N. 617 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 2006
Ordinanza emessa il 20 novembre 2006 dal tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di P. S. ed altri Processo penale - Notificazioni all'imputato non detenuto - Notificazioni successive - Notificazione del decreto di citazione a giudizio - Prevista esecuzione, in caso di nomina di difensore di fiducia, mediante consegna ai difensori - Lesione del diritto dell'imputato di essere informato dell'accusa elevata a suo carico e di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa. - Codice di procedura penale, art. 157, comma 8-bis, aggiunto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 2005, n. 60. - Costituzione, artt. 24 e 111, comma terzo.(GU n.36 del 19-9-2007 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla corte costituzionale. Premesso che: con decreto di citazione a giudizio emesso dal p.m. P. S., N. M. e B. D. sono stati convenuti davanti a questo tribunale in composizione monocratica (unitamente a G. G.) per rispondere del reato di cui agli artt. 110 e 640 c.p. commesso in Firenze tra l'aprile 2000 e il febbraio 2001; all'udienza odierna nessun imputato e' comparso; e' stata dichiarata, su accordo delle parti, la contumacia dell'imputato G.; quanto, invece, agli imputati P., N. e B. e' stato rilevato che la notifica del decreto di citazione a giudizio e' stata effettuata ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis c.p.p.; il difensore degli imputati si e' opposto alla dichiarazione di contumacia e ha sollevato la questione della contrarieta' della norma applicata al disposto degli artt. 111, terzo comma e 24 della Costituzione, osservando che la previsione generalizzata di una notifica a partire dalla seconda presso il difensore di fiducia impedisce all'imputato di conoscere compiutamente l'accusa e di esercitare pienamente la sua difesa; gli altri difensori si sono associati all'eccezione e il p.m. si e' dichiarato remissivo. Il giudice osserva quanto segue: la norma dell'art. 157 comma 8-bis c.p.p. prevede che «le notificazioni successive (all'imputato non detenuto) sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'art. 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore puo' dichiarare immediatamente all'autorita' che procede di non accettare la notificazione. Per le modalita' della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'art. 148 comma 2-bis. la questione di costituzionalita' sollevata dal difensore appare senza dubbio rilevante nel presente procedimento poiche' il suo accoglimento o meno incidera' sulla dichiarazione di contumacia degli imputati non comparsi cui il decreto di citazione a giudizio e' stato notificato in questa forma, rendendo necessaria, in caso di accoglimento, la rinnovazione della notificazione in forme diverse, in sostanza permettendo l'instaurazione corretta del rapporto processuale; la questione suddetta non appare manifestamente infondata per quanto segue: la norma in questione, di per se', trova il suo fondamento razionale nella considerazione che l'essere avvenuta una prima notifica all'imputato secondo le forme ordinarie e l'essere intervenuta da parte dell'imputato una nomina di un difensore di fiducia siano due circostanze che, insieme, consentano un ragionevole affidamento sul fatto che, nel prosieguo delle indagini preliminari, l'indagato si tenga informato delle vicende ad esse relative mediante il rapporto instaurato con il difensore; tale ragionevole affidamento, peraltro, ha la natura di un ragionamento ipotetico che non permette di escludere che, in taluni casi, il rapporto difensore - assistito non comporti una integrale conoscenza da parte del secondo degli atti del procedimento che vengono via via notificati presso il difensore; tale situazione di non piena certezza sembra rilevare particolarmente nel caso della notificazione del decreto di citazione a giudizio (o degli altri atti con cui viene promossa l'azione penale): in effetti l'art. 111 comma 3 della Costituzione garantisce all'imputato di essere informato della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico e di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa. In sostanza la notifica dell'atto introduttivo del giudizio penale assume una rilevanza nettamente diversa e superiore rispetto alle notifiche di altri atti (ad esempio: convalida di sequestro o di perquisizione o anche avviso ex art. 4l5-bis c.p.p.) perche' e' in relazione a tale atto e a tale notifica che la conoscenza da parte dell'interessato deve essere necessariamente piena, cosi' che lo stesso possa apprendere con certezza l'accusa mossa nei suoi confronti e prepararsi adeguatamente al processo cosi' da potersi difendere pienamente; in definitiva il meccanismo creato dal legislatore appare contrario alle norme costituzionali invocate non nella sua interezza, ma nella parte in cui permette che la forma ivi contemplata di notifica si applichi anche al decreto di citazione a giudizio, ne' la possibilita' per il difensore di non accettare immediatamente le notifiche con dichiarazione resa all'autorita' che procede pare rimedio sufficiente, tenuto conto che la dichiarazione e' configurata come di stretta pertinenza del legale cui non puo' essere attribuita la discrezionalita' di ridurre i diritti costituzionali dell'imputato.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 157, comma 8-bis codice di procedura penale, cosi' come aggiunto dall'art. 2, comma 1 d.l. 21 febbraio 2005, n. 17 convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 2005, n. 60 per contrasto con gli artt. 111 comma 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la notifica del decreto di citazione a giudizio possa avvenire nella forma ivi prevista; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 20 novembre 2006 Il giudice: Rocchi 07C1105