N. 617 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 2006

Ordinanza  emessa  il  20  novembre 2006 dal tribunale di Firenze nel
procedimento penale a carico di P. S. ed altri

Processo   penale   -   Notificazioni  all'imputato  non  detenuto  -
  Notificazioni successive - Notificazione del decreto di citazione a
  giudizio  -  Prevista esecuzione, in caso di nomina di difensore di
  fiducia,  mediante  consegna  ai  difensori  -  Lesione del diritto
  dell'imputato  di essere informato dell'accusa elevata a suo carico
  e di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare
  la sua difesa.
- Codice   di   procedura  penale,  art. 157,  comma 8-bis,  aggiunto
  dall'art. 2,  comma 1,  del  decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17,
  convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 2005, n. 60.
- Costituzione, artt. 24 e 111, comma terzo.
(GU n.36 del 19-9-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha   emesso  la  seguente  ordinanza  di  rimessione  alla  corte
costituzionale.
    Premesso che: con decreto di citazione a giudizio emesso dal p.m.
P. S.,  N. M. e B. D. sono stati convenuti
davanti  a questo tribunale in composizione monocratica (unitamente a
G. G.)  per rispondere del reato di cui agli artt. 110 e
640 c.p. commesso in Firenze tra l'aprile 2000 e il febbraio 2001;
        all'udienza  odierna  nessun  imputato  e' comparso; e' stata
dichiarata,  su  accordo  delle  parti,  la  contumacia dell'imputato
G.;
        quanto,  invece,  agli  imputati P., N. e B. e'
stato rilevato che la notifica del decreto di citazione a giudizio e'
stata effettuata ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis c.p.p.;
        il  difensore degli imputati si e' opposto alla dichiarazione
di  contumacia  e  ha sollevato la questione della contrarieta' della
norma  applicata  al disposto degli artt. 111, terzo comma e 24 della
Costituzione,  osservando  che  la  previsione  generalizzata  di una
notifica  a  partire  dalla  seconda  presso  il difensore di fiducia
impedisce  all'imputato  di  conoscere  compiutamente  l'accusa  e di
esercitare pienamente la sua difesa;
        gli altri difensori si sono associati all'eccezione e il p.m.
si e' dichiarato remissivo.
    Il giudice osserva quanto segue:
        la  norma  dell'art. 157  comma  8-bis c.p.p. prevede che «le
notificazioni  successive  (all'imputato non detenuto) sono eseguite,
in  caso  di  nomina  di  difensore di fiducia ai sensi dell'art. 96,
mediante   consegna   ai  difensori.  Il  difensore  puo'  dichiarare
immediatamente   all'autorita'   che  procede  di  non  accettare  la
notificazione.  Per  le  modalita'  della  notificazione si applicano
anche le disposizioni previste dall'art. 148 comma 2-bis.
        la  questione  di  costituzionalita'  sollevata dal difensore
appare  senza  dubbio  rilevante nel presente procedimento poiche' il
suo  accoglimento  o meno incidera' sulla dichiarazione di contumacia
degli imputati non comparsi cui il decreto di citazione a giudizio e'
stato  notificato  in  questa  forma, rendendo necessaria, in caso di
accoglimento,  la  rinnovazione della notificazione in forme diverse,
in   sostanza   permettendo  l'instaurazione  corretta  del  rapporto
processuale;
        la questione suddetta non appare manifestamente infondata per
quanto segue:
        la  norma  in  questione, di per se', trova il suo fondamento
razionale  nella  considerazione  che  l'essere  avvenuta  una  prima
notifica   all'imputato   secondo   le  forme  ordinarie  e  l'essere
intervenuta  da  parte  dell'imputato  una  nomina di un difensore di
fiducia siano due circostanze che, insieme, consentano un ragionevole
affidamento  sul fatto che, nel prosieguo delle indagini preliminari,
l'indagato si tenga informato delle vicende ad esse relative mediante
il rapporto instaurato con il difensore;
        tale  ragionevole  affidamento,  peraltro, ha la natura di un
ragionamento  ipotetico  che non permette di escludere che, in taluni
casi,  il  rapporto  difensore - assistito non comporti una integrale
conoscenza  da  parte  del  secondo  degli  atti del procedimento che
vengono via via notificati presso il difensore;
        tale   situazione  di  non  piena  certezza  sembra  rilevare
particolarmente nel caso della notificazione del decreto di citazione
a  giudizio  (o  degli  altri  atti  con  cui viene promossa l'azione
penale):  in effetti l'art. 111 comma 3 della Costituzione garantisce
all'imputato   di   essere   informato  della  natura  e  dei  motivi
dell'accusa  elevata  a  suo  carico  e di disporre del tempo e delle
condizioni  necessarie  per  preparare  la sua difesa. In sostanza la
notifica  dell'atto  introduttivo  del  giudizio  penale  assume  una
rilevanza  nettamente  diversa e superiore rispetto alle notifiche di
altri  atti  (ad esempio: convalida di sequestro o di perquisizione o
anche  avviso  ex art. 4l5-bis c.p.p.) perche' e' in relazione a tale
atto  e  a  tale notifica che la conoscenza da parte dell'interessato
deve   essere  necessariamente  piena,  cosi'  che  lo  stesso  possa
apprendere   con   certezza  l'accusa  mossa  nei  suoi  confronti  e
prepararsi  adeguatamente  al  processo  cosi'  da  potersi difendere
pienamente;
        in  definitiva  il  meccanismo  creato dal legislatore appare
contrario alle norme costituzionali invocate non nella sua interezza,
ma  nella  parte  in  cui  permette  che  la forma ivi contemplata di
notifica si applichi anche al decreto di citazione a giudizio, ne' la
possibilita'  per  il  difensore  di  non accettare immediatamente le
notifiche  con  dichiarazione  resa  all'autorita'  che  procede pare
rimedio sufficiente, tenuto conto che la dichiarazione e' configurata
come  di stretta pertinenza del legale cui non puo' essere attribuita
la    discrezionalita'    di   ridurre   i   diritti   costituzionali
dell'imputato.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
costituzionalita'  dell'art. 157,  comma  8-bis  codice  di procedura
penale,  cosi'  come  aggiunto  dall'art. 2, comma 1 d.l. 21 febbraio
2005,  n. 17 convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 2005,
n. 60   per   contrasto   con  gli  artt. 111  comma  3  e  24  della
Costituzione,  nella parte in cui prevede che la notifica del decreto
di citazione a giudizio possa avvenire nella forma ivi prevista;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Firenze, addi' 20 novembre 2006
                         Il giudice: Rocchi
07C1105