N. 614 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 febbraio 2007
Ordinanza emessa il 23 febbraio 2007 dal giudice di pace di Cagliari nel procedimento penale a carico di Pilloni Ignazio Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria - Applicazione del termine di prescrizione di tre anni - Violazione del principio di razionalita' e di uguaglianza. - Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3.(GU n.36 del 19-9-2007 )
il giudice di pace Ha emesso la seguente ordinanza. Letti gli atti del procedimento penale n. 41/06 a carico di Pilloni Ignazio, nato a Guspini il 12 novembre 1958, imputato del reato di cui all'art. 595 c.p.; Rilevato che il dibattimento e' stato aperto successivamente al 6 dicembre 2005 per cui trovano applicazione i termini prescrizionali previsti dall'art. 157 c.p., come modificato dalla legge n. 251/2005; Rilevato che per i reati di competenza del giudice di pace puniti con la sola pecuniaria il termine di prescrizione e' di quattro o sei anni a seconda che si tratti di contravvenzioni o di delitti, mentre per i reati punibili con pene diverse da quella pecuniaria o detentiva il termine di prescrizione e' di tre anni; Ritenuto che la suddetta norma appare violare il principio di razionalita' e di uguaglianza tutelati dall'art. 3 della Costituzione in quanto reati di maggiore gravita', come quello di specie, si prescrivono in un tempo inferiore a quello previsto per reati di minore gravita', si ritiene di sollevare l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 157 c.p. nella parte in cui prevede termini di prescrizione diversi per i reati puniti con pene diverse da quelle pecuniarie e detentive. Atteso che la questione di legittimita' della norma e' rilevante ai fini della decisione in quanto si dovrebbe applicare la prescrizione del reato, sospende il processo ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Dispone che l'ordinanza, di cui e' data lettura in udienza alle parti, sia notificata all'imputato, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica. Cagliari, addi' 23 febbraio 2007 Il giudice di pace: Porcella 07C1102