto  comma c.p., come da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge
5  dicembre  2005,  n. 251,  nella parte in cui prevede che, nei casi
indicati  nell'art. 99,  quarto  comma  c.p.,  «...  vi e' divieto di
prevalenza  delle  circostanze  attenuanti sulle ritenute circostanze
aggravanti...», questione rilevante e non manifestamente infondata in
riferimento  agli  artt. 3,  primo  comma  e  27,  terzo  comma della
Costituzione,

                             R i l e v a

    In  data  13  gennaio  2007 Chichi Assen e' stato arrestato nella
flagranza  del  reato  di  cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 - come
contestato  nel  decreto  di presentazione emesso dal p.m. in data 13
gennaio  2007  ai  sensi  dell'art. 163  disp.  att.  c.p.p. - per la
vendita  di  sostanza  stupefacente  risultata  eroina  per  un  peso
complessivo netto di grammi 0,26.
    All'esito  della convalida all'udienza tenutasi lo stesso giorno,
applicata la misura della custodia cautelare in carcere richiesta dal
p.m., si e' proceduto ai sensi dell'art. 558, sesto comma c.p.p.
    L'istruzione  dibattimentale  e'  proseguita  all'udienza  del 26
gennaio  2007,  come  da  trascrizione  dell'autorizzata riproduzione
fonografica   del   verbale   e,  acquisita  la  relazione  d'analisi
chimico-tossicologica  sulla  sostanza  in  sequestro, si e' conclusa
all'odierna    udienza;   infine,   previa   indicazione   ai   sensi
dell'art. 511, quinto comma c.p.p., ha avuto luogo la discussione.
    La  pena  edittale  per il delitto contestato e' attualmente, per
effetto della modificazione introdotta dall'art. 4-bis della legge 21
febbraio  2006,  n. 49,  di  conversione  del  d.l. 30 dicembre 2005,
n. 272,  della  reclusione  da sei a venti anni e della multa da euro
26.000 a euro 260.000.
    Nella fattispecie, peraltro, ricorre senza dubbio l'attenuante ex
art. 73,  comma  5 cit. trattandosi di condotta posta in essere senza
preordinazione  di  mezzi,  di  elementari  modalita'  e  circostanze
dell'azione  nonche' di modestissima quantita' di stupefacente, i due
reperti in sequestro essendo rispettivamente costituiti, come risulta
dalla  suddetta  analisi,  da  eroina  cloroidrato  del peso netto di
grammi 0, 1 1 con principio attivo pari a grammi 0,005 e dalla stessa
sostanza  del  peso  netto di grammi 0,15 con principio attivo pari a
grammi 0,01.
    La   contestazione   della   «recidiva  specifica  reiterata  nel
quinquennio»  consegue  alle iscrizioni che risultano dal certificato
del  Casellario giudiziale. La recidiva puo' essere ritenuta anche in
mancanza   di   precedente   dichiarazione,   che  non  ha  efficacia
costitutiva  (Cass.  16  marzo  2004,  Marchetta  e  6  maggio  2003,
Andreucci).
    Com'e'  noto, la funzione del giudizio di comparazione ex art. 69
c.p.  e'  di  consentire,  nell'apprezzamento  della personalita' del
colpevole  e  dell'entita'  del  fatto, il migliore adattamento della
pena  avuto  riguardo  alle finalita' di retribuzione, di prevenzione
generale e speciale e di rieducazione (tra le tante, da ultimo, Cass.
28 giugno 2005, Matti).
    Nel  caso  in esame, prima della modificazione apportata all'art.
69,  quarto  comma  c.p.,  il  giudizio di comparazione sarebbe stato
risolto certamente in termini di prevalenza dell'attenuante ravvisata
sulla   recidiva,   cio'  per  cui,  invece,  ora  «vi  e'  divieto»,
derivandone  la  conseguenza che la pena minima da infliggere sarebbe
di   anni   sei  di  reclusione  e  euro  26.000  di  multa  sanzione
manifestamente   sproporzionata  e  inadeguata  alla  fattispecie  in
concreto verificatasi.
    Dunque,  e'  di  immediata  evidenza  il  contrasto dell'art. 69,
quarto  comma  c.p.  con  il  principio  di ragionevolezza insito nel
principio  di  uguaglianza  di  cui  all'art. 3,  primo  comma  della
Costituzione.
    La   Corte  costituzionale,  infatti,  ha  ribadito  in  numerose
pronunce   che   rientra   nella   discrezionalita'  del  legislatore
determinare  la quantita' e la qualita' della sanzione penale, ma con
altrettanta  frequenza ha ammesso il sindacato sull'esercizio di tale
discrezionalita'  quando  ne  derivi  una  disparita'  di trattamento
palesemente  irragionevole,  di  recente,  ancora,  affermando che «a
prescindere dal rispetto di altri parametri, la normativa deve essere
anzitutto  conforme a criteri di intrinseca ragionevolezza» (sentenza
n. 78 del 10-18 febbraio 2005).
    Inoltre,   le   rilevate   sproporzione  e  irragionevolezza  del
trattamento sanzionatorio confliggono con il principio della funzione
rieducativa  di  cui  all'art. 27, terzo comma della Costituzione. Il
divieto  imposto  al  giudice di motivare la prevalenza di una o piu'
circostanze  attenuanti  sulla recidiva ex art. 99, quarto comma c.p.
comporta  la vanificazione della funzione suddetta essendo impedita a
priori  qualsiasi  possibilita'  di  reinserimento  sociale se Chichi
dovesse  espiare,  per la vendita dell'accertata quantita' di eroina,
la pena minima di anni sei di reclusione e di euro 26.000 di multa.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale dell'art. 69, quarto comma c.p., come da
ultimo  sostituito  dall'art. 3  della legge 5 dicembre 2005, n. 251,
nella  parte  in cui prevede che, nei casi di cui all'art. 99, quarto
comma  c.p.,  «...  vi  e'  divieto  di  prevalenza delle circostanze
attenuanti  sulle ritenute circostanze aggravanti...», in riferimento
agli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti delle due Camere.
        Firenze, addi' 21 febbraio 2007
                        Il giudice: Gratteri
07C1075