N. 612 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 marzo 2007

Ordinanza emessa il 19 marzo 2007 dal G.I.P. del Tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Mammoli Luciano

Caccia  - Legge della Regione Toscana - Norme per la protezione della
  fauna  selvatica  omeoterma e per il prelievo venatorio - Cattura e
  gestione  dei  richiami  vivi  e  appostamenti  -  Previsione della
  possibilita' di detenzione di richiami privi di anello - Previsione
  che per la legittima detenzione dei richiami di cattura faccia fede
  la documentazione esistente presso la provincia e per i richiami di
  allevamento  la  documentazione  propria del cacciatore - Contrasto
  con la legge statale che sanziona penalmente l'uso di richiami vivi
  non  identificabili  -  Lesione  della competenza esclusiva statale
  circa  la determinazione degli standard minimi e uniformi di tutela
  della  fauna  -  Richiamo  alla sentenza della Corte costituzionale
  n. 441/2006.
- Legge   della  Regione  Toscana 12  gennaio  1994,  n. 3,  art. 34,
  comma 4,  come  sostituito  dall'art. 11  della legge della Regione
  Toscana 10 giugno 2002, n. 20.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l) e lett. s).
(GU n.36 del 19-9-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha   emesso  la  seguente  ordinanza  di  rimessione  alla  Corte
costituzionale.
    Rilevato che nel procedimento a margine indicato nei confronti di
Mammoli   Luciano   nato   il   22   agosto   1944;   imputato  della
contravvenzione  di  cui agli artt. 5, comma 7, 21 lett. p), 30 lett.
h)  legge  11 febbraio 1992, n. 157, perche' esercitava la caccia con
mezzi  vietati, consistenti in richiami vivi (sei tordi sasselli, una
cesena,   un   merlo)   non   muniti   dell'anello   inamovibile   di
identificazione.
    In localita' Santa Maria a Macerata, Comune di S. Casciano in Val
di Pesa il 10 dicembre 2006.
    Premesso  che  il  pubblico ministero, nell'avanzare richiesta di
emissione  di  decreto penale di condanna nei confronti dell'imputato
sopra indicato, ha sollevato eccezione di legittimita' costituzionale
dell'art.  34, comma 4 della legge regionale Toscana 12 gennaio 1994,
n. 3,  come  sostituito dall'art. 11 della legge regionale Toscana 10
giugno  2002, n. 20, intitolato alla «Cattura e gestione dei richiami
vivi e appostamenti» che cosi' dispone:
        «dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge i
richiami possono essere tenuti privi di anello; per la loro legittima
detenzione  fa  fede,  per  i  richiami di cattura, la documentazione
esistente  presso  la  provincia  e  per i richiami di allevamento la
documentazione   propria   del   cacciatore»   rilevando   che   tale
disposizione  contrasta  con l'art. 5, comma 7 della legge statale 11
febbraio  1992,  n. 157  (legge  quadro  recante  norme  in  tema  di
protezione   omeoterma   e  per  il  prelievo  venatorio»  che  vieta
espressamente  «l'uso  di  richiami vivi che non siano identificabili
mediante   anello  inamovibile  numerato...»  demandando  alle  norme
regionali  la  sola  disciplina  della  procedura di identificazione.
Rileva  infatti  il  p.m.  che  tale divieto e' penalmente sanzionato
dall'art. 30  lett.  h)  della  stessa legge n. 157, che prevede come
reato  contravvenzionale  l'esercizio della caccia con mezzi vietati,
ne  discende  che  il  legislatore  regionale,  autorizzando  con  la
menzionata  disposizione  di  legge  una condotta prevista come reato
interviene a legiferare in materia penale in violazione della riserva
di  legge  statale  sancita  dall'art. 117,  secondo comma, lett. l))
della   Costituzione   come   sostituito   dall'art. 4   della  legge
costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, (il principio della riserva
assoluta  di  legge statale in materia penale essendo tuttavia insito
nei  disposti  dell'art. 25  Cost.,  e  lo stesso art. 117 Cost., nel
testo  previgente,  imponendo  alla  legislazione  di  conformarsi ai
principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali);
    Rilevato  che  il  p.m.  evidenzia  altresi'  che la questione e'
rilevante  avendo  la  Corte  costituzionale  affermato  con numerose
pronunce  che  il principio di legalita' non preclude lo scrutinio di
costituzionalita'  anche  in malam partem, delle c.d. norme penali di
favore,  ossia delle norme che stabiliscano, per determinati soggetti
o  ipotesi,  un trattamento penalistico piu' favorevole di quello che
risulterebbe  dall'applicazione di norme generali o comuni e cio' per
«l'ineludibile  esigenza  di  evitare  la  creazione  di zone franche
dell'ordinamento  «(V.  sentenza Corte cost. 23 novembre 2006, n. 394
che  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale di alcune parti
della legge n. 61 del 2004 in materia di reati elettorali) laddove la
legge  regionale  Toscana  in  oggetto  determina  appunto  «una zona
franca»  per l'esercizio della caccia in Toscana con il mezzo vietato
dei richiami vivi non identificabili;

                            O s s e r v a

    Deve  premettersi  che  analoga  questione e' stata sollevata dal
Tribunale  amministrativo  regionale della Lombardia con ordinanza 27
luglio 2004 nella quale si dubitava della legittimita' costituzionale
dell'art. 26,  comma  5,  legge  regionale  Lombardia 16 agosto 1993,
n. 26  sostituito dall'art. 2, legge regionale Lombardia del 7 agosto
2002,  n. 19  e,  piu' precisamente, del regolamento di attuazione di
detta legge che all'art. l2, nel dare attuazione al suddetto art. 26,
prevedeva,  in contrasto  con  l'art. 5 della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, la rimozione dell'anello numerato identificativo dei richiami
vivi per l'esercizio venatorio, con il solo obbligo per il cacciatore
di  darne  comunicazione  alla  provincia  e,  per gli allevatori, di
provvedere  direttamente  alla  registrazione  di  tal operazione. Il
tribunale  prospettava  contrasto con l'art. 97 e 117, secondo comma,
lettere l) ed s) e terzo della Costituzione.
    Con  sentenza 22 dicembre 2006, n. 441 la Corte costituzionale ha
accolto  la  questione  di legittimita' sopra illustrata ritenendo la
questione  fondata.  Il  giudice di legittimita' ha infatti sostenuto
che  la  disciplina  posta dalla legge regionale Lombardia si pone in
contrasto  con  l'art. 5 della legge n. 152/1992 il quale prevede, al
comma   7,   che   «E'  vietato  l'uso  di  richiami  che  non  siano
identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme
regionali  che  disciplinano  anche  la  procedura  in materia» e, al
successivo comma 7, che la «sostituzione di un richiamo puo' avvenire
soltanto  dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto
da sostituire».
    Al  riguardo  la  Corte  osserva  che  «La  norma  statale  sopra
riportata,  nel  disciplinare le modalita' di esercizio della caccia,
fissa  standard  minimi  e  uniformi  di  tutela  della  fauna la cui
determinazione  appartiene  in  via  esclusiva  alla  competenza  del
legislatore  statale  ex  art. 117,  secondo  comma,  lett.  s) della
Costituzione.
    Da  cio' consegue che l'impugnata norma regionale nel consentire,
seppure  previa tenuta di apposita documentazione, la possibilita' di
rimuovere  il  suddetto  anello  introduce  una  deroga  alla  citata
disciplina  statale,  deroga che contrasta con la finalita' di tutela
da  quest'ultima  perseguita,  non  potendosi  in alcun modo ritenere
fungibile  il  sistema  di controllo previsto dall'art. 5 della legge
n. 157/1992 con quello introdotto dal legislatore regionale»;
    Ritenuto  pertanto  che  la  questione  sottoposta alla Corte dal
Tribunale  amministrativo regionale Lombardia e' del tutto identica a
quella  sollevata  nel  procedimento  in oggetto dal p.m. prevedendo,
anche la norma regionale toscana, la possibilita' che i richiami vivi
siano  tenuti  privi  di  anello; che conseguentemente deve ritenersi
fondata  la  questione  di  legittimita' dell'art. 34, comma 4, legge
reg.  Toscana 12  gennaio l994, n. 3 come modificata dalla legge reg.
Toscana 10  giugno  2002, n. 20 nella parte in cui prevede che «dalla
data  di  entrata  in  vigore della presente legge i richiami possono
essere  tenuti  privi  di anello; per la loro legittima detenzione fa
fede,  per  i richiami di cattura, la documentazione esistente presso
la  provincia e per richiami di allevamento la documentazione propria
del  cacciatore»  perche'  in contrasto con l'art. 117, secondo comma
lett. l) ed s) della Costituzione;
    Ritenuto,  quanto alla rilevanza, che trattandosi di procedimento
nel  quale  il  p.m.  ha  avanzato  richiesta di emissione di decreto
penale  di  condanna  alla  stessa  si potra' dare corso soltanto ove
venga accolta la questione di legittimita' prospettata;
    Ritenuto  pertanto necessario disporre la trasmissione degli atti
alla  Corte  costituzionale  e  sospendere  il procedimento in corso,
riservando,  all'esito  del  giudizio  di  legittimita',  l'eventuale
emissione del decreto penale di condanna richiesto dal p.m.;
                              P. Q. M.
    Visto  l'art. 23  della  legge  11  marzo  1953,  n. 87, dichiara
rilevante   per  la  definizione  del  presente  procedimento  e  non
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 34,  comma 4, legge reg. Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 come
modificata dalla legge reg. Toscana 10 giugno 2002, n. 20 nella parte
in  cui  prevede  che «dalla data di entrata in vigore della presente
legge  i  richiami possono essere tenuti privi di anello; per la loro
legittima   detenzione  fa  fede,  per  i  richiami  di  cattura,  la
documentazione  esistente  presso  la  provincia  e per i richiami di
allevamento  la  documentazione  propria  del  cacciatore» perche' in
contrasto  con  l'art.  117,  secondo  comma,  lett.  l)  ed s) della
Costituzione  ed all'uopo dispone l'immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale.
    Sospende il giudizio in corso.
    Letto  l'art. 23,  quarto  comma della legge 11 marzo 1953, n. 87
ordina  che  a  cura  della  cancelleria  la  presente  ordinanza sia
notificata  alle  parti in causa ed al pubblico ministero, nonche' al
Presidente  della  Giunta  regionale Toscana e sia comunicata, a cura
del cancelliere, al Presidente del Consiglio regionale della Toscana.
    Letto  l'art. 1  della delibazione della Corte costituzionale del
16  marzo  1956  ordina  che la presente ordinanza sia trasmessa alla
Corte  costituzionale  insieme  con  gli  atti  e  con la prova delle
notificazioni e delle comunicazioni predette.
    Manda alla cancelleria per ogni altro adempimento.
        Firenze, addi' 16 marzo 2007
                         Il giudice: Improta
07C1100