N. 612 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 marzo 2007
Ordinanza emessa il 19 marzo 2007 dal G.I.P. del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Mammoli Luciano Caccia - Legge della Regione Toscana - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio - Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti - Previsione della possibilita' di detenzione di richiami privi di anello - Previsione che per la legittima detenzione dei richiami di cattura faccia fede la documentazione esistente presso la provincia e per i richiami di allevamento la documentazione propria del cacciatore - Contrasto con la legge statale che sanziona penalmente l'uso di richiami vivi non identificabili - Lesione della competenza esclusiva statale circa la determinazione degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 441/2006. - Legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3, art. 34, comma 4, come sostituito dall'art. 11 della legge della Regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l) e lett. s).(GU n.36 del 19-9-2007 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale. Rilevato che nel procedimento a margine indicato nei confronti di Mammoli Luciano nato il 22 agosto 1944; imputato della contravvenzione di cui agli artt. 5, comma 7, 21 lett. p), 30 lett. h) legge 11 febbraio 1992, n. 157, perche' esercitava la caccia con mezzi vietati, consistenti in richiami vivi (sei tordi sasselli, una cesena, un merlo) non muniti dell'anello inamovibile di identificazione. In localita' Santa Maria a Macerata, Comune di S. Casciano in Val di Pesa il 10 dicembre 2006. Premesso che il pubblico ministero, nell'avanzare richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti dell'imputato sopra indicato, ha sollevato eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 4 della legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3, come sostituito dall'art. 11 della legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n. 20, intitolato alla «Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti» che cosi' dispone: «dalla data di entrata in vigore della presente legge i richiami possono essere tenuti privi di anello; per la loro legittima detenzione fa fede, per i richiami di cattura, la documentazione esistente presso la provincia e per i richiami di allevamento la documentazione propria del cacciatore» rilevando che tale disposizione contrasta con l'art. 5, comma 7 della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (legge quadro recante norme in tema di protezione omeoterma e per il prelievo venatorio» che vieta espressamente «l'uso di richiami vivi che non siano identificabili mediante anello inamovibile numerato...» demandando alle norme regionali la sola disciplina della procedura di identificazione. Rileva infatti il p.m. che tale divieto e' penalmente sanzionato dall'art. 30 lett. h) della stessa legge n. 157, che prevede come reato contravvenzionale l'esercizio della caccia con mezzi vietati, ne discende che il legislatore regionale, autorizzando con la menzionata disposizione di legge una condotta prevista come reato interviene a legiferare in materia penale in violazione della riserva di legge statale sancita dall'art. 117, secondo comma, lett. l)) della Costituzione come sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, (il principio della riserva assoluta di legge statale in materia penale essendo tuttavia insito nei disposti dell'art. 25 Cost., e lo stesso art. 117 Cost., nel testo previgente, imponendo alla legislazione di conformarsi ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali); Rilevato che il p.m. evidenzia altresi' che la questione e' rilevante avendo la Corte costituzionale affermato con numerose pronunce che il principio di legalita' non preclude lo scrutinio di costituzionalita' anche in malam partem, delle c.d. norme penali di favore, ossia delle norme che stabiliscano, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico piu' favorevole di quello che risulterebbe dall'applicazione di norme generali o comuni e cio' per «l'ineludibile esigenza di evitare la creazione di zone franche dell'ordinamento «(V. sentenza Corte cost. 23 novembre 2006, n. 394 che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di alcune parti della legge n. 61 del 2004 in materia di reati elettorali) laddove la legge regionale Toscana in oggetto determina appunto «una zona franca» per l'esercizio della caccia in Toscana con il mezzo vietato dei richiami vivi non identificabili; O s s e r v a Deve premettersi che analoga questione e' stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con ordinanza 27 luglio 2004 nella quale si dubitava della legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 5, legge regionale Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 sostituito dall'art. 2, legge regionale Lombardia del 7 agosto 2002, n. 19 e, piu' precisamente, del regolamento di attuazione di detta legge che all'art. l2, nel dare attuazione al suddetto art. 26, prevedeva, in contrasto con l'art. 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la rimozione dell'anello numerato identificativo dei richiami vivi per l'esercizio venatorio, con il solo obbligo per il cacciatore di darne comunicazione alla provincia e, per gli allevatori, di provvedere direttamente alla registrazione di tal operazione. Il tribunale prospettava contrasto con l'art. 97 e 117, secondo comma, lettere l) ed s) e terzo della Costituzione. Con sentenza 22 dicembre 2006, n. 441 la Corte costituzionale ha accolto la questione di legittimita' sopra illustrata ritenendo la questione fondata. Il giudice di legittimita' ha infatti sostenuto che la disciplina posta dalla legge regionale Lombardia si pone in contrasto con l'art. 5 della legge n. 152/1992 il quale prevede, al comma 7, che «E' vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia» e, al successivo comma 7, che la «sostituzione di un richiamo puo' avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire». Al riguardo la Corte osserva che «La norma statale sopra riportata, nel disciplinare le modalita' di esercizio della caccia, fissa standard minimi e uniformi di tutela della fauna la cui determinazione appartiene in via esclusiva alla competenza del legislatore statale ex art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione. Da cio' consegue che l'impugnata norma regionale nel consentire, seppure previa tenuta di apposita documentazione, la possibilita' di rimuovere il suddetto anello introduce una deroga alla citata disciplina statale, deroga che contrasta con la finalita' di tutela da quest'ultima perseguita, non potendosi in alcun modo ritenere fungibile il sistema di controllo previsto dall'art. 5 della legge n. 157/1992 con quello introdotto dal legislatore regionale»; Ritenuto pertanto che la questione sottoposta alla Corte dal Tribunale amministrativo regionale Lombardia e' del tutto identica a quella sollevata nel procedimento in oggetto dal p.m. prevedendo, anche la norma regionale toscana, la possibilita' che i richiami vivi siano tenuti privi di anello; che conseguentemente deve ritenersi fondata la questione di legittimita' dell'art. 34, comma 4, legge reg. Toscana 12 gennaio l994, n. 3 come modificata dalla legge reg. Toscana 10 giugno 2002, n. 20 nella parte in cui prevede che «dalla data di entrata in vigore della presente legge i richiami possono essere tenuti privi di anello; per la loro legittima detenzione fa fede, per i richiami di cattura, la documentazione esistente presso la provincia e per richiami di allevamento la documentazione propria del cacciatore» perche' in contrasto con l'art. 117, secondo comma lett. l) ed s) della Costituzione; Ritenuto, quanto alla rilevanza, che trattandosi di procedimento nel quale il p.m. ha avanzato richiesta di emissione di decreto penale di condanna alla stessa si potra' dare corso soltanto ove venga accolta la questione di legittimita' prospettata; Ritenuto pertanto necessario disporre la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospendere il procedimento in corso, riservando, all'esito del giudizio di legittimita', l'eventuale emissione del decreto penale di condanna richiesto dal p.m.;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante per la definizione del presente procedimento e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 4, legge reg. Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 come modificata dalla legge reg. Toscana 10 giugno 2002, n. 20 nella parte in cui prevede che «dalla data di entrata in vigore della presente legge i richiami possono essere tenuti privi di anello; per la loro legittima detenzione fa fede, per i richiami di cattura, la documentazione esistente presso la provincia e per i richiami di allevamento la documentazione propria del cacciatore» perche' in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. l) ed s) della Costituzione ed all'uopo dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Sospende il giudizio in corso. Letto l'art. 23, quarto comma della legge 11 marzo 1953, n. 87 ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero, nonche' al Presidente della Giunta regionale Toscana e sia comunicata, a cura del cancelliere, al Presidente del Consiglio regionale della Toscana. Letto l'art. 1 della delibazione della Corte costituzionale del 16 marzo 1956 ordina che la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale insieme con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni predette. Manda alla cancelleria per ogni altro adempimento. Firenze, addi' 16 marzo 2007 Il giudice: Improta 07C1100